CIRCOLARE 03/2002 DEL 21 GENNAIO 2002

 

FINANZIARIA 2002 - L. 28.12.2001 n. 448 - Entrata in vigore 01.01.2002.

Di seguito vengono elencate le principali novità introdotte con la "Legge Finanziaria 2002":

art. 2, co. 1, 2, 3 - detrazioni per carichi di famiglia

E' stato modificato l'art. 12 co. 1, lett. b) DPR 917/86, stabilendo che per ciascun figlio a carico (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati) e per ogni altra persona di cui all'art. 433 c.c. a carico, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compete una detrazione, da ripartire tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'onere sostenuto, nelle seguenti misure:

lire 408.000 (€ 210,71) per l'anno 2000;

lire 516.000 (€ 266,49) per l'anno 2001;

€ 285,08 (lire 552.000) dall'01.01.2002.

A condizione che il reddito complessivo non superi lire 100 milioni (€ 51.645,69) per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000 (€ 285,08) [lire 616.000 - € 318,14 - se la detrazione riguarda figli successivi al primo].

A condizione che il reddito complessivo non superi € 51.645,69 (lire 100 milioni) dal 01.01.2002 l'importo di € 285,08 è aumentato a € 303,68 (lire 588.000) [a € 336,73 - lire 652.000 se la detrazione riguarda figli successivi al primo].

Dal 2002, per ciascun figlio a carico compete la detrazione stabilita nella misura di € 516,46 (1.000.000 di lire) nei confronti dei contribuenti con:

Relativamente a ciascun figlio portatore di handicap ex art. 3 L. 5.2.92 n. 104, la detrazione d’imposta è aumentata a € 774,69 (1.500.000 lire).

Nell'ipotesi elencate nell'art. 12 co. 2, DPR 917/86, la detrazione per coniuge a carico si applica al primo figlio se più conveniente.

art. 2, co. 4 - detrazioni per oneri

E' stata introdotta la lett. c-ter) nell'art. 13-bis, co. 1, DPR 917/86 che prevede la detrazione nella misura del 19% per le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti sordomuti ex L. 26.5.70 n. 381.

art. 2, co. 5 - deducibilita' delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali

E' stato abrogato l'art. 19 co. 14, L. 11.3.88 n. 67 relativo alla deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi.

art. 2, co. 6 - deducibilità delle spese di pubblicità di medicinali

E' stato modificato l'art. 36 co. 13, L. 27.12.97 n. 449 stabilendo che lespese di pubblicità di medicinali effettuate da aziende farmaceutiche - ai sensi del D.Lgs. 541/92 - attraverso convegni e congressi sono deducibili dal reddito d'impresa nella misura del 20% se l'azienda ha ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso.

art. 2, co. 7 - sospensione della riduzione delle aliquote irpef

Il disposto dell'art. 2 co. 1 lett. c) L. 23.12.2000 n. 388 per l'anno 2002 è sospeso. Pertanto le aliquote Irpef per il 2002 rimangono le spesse di quelle in vigore il 2001.

art. 3, co. 1, 2, e 3 - rivalutazione dei beni d'impresa

La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (artt. 10 - 16 L. 21.11.00 n. 342) può essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31.12.2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

art. 3, co. 4, 5 e 6 - esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale

L'imprenditore individuale che al 30.11.2001 utilizza immobili strumentali ex art. 40 co. 2, primo periodo, DPR 917/86 può escludere, entro il 30.04.2002, tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla dell'01.01.2002, versando un'imposta sostitutiva Irpef, Irap e IVA.

art. 3, co. 7 - 10 - Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Le disposizioni di cui all'art. 29 L. 27.12.97 n. 449 relative all'assegnazione agevolata di beni ai soci e alla trasformazione in società semplice trovano applicazione anche con riferimento agli atti posti in essere entro il 30.09.2002 a condizione che i soci risultino iscritti nel libro soci alla data del 30.09.2001.

art. 3, co. 11 e 12 - disposizioni per il settore bancario e finanziario

Le disposizioni degli artt. da 17 a 20 L. 21.11.2000 n. 342 relative alle operazioni di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di cui alla L. 30.07.90 n. 218 si applicano anche ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2001. La misura dell'imposta sostitutiva da applicare sulla differenza tra il valore dei beni conferiti ed il loro costo fiscalmente riconosciuto è ridotta dal 19% al 12%, ovvero dal 15% al 9%, nel caso in cui la differenza di cui sopra non sia riconosciuta nei confronti dell'ente o società conferente.

art. 3, co. 13 - proroga dell'invio telematico di documenti presso il registro delle imprese

È stata prorogata dal 9 dicembre 2001 al 9 dicembre 2002 la data a partire dalla quale le domande, le denunce e gli atti accompagnatori da presentare all'ufficio del Registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate da imprenditori individuali e dai soggetti iscritti al REA, vanno inviate per via telematica o presentate su supporto informatico.

art. 4 - riserve e fondi in sospensione d'imposta

Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta - anche se imputati a capitale sociale o al fondo di dotazione - esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31.12.2001, possono essere soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 19%. Tale imposta va liquidata nella dichiarazione relativa all'esercizio in corso al 31.12.2001 e va versata in 3 rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative a quest'ultimo esercizio e ai due successivi nella misura rispettivamente del 45%, 35% e 20%.

Le riserve e gli altri fondi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito d'impresa, ma partecipano alla determinazione delle imposte di cui all'art. 105 co. 4 DPR 917/86. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, totalmente o parzialmente, alle riserve o agli altri fondi del bilancio o del rendiconto.

art. 5 - partecipazioni non negoziate

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81 co. 1 let. C) e c-bis) DPR 917/86, con riferimento a titoli, quote o diritti non negoziati e posseduti alla data del 01.01.2002, può essere considerato, in luogo del valore di acquisto, il valore alla suddetta data della frazione del patrimonio netto della società definito da una perizia giurata di stima, a condizione che tale valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 4% ovvero del 2% a secondo che la partecipazione risulti qualificata o non qualificata ai sensi del citato art. 81.

art. 6 - capitale sociale s.r.l.: modificato l'art. 2474 c.c.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 è stato modificato l'art. 2474 c.c. in materia di capitale sociale di s.r.l. L'attuale disposizione conferma che la società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 10.000 €, ma chiarisce che le quote di conferimento dei soci, solo se relative alle società di nuova costituzione, non possono essere in nessun caso inferiori ad un euro e che, se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro. Per tutte le società costituite prima del 31.12.2001, non vale la regola suesposta, e pertanto sono ammesse le quote espresse in frazione di euro (p.es. 0,52 €, originate da conversione con procedura semplificata).

art. 7 - rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e agricoli

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81 co. 1 lett. a e b) DPR 917/86, con riferimento a terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 01.01.2202 può essere considerato, in luogo del valore di acquisto, il valore alla suddetta data definito da una perizia giurata di stima a condizione che tale valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 4% del valore rideterminato. Possono beneficiare dell’agevolazione:

La perizia giurata di stima deve essere redatta da un soggetto iscritto nell’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari o dei periti industriali edili. Il perito deve attestare - con perizia redatta e asseverata entro il 30.9.2002 - il valore del terreno alla data dell’1.1.2002 La perizia deve essere conservata dal contribuente, unitamente ai dati identificativi del suo estensore e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva e deve essere esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

L’imposta sostitutiva del 4% deve essere versata, con il modello F24, entro il 30.9.2002; può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30.9.2002; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

art. 8 - soppressione dell'invim daL 01.01.2002

L’INVIM (ordinaria e decennale) è stata soppressa a partire dall’1.1.2002, con un anno di anticipo rispetto a quanto precedentemente previsto. Pertanto:

Per gli immobili assoggettati all'INVIM straordinaria è escluso l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 18 DPR 26.10.72 n. 643 se il valore finale al 31.10.1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita - anche presunta - i moltiplicatori di cui all'art. 1 co. 8 D.L. 13.09.91 n. 299 e non è dovuta imposta.

art. 9 - co. 1 e 2 - proroga della detrazione irpef 36%

La detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio viene prorogata con riferimento alle spese sostenute nel 2002.

Tuttavia, con riferimento a tali spese sono stati introdotti i seguenti limiti:

La detrazione IRPEF del 36% viene estesa nei confronti dei soggetti che, entro il 30.6.2003, acquistino singole unità immobiliari residenziali direttamente dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a condizione che quest’ultima, nel corso del 2002, abbia realizzato (ed ultimato) un intervento di restauro, risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia sull’intero fabbricato in cui le unità stesse risultano ubicate.

In tal caso, la detrazione spettante all’acquirente si assume pari al 36% del valore dell’intervento eseguito, considerato per legge pari al 25% del prezzo delle unità residenziali quale risulta dall’atto di compravendita o di assegnazione e comunque per un importo massimo di lire 150 milioni.

Con le stesse modalità, l’agevolazione compete inoltre agli assegnatari di unità immobiliari con riferimento alle assegnazioni disposte a favore dei soci delle cooperative a proprietà indivisa.

art. 9 - co. 3 - proroga dell'applicazione dell'aliquota iva 10% per alcune prestazioni

È stata prorogata dal 31.12.2001 al 31.12.2002 l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle prestazioni rese nell’ambito di manutenzioni - ordinarie e straordinarie ex art. 31 co. 1 lett. a), b), c) e d) L. 05.08.78 n. 457 - di fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e nel caso di assistenza domiciliare in favore di anziani, inabili adulti, soggetti affetti da disturbi psichici mentali, tossicodipendenti e altri casi specifici.

art. 9 - co. 4 - proroga dell'indetraibilità dell'iva relativa a motoveicoli ed autoveicoli

E' stata prorogata dal 31.12.2001 al 31.12.2002 l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi a oggetto motoveicoli e autoveicoli di cui all'art. 19-bis1, co. 1, lett. c) DPR 26.10.73 n. 633.

art. 9 - co. 5 - base imponibile per i rapporti di cooperazione

È stato aggiunto il comma 8-bis all'art. 50 DPR 917/86 che stabilisce, in deroga al principio delle determinazione analitica del reddito, che la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è calcolata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto ministeriale, a prescindere dalla durata temporale e dalla natura del contratto, purché stipulato da un O.N.G. riconosciuta idonea ex art. 28 L. 26.02.87 n. 49.

art. 9 - co. 7 - riduzione dell'aliquota irap per il settore agricolo e della piccola pesca

È stata prorogata anche per il periodo d’imposta in corso al 01.01.2001 l’aliquota IRAP ridotta dell’1,9% per i produttori agricoli e per le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.

art. 9 - co. 8 - proroga del regime iva speciale per gli agricoltori

Per l’anno 2002, è prorogata l’applicazione del regime speciale IVA, di cui all’art. 34 del DPR 633/72, anche nei confronti dei produttori agricoli che, nel corso dell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari superiore a 40 milioni di lire. Inoltre la disposizione di cui all'art. 34 co. 10 DPR 633/72 si applica ai produttori agricoli a partire non più dal 01.01.2002, bensì dal 01.01.2003 (modifica dell'art. 11 co. 5 e 5-bis D.Lgs. 02.09.97 n. 313)

art. 9 - co. 12 e 13 - adeguamento gratuito agli sutdi di settore

Per i periodi d'imposta 2001 e 2002 i contribuenti possono indicare nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di adeguarli a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, senza applicazione di sanzioni e interessi. Ai fini IVA, l'adeguamento può essere operato senza applicazione di sanzioni e interessi, versando la relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

art. 9 - co. 15 - emersione dell'economia sommersa

E' stato prorogato dal 28.02.02 al 30.06.02 il termine per la presentazione della dichiarazione di emersione. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. 18.10.01 n. 383 (25.10.01) viene stabilito che l'imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori e dagli esercenti arti e professioni è sostitutiva solo ai fini Irpef e Irpeg, non Irap. Viene previsto che la contribuzione e l'imposta sostitutiva per il primo periodo d'imposta vanno versate, alternativamente, in un'unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione o in 24 rate mensili, maggiorate degli interessi legali (3%) a partire da tale termine.

art. 9 - co. 16 deducibilità dei costi connessi ad operazioni con imprese domiciliate in "paradisi fiscali"

E' stato modificato l'art. 76 co. 7-ter, primo periodo, DPR 917/86 stabilendo che l’indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (comma 7-bis) non trova applicazione qualora i contribuenti forniscano la prova che:

Qualora le prove fornite non siano considerate idonee, l’Amministrazione finanziaria dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2002.

art. 9 - co. 18 - definizione agevolata delle liti fiscali in materia d'imposta sugli spettacoli

È stata riaperta la possibilità di definire le liti fiscali pendenti in materia di imposta sugli spettacoli e di tributi connessi (es. IVA).

Per usufruire della definizione agevolata occorre che:

E' possibile regolarizzare senza applicazione di sanzioni e interessi, gli omessi versamenti dell'imposta in oggetto con il pagamento entro il 30.06.02 di una somma corrispondente all'imposta calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50%. Tale versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo: la prima entro il 30.06.02, la seconda entro il 30.09.02 e la terza entro il 16.12.02. Infine i giudizi pendenti sono sospesi fino al 30.06.2003.

art. 9 - co. 21 - plusvalenze patrimoniali realizzate da società sportive professionistiche

E' stato modificato l'art. 54 co. 4 primo periodo DPR 917/86 stabilendo che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2001 con riferimento alle società sportive professionistiche, se i beni sono stati posseduti per almeno 1 anno, le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per intero nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il 4°.

art. 9 - co. 23 - esclusione da irpef dei redditi dei "frontalieri"

Per l’anno 2002, continuano ad essere esclusi dalla base imponibile i redditi di lavoro dipendente percepiti dai c.d. "transfrontalieri", cioè dai soggetti residenti in Italia che "quotidianamente" si recano all’estero per svolgere la prestazione di lavoro.

art. 10 - comma 1° lett. a) e b) - determinazione delle tarifffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Il termine di cui all'art. 3 co. 5 D.Lgs. 15.11.93 n. 507, per la deliberazione delle tariffe, viene fissato al 31 marzo di ogni anno, con l'applicazione della tariffa stessa a decorrere dall'01.01 del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe s'intendono prorogate di anno in anno. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, è stabilito che tutti i Comuni possono suddividere il proprio territorio in due categorie, applicando alla categoria speciale una maggiorazione d'imposta.

art. 10 - comma 1° lett. c) - insegne d'esercizio

L’imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta per le insegne che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività commerciale o di produzione di beni e servizi, a condizione che abbiano una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

I Comuni, con proprio regolamento, possono prevedere l'esenzione dall’imposta anche per le insegne di esercizio con superficie complessiva superiore a tale limite.

art. 10 - comma 1° lett. d) - repressione dell'abusivismo

Per contrastare il fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, è fatto obbligo ai Comuni di adottare appositi piani di repressione, recupero e riqualificazione, disciplinando con regolamento, misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi che tendano a favorire l'emersione volontaria. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti pendenti concernenti violazioni commesse fino al 30.09.01 possono essere definiti bonariamente ai sensi della presnete disposizione.

art. 10 - comma 2° - riscossione delle entrate comunali

Previa rinegoziazione dei contratti in vigore, i Comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, possono avvalersi degli stessi concessionari anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le attività connesse o complementari.

art. 10 - comma 5 - servizio di riscossione coattiva dei tributi

È abrogato l'art. 52 co. 7 D.Lgs. 15.12.97 n. 446 che attribuisce al Ministro delle Finanze il compito di disciplinare con decreto le disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e svolgimento dei servizi di riscossione di spettanza delle Province e dei Comuni.

art. 12 - comma 2 - oggetto della giurisdizione tributaria

È stato modificato l'art. 2 D.Lgs. 31.12.92 n. 546. Vengono ricomprese nella giurisdizione tributaria le controversie:

Sono invece escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, dell'avviso ex art. 50 DPR 29.09.73 n. 602.

art. 13 - comma 1 - gasolio per autotrazione

Viene ripristinato il regime agevolato per il 2002 relativo al consumo di gasolio destinato alla provincia di Trieste e ai comuni della provincia di Udine.

art. 13 - comma 2 - gasolio per riscaldamento

I benefici concernenti la riduzione del costo del gasolio usato come combustibile per riscaldamento nei comuni rientranti nella zona climatica E, sono concessi per gli anni 2002 e 2003 alle frazioni parzialmente non metanizzate, individuate da apposita delibera del consiglio comunale.

art. 13 - comma 3 - gasolio per le coltivazioni sotto serra

Per il 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da imposta.

art. 15 - disposizioni per l'autotrasporto

Sono deducibili nella misura del 100% le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli impianti di telefonia dei veicoli, utilizzati dalle imprese di autotrasporto, per il trasporto merci. L'IVA relativa alle spese di gestione dei predetti impianti è interamente detraibile.

art. 27 - comma 9 - liquidazione e accertamento ici

Vengono prorogati al 31.12.2002 i termini per:

art. 27 - comma 11 - fabbricati del gruppo "d"

Se l'ICI relativa a tali fabbricati, versata precedentemente a un solo Comune in base ai valori di bilancio, sia successivamente da versare a più Comuni a causa dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti del fabbricato collocate su territori di Comuni diversi, questi ultimi sono tenuti a regolare con accordo i relativi rapporti finanziari.

art. 44 - sgravi per i neo assunti

A favore dei datori di lavoro, operanti in determinati ambiti territoriali, è stato previsto uno sgravio contributivo totale con riferimento all’assunzione, nel 2002, di determinati lavoratori dipendenti.

Possono beneficiare dello sgravio contributivo totale:

L’incentivo è espressamente riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente.

Si attendono invece chiarimenti ufficiali in relazione alla possibilità di usufruire dell’agevolazione anche da parte dei datori di lavoro non imprenditori (es. professionisti singoli e associati).

Ai fini della concessione dell’agevolazione, occorre che, in particolare:

Lo sgravio contributivo si applica per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.