Circolare N. 1 10 gennaio 2000
FINANZIARIA 2000
Difformemente da quella che era ormai diventata un’abitudine consolidata, la finanziaria dell’anno 2000 non prevede sconvolgimenti nel quadro di riferimento fiscale anche se contiene alcuni spunti di sicuro interesse sui quali è opportuno richiamare l’attenzione.
IMPOSTE DIRETTE
- Aumento della deduzione per la casa di abitazione.
- Previsione, fino a determinati limiti di reddito, di una detrazione per chi abita in appartamento in locazione.
- Abbassamento dal 27 al 26% dell’aliquota relativa allo scaglione da 15 a 30 milioni.
- Aumento delle detrazioni per familiari a carico e per redditi di lavoro dipendente.
- Riduzione dal 98 al 92% della misura degli acconti 2000 IRPEF.
- Aumento dal 5 al 6% della deduzione forfetaria in favore dei collaboratori coordinati e continuativi con redditi fino a 40 milioni.
- Aumento della deducibilità delle spese funebri.
- Riduzione dal 41 al 36% della detrazione per spese di ristrutturazione edilizia (compensata con la riduzione dell’IVA dal 20 al 10%).
- Modifica della disciplina delle stock option nell’ambito del reddito di lavoro dipendente.
- Modifica del regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche.
- Previsione della piena deducibilità delle spese relative ai cellulari installati, in modo fisso, sui veicoli adibiti al trasporto merci.
IVA
- Riduzione, per il 2000, dal 20 al 10% dell’aliquota relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.
- Riduzione, per il 2000, dal 20 al 10% dell’aliquota relativa alle prestazioni di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili.
- Modifica del regime speciale in agricoltura.
IRAP
- Modifica del regime per le pubbliche amministrazioni.
- Aliquote in agricoltura: 2,3% per il 2000, 2,5% per il 2001, 3,1% per il 2002 e 3,75% per il 2003.
- Aliquote per banche, assicurazioni e finanziarie: 5% per il 2000 e 4,75% per il 2001.
IMPOSTA DI REGISTRO E INVIM
- Riduzione dal 4 al 3% dell’imposta di registro su prima casa e immobili di interesse artistico.
- Riduzione dall’8 al 7% dell’imposta di registro sulle compravendite di fabbricati.
- Abolizione dell’imposta proporzionale dell’1 % sugli aumenti di capitale delle società ( ad eccezione di quelli derivanti da conferimenti di beni immobili per i quali valgono norme specifiche).
- Conseguente eliminazione dell’obbligo di comunicazione dei versamenti successivi alle deliberazioni.
- Abolizione dell’imposta dell’1% sui conferimenti di beni diversi dagli immobili nell’ambito dei rapporti di associazione in partecipazione.
- Riduzione di un quarto dell’INVIM dovuta sulle compravendite immobiliari fino alla definitiva abolizione dell’imposta (01.01.2003).
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
- Aumento della franchigia (valida anche per l’imposta sostitutiva dell’INVIM) da 250 a 350 (per il 2000) e a 500 Mio (per il 2001).
PROVVEDIMENTI VARI COLLEGATI
- LAVORATORI AUTONOMI: con effetto dal biennio 2000-2001 il contributo dovuto alla gestione separata INPS dai soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie e non titolari di pensione aumenta di un punto percentuale, passando quindi dal 12 al 13%, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
- DICHIARAZIONE IVA PERIODICA: numerose variazioni interessano la dichiarazione IVA periodica a partire dal mese di gennaio 2000, quali l'obbligatorietà per tutti i soggetti IVA, comprese le persone fisiche con volume d'affari superiore ai 50 milioni; modifica della modulistica e delle regole di compilazione; definizione dell'ambito di applicazione del ravvedimento operoso; obbligo di trasmissione telematica per i soggetti IVA con più di 50 dipendenti.
- STUDI DI SETTORE: per l'anno 1999 sono aumentate le categorie interessate dagli studi di settore (p. es. cod. attività 50.10.0 - commercio autoveicoli); nei casi di pluri/attività e/o di aziende multi/punto sorge a determinate condizioni l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti positivi e negativi di reddito.
La legge finanziaria e le altre disposizioni legislative in esame contengono numerose altre misure che riguardano però tributi minori e settori particolari per cui se ne rinvia l’analisi a successive circolari specifiche.