LA NUOVA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

La tassazione sui dividendi è stata completamente riformulata a partire dal 1° gennaio 2004. Le principali novità sono relative alla soppressione dei crediti d’imposta sui dividendi ed alla tassazione limitata degli stessi.

Soppressione del credito d'imposta

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La riforma del sistema tributario ha comportato l'abolizione del sistema del credito di imposta basato sui canestri.

Il meccanismo del credito d'imposta trovava applicazione indipendentemente dal fatto che il percepiente fosse una persona fisica o una persona giuridica.

Nella previgente normativa, infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 917/1986, i percettori di utili distribuiti da soggetti IRPEG avevano diritto ad un credito di imposta, pari 51,51% per i dividendi incassati nel 2003. In alternativa, ma solo per le persone fisiche che non agivano in attività d'impresa, era prevista l'applicazione di una ritenuta definitiva del 12,50% sui dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate.

 

Definizione di redditi di capitali ai fini della tassazione

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La riforma del diritto societario effettuata con il D.Lgs. n. 6/2003 ha introdotto nuovi strumenti finanziari e modificato sostanzialmente quelli già esistenti allo scopo di consentire nuove opportunità di investimento e finanziamento.

In tale prospettiva il legislatore ha, da un lato, ampliato le categorie delle azioni, consentendo la creazione di azioni con particolari diritti patrimoniali e di voto, e delle obbligazioni, il cui rendimento può essere in parte collegato al risultato economico della società e, dall'altro, creato nuove figure di strumenti finanziari.

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Nuovi strumenti finanziari

Tali titoli e strumenti finanziari sono di incerta qualificazione nelle tradizionali categorie dei titoli di debito o di partecipazione; conseguentemente, proprio per dare certezze agli operatori essi sono stati assimilati alle azioni dalla lettere a) del comma 2 dell’art. 44 del D.P.R. n. 917/1986, quando la remunerazione del titolo o dello strumento è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente.

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Strumenti finanziari esteri

Al pari i proventi provenienti dal possesso di strumenti finanziari in società estere sono considerati similari alle partecipazioni in una società italiana qualora la relativa remunerazione sia collegata direttamente o indirettamente ai risultati economici della società emittente.

Dividendi di provenienza nazionale o estera percepiti da persona fisica "non in regime d'impresa"

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Il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi mantiene l'attuale distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.

I dividendi erogati da aziende residenti percepiti in seguito al possesso di partecipazioni non qualificate sono tassati integralmente con una ritenuta a titolo definitivo del 12,5%; non sarà, pertanto, più possibile optare per l'attribuzione del credito d'imposta. Se la provenienza dei dividendi è estera sono soggetti a ritenuta definitiva del 12,5% come i proventi nazionali a prescindere che la società erogante risiede in un paradiso fiscale.

Per i dividendi di fonte nazionale percepiti in seguito al possesso di partecipazioni qualificate viene introdotta una percentuale di esenzione fissata nel 60% del dividendo percepito. Il restante 40% sarà assoggettato a tassazione con l'aliquota marginale del singolo individuo. Lo stesso trattamento è riservato ai dividendi di fonte estera provenienti da paesi non rientranti nella black list.

Al contrario i dividendi di fonte estera relativi a società residenti in paradisi fiscali sono imponibili come reddito d’impresa per intero (al 100%) a meno che non sia stato dimostrato – a mezzo di interpello presentato con le stesse modalità previste per le CFC – che il possesso di quella partecipazione non era finalizzato a localizzare redditi in paesi a fiscalità ridotta.

 

Dividendi percepiti da persona fisica e società di persone nell'esercizio di impresa

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I dividendi percepiti da persone fisiche in regime di impresa e da società di persone concorrono alla formazione del reddito di impresa nella misura del 40% del loro ammontare, indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia qualificata o non qualificata.

Gli utili percepiti da società semplici ed equiparate residenti nel territorio dello Stato, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane o estere, non sono soggetti ad alcuna ritenuta e concorrono a formare il reddito imputato per trasparenza al socio nella misura del 40% del loro ammontare.

Dividendi di fonte nazionale ed estera percepiti da società di capitali

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I dividendi percepiti da società di capitali e distribuiti da altre società di capitali perdono il credito d'imposta e concorrono a formare il reddito imponibile in una percentuale pari al 5% del loro ammontare al pari dei dividendi esteri soggetti alla normativa "madre-figlia"; è quindi riconosciuta un'esenzione del 95%.

Ciò si è tradotto in un maggior onere fiscale, infatti la tassazione dei dividendi è divenuta pari al 34,65%, vale a dire il 33% pagato dalla società erogante e il 33% sul 5% pagato dalla società percipiente.

Per gli utili distribuiti da società ed enti rientranti nella black-list l’esenzione del 95% è riconosciuta solo quando sia stato presentato l’interpello alla Agenzia delle Entrate con il quale sia stato dimostrato che i redditi percepiti siano stati regolarmente assoggettati a tassazione in un paese a fiscalità ordinaria.

Gli utili derivanti da società semplici e dalle altre società di persone residenti in Italia sono imponibili – come già avveniva in precedenza – per trasparenza in capo al socio società di capitali percipiente.

Erogazione di somme eccedenti il costo della partecipazione.

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L’art. 47, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che non costituiscono utili, fino a concorrenza del costo della partecipazione, le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Tali somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono, comunque, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Da ciò consegue che l’eventuale somma o valore normale dei beni ricevuta dal socio eccedente il costo della partecipazione si qualifica come utile ed in quanto tale è assoggettato nella stessa misura ad imposizione.

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Esempio

1) Il Signor "X" ha una partecipazione qualificata non in regime d’impresa in una SpA, il cui costo di acquisto è stato € 15.000

2) Il 30 novembre la società decide di distribuire ai soci la Riserva di sopraprezzo, erogando il tal modo al Signor "X" € 9.000

3) a seguito di tale operazioni il costo fiscale della partecipazione del Signor "X" diviene € 6.000 (€ 15.000- € 9.000);

4) Il 25 aprile la società decide di distribuire ai soci anche i versamenti a fondo perduto fatti dagli stessi al momento della costituzione, erogando il tal modo al Signor "X" € 11.000; in tal modo il costo fiscale della partecipazione del Signor X si azzera e la parte erogata che eccede il costo fiscale è riclassificato come utile ( € 6.000 - € 11.000) = € 5.000 (utile fiscale) – come tale assoggettato a tassazione il 40% (€ 5.000 x 40%) = € 2.000 – imponibile.

 

SINTESI della TASSAZIONE dei DIVIDENDI NAZIONALI ed ESTERI

in base ai percipienti

Tassazione dividendi per persone fisiche

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

PARTECIPAZIONI NON-QUALIFICATE

NAZIONALI

ESTERE

NAZIONALI

ESTERE

Relative ad impresa

Non relative ad impresa

Relative ad impresa

Non relative ad impresa

Relative ad impresa

Non relative ad impresa

Relative ad impresa

Non relative ad impresa

Imponibile 40%

Imponibile 40%

Imponibile 40%

Rit.12,5% sul 40%

Imponibile 40%

Rit. 12,5% sul 100%

Imponibile 40%

Rit. 12,5% sul 100%

 

 

Tassazione dividendi Società di Persone

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

PARTECIPAZIONI NON-QUALIFICATE

NAZIONALI

ESTERE

NAZIONALI

ESTERE

Imponibile 40%

Imponibile 40%

Imponibile 40%

Imponibile 40%

 

 

Tassazione dividendi Società di Capitali

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

PARTECIPAZIONI NON-QUALIFICATE

NAZIONALI

ESTERE

NAZIONALI

ESTERE

 

 

Imponibile 5%

Imponibile 100% se appartiene a CFC con interpello negativo

 

Imponibile 5% se non è CFC ovvero è una CFC è l’interpello ricevuto è positivo

 

 

Imponibile 5%

Imponibile 100% se appartiene a CFC con interpello negativo

 

Imponibile 5% se non è CFC ovvero è una CFC è l’interpello ricevuto è positivo