CIRCOLARE NR. 021-2004 del 21.07.04

SOCIETA’ COOPERATIVE: ISTITUITO L’ALBO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

 

E' stato pubblicato il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004 che istituisce l’albo delle società cooperative presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Il decreto trova origine dalla riforma del diritto societario dove è previsto l’obbligo da parte delle cooperative di rendere individuabile da parte di terzi il tipo di modello adottato: in pratica se si tratta di cooperativa a mutualità prevalente oppure a mutualità non prevalente.

I due modelli di cooperativa

Dalla riforma del diritto societario le cooperative escono profondamente modificate; i modelli di società cooperativa sono due e così identificabili:

  1. cooperative a mutualità prevalente;
  2. cooperative a mutualità non prevalente.

Con riferimento alle cooperative a mutualità non prevalente emerge la novità della riforma del diritto societario; infatti nel passato, ad eccezione che nel settore bancario, in particolare nell’ambito delle banche popolari, non vi era mai stato un riferimento al concetto di cooperative a mutualità non prevalente. Tali cooperative, infatti, non potranno godere delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria.

Con riferimento alle cooperative a mutualità prevalente la normativa prevede, invece, la possibilità di continuare a godere delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative stesse che, per essere definite tali, devono rispettare i seguenti tre requisiti:

  1. operare prevalentemente con i soci;
  2. rispettare i vincoli istituzionali delle cooperative;
  3. essere iscritte in un apposito albo presso il quale si deposita annualmente il bilancio.

L’articolo 2513 del codice civile evidenzia i criteri per la definizione del concetto di prevalenza per ciascuna cooperativa.

 

Criteri di definizione di cooperativa a mutualità prevalente

  • per le cooperative che operano a monte della compagine sociale i ricavi delle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50% del totale complessivo riportato nella voce A1 del conto economico;

  • per le cooperative di lavoro il costo sostenuto con i soci deve essere superiore alla metà del costo complessivo della manodopera riportato nella voce B9 del bilancio;
  • il costo dei beni o servizi conferiti dai soci deve superare il 50% del costo totale delle merci, materie prime, sussidiarie , riportate nella voce B6 del conto economico, ovvero dei servizi acquistati il cui costo complessivo è riscontrabile nella voce B7
  • Va inoltre evidenziato che le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti quattro vincoli, che possiamo definire istituzionali, previsti nell’articolo 2514 del codice civile; tali vincoli sono:

    I vincoli statutari delle società cooperative a mutualità prevalente

    • divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentati del 2,5 per cento. I dividendi non devono essere confusi con i ristorni spettanti ai soci in forza dell’attività svolta con la cooperativa per i quali non sono previste limitazioni;

  • divieto di distribuire riserve fra i soci durante la vita della cooperativa;
  • obbligo di devolvere il patrimonio netto, dedotto il capitale sociale e i dividendi maturati, al fondo per lo sviluppo della cooperazione in sede di liquidazione della cooperativa;
  • in caso di emissione di strumenti finanziari essi non possono essere remunerati in misura superiore al 2% del limite massimo dei dividendi
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    Le cooperative non a mutualità prevalente

    Rispetto alle cooperative a mutualità prevalente quelle a mutualità non prevalente hanno le seguenti caratteristiche:

    1. conservano lo scopo mutualistico;
    2. non devolvono in caso di scioglimento il patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione;
    3. il voto in assemblea è uno per ogni socio indipendentemente dalla quota posseduta;
    4. possono trasformarsi in società di capitali;
    5. sono iscritte in apposita sezione del Registro delle Imprese;
    6. non usufruiscono delle agevolazioni fiscali, fatto salvo l’esenzione IRES sugli utili accantonati alla riserva minima obbligatoria.

    Le società cooperative avranno tempo fino al 31 dicembre 2004 per adeguare i loro statuti alle nuove norme introdotte con il decreto legislativo n. 6/2004 (riforma del diritto societario) optando o meno per la mutualità prevalente

     

    L’albo delle cooperative

    Le cooperative avranno tempo fino al 9 gennaio 2005 (180 giorni a decorrere dal 13 luglio 2004, data di pubblicazione sulla G.U. del decreto del Ministero delle Attività Produttive per presentare la domanda di iscrizione presso il Registro Imprese della Camera di Commercio nel cui ambito la cooperativa ha la sede legale.

    Il sistema per l’iscrizione è quello seguito dalla procedura telematica utilizzato presso le Camere di Commercio di ogni città; nella domanda deve essere indicata la categoria di appartenenza della cooperativa (es. cooperativa di produzione e lavoro, cooperativa di lavoro agricolo, cooperativa sociale, ecc).

    Al momento dell’iscrizione è attribuito, da parte della Camera di Commercio locale, un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza.

    Attenzione: il numero di iscrizione deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa .

    Relativamente alle cooperative a mutualità prevalente iscritte in un apposito albo, come indicato nel decreto del Ministero delle Attività Produttive, è stabilito che gli amministratori, al momento del deposito del bilancio, devono attestare che la società ha tali caratteristiche oltre che indicarlo nella nota integrativa in sede di deposito del bilancio.

    Per quanto riguarda le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza (cooperativa non a mutualità prevalente) o meglio che non hanno adottato le previsioni statutarie della mutualità prevalente, l’iscrizione avviene in un apposito albo.

    E’ possibile che la Direzione Generale per gli Enti Cooperativi prima dell’iscrizione inviti le cooperative interessate a completare o integrare la documentazione assegnando un termine più ampio per produrre i dati richiesti; decorso tale ulteriore termine, la Direzione Generale per gli Enti Cooperativi è legittimata con un proprio provvedimento a rifiutare l’iscrizione nella sezione cooperativa a mutualità prevalente iscrivendo la cooperativa stessa d’ufficio nella sezione prevista per quelle prive di tale requisito (seconda sezione).

     

     

     

     

    Fonte: Ipsoa – circ. del 15.07.04