Circolare 3/2000 Verona, 15 febbraio 2000

NUOVA DICHIARAZIONE IVA PERIODICA

Come già anticipatoVi, nella circolare 2/2000 la normativa relativa alla dichiarazione IVA periodica è stata radicalmente innovata a decorrere dal corrente esercizio 2000.

Le principali novità sono così sintetizzabili:

In buona sostanza, a far luogo dal mese di gennaio 2000 i titolari di partita IVA, con le sole eccezioni sopra descritte, dovranno:

I termini di versamento non sono stati modificati per cui restano fissati al giorno 16 del mese (o del secondo mese per i trimestrali) successivo al periodo di riferimento della liquidazione.

Venendo all’esame del nuovo tracciato della dichiarazione periodica, senza affrontare i casi specifici per i quali Vi invitiamo a metterVi in contatto con lo studio, nella generalità dei casi la predisposizione dovrà essere così impostata:

  1. Compilazione dell’intestazione:

  1. Rigo VP1: nella colonna di sinistra riportare l’imponibile di tutte le fatture emesse confluite nella liquidazione del periodo (comprese quella esenti e non imponibili, escluse quelle fuori campo IVA); non vanno indicati gli acquisti intracomunitari registrati fra le fatture emesse; nella colonna di destra, riportare l’imponibile di tutte le cessioni intracomunitarie già comprese nel totale riportato nella colonna di sinistra.
  2. Rigo VP2: nella colonna di sinistra, riporta l’imponibile di tutte le fatture d’acquisto confluite nella liquidazione del periodo (comprese quelle esenti, non imponibili, quelle con IVA indetraibile se registrate, escluse quelle fuori campo IVA);
  3. Nella colonna di destra, riportare l’imponibile degli acquisti intracomunitari già compresi nel totale riportato nella colonna di sinistra.

  4. Rigo VP5: riportare il totale IVA su operazioni attive.
  5. Rigo VP6: riportare il totale IVA detraibile su operazioni passive.
  6. Rigo VP7: riportare la differenza fra i righi VP5 e VP6, nella colonna di sinistra se la differenza è a debito e nella colonna di destra in caso di credito.
  7. Rigo VP10: nella colonna di sinistra riportare l’eventuale debito del periodo precedente se inferiore a L. 50.000 – e quindi non versato.
  8. Nella colonna di destra riportare l’eventuale credito del periodo precedente.

    N.B. In questo rigo non va riportato l’eventuale credito annuale dell’esercizio precedente.

  9. Rigo VP11: riportare la parte del credito annuale dell’esercizio precedente utilizzato nella liquidazione periodica; può anche essere riportato l’intero credito dell’esercizio precedente ma in tal caso il successivo utilizzo di detto credito per compensare altre imposte è condizionato all’utilizzo di una procedura di storno che coinvolge il rigo VP8.
  10. Rigo VP12: riportare nella colonna di sinistra (o destra) il debito (o credito) con il quale si chiude la liquidazione del periodo; detto risultato sarà pari all’importo riportato al rigo VP7 diminuito degli importi risultanti nella colonna di destra dei righi VP10 e VP11 ed eventualmente aumentato dell’importo annotato nella colonna di sinistra del rigo VP10.
  11. Rigo VP14: per i soli contribuenti trimestrali, indicare l’1,5% dell’importo riportato nella colonna di sinistra del rigo VP12.
  12. Rigo VP16: riportare la somma degli importi indicati nella colonna di sinistra del rigo VP12 e (per i trimestrali) del rigo VP14.
  13. Rigo VP17: inserire i dati del versamento.

N.B. Il versamento va indicato anche se, in sede di F24, il debito venga compensato con altri crediti.

Avvertenze generali

Tutti gli importi vanno espressi in migliaia di lire.

Gli importi indicati nella dichiarazione periodica, con particolare riferimento al riporto ed utilizzo dei crediti, devono trovare piena corrispondenza nelle liquidazioni riportate sui libri contabili.

Le società dovranno compilare anche il penultimo riquadro indicando il codice carica (normalmente 1) ed il codice fiscale del legale rappresentante.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal contribuente o, nel caso delle società, dal legale rappresentante.