Circolare n. 2/2000 del 13 gennaio 2000

FINANZIARIA 2000

L. 23.12.99 n. 488 // Circ. Min Finanze n. 247/E del 29.12.99

Con la presente si illustrano con maggiore analiticità rispetto alla circolare n. 1, le novità introdotte dalla finanziaria.

IMPOSTE SUI REDDITI

Deduzione per l’abitazione principale

La deduzione per l’abitazione principale sale a Lire 1.800.000 (dalle attuali Lire 1.100.000). la nuova misura della deduzione avrà effetto già dal periodo d’imposta 1999. Pertanto nella prossima dichiarazione dei redditi (Unico 2000 – Persone Fisiche) dal reddito complessivo del quadro RB si potrà dedurre un importo a titolo di deduzione fino ad un massimo di Lire 1.800.000 per il fabbricato adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.

Riduzione delle aliquote e misura dell’acconto

Sono state rimodulate le aliquote progressive di imposta IRPEF, nonché la misura di alcune detrazioni.

Per l’anno di imposta 2000 è prevista la riduzione della misura dell’acconto IRPEF dal 98% al 92%.

Spese funebri

La detrazione prevista per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte delle persone indicate nell’art. 433 C.C. è aumentata da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 con effetto dal periodo di imposta 1999.

Ristrutturazione edilizia

Le spese sostenute nel corso del 2000 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono detraibili non più nella misura del 41% bensì del 36%, alle medesime condizioni e con l’osservanza delle medesime formalità previste dalla Legge del 27.12.1997 n. 449.

Compensi per l’attività intramuraria libero/professionale – medici

Redditi assimilati: secondo la nuova lettera a-bis dell’art. 48-bis, co. 1, D.P.R. 917/1986, costituiscono reddito nella misura del 90% i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale per l’attività libero professionale intramuraria svolta presso studi privati.

In pratica è riconosciuta una deduzione forfettaria del 10% dei compensi.

Credito di imposta per le nuove assicurazioni

Dal 1° gennaio 2000 e fino al 31.12.2002, gli imprenditori individuali e le società od enti che assumono soggetti che fruiscono di integrazione salariale, che si trovano in mobilità, che sono impegnati in lavori socialmente utili, che sono handicappati, beneficiano di un credito di imposta pari al 19%.

Il credito spetta a condizione che:

Il credito di imposta sopra indicato va computato sul valore del compenso in natura (canone di locazione).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

IVA 10% su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a destinazione abitativa.

La norma innovativa riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel corso dell’anno 2000 definiti dalle lettere a) e b) dell’art. 31 della Legge 457/78. L’agevolazione riguarda la prestazione di servizio complessivamente intesa, per cui si estende anche alla fornitura delle materie prime e semilavorati e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una "parte significativa" del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento.

Rimane, invece, invariata l’aliquota IVA del 10% per i contratti di appalto aventi ad oggetto interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alla Tabella A – parte 3° - n. 127 quaterdecies – DPR 633/72.

Per i beni che costituiscono una "parte significativa" di detto valore, l’aliquota ridotta si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei medesimi beni.

Esempio

 

I° CASO

II° CASO

Costo dell’intervento

7.000.000

10.000.000

Costo del bene significativo

5.000.000

3.000.000

Differenza

2.000.000

7.000.000

IVA al 20% (5.000.000-2.000.000)

3.000.000

 

IVA al 20% (3.000.000-7.000.000)

 

0 (o valore negativo)

IVA al 10% (7.000.000-3.000.000)

4.000.000

 

IVA al 10% (10.000.000)

 

10.000.000

I beni di valore significativo sono stati individuati nei seguenti:

Per fabbricati a prevalente destinazione abitativa invece, il Ministero ha chiarito che devono intendersi tali quei fabbricati con più del 50% della superficie dei piani fuori terra destinata ad abitazione privata.

IMPOSTA DI REGISTRO ED INVIM

Riduzione dell’imposta di registro: l’art. 7, commi da 6 a 8, della Finanziaria per il 2000 prevede una minore incidenza dell’imposta di registro sulla compravendita di fabbricati e relative pertinenze.

In particolare si stabilisce:

Nessuna riduzione è prevista per i trasferimenti di terreni né per il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale.

Le nuove misure si applicheranno:

il tutto a decorrere dall’1 gennaio 2000.

Conferimenti: dal 01.01.2000, i conferimenti in società di beni diversi dagli immobili ed unità da diporto, non scontano più l’imposta di registro dell’1%, ma la tassa fissa di Lire 250.000.

Riduzione dell’INVIM sui trasferimenti di immobili a titolo oneroso: in base a quanto disposto dall’art. 7, co. 4, della Finanziaria per il 2000, per i trasferimenti posti in essere dall’1 gennaio 2000, è prevista la riduzione di ¼ (25%) dell’INVIM dovuta.

La riduzione è disposta a condizione che si tratti di trasferimenti a titolo oneroso di immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze.

Non vi sarà, quindi, alcuna riduzione nell’ipotesi di trasferimento a titolo gratuito (ad es. donazione) o di trasferimenti che abbiamo ad oggetto terreni o tipologie edilizie diverse da quelle abitative.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Per l’anno 2000 è previsto un aumento della franchigia di esenzione dall’imposta ed un ulteriore incremento della stessa a decorrere dal gennaio 2001.

Più in particolare la norma stabilisce che:

ALTRI INTERVENTI

Modifiche al contributo INPS – Gestione Separata (Amministratori – Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa)

Dal 01.01.2000 l’aliquota contributiva in vigore per i contribuenti privi di altra copertura assicurativa, passa dal 12% al 13%.

Rimane invece confermata al 10% l’aliquota contributiva per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza.

Regolarizzazione del magazzino per i contribuenti soggetti agli studi di settore ed ai parametri

La norma in sostanza, consente di regolarizzare le giacenze di magazzino (iniziali al 01.01.1999) al fine di adeguare la "realtà cantabile" alla "realtà effettiva", solo per quelle imprese la cui attività economica è interessata agli "studi di settore" ed ai "parametri".

In prima sintesi la norma così si articola:

Riferimenti: - scorte esistenti al 01.01.1999

- effetti civilistici e fiscali al periodo di imposta 1999

Misura delle imposte dovute: è dovuta un’imposta sostitutiva (redditi ed Irap), pari al 30%, avendo riferimento all’ammontare del coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito da apposito decreto dirigenziale.

È’ dovuta altresì l’IVA se il magazzino viene decrementato.

Effetti: l’adeguamento non ha effetti sul piano sanzionatorio. I valori risultati dalle variazioni non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi precedenti.

Tipologie di adeguamento:

Gli adeguamenti possono essere realizzati sulle quantità o sui valori nell’ipotesi di eliminazione di esistenze iniziali, quindi minor entità fisica oppure minore valore a parità di entità fisica.

Nell’ipotesi di iscrizione di maggiori esistenze iniziali è possibile operare solo sull’entità fisica, non è invece possibile rettificare il valore (non si può "rivalutare" il magazzino).

Esempio 1

Magazzino merci dichiarato al 01.01.1999

10.000.000

Magazzino effettivo

6.000.000

Ipotesi di "eliminazione"

 

Coefficiente ipotizzabile

30%

Aliquota IVA

20%

Valore eliminato

4.000.000

Maggiorazione (4.000.000 x 30%)

1.200.000

Totale

5.200.000

IVA (5.200.000 x 20%)

1.040.000

Imposta sostitutiva (5.200.000-4.000.000x30%)

360.000

Esempio 2

Magazzino merci dichiarato al 01.01.1999

10.000.000

Magazzino effettivo

14.000.000

Ipotesi di adeguamento al valore effettivo

 

Maggior valore iscritto

4.000.000

Imposta sostitutiva (4.000.000 x 30%)

1.200.000

L’adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 1999.

Nel caso in cui le imposte dovute non superino i 10 milioni di Lire, è possibile rateizzare il versamento in due tranches, la prima delle quali non potrà comunque essere inferiore al 40% dell’importo complessivo.

Se le imposte dovute superano i 10 milioni, viene consentita la possibilità di versare 5 milioni per il primo anno e suddividere l’importo residuo in un massimo di 5 rate annuali di pari importo, non inferiore, ad esclusione dell’ultima rata, a 5 milioni di Lire (vedi prospetto che segue).

Modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva per la regolarizzazione del magazzino:

Per importi inferiori a 10 milioni di Lire

1° anno: prima rata pari al 40%

2° anno: seconda rata pari al 60%

Per importi superiori a 10 milioni di Lire

1° anno: prima rata pari a 5 milioni

Importo residuo: da versare in un massimo di 5 rate annuali di pari importo non inferiori, ad eccezione dell’ultima, a 5 milioni di Lire.

(Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento)

Al mancato pagamento nei termini segue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi.

Effetti dell’adeguamento

L’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultati dall’adeguamento non potranno essere utilizzati ai fini dell’adeguamento relativamente ai periodi d’imposta precedenti.

L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del provvedimento.

E’ previsto, inoltre, che l’imposta sostitutiva a seguito dell’adeguamento sia indeducibile.

DICHIARAZIONI IVA PERIODICA

Contribuenti

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica, in linea generale, tutti i titolari di partita IVA, con le seguenti eccezioni:

Nello schema che segue sono indicate le principali novità del nuovo modello di IVA periodica:


RIGO VP1 - RIGO VP2 Alla colonna 2 devono essere riportati gli acquisti e le cessioni di beni


RIGO VP3 Importazioni di oro e argento senza pagamento dell’IVA in dogana


RIGO VP8 Variazioni d’imposta relative a periodi precedenti e Ravvedimento operoso


RIGO VP9 Va indicata l’IVA non versata relativa a liquidazioni precedenti


RIGO VP10 Va riportato il credito o il debito del periodo precedente

Nel caso di credito, nella prima dichiarazione periodica va riportato zero


RIGO VP11 Credito compensabile o che si utilizza effettivamente in diminuzione del debito IVA


RIGO VP13 Vanno indicati i crediti speciali d’imposta utilizzati ai fini IVA


RIGO VP15 Va indicato l’acconto IVA


RIGO VP19 Per i contribuenti ammessi al rimborso infrannuale viene previsto un campo per

l’indicazione del credito IVA utilizzato in compensazione

CONTABILITÀ’ SEPARATA PER I SOGGETTI INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE

Il Decreto Direttoriale del 24.12.99 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la distinta contabilizzazione dei ricavi da parte delle imprese che svolgono attività comprese tra quelle soggette agli studi di settore, con riferimento a due precise tipologie: le imprese svolgenti più di un’attività ("pluri-attività"), a cui corrispondono, cioè, più codici attività; e quelle che, pur svolgendo una sola attività (o anche se svolgono più di una attività), si avvalgono di più punti di produzione o di vendita ("multi-punto").

Per esempio, l’impresa che gestisce insieme il ristorante e un bar annesso (pluri-attività), dovrà adottare la contabilità separata qualora i ricavi dell’attività minore superino la soglia del 20% dei ricavi totali (nel caso, invece, tale soglia non sia raggiunta, la contabilizzazione può continuarsi a effettuare in modo "unitario", senza cioè obbligo di separazione).

L'impresa invece multi-punto è quella che si ha in presenza di più esercizi di rivendita di beni appartenenti alla stessa categoria merceologica (deve trattarsi di punti ubicati in diversi luoghi di vendita ed appartenenti allo stesso titolare).

A partire dall’anno d’imposta 2000 i titolari sia delle imprese pluri-attività che di quelle multi-punto saranno tenuti già in corso d’anno alla separata contabilizzazione, in modo da poter applicare in sede di dichiarazione dei redditi gli studi di settore, mediante la compilazione, distintamente per ciascuna attività (ovvero per ciascun punto di esercizio), sia del prospetto dei dati contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, sia della scheda dei dati extra contabili, da allegare alla dichiarazione stessa.

Con riguardo ai componenti negativi comuni il decreto non contiene precisazioni particolari. Va tuttavia rilevato che, almeno con riferimento alle imprese pluri-attività, il decreto precisa espressamente che l’obbligo di distinta annotazione concerne solo i componenti direttamente afferenti ciascuna attività, per cui stando a tale disposizione i componenti negativi ad imputazione "mista" dovrebbero in linea di principio seguire la sorte dell’annotazione non separata.

Si tornerà sull'argomento alla luce dei prossimi chiarimenti ministeriali.

 

CONAI

E’ stata radicalmente innovata la normativa riguardante i cosiddetti "utilizzatori di imballaggi" nel senso che sono stati sensibilmente alleggeriti gli adempimenti a carico di quei soggetti coinvolti nel sistema solo in quanto importatori/commercianti di imballaggi pieni.

Premesso che sono esenti da ogni obbligo di dichiarazione tutte le imprese che nell’anno precedente non abbiano raggiunto le 50.000 Lire di contributo per singolo materiale, la periodicità delle dichiarazioni viene graduata (annuale, trimestrale, mensile) a seconda dell’ammontare del contributo dovuto per l’anno solare precedente.

Versando nel caso di esenzioni (contributo dovuto nel 1999 inferiore a Lire 50.000), le imprese dovranno far pervenire al CONAI una apposita autodichiarazione entro il 20 gennaio p.v. In caso contrario ed avendo riguardo alla sola attività di importazione di imballaggi pieni, le imprese, previo invio al CONAI di apposita autodichiarazione, potranno utilizzare una nuova procedura semplificata che prevede la forfetizzazione del contributo in misura pari allo 0,1% del valore delle importazioni di prodotti alimentari ed allo 0.05% del valore delle importazioni di prodotti non alimentari. Chi importa più di 5 Mrd/anno può ancora optare per il versamento di Lire 60 per ogni chilo di peso dei soli imballaggi delle merci importate.

In buona sostanza, le imprese utenti di imballaggi dovranno:

Ricordo infine che sono state sensibilmente modificate le regole di determinazione della base imponibile IRAP e che è stato innovato il regime fiscale dello stock option.