Circolare n. 7 del 26.06.00

 

DICHIARAZIONI E LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE

Con la presente, si divulga il contenuto della recente Circolare Ministeriale n. 113 del 31.05.00.

1.- Errata determinazione dell'imposta - criteri per la regolarizzazione - ravvedimento operoso

Le istruzioni al nuovo modello di dichiarazione IVA periodica precisano che i contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472, del 18.12.97, possono scegliere in alternativa una delle seguenti modalità:

- ravvedimento nell'ambito della dichiarazione del periodo in corso: nella ipotesi in cui il contribuente abbia commesso, in periodi precedenti dello stesso anno solare, delle violazioni che si riflettono sulla determinazione dell'imposta in sede di liquidazione periodica (ad esempio indebita detrazione, omessa fatturazione, errori sulla registrazione, ecc.) il contribuente può regolarizzare la violazione comprendendo la relativa imposta a debito e gli interessi dovuti per ravvedimento nel rigo VP8 - sempre che le suddette variazioni d'imposta non risultino già comprese nei righi VP5 e VP6 per effetto, ad esempio, di note di rettifica emesse ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72 - e provvedendo anche al versamento delle relative sanzioni in via autonoma.

Inoltre, nel particolare caso in cui la violazione riguardi esclusivamente l'omesso versamento di tutta o parte dell'imposta a debito già indicata in precedenti dichiarazioni periodiche (nel rigo VP16) dello stesso anno solare, l'importo di detto versamento omesso deve essere evidenziato nel rigo VP9, comprensivo degli interessi dovuti a seguito del ravvedimento, ferma restando, anche in tale caso, la regolarizzazione delle sanzioni in via autonoma. In tali ipotesi il contribuente deve annotare distintamente, nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi, detta variazione d'imposta in sede di liquidazione relativa al periodo in cui esegue la regolarizzazione;

- ravvedimento in via autonoma con sostituzione della dichiarazione originaria: qualora il contribuente intenda regolarizzare in via autonoma, cioè non all'interno della dichiarazione relativa al periodo in corso, deve versare a parte l'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi, ripresentando una dichiarazione periodica sostitutiva di quella originaria infedele ed eventualmente anche le successive dichiarazioni, relative allo stesso anno, risultate irregolari per effetto della violazione originaria. Pertanto, in tale ipotesi, detto importo non deve essere compreso tra i dati da indicare nella dichiarazione periodica concernente il periodo in cui si esegue la regolarizzazione.

2.- Persone fisiche - determinazione del volume d'affari al fine dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica.

L'articolo 1, comma 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, dispone che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA periodica le persone fisiche che hanno "realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a 50 milioni di lire".

Un soggetto che per opzione o per obbligo di legge eserciti più attività con contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/72, ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno precedente e quindi dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA periodica, deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate.

Nel particolare caso in cui il soggetto eserciti, oltre che un'attività commerciale anche un'attività agricola, per la quale nell'anno solare precedente ha realizzato un volume d'affari inferiore a 40 milioni di lire, questi è esonerato dall'obbligo delle liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e conseguentemente anche dalla presentazione della dichiarazione IVA periodica, con riferimento alla sola attività agricola (la quale concorre comunque alla determinazione del volume d'affari complessivo). Pertanto, ad esempio, se il volume d'affari complessivo supera il limite previsto di 50 milioni di lire, il predetto contribuente sarà tenuto alla presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche limitatamente alle attività diverse da quella agricola.

3.- Trasformazioni sostanziali soggettive - modalità di presentazione della dichiarazione IVA periodica

Nel caso di fusioni, scissioni, successione ereditaria o di altre trasformazioni si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti interessati alla trasformazione. In particolare, qualora siano state effettuate scissioni, fusioni, conferimenti d'azienda o altre trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato la cessione del credito o del debito IVA sussistente al momento della trasformazione, l'avente causa (cioè il soggetto incorporante, conferitario, beneficiario, donatario, ecc.), in applicazione del principio di continuità, deve assolvere a tutti gli adempimenti conseguenti alla trasformazione ed in particolare deve comprendere nella prima dichiarazione IVA periodica, da presentare successivamente alla trasformazione, anche le operazioni effettuate dal dante causa (soggetto incorporato, conferente, scisso ecc.) nella frazione di mese o trimestre antecedente alla trasformazione.

Ad esempio, nel caso di un'incorporazione con effetto dal 10 marzo 2000, l'incorporante deve comprendere nella propria dichiarazione periodica relativa al mese di marzo anche le operazioni effettuate dall'incorporato dal 1 al 10 marzo. Inoltre l'incorporante deve presentare un'autonoma dichiarazione relativa al mese di febbraio, in nome e per conto dell'incorporato (indicando quindi la partita IVA ed i dati anagrafici di quest'ultimo nel riquadro riservato al contribuente ed i propri dati nel riquadro del dichiarante) qualora l'incorporato alla data della trasformazione (es. 10 marzo) non abbia già presentato la predetta dichiarazione. Analogo comportamento deve osservare l'incorporante per quanto concerne gli adempimenti relativi ai versamenti d'imposta indicando nel modello di pagamento unificato la partita IVA del soggetto incorporato qualora effettui un versamento per suo conto.

4.- Note di variazione - compilazione dei righi VP1, VP5 e VP6

Nell'ipotesi in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate operazioni attive ma soltanto variazioni in diminuzione, con corrispondente emissione di note di accredito relative ad operazioni attive, nella relativa dichiarazione periodica gli importi da comprendere nei righi VP1 (relativo all'imponibile) e VP5 (relativo all'IVA esigibile) devono essere indicati con il segno negativo al fine di avere una corrispondenza con i dati da indicare nel quadro VE della dichiarazione annuale IVA.

Non e', invece, corretto riportare in alternativa l'importo dell'IVA oggetto della variazione nel rigo VP6, in quanto potrebbe alterare l'ammontare dell'IVA spettante in detrazione.

5.- Presentazione della dichiarazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di esonero dall'obbligo dichiarativo

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA periodica, paragrafo 2, è segnalato che i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti rientrano nelle condizioni di esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA periodica, sempre che nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni. In quest'ultimo caso infatti il contribuente e' tenuto a presentare la dichiarazione IVA periodica per la liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero, nonché tutte le successive dichiarazioni relative allo stesso anno, a meno che in tali successivi periodi il medesimo contribuente risulti esonerato dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad es. perché non ha effettuato nessuna operazione, ne' attiva ne' passiva).

6.- Annotazioni delle liquidazioni periodiche sui registri IVA

Le modalità di esecuzione delle liquidazioni periodiche IVA, i cui dati contabili devono confluire nella dichiarazione IVA periodica, sono disciplinate oltre che dal decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (in parte già superato), dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100, e successive modificazioni che ha anche istituito l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA periodica, rendendo necessaria la corrispondenza tra i dati annotati nei registri IVA e quelli richiesti nel modello di dichiarazione IVA periodica.

L'articolo 1, comma 1, del citato D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, disciplina le modalità di effettuazione delle liquidazioni periodiche prevedendo che "entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." Il citato comma 1 del D.P.R. n. 100/98 dispone altresì che "gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi". Tale decreto prevede inoltre al comma 5 che le citate disposizioni "si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 33, 73, primo comma, lettera e) e 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti".

Con la Circ. n. 127/E del 9 giugno 1999, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai dati da annotare sui registri IVA in sede di liquidazione periodica e, in particolare, alle modalità di indicazione del credito IVA dell'anno precedente computato in detrazione agli effetti dell'IVA. Tuttavia, per effetto dell'emanazione del decreto dirigenziale 21 dicembre 1999, con il quale e' stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IVA periodica utilizzabile a partire dalla prima liquidazione periodica relativa al mese di gennaio o al 1 trimestre dell'anno 2000, i criteri forniti con la citata circolare n. 127 devono ritenersi parzialmente modificati.

Pertanto, considerato che il nuovo modello di dichiarazione periodica e' stato integrato al fine di comprendere tutti i dati necessari per la determinazione dell'IVA dovuta (o a credito) in sede di liquidazione periodica nonché per una migliore gestione del credito IVA compensabile, si precisa, come regola generale, che in sede di liquidazione periodica devono essere annotati tutti i dati necessari per il calcolo dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito concernenti il periodo di riferimento.

Inoltre, all'inizio dell'anno deve essere annotato, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del predetto decreto, l'ammontare complessivo dell'eccedenza d'imposta detraibile (c.d. credito IVA compensabile), risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente e computato in detrazione e/o in compensazione nell'anno successivo (rispettivamente, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/72 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97). In particolare, tenendo conto delle disposizioni contenute nel richiamato D.M. 24 gennaio 1977, nell'apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, devono essere evidenziati i seguenti dati:

A) Ammontare complessivo dell'imposta relativa a tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento per le quali si è verificata l'esigibilità, aumentato eventualmente dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni effettuate in periodi precedenti, per le quali l'imposta stessa sia divenuta esigibile nel periodo cui si riferisce la liquidazione.

Nell'ambito di tale dato occorre comprendere anche l'ammontare dell'imposta dovuta relativamente agli acquisti intracomunitari e agli acquisti da soggetti non residenti effettuati nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 17, 3 comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché agli acquisti ed importazioni di oro e degli altri materiali di cui alla legge n. 7 del 17 gennaio 2000, annotati ai sensi dell'art. 17, 5 comma, introdotto dall'art. 3, comma 4, della citata legge.

Il dato relativo alle operazioni di cui sopra deve essere desunto dalle annotazioni eseguite (o da eseguire) nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi, tenendo conto anche delle variazioni ai sensi dell'art. 26 e delle rettifiche della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del predetto D.P.R. n. 633/72.

L'importo come sopra determinato dovrà trovare corrispondente indicazione nel rigo VP5 del relativo modello di dichiarazione periodica.

B) Ammontare complessivo dell'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni risultanti dalle fatture di acquisto e/o dalle bollette doganali, annotate nel periodo di riferimento nel registro di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/72, per la quale viene esercitato il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto ovvero ammontare dell'imposta detraibile risultante dall'applicazione dei regimi speciali di detrazione forfetaria dell'imposta.

Anche relativamente agli acquisti si deve altresì tenere conto delle variazioni di cui all'art. 26 nonché delle rettifiche della detrazione operate ai sensi dell'art. 19-bis2 del citato D.P.R. n. 633/72. L'importo come sopra determinato dovrà trovare corrispondente indicazione nel modello di dichiarazione IVA periodica al rigo VP6.

C) Ammontare delle eventuali regolarizzazioni effettuate nel periodo, relative a violazioni commesse in periodi precedenti dello stesso anno solare, da indicare secondo i criteri descritti al precedente punto 2.1.1. nei righi VP8 e VP9 della corrispondente dichiarazione periodica.

D) Ammontare dell'eccedenza detraibile d'imposta, risultante dalla liquidazione del mese o del trimestre precedente dello stesso anno solare, ovvero dell'importo a debito non versato per il periodo precedente in quanto non superiore a L. 50.000 (comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali); ovviamente per la prima liquidazione dell'anno (relativa al mese di gennaio o al primo trimestre) tale importo sarà pari a zero. Il dato dovrà essere riportato al rigo VP10 della corrispondente dichiarazione periodica.

E) Ammontare dell'eccedenza detraibile d'imposta dell'anno precedente (c.d. credito IVA compensabile) che il contribuente decide di computare in detrazione, in sede di liquidazione periodica.

Al riguardo si precisa, come già chiarito nelle istruzioni al modello di dichiarazione IVA periodica, che il contribuente e' libero di computare in detrazione, in sede di liquidazione periodica, l'intero ammontare del credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente ovvero soltanto una parte di esso, al fine di azzerare o ridurre l'IVA a debito del periodo.

Il relativo importo dovrà essere indicato nel rigo VP11 della corrispondente dichiarazione IVA periodica del periodo.

F) Differenza tra l'ammontare dell'imposta esigibile (indicata al punto A) e l'ammontare dell'imposta computata in detrazione per lo stesso periodo (di cui al punto B), aumentata dell'eventuale importo del credito di riporto del periodo precedente (di cui al punto D) nonché dell'eventuale credito compensabile computato in detrazione (di cui al punto E), tenendo conto delle regolarizzazioni (di cui al punto C).

Tale dato, che determina l'importo dell'imposta a credito o a debito per il periodo, dovrà essere riportato al rigo VP12 della corrispondente dichiarazione periodica.

G) Ammontare dell'imposta da versare per il periodo, costituito dall'importo di cui al punto 6 maggiorato della quota parte degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali minori e diminuito dell'eventuale credito speciale d'imposta utilizzato da particolari categorie di contribuenti (es: imprenditoria femminile, imprese che abbiano effettuato nuove assunzioni, ecc.). Tali dati dovranno trovare corrispondenza nella dichiarazione periodica, rispettivamente nel rigo VP14, relativamente agli interessi trimestrali, nel rigo VP13 relativamente ai crediti speciali d'imposta e nel rigo VP16 relativamente all'importo da versare.

H) Importo versato, cosi' come risulta indicato nel modello F24 (modello di pagamento unificato) nella colonna "importi a debito versati" ed estremi del relativo versamento. Si precisa al riguardo che tale importo deve comunque essere annotato, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno compensato con i crediti derivanti da altri tributi, contributi o premi, ai sensi del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.

Tale dato dovrà trovare corrispondenza nel rigo VP17 della dichiarazione IVA periodica.

I) Ammontare dell'importo del credito infrannuale d'imposta relativo a ciascuno dei primi tre trimestri solari chiesto a rimborso, ai sensi dell'art. 38 bis, comma 2 del citato D.P.R. n. 633/72, ovvero destinato, in tutto o in parte, in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, dai soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a) o b) dello stesso D.P.R. n. 633/72.

Si ricorda al riguardo che detto importo può non coincidere con l'eccedenza d'imposta detraibile del periodo, in quanto non deve comprendere il credito riportato dal periodo precedente (vedi al riguardo la Circolare n. 92/E del 26 aprile 1999, punto 2.3). Tale dato dovrà trovare corrispondenza nel rigo VP19 della dichiarazione IVA periodica.

Si precisa, inoltre, che l'importo del credito infrannuale, inizialmente destinato in compensazione ex D.Lgs n. 241 del 1997 (riportato al rigo VP19, campo 5), può eventualmente essere utilizzato in detrazione agli effetti dell'IVA, in un periodo successivo, ed in tal caso il relativo ammontare va indicato nel rigo VP11 della dichiarazione relativa al periodo in cui viene computato in detrazione.

7.- Arrotondamenti degli importi da indicare nelle liquidazioni e dichiarazioni periodiche.

Al fine di evitare differenze d'imposta determinate dai diversi criteri di arrotondamento applicati all'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi in sede di liquidazione periodica e a quella emergente dal modello di dichiarazione periodica, e' necessario arrotondare i relativi importi con i medesimi criteri al fine di ottenere un'esatta corrispondenza. In particolare, se il contribuente decide di indicare i dati in:

- migliaia di lire, deve arrotondare ciascun importo alle mille lire superiori, se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario;

- unita' di Euro, deve arrotondare ciascun importo per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite.

8.- Contribuenti trimestrali - liquidazione dell'ultimo trimestre

I contribuenti che eseguono le liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 - nel quale sono state trasfuse con alcune modifiche le disposizioni già contenute nel soppresso art. 33 del citato D.P.R. n. 633 del 1972 - devono effettuare anche la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre, entro il 16 febbraio di ogni anno, fermo restando che il versamento dell'imposta dovuta va effettuato entro il successivo 16 marzo, quale conguaglio annuale determinato in sede di dichiarazione annuale, ovvero, per i soli contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata, entro il termine finale previsto per la presentazione di detta dichiarazione, con la maggiorazione degli interessi.