AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Le attività svolte dalle agenzie di viaggio e turismo si possono identificare principalmente in tre categorie:
Nelle prime due ipotesi il ricavo dell’agenzia è rappresentato dal corrispettivo della vendita del servizio turistico; nella terza dalla provvigione ad essa riconosciuta dall’organizzatore del servizio.
Nella pratica le prime due attività presentano molte varianti che hanno creato non pochi problemi interpretativi a livello fiscale, con particolare riferimento alla normativa IVA prevista dal regime speciale di cui all’art. 74-ter, d.p.r. 633/72.
Se da un lato i sistemi economici ed i mercati sono caratterizzati da un forte dinamismo e dal continuo sviluppo di nuove tecniche di vendita, di marketing, di offerta al pubblico di servizi in continua evoluzione, dall'altro il sistema legislativo e le relative norme stentano ad adeguarsi alle mutevoli esigenze pratiche degli operatori del settore. E' inevitabile pertanto che punti controversi delle norme e difficoltà interpretative comportino conseguenze negative, tra le quali il rischio d'incorrere nell’applicazione delle disposizioni fiscali in maniera non conforme.
Di seguito vengono elencate alcune delle varianti riconducibili nelle prime due ipotesi e che con più frequenza si riscontrano nelle realtà operative:
I servizi singoli sono venduti sia direttamente, sia a mezzo agenzie intermediarie attraverso molteplici forme, quali i cataloghi, i CD multimediali, la rete Internet, le locandine e possono essere di soggiorno in Italia, di soggiorno all’estero e di trasporto.
In queste situazioni il potenziale cliente si reca in agenzia e, per esempio, richiede un biglietto aereo per andare a Parigi da Roma, oppure chiede un soggiorno in un hotel quattro stelle con le tariffe più convenienti. L’agenzia allora effettua le seguenti operazioni:
Analizzando le predette situazioni pratiche elencate ai punti a, b, c, e d, da un punto di vista fiscale, con riferimento alla normativa IVA vigente per le agenzie di viaggio, esse trovano la seguente collocazione:
I casi di cui al punto e) sono stati invece fonte di preoccupazione per le agenzie, perché la frase contenuta nel comma 5-bis dell’art. 74-ter del d.p.r. 633/72: "…per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da terzi che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs 17 marzo 1995, n.111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia, l’imposta si applica, sempreché dovuta, con le modalità previste dal comma 5 (regime speciale)" poteva prestarsi ad interpretazioni restrittive, quale quella contenuta nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA per l'anno 1998, che aveva compreso nel regime speciale le operazioni di acquisto e vendita di servizi singoli in presenza di "acquisizioni in blocco indipendentemente da una specifica richiesta del viaggiatore".
Uno spunto per ricondurre le operazioni di cui al punto e) nel regime speciale, con conseguente semplificazione e maggiore chiarezza, si trova nel comma 3 dell’art. 1 del D.M. 30.07.99 n. 340, entrato in vigore l’1 novembre 1999, che ricomprende nel regime speciale le prestazioni di servizi singoli "rese da altri soggetti e acquisite nella disponibilità delle agenzie anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore". Il regolamento si è, quindi, fatto carico di chiarire meglio la portata del comma 5-bis dell’articolo 74-ter, d.p.r. 633/72, inserendo nel regime speciale le vendite di servizi singoli, con proposte sottoposte al vaglio del cliente che non ha effettuato una specifica richiesta, ma al contrario si è recato in agenzia proprio per trovare la soluzione più conveniente e adatta al suo fabbisogno di servizio turistico.
Nei casi in cui, invece, il cliente abbia fatto una richiesta specifica e ben determinata, quale ad esempio l’acquisto di un biglietto di una precisa compagnia aerea per recarsi a Parigi, l’operazione di acquisto in nome proprio e per conto del cliente dovrebbe essere trattata con il regime normale e quindi con tutt’altre regole di applicazione e determinazione dell’IVA dovuta. Si rammenta a tal proposito quanto enunciato nella R.M. 11.02.98, n. 6/E che, nell’ipotesi del mandato senza rappresentanza, ha previsto l’applicazione dell’imposta con le modalità dell’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del d.p.r. 633/72. La R.M. precisa infatti: " Si ritiene inoltre che detta norma (vale a dire l’articolo 3) non produca solo l’effetto di qualificare come prestazione di servizi l’operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che renda o riceva servizi per conto del mandante, ma realizzi la più complessa finalità di dare un assetto fiscale, agli effetti dell’Iva, ai rapporti tra mandante e mandatario imperniato su una fictio juris che omologa totalmente ai servizi resi o ricevuti dal mandatario quelli da lui resi al mandante. L’omologazione riguarda anche la natura delle prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante, che non possono essere ricondotte, ai fini IVA, ad una semplice attività di sostituzione personale nello svolgimento di attività giuridica, ma rivestono lo stesso carattere di quelle rese o ricevute dal mandatario per conto del mandante".
Se le operazioni sono, quindi, contrattualmente riconducibili all’ipotesi prima indicata il trattamento IVA delle operazioni di vendita di servizi turistici singoli in seguito a specifica richiesta è il seguente:
Questa impostazione è stata anche confermata dalla C.M. del 30.12.98 n. 295/E "Metodologie di controllo differenziate per attività economiche dirette al consumatore finale".
Per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori ai fini IVA, quali fatturazione e registrazione dell'imposta si rimanda a un successivo elaborato.
Bibliografia
1.- M. Mandò, Manuale dell'imposta sul valore aggiunto, XIX edizione
2.- G. Fiore, L. Perrini, A. Cirrincione, Le operazioni con l'estero, Maggioli Ed.
3.- G.A. Micheli, Corso di diritto tributario, UTET
4.- A. Mariotta, La Settimana fiscale - n. 30/00