Circolare 010/2001 del 30 gennaio 2001

 

Legge Finanziaria 2001 (L. 23.12.2000 n. 388) – Regimi fiscali per le nuove attività e per i contribuenti "marginali", concessione di crediti d’imposta e altre agevolazioni fiscali

1 Regimi fiscali agevolati

Gli artt. 13 e 14 della Legge Finanziaria 2001 introducono due regimi fiscali agevolati rivolti alle persone fisiche che, rispettivamente intraprendono nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, o svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo c.d. "marginali".

1.1 Regime fiscale agevolato per le nuove attività produttive

Le persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale o professionale - ai sensi degli artt. 49 e 51 del TUIR - possono avvalersi per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, in alternativa all’ordinaria tassazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa determinato rispettivamente ai sensi dell'art. 50 o dell'art. 79 dello stesso TUIR.

Possono accedere a tale regime:

Il predetto regime non è pertanto fruibile da parte delle società e delle associazioni.

L’attività avviata non deve costituire mera prosecuzione di altra attività già esercitata, anche sotto forma di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ad eccezione del tirocinio professionale obbligatorio.

Con riferimento alla condizione prevista per la fruibilità del beneficio del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il Ministero delle finanze ha chiarito che l'attività, non dovendo costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, deve presentare il carattere della novità non solo sotto l'aspetto formale, ma deve inoltre configurarsi come attività che non sia in sostanziale continuità - utilizzando per esempio gli stessi beni dell'attività precedente, lo stesso luogo e gli stessi clienti - rispetto alla precedente.

L’applicazione del regime agevolato comporta l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legislazione in materia di imposte dirette, IRAP e IVA, dalla liquidazione e dall'effettuazione dei versamenti periodici ai fini dell'IVA.

Permangono invece per questi soggetti gli obblighi di conservazione dei documenti contabili - art. 22 del d.p.r. n. 600/73 - di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.

Il superamento nel corso dell’anno dei suddetti limiti di ricavi o di compensi comporta la decadenza dal regime medesimo; la decadenza opera, a seconda della misura dello "sconfinamento", dal periodo d’imposta stesso o dal successivo.

Obblighi dei sostituti d'imposta

I redditi d'impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi dei regimi di cui agli artt. 13 e 14 della L. 388/2000, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'Irpef e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Ne deriva che i redditi che formano oggetto dei regimi agevolati - punto 1.1 e seguente 1.2 - non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto. Pertanto, i sostituti d'imposta che corrispondono ai soggetti che si avvalgono di tali regimi, compensi o somme rientranti tra i componenti positivi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo non devono operare la ritenuta. A tal fine, i contribuenti interessati rilasceranno al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono sono soggetti ad imposta sostitutiva. In caso di decadenza dai regimi agevolati, i contribuenti dovranno fornire tempestiva comunicazione al sostituto.

1.2 Regime fiscale agevolato per le attività "marginali"

Viene previsto un ulteriore regime agevolato a favore delle persone fisiche che, contemporaneamente:

Tale regime prevede in luogo dell'ordinaria IRPEF e relative addizionali, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 15% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Con riferimento agli altri aspetti (es. esonero dalle addizionali IRPEF e dagli obblighi documentali, applicazione dell’IVA e dell’IRAP), la disciplina ricalca quella prevista per le nuove iniziative produttive.

Il regime in esame si applica a seguito di domanda da presentare all’Ufficio delle entrate entro il 31.01 dell'anno nel quale si intende adottare il regime agevolato. Per il periodo d’imposta 2001, la domanda deve essere presentata entro il 31.3.2001.

Analoga procedura deve essere applicata nel caso di rinuncia al regime.

Una volta presentata la domanda, il regime cessa di trovare applicazione in caso di:

2 credito d’imposta per nuove assunzioni ("bonus assunzioni")

Viene riconosciuto un credito d’imposta ai datori di lavoro che, nel periodo dall’1.10.2000 al 31.12.2003, incrementano la base occupazionale con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo dall’1.10.99 al 30.9.2000.

2.1 Soggetti beneficiari

Beneficiano dell’agevolazione i datori di lavoro, compresi i soggetti privati che non sono sostituti d’imposta, che assumono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo dall’1.10.2000 al 31.12.2003.

Sono comunque esclusi dal campo di applicazione di tale agevolazione lo Stato e gli enti pubblici.

2.2 Ambito oggettivo

Per fruire del credito d’imposta:

2.3 Misura dell’agevolazione

L’agevolazione è rappresentata da un credito d’imposta pari a 800.000 lire mensili per ogni assunzione che incrementa la base occupazionale. Il credito d’imposta non è soggetto a IRPEF/IRPEG e IRAP.

Per le assunzioni a tempo parziale, il credito d’imposta è calcolato in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Viene previsto un ulteriore credito d’imposta, pari a 400.000 lire, per ciascun nuovo dipendente assunto nel periodo dall’1.1.2001 al 31.12.2003 e destinato ad unità produttive ubicate in determinate aree svantaggiate; tale ulteriore credito è riconosciuto nel rispetto delle regole relative agli aiuti "de minimis".

2.4 Utilizzo dell’agevolazione

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dall’1.1.2001.

2.5 Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni o benefici concessi.

3 Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate

L'art. 8 della Finanziaria 2001 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nelle aree svantaggiate.

3.1 Soggetti beneficiari

I soggetti che beneficiano del credito d’imposta sono i titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non commerciali.

3.2 Ambito oggettivo

Oggetto dell’agevolazione è l’effettuazione, nelle aree territoriali destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE, di investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR. Sono esclusi i costi relativi all’acquisto di mobili e macchine ordinarie d’ufficio.

Gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2006.

3.3 Misura dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta. Esso è conteggiato con il metodo dell’"equivalente sovvenzione (netto o lordo)".

3.4 Utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 a decorrere dalla data di sostenimento dei costi e non è imponibile ai fini IRPEF/IRPEG e IRAP.

3.5 Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi beni.

4 Disposizioni in materia di innovazione tecnologica e tutela ambientale

La legge Finanziaria 2001 introduce un’ulteriore serie di agevolazioni ed incentivi a favore:

5 altre agevolazioni fiscali

Tra le altre agevolazioni fiscali previste per determinate categorie di soggetti, si segnalano, infine: