Circolare n. 5/2000 del 10 aprile 2000

 

L'art. 4 D.Lgs. n. 38 del 23.02.00 estende la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e il conseguente obbligo di pagamento del relativo premio alle categorie di seguito elencate. Entro il 15.04.2000 i committenti dei lavoratori parasubordinati (10 – 13% all’INPS) devono effettuare l’adempimento della denuncia all’INAIL degli stessi lavoratori.

Soggetti obbligati

I soggetti in possesso di redditi derivanti dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del DPR 917/86 sono i seguenti:

Oggetto dell’assicurazione

L’obbligo INAIL scatta in presenza, in alternativa, delle seguenti situazioni:

Naturalmente, l’obbligo sorge anche quando la macchina utilizzata è del committente.

Termine di presentazione della denuncia all’INAIL

In sede di prima applicazione i committenti, quali soggetti assicuranti, dovranno presentare le denunce, previste dall’articolo 12 del Testo unico INAIL, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 38/2000, provvedendone all’iscrizione del lavoratore interessato con indicazione dei dati anagrafici del parasubordinato, del codice fiscale, della misura dei compensi pattuiti e la durata del rapporto di collaborazione.

Se l'attività svolta non è stata denunciata il committente dovrà presentare una nuova denuncia di attività comunicando i dati evidenziati sopra.

Gli adempimenti del committente

Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Testo unico INAIL 1124/65 e successive modificazioni e integrazioni (tenuta dei libri paga e matricola, obbligo di determinazione e pagamento del premio, istituzione del registro infortuni, denuncia degli infortuni, eccetera).

Pertanto entro il 15.04.2000 il committente dovrà iscrivere detti lavoratori nei libri matricola e paga eventualmente già in uso in azienda ovvero predisposti per l'occasione.

Per quanto riguarda il premio dovuto, la base imponibile deve essere determinata con i criteri stabiliti dall'art. 50 comma 8 del TUIR e quindi al netto delle deduzioni forfetarie. Il premio dovuto è comunque nei limiti dei minimali e massimali retributivi stabiliti dal Testo Unico dell'INAIL (minimo £ 21.382.000 - massimo £ 39.709.000 annui) da ragguagliare nell'ipotesi di rapporto di lavoro inferiore all'anno.