Circolare 013/2001 del 2 febbraio 2001

 

Adempimenti dei medici e odontoiatri che acquistano oro e argento

Novità del contributo CONAI dal 2001

Altri provvedimenti di ottobre e novembre 2000

 

IVA – acquisto di oro e argento – adempimenti contabili di medici e odontoiatri

Sono state previste delle semplificazioni per gli adempimenti IVA degli esercenti arti e professioni sanitarie (es. medici e odontoiatri) che acquistano oro o argento per la loro attività professionale (es. protesi dentarie) ed effettuano esclusivamente operazioni esenti da IVA.

Liquidazioni periodiche IVA con cadenza trimestrale

Tali soggetti effettuano le liquidazioni ed i versamenti periodici IVA trimestralmente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo, indipendentemente dal volume d’affari, senza necessità di apposita opzione e senza applicazione di interessi.

La liquidazione e il versamento relativo al quarto trimestre devono essere effettuati entro il 16 febbraio successivo.

Esonero dalla presentazione delle dichiarazioni Periodiche IVA

I suddetti soggetti sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA.

Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA

Tali soggetti sono comunque obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA.

Decadenza delle agevolazioni

Qualora gli esercenti professioni sanitarie effettuino operazioni imponibili, diverse da quelle relative all’acquisto di oro e argento, decadono dalle suddette agevolazioni.

 

Contributo ambientale CONAI – novità per l’anno 2001

Il CONAI ha previsto alcune novità e semplificazioni in relazione al versamento e alla dichiarazione del contributo ambientale sugli imballaggi.

Le principali novità previste a decorrere dal 2001 sono:

    1. una comunicazione preventiva di tale opzione al CONAI entro il 31 gennaio; pertanto, per il 2001 tale comunicazione va effettuata entro il 31.01.2001;
    2. una dichiarazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dei quantitativi di imballaggi cauzionati acquistati nell'anno precedente in regime di sospensione del contributo e dei quantitativi di imballaggi fatturati perché non restituiti dalla controparte nello stesso anno;
    3. la possibilità di nominare un rappresentante fiscale, nel caso in cui l'impresa estera desideri sostituirsi ai clienti italiani importatori di imballaggi negli adempimenti relativi al contributo CONAI;
    4. la predisposizione di due moduli da utilizzare per la richiesta di recesso dal CONAI e per la dichiarazione di variazione dati.

 

Concessione di un Credito d'imposta agli autotrasportatori

E’ stato emanato il regolamento relativo alla concessione di un credito d'imposta agli autotrasportatori di merci, sia per conto proprio che per conto terzi, al fine di neutralizzare gli effetti della cosiddetta "carbon tax".

Ammontare del credito d’imposta

Il credito d'imposta spetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere, purché di importo non inferiore a 25 euro:

Presentazione della dichiarazione per usufruire dell’agevolazione

Per usufruire dell'agevolazione occorre presentare un'apposita dichiarazione all'ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette competente.

Per i consumi relativi all’anno 2000 tale dichiarazione va presentata entro il 30.6.2001.

 

Concessione di un credito d'imposta per le sale cinematografiche

E’ stato emanato il regolamento attuativo per la concessione di un credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti in relazione all’abrogata imposta sugli spettacoli. Il credito d’imposta decorre dall'1.1.2000.

Istituzione dell’albo dei mediatori creditizi

E’ stato istituito presso l'Ufficio italiano cambi (UIC) l’albo per i mediatori creditizi, in attuazione della legge anti/usura.

Definizione dell’attività di mediazione creditizia

E’ mediatore creditizio "colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma".

Non costituisce mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:

Iscrizione all'albo dei mediatori creditizi

Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia diventa riservato ai soggetti iscritti nell’albo tenuto dall’UIC, in possesso dei previsti requisiti di professionalità e onorabilità.

L'attività di mediazione creditizia può essere svolta anche da persone giuridiche, a condizione che sia esercitata tramite persone fisiche iscritte al suddetto albo.

Disciplina transitoria

Gli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla L. 3.2.89 n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti comunque denominati, i quali svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione creditizia, in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti, sono iscritti nell'albo tenuto dall’UIC a seguito della presentazione di apposita domanda da produrre entro il 30.1.2001.

 

 

 

Fonte: La settimana fiscale - n. 2/3