FINANZIARIA 2004: AUMENTO DEL PRELIEVO FISCALE SULLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI

 

L'articolo 2, comma 63, della legge Finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003 n. 350/2003) prevede un incremento delle imposte indirette per coloro che decidono di acquistare un immobile dal 1° gennaio 2004; è previsto infatti ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'inasprimento pari al 10% dei moltiplicatori contenuti dal comma 5 dell'articolo 52 del D.P.R. n. 131/1986.

Cosa afferma la norma rivista dalla Finanziaria 2004

In tema di transazioni immobiliari l'Ufficio del Registro ha l'obbligo, anche come attività istituzionale, di verificare il valore dichiarato negli atti oggetto del trasferimento: se ritiene che tali trasferimenti immobiliari abbaino un valore venale superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito e sui quali le parti in causa devono assolvere il pagamento delle imposte di registro, catastali e ipotecarie, deve procedere alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, maggiorata degli interessi e delle sanzioni previste.

Non sono sottoposti a rettifica i beni immobili se il valore dichiarato è il seguente:

 

Criterio di determinazione automatico della rendita per gli immobili iscritti in catasto

Per i fabbricati censiti in catasto la rendita non è suscettibile di rettifica se il valore rivalutato del 5% è moltiplicato per

  1. 100 per i fabbricati dei gruppi A, B, C (esclusi A/10 e C/1)
  2. 50 per i fabbricati delle categorie A/10 e D
  3. 34 per i fabbricati dei gruppi C/1 e E

Per i terreni non edificabili

  • l’importo non deve essere inferiore al reddito dominicale moltiplicato per 75 (si ricorda che dal 1.1.1997 il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25%)
  • N.B. Tali disposizioni non si applicano per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria

     

     

    Come interviene la manovra Finanziaria 2004

    L’articolo 2, comma 63 della legge Finanziaria 2004 interviene direttamente sull’articolo 52 del testo unico sull’imposta di registro, rivalutando nella misura del 10% i moltiplicatori che diventano quindi pari al :

  • 110 per i fabbricati dei gruppi A, B, C (esclusi A/10 e C/1);
  • 55 per i fabbricati delle categorie A/10 e D;
  • 37,4 per i fabbricati dei gruppi C/1 e E;
  • 82,5 per i terreni.
  • Tali novità avranno valore per tutti gli atti che saranno stipulati a far data dal 1° gennaio 2004: sono colpiti da questi incrementi gli atti che contengano degli immobili tra i quali possono rientrare, per esempio, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate o registrate, le successioni aperte a tale data, etc.

    La novità ha effetto solamente per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, mentre non ha effetto sugli altri tributi come sull’imposta sugli immobili (ICI) ovvero ai fini delle imposte dirette dove si dichiara, generalmente nel quadro A o B per esempio della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, il valore dell’immobili da assoggettare a imposizione diretta.

    I due esempi che seguono riportano gli aumenti che derivano dalle novità portate dalla Finanziaria 2004 in tema di transizioni immobiliari.

    Esempio: una persona fisica acquista,da un privato, un immobile accatastato come A2 senza i requisiti della prima casa; la rendita catastale dell’immobile è pari a 2.500 euro.

    Tassazione con la norma previgente (fino al 31.12.2003)

    - Rendita catastale 2.500

    - aumento del 5% a far data dal 1 gennaio 1997

    Determinazione del valore automatico (ex articolo 52 DPR 131/86)

    - rendita da assoggettare ai moltiplicatori = 2.625 x 100 = 262.500

    - imposta di registro 7% = €. 18.375

    - imposte ipotecarie e catastali 3% = €. 7.875

    Totale imposte da versare €.26.250

     

     

    Tassazione con la nuova norma prevista dalla Finanziaria 2004 (per gli atti registrati a far data dal 1° gennaio 2004)

    - Rendita catastale 2.500

    - aumento del 5% a far data dal 1 gennaio 1997

    Determinazione del valore automatico (ex articolo 52 DPR 131/86)

    - rendita da assoggettare ai moltiplicatori = 2.625 x 110 = 288.750

    - imposta di registro 7% = €. 20.212

    - imposte ipotecarie e catastali 3% = €. 8.662

    Totale imposte da versare €.28.874

     

    Conclusioni: l’aggravio delle imposte indirette nel caso sopra indicato per le transazioni immobiliari, per effetto delle modifiche disposte dal legislatore, sarà pari a euro 2.624.