Circolare n. 9 del 3 luglio 2000

 

Con la presente si approfondisce la tematica delle liquidazioni periodiche ai fini IVA dopo le recenti modifiche di natura legislativa e le indicazioni di fonte ministeriale.

Tutti i soggetti passivi d’imposta, con alcune eccezioni, devono determinare mensilmente o trimestralmente la loro posizione nei confronti dell’Erario ed adempiere agli obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento. Se dai conteggi risulta una posizione debitoria verso il fisco, debbono versare l’imposta; se invece dal calcolo emerge una differenza a credito, l’importo va ripreso in detrazione nella liquidazione periodica successiva.

Liquidazioni periodiche. L’articolo 1, comma 1, del D.p.r. 100/98, dispone che entro il 16 di ciascun mese tutti i contribuenti debbono determinare il loro debito o credito del periodo precedente nei confronti dell’Erario, eseguendo una liquidazione nella sezione del registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi. I trimestrali per opzione (articolo 33 del D.p.r. 633/72)o per autorizzazione (articoli 73 e74 del D.p.r. 633) eseguono le liquidazioni ed il versamento dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Tuttavia, i trimestrali per opzione non debbono eseguire il versamento relativo all’ultimo trimestre, che va versato quale saldo finale entro il 16 marzo dell’anno successivo, o entro il maggior termine previsto per chi presenta la dichiarazione unificata.

Dati da indicare. Secondo il D.p.r. 100/98, che ha abrogato e sostituito i commi 1 e 2 dell’articolo 27 del D.p.r. 633/72, nelle liquidazioni periodiche vanno indicati i dati necessari per il calcolo dell’imposta. Pertanto, in una sezione del registro, in calce a ciascun mese o a ciascun trimestre vanno riportati i seguenti dati riassuntivi del periodo:

  1. IVA a debito del periodo
  2. imposta che si detrae nel periodo
  3. eventuale credito IVA relativo al periodo precedente
  4. ogni altro elemento necessario per determinare il saldo mensile o trimestrale come eventuali crediti d’imposta utilizzati e gli interessi dovuti dai "trimestrali per opzione".

L’allineamento alle dichiarazioni periodiche. La circolare ministeriale 113/E del 31 maggio scorso (si veda la Circolare n. 7) ha dettato le nuove regole da seguire nella compilazione delle liquidazioni equiparando, di fatto, le stesse alle nuove dichiarazioni periodiche. Pertanto le liquidazioni devono anticipare i dati richiesti delle dichiarazioni periodiche e vanno riportati distintamente e con gli stessi criteri tutti gli importi richiesti nei singoli righi delle dichiarazioni periodiche.

In particolare:

  1. nell’importo relativo all’imposta esigibile per il periodo e nell’imposta per la quale viene esercita la detrazione si deve tenere conto delle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 26 e delle rettifiche della detrazione di cui all’articolo 19-bis;
  2. le regolarizzazioni relative a violazioni commesse in periodi precedenti a quelli appartenenti allo stesso anno d’imposta, vanno annotate separatamente dalle risultanze del mese o del trimestre ed indicate separatamente dalle stesse per essere poi riportate nei righi VP8 e VP9 delle dichiarazioni periodiche;
  3. l’eccedenza detraibile dell’imposta risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente (il "credito IVA compensabile") che si decide di riprendere in detrazione nelle liquidazioni periodiche (cosiddetta "compensazione interna") va riportato separatamente dal credito IVA che matura nel corso dello stesso anno d’imposta.

Dichiarazioni periodiche. I dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche devono essere indicati in un modello di dichiarazione.

La dichiarazione va presentata, anche in caso di chiusura a credito, entro l’ultimo giorno del mese nel corso del quale il contribuente deve effettuare la liquidazione mensile o trimestrale.

Termine di presentazione. Pertanto:

  1. i contribuenti mensili presentano la dichiarazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (febbraio per gennaio, marzo per febbraio e così via);
  2. i trimestrali per opzione, al pari di quelli per autorizzazione, devono presentare quattro dichiarazioni periodiche, rispettivamente entro la fine dei mesi di maggio agosto e novembre per i primi tre trimestri dell’anno in corso ed entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo per l’ultimo periodo ottobre – dicembre. I trimestrali per opzione eseguono il versamento del conguaglio annuale entro il 16 marzo o, se sono tenuti a presentare la dichiarazione unificata, entro il termine finale di presentazione della dichiarazione, con la maggiorazione degli interessi.

Invio telematico. Gli intermediari abilitati e i contribuenti che provvedono direttamente all’invio telematico delle dichiarazioni presentano invece le denuncie periodiche attraverso la trasmissione informatica. L’invio telematico delle dichiarazioni va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione previsto per le dichiarazioni cartacee da presentare in banca o presso gli uffici postali. Pertanto, i contribuenti che inviano telematicamente le dichiarazioni periodiche utilizzano un mese in più per tale obbligo (anche ai fini del "ravvedimento operoso"), fermo restando il termine per l’eventuale versamento.

Sabato e giorni festivi. Se l’ultimo giorno del mese cade di sabato o è un giorno festivo o non lavorativo, sia la presentazione delle dichiarazioni in banca o alla posta, sia l’invio telematico sono posticipati al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il nuovo modello. Il nuovo modello di dichiarazione periodica, approvato con il Dm 21 dicembre 1999 ed entrato in funzione con le dichiarazioni di gennaio 2000 e del primo trimestre 2000, contiene alcune novità rilevanti rispetto a quello utilizzato nel 1999 in quanto:

  1. gestisce autonomamente il "credito IVA compensabile" proveniente dalla dichiarazione annuale precedente;
  2. consente di attivare con chiarezza la procedura del ravvedimento previsto dall’articolo 13 del D.Lgs 472/97 per le irregolarità commesse nel corso dell’anno.

Credito IVA compensabile. Nel nuovo modello di dichiarazione periodica sono previsti i seguenti campi per gestire liberamente le varie forme di utilizzo del credito IVA riportato dall’anno precedente:

  1. il rigo VP11 nel quale va indicato il credito IVA dell’anno passato, che il contribuente decide di utilizzare in detrazione in sede di liquidazione periodica e in quelle successive;
  2. il rigo VP10 (che nel mese di gennaio o nel primo trimestre deve essere sempre uguale a zero) ove occorre riportare solo l’importo del credito IVA risultante dal mese o dal trimestre precedente dello stesso anno solare (e che successivamente a gennaio o al primo trimestre può comprendere il rimanente credito IVA dell'anno precedente, ancora utilizzabile in detrazione);
  3. la colonna 1 del rigo VP8 se occorre riprendere il relativo importo, nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione con altri tributi) una parte del credito IVA dell’anno passato, già computato in detrazione nelle precedenti liquidazioni e dichiarazioni periodiche.

Ravvedimento. Nei nuovi modelli sono previsti due nuovi codici, rispettivamente il codice VP8 e il VP9, in cui vanno riportate le variazioni d’imposta (con i relativi interessi) che sono relative a periodi precedenti dello stesso anno solare, per le quali si sia dato luogo al ravvedimento.