CIRCOLARE 01/2002 DEL 3 GENNAIO 2002
SEMPLIFICAZIONI DEGLI OBBLIGHI PER I CONTRIBUENTI
DICHIARAZIONI:
La presentazione
Confermate le regole di presentazione delle dichiarazioni in relazione all’uso dei modelli. I modelli nuovi di dichiarazione per imposte sui redditi e Irap possono essere usati solo nell’ipotesi di periodo d’imposta in corso al 31 dicembre.
I TERMINI |
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Per le persone fisiche e le società di persone le dichiarazioni vanno presentate
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Per i soggetti Irpeg i termini di presentazione (presso banche o poste) sono l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta ovvero (per l’invio telematico) l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. |
Il contribuente può rettificare a proprio favore la dichiarazione, senza sanzioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Il contribuente può rettificare - salvo sanzioni - la dichiarazione a favore del fisco entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata. |
I Modelli
Il soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare non potrà presentare la dichiarazione unificata e dovrà utilizzare i modelli approvati nel p. es. 2001 se il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare non comprende il 31 dicembre 2001.
Soggetti passivi d'imposta |
UNICO 2002 |
UNICO 2001 |
Dichiarazione unificata |
Periodo d'imposta coincidente con l'anno solare |
SI |
- |
SI |
Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ma che comprende il 31.12.01 |
SI |
- |
NO |
Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che non comprende il 31.12.01 |
- |
SI |
NO |
LE MODALITÀ |
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Eliminato il limite dei 20 soggetti per includere il 770 in Unico. L’inclusione resta comunque una facoltà. |
Stabilito per legge l’obbligo per gli intermediari di trasmettere in via telematica le dichiarazioni. |
La prova di presentazione della dichiarazione è data, in caso di invio telematico, dalla comunicazione delle Entrate. |
Il 770 si sdoppia
I sostituti d’imposta, compresa la Pa, devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei compensi. L’invio riguarda i compensi erogati per redditi di lavoro dipendente, assimilato, di lavoro autonomo e di natura provvigionale.
Il 770 va trasmesso entro il 31 ottobre di ogni anno.
I versamenti
Liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, procedure concorsuali amministrazione straordinaria:
L’Iva
La dichiarazione annuale in forma autonoma va presentata entro il 31 luglio a banche o poste o entro il 31 ottobre in via telematica.
GLI ADEMPIMENTI ELIMINATI
Tenuta dei registri Iva
Se le registrazioni previste per il libro giornale vengono effettuate nello stesso libro entro i termini della normativa Iva e se i dati che sarebbe stato necessario annotare vengono forniti, in seguito a richiesta, all’amministrazione finanziaria (da valutare in relazione all'impianto contabile).
Tenuta del registro dei beni ammortizzabili
Se le registrazioni previste per il libro giornale vengono effettuate nello stesso libro entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. I dati che sarebbe stato necessario annotare vengono forniti, in seguito a richiesta, all’amministrazione finanziaria.
Dichiarazione Iva periodica
A partire dalle liquidazioni periodiche del 2002 non si presentano più le dichiarazioni periodiche.
Annotazione delle liquidazioni periodiche
A partire dalle liquidazioni periodiche del 2002 non è più necessaria l’annotazione sui registri Iva dei conteggi relativi alle risultanze del mese o del trimestre (da valutare l'opportunità di proseguire con l'annotazione per conservare "memoria" delle liquidazioni). Infatti, normalmente, le richieste di informazioni o le verifiche si riferiscono a periodi passati e non è sempre agevole recuperare i dati se non si è provveduto alla loro conservazione sistematica.
Liquidazioni periodiche
Per i contribuenti trimestrali "per opzione" non va più effettuata dal 2002 la liquidazione Iva relativa al quarto trimestre dell’anno. Il versamento del 4° trimestre va effettuato entro il 16 marzo (o entro il 31 maggio con maggiorazione dello 0,4% per ciascun mese o frazione di mese)
Ulteriori annotazioni sui registri
Non va più riportato l’importo del credito Iva dell’anno precedente non richiesto a rimborso. Non vanno inoltre annotati gli estremi del versamento periodico.
Annotazioni plafond
Non vanno riportati sui registri i dati relativi al plafond. Occorre fornire, a richiesta, i dati all’amministrazione finanziaria.
Registri Iva e dei beni ammortizzabili per professionisti
Gli esercenti arti e professioni in contabilità ordinaria possono non tenere i registri Iva e il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le registrazioni vengano effettuate nel registro cronologico (nei termini previsti dalla normativa Iva – per i dati Iva – e per la presentazione della dichiarazione dei redditi – per il registro dei beni ammortizzabili) e i dati vengono forniti, se se richiesti, all’amministrazione finanziaria.
LE PREVISIONI PER VERSAMENTI E PRESENTAZIONI (schema)
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Unico persone fisiche, società di persone e studi associati |
Unico società di capitali e altri soggetti Irpeg |
Versamenti |
Entro il 31 maggio per il saldo e per la prima rata di acconto |
Entro l’ultimo giorno del settimo mese a quello di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione. |
Presentazione |
Entro il 31 luglio a banche o poste ed entro il 31 ottobre in via telematica |
Entro sette mesi dalla chiusura del periodo d’imposta se la dichiarazione è presentata a banche o poste ed entro dieci mesi dalla chiusura del periodo d’imposta se la dichiarazione è presentata in via telematica |
Rimborsi
Regole a confronto sui rimborsi infrannuali Iva prima e dopo la soppressione dell’adempimento della dichiarazione periodica.
PRIMA |
Presentazione di un esemplare della dichiarazione Iva |
Indicazione nel modello Iva del credito che si intendeva riportare in compensazione |
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DOPO |
Presentazione di un’istanza sul modello di quella prevista dal Dm 23 luglio 1975 |
Presentazione di un’istanza con i dati necessari anche per chi intende usare il credito Iva in compensazione |
Non pare che in questo caso si sia di fronte a una semplificazione (soprattutto per i crediti portati a compensazione)
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.