Commissione Tributaria Provinciale di Verona - Sezione X

Sentenza n. 200/10/00 pronunciata in data 02.11.00 - depositata in data 04.12.00

Presidente/Relatore: Pulcini Francesco

Componenti: Carboni Francesco - Mastromauro Manlio

Sentenza sul ricorso di (omissis).

Il Presidente

ritenuto in fatto e diritto

S.F. ha proposto cinque ricorsi nei confronti del Concessionario del Servizio Riscossioni Tributi per la Provincia di Verona e dell'Ufficio delle Entrate di Verona 2, avverso altrettanti avvisi di mora relativi a sanzioni per mancati adempimenti IVA riguardanti gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991. Deduce il ricorrente in primo luogo la nullità degli avvisi per violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/92, prospettando in proposito anche una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 24 della Costituzione. Lamenta in sostanza, a tal riguardo, la mancata indicazione del termine per il ricorso e della commissione tributaria competente. Deduce , nel merito, esser venuti meno gli elementi costitutivi del vincolo sociale della FIZE Montaggi snc, per le cui violazioni IVA sono chiamati a rispondere in solido in qualità di soci sia lo Z.G. sia S.F. come da procedimenti separati. Sostiene, su tal punto, che dal maggio 1988 esso ricorrente era rimasto del tutto estraneo alla gestione e amministrazione della FIZE della quale si era invece occupato il socio F. G.G., il quale, anzi, nello stesso mese si era indebitamente impossessato dell'unico bene della società, necessario al conseguimento dell'oggetto sociale, costituito da una gru marca Marchetti mod. MG 192.1, concessa in leasing dalla FACIT spa, ed aveva poi messo in atto all'insaputa degli altri soci, altri illeciti quali l'emissione di fatture false, soltanto apparentemente riferibili alla società suddetta in realtà non più esistente, abusivamente utilizzando il nome e la partita IVA della FIZE snc. In via subordinata chiede che in applicazione dell'art. 11 d.lgs. 471/97 gli avvisi di mora vengano annullati per la non punibilità, in base alla legge sopravvenuta, di esso ricorrente per fatti a lui personalmente non riferibili.

Sia il Concessionario del Servizio Riscossioni Tributi, sia l'Ufficio delle Entrate di Verona 2 si sono costituiti in giudizio instando per la reiezione dei ricorsi, sostenendo la infondatezza tanto in ordine alla dedotta invalidità degli avvisi per difetto di forma, quanto in ordine alla insussistenza del vincolo sociale e intervenuta cessazione della società, eccependo l'Ufficio delle Entrate sul punto anche la inammissibilità dei ricorsi a norma dell'art. 19-comma 3° d.lgs. 546/92, nella mancata impugnazione dei precedenti avvisi di accertamento emessi dall'allora Ufficio IVA di Verona, regolarmente notificati anche ai soci. Richiamano entrambi i resistenti il disposto dell'art. 2291 c.c. mentre l'Ufficio Entrate contesta anche la applicabilità della richiamata normativa più favorevole, in presenza di titolo divenuto ormai definitivo (art. 25-comma 2° d.lgs. 472/97).

All'udienza del 13.04.00 su istanza del ricorrente veniva cautelativamente concessa, a norma dell'art. 47 d.lgs. 546/92, la sospensione degli atti impugnati.

I ricorsi di cui sopra venivano riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.

All'odierna udienza di discussione le parti hanno ribadito le rispettive deduzioni e richieste.

Quanto sopra premesso, ritiene questa Commissione, in primo luogo, non meritevole di accoglimento la eccezione di nullità formale a norma dell'art. 19 d.lgs. 546/92 degli atti impugnati, eccezione, così come la prospettata questione di costituzionalità (per la quale peraltro non viene neanche indicata la norma che violerebbe il dettato costituzionale) superata, ai sensi dell'art. 156-comma 3° c.p.c. per il raggiungimento dello scopo proprio di quelle previste indicazioni negli atti impugnabili, con la stessa intervenuta tempestiva impugnazione e con il puntuale svolgimento delle necessarie difese.

Del pari infondato è l'assunto dell'Ufficio in ordine alla dedotta inammissibilità dei ricorsi a norma dell'art. 19-comma 3° d.lgs. 546/92, non attenendo le impugnative di merito in esame agli accertamenti in sé, nei confronti della FIZE Montaggi snc, che non formavano a suo tempo oggetto di ricorso, ma riguardando piuttosto la specifica posizione della S.F. quale socio, in quanto tale in quella sede non valutabile, contestando lo stesso, per quel che lo riguarda, appunto, la propria qualità di socio, non rapportabile ad una società da ritenere cessata a norma dell'art. 2272 n. 2 c.c.

E detto assunto appare convincente in quanto riferito a situazioni, appunto, in cui più nulla esisteva della società, nemmeno una sede e un recapito propri, tanto che veniva all'epoca fatto riferimento alla residenza anagrafica del F.G.G., che operando del tutto personalmente e al di fuori di ogni considerazione di un interesse dei soci, già nella prima metà del 1988 disponeva dell'unico bene della società, costituito dalla gru concessa in leasing dalla FACIT spa, emettendo poi, abusando ancora del nome della società e utilizzandone la partita IVA, delle fatture false, ad uso e nell'interesse esclusivamente proprio. Il tutto come risulta dalla documentazione dimessa, attinente ad una denuncia/querela, ad indagini di p.g., o riguardante una pronuncia in sede penale di totale estraneità dei soci alla attività illecita esplicata dal F.G.G. apparentemente in ambito societario. Ciò che chiaramente rileva ai fini dell'assunto di merito del ricorrente sulla già intervenuta cessazione della società all'epoca delle contestate violazioni, a norma dell'art. 2272 c.c., soprattutto e fondamentalmente, per il venire meno dell'unico bene rimasto alla società, strumento necessario per la sua attività e quindi per il conseguimento del suo oggetto sociale. Né si ritiene che possa aver rilevanza ai fini in esame (discostandosi con ciò la Commissione dalla diversa opinione espressa in una precedente pronuncia) il permanere della formale iscrizione della società nel Registro delle imprese. Circostanza che può esser decisiva nei rapporti civilistici, nei quali prevale l'esigenza di tutela dell'affidamento, nella presunzione di un legittimo convincimento nei terzi del permanere del rapporto sociale con connessa responsabilità solidale a norma dell'art. 2291 c.c., mentre nei rapporti tributari ciò che in definitiva rileva non è l'apparenza ma la effettività del vincolo sociale e dei suoi elementi costitutivi, nella cui reale sussistenza, soltanto, ricorrono i presupposti per l'applicazione della norma impositiva. Si richiama in proposito Cass. Civ. Sez. I, n. 8468/98 in tema di società di fatto, ma illuminante nella chiara distinzione ai fini tributari tra realtà e apparenza (sia pure in termini di formalità legale) nella sussistenza del vincolo solidale, e da ritenere valida anche per la società in origine regolarmente costituita, per il necessario riferimento, in ogni caso, a situazioni personali obiettive e reali, nel quadro di una giusta e legittima imposizione fiscale.

Si ritiene equa la totale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi. Spese compensate.

Verona, 2 novembre 2000

Il Presidente estensore.