CIRCOLARE 46/2001 DEL 26.09.01

 

"SCUDO FISCALE", EQUALIZZATORE E OBBLIGHI PER I NON RESIDENTI

 

"SCUDO FISCALE"

(vedere in "elaborati studio" modello dichiarazione, istruzioni e circolare ministeriale al riguardo)

La manovra di rientro dei capitali all'estero ruota attorno a un elemento centrale: gli effetti della copertura fiscale sono disciplinati dall'art. 14 del D.l. n. 350 del 21.09.01. Per il contribuente, la scelta di aderire a tale opportunità, dovrà essere vagliata in relazione ai seguenti elementi:

La norma si applica unicamente alle persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. E' precluso il rientro delle somme legate alle società di capitali.

Dal punto di vista tecnico nemmeno le società di persone sono ammesse alla sanatoria. Tuttavia è possibile che i soci di questi soggetti possano rimpatriare le somme detenute all'estero, che di fatto rappresentano utili non dichiarati dalla società.

Periodo di riferimento e costo del rimpatrio: Il periodo per provvedere ad aderire alla sanatoria è compreso tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 (salvo deroghe). Il costo è pari al 2,5% del patrimonio rimpatriato o regolarizzato (con differenze sostanziali tra una scelta - rimpatrio - e l'altra - regolarizzazione con permanenza del capitale all'estero).

La copertura: il meccanismo proposto sembra simile ai condoni fiscali del passato, definiti di "integrativa semplice". Le somme rimpatriate rappresentano una franchigia, opponibile agli accertamenti, fino alla concorrenza della quale non sono dovute imposte, interessi e sanzioni. Lo "scudo" che viene formato non ha una valenza temporale (nel senso che non è formato in uno o più specifici periodi d'imposta), né qualitativa (nel senso che può essere opposto a contestazioni riguardanti qualsiasi tipologia di reddito).

I tributi: L'art. 14, comma 1°, preclude ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi ancora verificabili, che dovrebbero arrivare all'anno d'imposta 2000. Lo "scudo" dovrebbe riguardare ogni tipo d'imposta, ad esclusione dell'IVA. La legge fa riferimento agli "imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero".

Accertamenti: La copertura dovrebbe riguardare ogni tipo di accertamento. A titolo di esempio, lo scudo potrebbe essere opposto ad accertamenti parziali (mancata dichiarazione di dividendi o di redditi di fabbricati), alla ricostruzione induttiva del reddito basata su parametri o studi di settore, ad accertamenti analitici (nei confronti di imprenditori e professionisti), ma anche agli accertamenti sintetici basati sul redditrometro.

 

"EQUALIZZATORE" RIDUZIONE DEGLI OBBLIGHI DEI NON RESIDENTI

L’art. 9 d.l. 350/01 abroga definitivamente l’equalizzatore dal 4 agosto scorso. Di questa abrogazione va sottolineata l’assenza di efficacia retroattiva, che impedisce di dar luogo a rimborsi per gli investitori che hanno effettuato cessioni dal 1° gennaio al 3 agosto scorso.

Con le disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legge scompare definitivamente la white list, l’elenco dei Paesi che hanno stipulato con l’Italia convenzioni che prevedano lo scambio di informazioni. Il testo abrogato dell’art. 6 prevedeva che l’esenzione da imposta sostitutiva del 12,5% a favore dei non residenti era limitato agli stranieri residenti nei Paesi di white list. L’inserimento in white list di nuovi Paesi convenzionati con l’Italia doveva essere definito da un decreto ministeriale.

Ciò aveva nel tempo creato difficoltà per gli intermediari italiani, anche perché tra il momento di entrata in vigore di una nuova convenzione contro le doppie imposizioni e l’emanazione del decreto ministeriale decorreva un lasso di tempo talvolta non indifferente (ad esempio, alcuni mesi in occasione della convenzione Italia/Israele), per cui fino a tale momento restava sempre in dubbio l’applicazione o meno dell’imposta.

L’articolo 6 semplifica in quanto non condiziona più l’esenzione fiscale all’esistenza di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, ma si limita a stabilire che l’esenzione si applica a tutti i non residenti (quindi indipendentemente dall’esistenza di una convenzione internazionale) fatti salvi quelli che risiedono nei paradisi fiscali definiti tali dalla normativa italiana (decreti ex articolo 76, comma 7-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi).

Un’altra importante novità è la sostituzione del modello 116 Imp con una dichiarazione in conformità a un modello da definire entro ottobre dal ministero dell’Economia. La modifica è di estrema rilevanza per diversi motivi.

Il modello 116 Imp è una certificazione di residenza fiscale che doveva essere sottoscritta dall’autorità fiscale estera del Paese di residenza dello straniero. Nella prassi di mercato ciò comportava due ordini di problemi:

Con le nuove regole tutto ciò verrà a cadere poiché gli investitori non residenti dovranno presentare una dichiarazione (quindi un’autocertificazione e non più una certificazione rilasciata da un’autorità fiscale) in base a parametri che il ministero dell’Economia individuerà entro la fine di ottobre.

Il modello 116 Imp aveva poi efficacia annuale e doveva quindi essere rinnovato ogni anno, mentre la dichiarazione ha effetto ininterrotto, salvo revoca giustificata da una modifica dei dati contenuti nella dichiarazione.

Le regole illustrate entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2002.

Sorge lecita la domanda: cosa si dovrà fare dei modelli 116 Imp in scadenza il 31 marzo 2002? Questi modelli conserveranno la loro validità sino al 31 marzo 2002 e dopo tale data gli intermediari dovranno farsi rilasciare dagli investitori la dichiarazione prevista dal nuovo articolo 7. Mentre i modelli 116 Imp già in possesso degli intermediari dovranno continuare ad essere conservati ai fini di eventuali futuri accertamenti.

 

 

 

 

 

Fonte: il sole 24 ore // DL 350/01