CIRCOLARE N. 017/01 DEL 22 febbraio 2001
NUOVO REGIME DEGLI OMAGGI
Regime vigente dal 1° gennaio 2001: la nuova stesura dell’art. 19-bis 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 richiede ora di operare una distinzione tra i beni acquistati per essere dati in omaggio:
- beni di costo unitario superiore a lire 50.000: poiché l’articolo 74, comma 2, T.U.I.R., espressamente richiamato dall’art. 19-bis 1, lett. h), statuisce che tutti i beni distribuibili gratuitamente rientrano nel concetto di "spese di rappresentanza", non è ammessa in nessun caso la detrazione dell’imposta assolta al momento dell’acquisto. La successiva cessione gratuita si configura come operazione non soggetta ad imposta ai sensi dell’ultima parte dell’art. 2, co. 2, n.4), D.P.R. 633/1972.
- beni di costo unitario non superiore a lire 50.000: a seguito della modifica operata dall’art. 31, co.1, lett. a), n.2) della Finanziaria 2001, dall’01.01.2001 non esiste più il divieto di detrazione oggettiva statuito dall’art. 19-bis 1, lett. h). E’ tuttavia opportuno operare alcune distinzioni a seconda del soggetto che effettua l’omaggio:
- Per i professionisti o artisti, l’acquisto di beni di costo unitario inferiore a lire 50.000 rientra tra le operazioni aventi diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. La cessione gratuita che seguirà darà luogo ad un’operazione imponibile ex art. 2, co.2, n.4), DPR 633/1972. Essendo la rivalsa dell’imposta relativa alle cessioni gratuite facoltativa, il professionista / artista potrà, alternativamente.
- emettere un’autofattura per ciascuna cessione, oppure un’autofattura mensile riepilogativa di tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del costo dei beni, della relativa imposta e con l’indicazione che trattasi di "autofattura per omaggi";
- annotare su un apposito "registro omaggi", tenuto ai sensi dell’art. 39, DPR 633/1972, l’ammontare globale dei costi delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta, distinta per aliquota;
- emettere fattura, calcolando l’imposta sul costo esposto.
Tali ipotesi sono state ammesse espressamente dal Ministero delle Finanze nella C.M. 23.02.94, n. 13/E;
- per le imprese che concedono in omaggio gli stessi beni che rientrano nella loro attività istituzionale, valgono le stesse considerazioni poc’anzi esposte per professionisti ed artisti;
- per le imprese che non producono né commercializzano il bene omaggiato, il quale viene quindi acquistato per uno specifico intento di liberalità, la cessione gratuita si configura, per espressa previsione normativa, come un’operazione non soggetta ad IVA. Poiché l’art. 19, comma 2 DPR 633/1972 statuisce che: "Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta (…), il soggetto cedente non avrebbe diritto di detrarre l’imposta pagata all’atto dell’acquisto del bene. Non si tratta, in questo caso, di "indetraibilità oggettiva", qual è quella disciplinata dall’art. 19-bis 1 del DPR 633/1972, bensì di "indetraibilità specifica ", la quale costituisce diretta applicazione del principio generale dell’IVA che vieta la detrazione dell’imposta relativa alle operazioni che non sono rilevanti ai fini del tributo de quo, e quindi non apportano gettito all’Erario.
Surrogando alla carenza normativa, la C.M. n. 1/E del 3 gennaio 2001 ha tuttavia ritenuto che : "…la detrazione deve ritenersi consentita non soltanto per la espressa inapplicabilità della norma di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis 1, lett. h), ma anche per la implicita inapplicabilità dell’art. 19, secondo comma, del DPR n. 633/1972, che dichiara indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di beni non soggetti ad imposta. Una diversa interpretazione (…) vanificherebbe il contenuto innovativo della norma".
Poiché la presa di posizione ministeriale si presenta favorevole al contribuente, si ritiene senz’altro di potervi aderire; si rende in tal caso applicabile il disposto contenuto nell’art. 10, comma 2 dello Statuto del Contribuente, in forza del quale "non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’Amministrazione medesima …".
A decorrere dal 1° gennaio 2001 è quindi ammesso detrarre l’imposta afferente l’acquisto dei beni destinati ad essere ceduti gratuitamente e di costo unitario non superiore alle 50.000 lire.
DISCIPLINA DEGLI OMAGGI DAL 1° GENNAIO 2001
OGGETTO |
COSTO UNITARIO |
CEDENTE |
DISCIPLINA |
IVA |
. |
DEL BENE |
. |
DETRAZIONE |
CESSIONE |
. |
. |
Professionista o artista |
SI |
Imponibile |
Beni acquistati per essere ceduti gratuitamente |
Non superiore a
Lire 50.000 |
Impresa che produce o commercializza il bene ceduto |
SI |
Imponibile |
. |
. |
Impresa che non produce o commercializza il bene ceduto |
SI |
Fuori campo |
. |
Superiore a
Lire 50.000 |
Tutti i soggetti passivi |
NO |
Fuori campo |
Fonte: Settimana fiscale n. 8