Sentenza Commissione Tributaria Provinciale Verona - Sez. 10^ - Dep. 15.11.99

Pres./Rel. Pulcini

 

Ritenuto in fatto e diritto.

M.P. ha presentato sette ricorsi contro avvisi di mora relativi ad altrettante cartelle di pagamento per gli anni 1988-1991, emesse a seguito di avvisi di accertamento dell'Ufficio IVA di Verona, per mancata presentazione della dichiarazione IVA per tutti gli anni, e per taluni degli anni per mancata registrazione di fatture e/o irregolare tenuta dei registri, mancata tenuta dell'elenco dei clienti e altre violazioni. Gli avvisi di accertamento e le cartelle, riguardanti la s.n.c. FIZE Montaggi, venivano regolarmente notificati anche alla socia attuale ricorrente M.P.

La quale deduce in primo luogo violazione dell'art. 19, comma 2° D.Lgs 546/92 per mancata indicazione negli atti impugnati (avvisi di mora) del termine per il ricorso, della Commissione Tributaria competente, delle forme da osservare nel ricorso. Lamenta, in connessione a ciò violazione dell'art. 24 della Costituzione. Deduce inesistenza degli elementi costitutivi di un vincolo sociale nella FIZE, sostenendo di essere stata del tutto estranea alla gestione della stessa ed indicando come gestore il socio G.F., che nel maggio 1988 si sarebbe impossessato dell'unico bene della società - una gru marca Marchetti concessa in leasing dalla soc. FACIT. Sostanzialmente la FIZE sarebbe così cessata nel 1988 con il venire meno di ogni bene comune e di un effettivo vincolo tra i soci, tutti estranei, fatta eccezione del F., alla stessa. Richiama per la propria estraneità alla attività sociale, la sentenza penale del Tribunale di Mantova n. 242/94. Richiama poi alcune sentenze della S.C. sulla necessità di concreti elementi a comprova del vincolo sociale ai fini fiscali.

La Cariverona spa quale concessionaria del servizio riscossione tributi (nei confronti della quale i ricorsi venivano proposti) eccepiva incompetenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale di Verona deducendo essere competente la Commissione di Milano, essendo stata delegata alla riscossione la concessionaria di Milano ESA.TRI spa.

Detta concessionaria, su autorizzazione di questo presidente del collegio, veniva dalla Cariverona chiamata in causa, mentre interveniva in giudizio volontariamente l'Ufficio delle Entrate di Verona 2, che si opponeva all'accoglimento dei ricorsi deducendone la inammissibilità in quanto proposti contro atti divenuti ormai definitivi, non opponendosi invece alla applicazione, per le sanzioni, del principio del favor rei introdotto con D.Lgs. 471 - 472 /97.

I ricorsi sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva. Va in primo luogo rilevata la infondatezza della sollevata eccezione di incompetenza territoriale di questa Commissione. I ricorsi attengono, in definitiva, al merito della pretesa tributaria e alla questione sulla sua fondatezza o meno nei confronti della M., risultandone così spostata la domanda, in realtà, nei confronti dell'Ufficio delle Entrate, che difatti si è spontaneamente costituito in giudizio affrontando in prima persona la problematica della vertenza.

D'altra parte gli atti cui direttamente si fa riferimento nei ricorsi sono gli avvisi di mora, provenienti dalla concessionaria per la riscossione tributi di Verona, luogo di residenza della M. Parimenti infondato è l'assunto della ricorrente sulla nullità degli avvisi di mora per mancata indicazione, negli stessi, di elementi essenziali ai fini della possibilità di impugnazione, con connessa prospettazione di illegittimità costituzionale, di norma peraltro nemmeno indicata. Va ricordato in proposito che gli avvisi di mora non hanno in sé carattere autonomo, ricollegandosi ai precedenti atti notificati, cui nessun appunto formale viene mosso. D'altra parte, ogni questione sul punto resta superata dalla conseguita possibilità di ampia contestazione e difesa per la ricorrente nel procedimento instaurato.

Passando all'esame del merito delle domande proposte va ritenuto, per quanto riguarda le imposte di cui si chiede alla M. il pagamento, la inammissibilità dei ricorsi, rilevata dall'Ufficio con richiamo all'art. 19-III co. D.Lgs. 546/92, stante la definitività degli accertamenti in ordine ai quali la ricorrente svolge, in sostanza, le proprie contestazioni, nella mancata impugnazione dei precedenti avvisi riguardanti la società, a suo tempo regolarmente notificati anche alla socia M., avvisi riflettentisi sulla posizione della socia stessa stante la responsabilità solidale per le obbligazioni sociali, a norma degli artt. 2267-2293 c.c. Mancherebbe, in ogni caso, la prova della cessazione del rapporto sociale, come dedotto, già dal 1988, per impossibilità di conseguire l'oggetto, o per altro motivo. Tutto ciò mentre i richiami giurisprudenziali fatti dalla difesa della ricorrente, attinenti alla prova della sussistenza della società, riguardano in realtà la prova della società di fatto, a fronte, nella fattispecie, di una sicura, formale instaurazione, su base contrattuale, di una società in nome collettivo.

Per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie l'Ufficio, come sopra si è detto, dichiarava, nell'intervenire in giudizio, di non opporsi alla applicazione della sopravvenuta normativa più favorevole alla ricorrente, di cui ai D.Lgs. 471 - 472 /97, facendo con ciò, sembra, riferimento alla applicazione di sanzioni più lievi. Ritiene però questa Commissione di dover addivenire, sulla base del disposto degli artt. 11-I co. e 3 - II co. D.Lgs. 472/97, alla esclusione della applicabilità delle sanzioni nei confronti della socia M.P. La seconda norma citata esclude infatti l'assoggettamento a sanzioni, anche già irrogate con provvedimento definitivo, "per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile". A giudizio di questa Commissione, tale enunciato va inteso in senso ampio e comprensivo della ipotesi di punibilità, in concreto, del fatto, per la legge anteriore, in rapporto a persona cui non sia direttamente riferibile, non configurandosi più tale punibilità secondo la nuova legge. E così per l'art. 11 - I co. D.Lgs. 472/97, che tra gli obbligati al pagamento delle sanzioni in misura pari a quelle previste per chi abbia commesso la violazione, indica la persona fisica, l'associazione, l'ente o la società nell'interesse dei quali il primo abbia agito, non indicando invece il socio della società o il partecipe dell'associazione. A detto convincimento si perviene sulla base della ratio della normativa di cui sopra, da individuare come detto, nel favor rei tanto più giustificatamente invocabile per chi non sia più in alcuna maniera personalmente imputabile della violazione.

Si ritiene equa la totale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara a norma degli artt. 11 - I co. E 3 - II co. D.Lgs. 472/97 non assoggettabile alle sanzioni di cui in oggetto la socia M.P.; dichiara i ricorsi inammissibili per quanto attiene alle imposte accertate. Spese compensate.