CIRCOLARE N. 017/01 DEL 22 febbraio 2001

 

 

NUOVO REGIME DEGLI OMAGGI

Regime vigente dal 1° gennaio 2001: la nuova stesura dell’art. 19-bis 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 richiede ora di operare una distinzione tra i beni acquistati per essere dati in omaggio:

  1. beni di costo unitario superiore a lire 50.000: poiché l’articolo 74, comma 2, T.U.I.R., espressamente richiamato dall’art. 19-bis 1, lett. h), statuisce che tutti i beni distribuibili gratuitamente rientrano nel concetto di "spese di rappresentanza", non è ammessa in nessun caso la detrazione dell’imposta assolta al momento dell’acquisto. La successiva cessione gratuita si configura come operazione non soggetta ad imposta ai sensi dell’ultima parte dell’art. 2, co. 2, n.4), D.P.R. 633/1972.
  2. beni di costo unitario non superiore a lire 50.000: a seguito della modifica operata dall’art. 31, co.1, lett. a), n.2) della Finanziaria 2001, dall’01.01.2001 non esiste più il divieto di detrazione oggettiva statuito dall’art. 19-bis 1, lett. h). E’ tuttavia opportuno operare alcune distinzioni a seconda del soggetto che effettua l’omaggio:

  1. emettere un’autofattura per ciascuna cessione, oppure un’autofattura mensile riepilogativa di tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del costo dei beni, della relativa imposta e con l’indicazione che trattasi di "autofattura per omaggi";
  2. annotare su un apposito "registro omaggi", tenuto ai sensi dell’art. 39, DPR 633/1972, l’ammontare globale dei costi delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta, distinta per aliquota;
  3. emettere fattura, calcolando l’imposta sul costo esposto.

Tali ipotesi sono state ammesse espressamente dal Ministero delle Finanze nella C.M. 23.02.94, n. 13/E;

Surrogando alla carenza normativa, la C.M. n. 1/E del 3 gennaio 2001 ha tuttavia ritenuto che : "…la detrazione deve ritenersi consentita non soltanto per la espressa inapplicabilità della norma di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis 1, lett. h), ma anche per la implicita inapplicabilità dell’art. 19, secondo comma, del DPR n. 633/1972, che dichiara indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di beni non soggetti ad imposta. Una diversa interpretazione (…) vanificherebbe il contenuto innovativo della norma".

Poiché la presa di posizione ministeriale si presenta favorevole al contribuente, si ritiene senz’altro di potervi aderire; si rende in tal caso applicabile il disposto contenuto nell’art. 10, comma 2 dello Statuto del Contribuente, in forza del quale "non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’Amministrazione medesima …".

A decorrere dal 1° gennaio 2001 è quindi ammesso detrarre l’imposta afferente l’acquisto dei beni destinati ad essere ceduti gratuitamente e di costo unitario non superiore alle 50.000 lire.

DISCIPLINA DEGLI OMAGGI DAL 1° GENNAIO 2001

OGGETTO

COSTO UNITARIO

CEDENTE

DISCIPLINA

IVA

.

DEL BENE

.

DETRAZIONE

CESSIONE

.

.

Professionista o artista

SI

Imponibile

Beni acquistati per essere ceduti gratuitamente

Non superiore a

Lire 50.000

Impresa che produce o commercializza il bene ceduto

SI

Imponibile

.

.

Impresa che non produce o commercializza il bene ceduto

SI

Fuori campo

.

Superiore a

Lire 50.000

Tutti i soggetti passivi

NO

Fuori campo

 

 

 

 

 

Fonte: Settimana fiscale n. 8