Circolare N. 6/2000 del 12 aprile 2000 

 

NUOVI ADEMPIMENTI INAIL LAVORATORI PARASUBORDINATI

ISTRUZIONI OPERATIVE

 

Con riferimento alla normativa trattata nella circolare 5/2000 ed in considerazione dell’ormai imminente scadenza del termine utile per il perfezionamento dell’iscrizione all’INAIL dei nuovi soggetti obbligati alla assicurazione sul lavoro, riassumo qui di seguito le note operative sugli adempimenti cui sono tenuti tutti quei soggetti che si avvalgano dell'opera dei cosiddetti lavoratori parasubordinati.

Iscrizione

Entro lunedì prossimo (17 aprile 2000) gli esercenti attività di impresa e professionali dovranno comunicare all’INAIL l’apertura, con effetto dal 16 marzo 2000, della posizione relativa agli eventuali lavoratori subordinati; nel caso di posizioni già esistenti (per dipendenti, associati in partecipazione etc.) l’obbligo di comunicazione si sostanzierà in una denuncia di variazione per l’inclusione del lavoratore parasubordinato fra i soggetti assicurati. In entrambi i casi (apertura di una nuova posizione o integrazione di una già esistente ) dovrà essere utilizzato l’apposito modello denominato "DENUNCIA D’ESERCIZIO O DI VARIAZIONE", detto modello prevede l’indicazione dei dati del datore di lavoro, dell’assicurato e la descrizione della attività svolta. A questo ultimo proposito è importante sottolineare come la nuova normativa dovrebbe in ultima analisi riguardare solo quei soggetti che, pur collaborando nell’ambito dell’attività, non siano direttamente coinvolti nel ciclo produttivo perché in tal caso l’obbligo di iscrizione all’INAIL dovrebbe essere già stato assolto; l’obbligo di iscrizione riguarderà pertanto tutti quei lavoratori parasubordinati (tipicamente l’amministratore di società e il collaboratore coordinato e continuativo non direttamente coinvolti nel ciclo produttivo) che nell’esercizio della loro attività utilizzino automezzi condotti personalmente e apparecchiature elettroniche. L’attività da denunciare è pertanto costituita dalla guida di automezzi e dall’utilizzo di computer e quant’altro. Con lo stesso modello dovrà essere indicato l’ammontare delle retribuzioni presunte per l’anno 2000, con l’avvertenza che operano comunque i minimali e massimali previsti (21 e 40 milioni su base annua). La denuncia dovrà essere inoltrata alla sede INAIL competente per territorio e dovrà essere contestualmente vidimato, presso lo stesso Ente, il Libro matricola e, prudenzialmente, il Registro degli infortuni; pare che non sia necessario vidimare e tenere il Libro paga. L’INAIL, ricevuta la comunicazione, comunicherà il tasso applicabile (è prevedibile che per i rischi sopra descritti varierà fra il 5 e il 15 per mille) e chiederà il pagamento dell’anticipo che verrà poi conguagliato in sede di autoliquidazione al 16 marzo 2001; in quella sede si verserà l’anticipo per l’anno 2001 e così di seguito per gli anni a venire.

Aspetti particolari

L’amministratore di più società per il quale in ogni società si verifichi il presupposto dell’iscrizione (utilizzo di automezzi o di computer) deve essere assicurato da ognuna delle società nelle quali presti la propria opera; costituisce eccezione a tale norma la circostanza che la carica di amministratore venga coperta in più società facenti parte di un gruppo; in tal caso sarà sufficiente l’iscrizione ad opera di una sola società (preferibilmente la capogruppo). Pare inoltre che l’INAIL, per quanto attiene all’individuazione del premio da corrispondere, stia valutando la possibilità di suddividere lo stesso fra le varie società in proporzione alle retribuzioni corrisposte; non si tratta di un problema quantitativamente rilevante (nella peggiore delle ipotesi il premio annuo sarà pari a Lire 600.000 - ma probabilmente sarà inferiore perché il tasso mediamente applicato si attesterà attorno al 10 e non al 15 per mille) ed in ogni caso non è urgente affrontarlo perché ci sarà la possibilità di conguagliare eventuali differenze in sede di autoliquidazione 2001.

 

Difformemente da quanto indicato nella circolare 5/2000, pare che l’obbligo di iscrizione sussista anche nel caso di assenza di retribuzione; ciò in quanto è il rischio che deve essere coperto indipendentemente dal fatto che l’attività prestata sia o meno retribuita.

La fattispecie dell’utilizzo di automezzi condotti personalmente non riguarda i trasferimenti del lavoratore dal proprio domicilio al posto di lavoro ma solo gli spostamenti nell’ambito degli incarichi svolti; si concretizzerà la fattispecie e quindi sussisterà l’obbligo della copertura assicurativa INAIL tutte le volte che il lavoratore parasubordinato si farà rimborsare spese viaggio per l’utilizzo di mezzi propri e tutte le volte che utilizzerà o avrà a disposizione un automezzo aziendale.

Il premio annuo resterà a carico del datore di lavoro per due terzi del suo ammontare mentre un terzo verrà addebitato al lavoratore parasubordinato; l’addebito potrà avvenire in qualsiasi momento e quindi anche in sede di autoliquidazione a marzo 2001.

All’atto della risoluzione del rapporto con il lavoratore parasubordinato dovrà essere presentata, nel termine di 8 giorni, la relativa denuncia di variazione, utilizzando sempre lo stesso modello.

Conclusioni

Data la delicatezza della problematica (conseguenze penali in caso di mancato rispetto dell’obbligo, diritto di rivalsa dell’INAIL etc.), consiglio il rispetto generalizzato dell’obbligo di iscrizione limitando la "non iscrizione" ai soli casi in cui il lavoratore subordinato non usi apparecchiature elettroniche e non utilizzi autoveicoli condotti personalmente nell’esplicazione del mandato conferitogli.