Circolare n. 10 del 3 agosto 2000

Con la presente si diffonde il contenuto di una recente sentenza della Corte di Cassazione in riferimento al concetto di spese di rappresentanza e di spese di pubblicità, risolvendo una controversia tra l'amministrazione finanziaria ed un contribuente.

SPESE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE: RAPPRESENTANZA O PUBBLICITÀ’ ?

Il contribuente aveva prudentemente considerato spese di rappresentanza (come noto deducibili solo per un terzo da ripartire in cinque anni) le spese per pranzi, bar ecc. sostenute durante una manifestazione fieristica, riservandosi però di chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza se tali spese fossero qualificate come spese di pubblicità che come noto sono totalmente deducibili dal reddito.

I giudici di cassazione con la sentenza n. 7803 del 23 febbraio – 8 giugno 2000 hanno pienamente accolto le richieste del contribuente stabilendo che sono qualificabili come spese di pubblicità:

La suprema corte enuncia un ulteriore distinguo, affermando che un pranzo offerto ai clienti in occasione delle festività costituisce sicuramente una spesa di rappresentanza mentre non sono sicuramente di rappresentanza i pranzi o altri sevizi forniti durante una trattativa complessa che si protrae nel tempo, offerti al fine di "stringere i tempi" o "migliorare il clima" per raggiungere un accordo di vendita. Nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria - per disconoscere i costi in parola - avrebbe dovuto contestare la non diretta imputabilità delle spese sostenute alla promozione delle vendite quindi alla manifestazione fieristica.

La decisione della cassazione qui commentata è sicuramente autorevole e ad essa dovranno far riferimento le decisioni dei giudici tributari. Suggeriamo tuttavia di valutare con la consueta prudenza l’imputazione delle spese in argomento poiché sulla materia non sembra esserci un orientamento consolidato.