CIRCOLARE 01/2002 DEL 3 GENNAIO 2002

 

SEMPLIFICAZIONI DEGLI OBBLIGHI PER I CONTRIBUENTI

DICHIARAZIONI:

La presentazione

Confermate le regole di presentazione delle dichiarazioni in relazione all’uso dei modelli. I modelli nuovi di dichiarazione per imposte sui redditi e Irap possono essere usati solo nell’ipotesi di periodo d’imposta in corso al 31 dicembre.

I TERMINI

Per le persone fisiche e le società di persone le dichiarazioni vanno presentate

  • tra il 1° maggio e il 31 luglio in banca o posta
  • o entro il 31 ottobre in via telematica.

Per i soggetti Irpeg i termini di presentazione (presso banche o poste) sono l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta ovvero (per l’invio telematico) l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Il contribuente può rettificare a proprio favore la dichiarazione, senza sanzioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Il contribuente può rettificare - salvo sanzioni - la dichiarazione a favore del fisco entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata.

 

I Modelli

Il soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare non potrà presentare la dichiarazione unificata e dovrà utilizzare i modelli approvati nel p. es. 2001 se il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare non comprende il 31 dicembre 2001.

Soggetti passivi d'imposta

UNICO 2002

UNICO 2001

Dichiarazione unificata

Periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

SI

-

SI

Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ma che comprende il 31.12.01

SI

-

NO

Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che non comprende il 31.12.01

-

SI

NO

 

LE MODALITÀ

Eliminato il limite dei 20 soggetti per includere il 770 in Unico. L’inclusione resta comunque una facoltà.

Stabilito per legge l’obbligo per gli intermediari di trasmettere in via telematica le dichiarazioni.

La prova di presentazione della dichiarazione è data, in caso di invio telematico, dalla comunicazione delle Entrate.

Il 770 si sdoppia

I sostituti d’imposta, compresa la Pa, devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei compensi. L’invio riguarda i compensi erogati per redditi di lavoro dipendente, assimilato, di lavoro autonomo e di natura provvigionale.

Il 770 va trasmesso entro il 31 ottobre di ogni anno.

I versamenti

Liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, procedure concorsuali amministrazione straordinaria:

 

L’Iva

La dichiarazione annuale in forma autonoma va presentata entro il 31 luglio a banche o poste o entro il 31 ottobre in via telematica.

 

GLI ADEMPIMENTI ELIMINATI

Tenuta dei registri Iva

Se le registrazioni previste per il libro giornale vengono effettuate nello stesso libro entro i termini della normativa Iva e se i dati che sarebbe stato necessario annotare vengono forniti, in seguito a richiesta, all’amministrazione finanziaria (da valutare in relazione all'impianto contabile).

Tenuta del registro dei beni ammortizzabili

Se le registrazioni previste per il libro giornale vengono effettuate nello stesso libro entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. I dati che sarebbe stato necessario annotare vengono forniti, in seguito a richiesta, all’amministrazione finanziaria.

Dichiarazione Iva periodica

A partire dalle liquidazioni periodiche del 2002 non si presentano più le dichiarazioni periodiche.

Annotazione delle liquidazioni periodiche

A partire dalle liquidazioni periodiche del 2002 non è più necessaria l’annotazione sui registri Iva dei conteggi relativi alle risultanze del mese o del trimestre (da valutare l'opportunità di proseguire con l'annotazione per conservare "memoria" delle liquidazioni). Infatti, normalmente, le richieste di informazioni o le verifiche si riferiscono a periodi passati e non è sempre agevole recuperare i dati se non si è provveduto alla loro conservazione sistematica.

Liquidazioni periodiche

Per i contribuenti trimestrali "per opzione" non va più effettuata dal 2002 la liquidazione Iva relativa al quarto trimestre dell’anno. Il versamento del 4° trimestre va effettuato entro il 16 marzo (o entro il 31 maggio con maggiorazione dello 0,4% per ciascun mese o frazione di mese)

Ulteriori annotazioni sui registri

Non va più riportato l’importo del credito Iva dell’anno precedente non richiesto a rimborso. Non vanno inoltre annotati gli estremi del versamento periodico.

Annotazioni plafond

Non vanno riportati sui registri i dati relativi al plafond. Occorre fornire, a richiesta, i dati all’amministrazione finanziaria.

Registri Iva e dei beni ammortizzabili per professionisti

Gli esercenti arti e professioni in contabilità ordinaria possono non tenere i registri Iva e il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le registrazioni vengano effettuate nel registro cronologico (nei termini previsti dalla normativa Iva – per i dati Iva – e per la presentazione della dichiarazione dei redditi – per il registro dei beni ammortizzabili) e i dati vengono forniti, se se richiesti, all’amministrazione finanziaria.

LE PREVISIONI PER VERSAMENTI E PRESENTAZIONI (schema)

 

Unico persone fisiche, società di persone e studi associati

Unico società di capitali e altri soggetti Irpeg

Versamenti

Entro il 31 maggio per il saldo e per la prima rata di acconto

Entro l’ultimo giorno del settimo mese a quello di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione.

Presentazione

Entro il 31 luglio a banche o poste ed entro il 31 ottobre in via telematica

Entro sette mesi dalla chiusura del periodo d’imposta se la dichiarazione è presentata a banche o poste ed entro dieci mesi dalla chiusura del periodo d’imposta se la dichiarazione è presentata in via telematica

 

Rimborsi

Regole a confronto sui rimborsi infrannuali Iva prima e dopo la soppressione dell’adempimento della dichiarazione periodica.

PRIMA

Presentazione di un esemplare della dichiarazione Iva

Indicazione nel modello Iva del credito che si intendeva riportare in compensazione

DOPO

Presentazione di un’istanza sul modello di quella prevista dal Dm 23 luglio 1975

Presentazione di un’istanza con i dati necessari anche per chi intende usare il credito Iva in compensazione

Non pare che in questo caso si sia di fronte a una semplificazione (soprattutto per i crediti portati a compensazione)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.