NUOVE DISPOSIZIONI PER IL LAVORO OCCASIONALE – IN VIGORE DAL 24.10.03

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, anche i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, lett. L) del TUIR trovano una propria regolamentazione.

Il lavoro occasionale secondo le norme del TUIR

Art. 81, lett. L) del TUIR

Sono redditi diversi………….

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;……….

L’art. 81 al comma 1, lett. L), dispone che costituiscono "redditi diversi" quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

A tale proposito è opportuno sottolineare, circa la caratteristica dell’occasionalità, che non esistono parametri normativi che indichino l’importo massimo del corrispettivo o del compenso stabilito tale da definire occasionale o meno l’attività, così come non è contemplato il numero di prestazioni svolte in un periodo d’imposta entro cui è configurabile un’attività occasionale.

La prassi e la giurisprudenza hanno individuato, come produttive di redditi di lavoro autonomo occasionale, tra le altre, le seguenti fattispecie:

Lavori occasionali secondo dottrina e giurisprudenza

  • Attività di custodia di beni rinvenuti in scavi archeologici
  • Attività di facchinaggio svolta mediante saltuari lavori
  • Attività di pulizia di locali svolta saltuariamente e resa al di fuori dell’ordinario orario di lavoro
  • Attività occasionale resa da un muratore
  • Saltuaria attività di ricerche bibliografiche

 

Si ricorda che nell’ipotesi in cui per lo svolgimento di una determinata attività sia prevista l’iscrizione in un determinato albo professionale (ad esempio dei ragionieri o dei dottori commercialisti) le prestazioni svolte dal soggetto non possono in nessun caso essere considerate occasionali, ma comportano l’apertura della partita Iva e l’assoggettamento a tassazione in base alle disposizioni dei redditi di lavoro autonomo.

Il lavoro occasionale alla luce della riforma

A seguito delle novità apportate dalla riforma Biagi si potranno sostanzialmente distinguere due tipologie di lavoro occasionale:

 

Il lavoro occasionale accessorio

Si tratta di quelle attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale, non ancora entrati nel mercato del lavoro oppure in procinto di uscirne (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003).

 

Requisiti Soggettivi

In tal caso si è di fronte,a dei di soggetti marginali e cioè:

Tipologie d’attività esercitabili

Requisiti oggettivi

Affinché le prestazioni svolte da un determinato soggetto rientrino nell’occasionalità, è necessario che si realizzino al contempo due condizioni:

  1. che il prestatore di lavoro, sommando quello effettuato presso tutti i committenti, non realizzi più di 30 giornate di lavoro;
  2. che in ogni caso esse non diano luogo a compensi superiori ai 3 mila euro nel corso dell'anno solare.

Requisiti oggettivi

30 giornate di lavoro all’anno

3.000 euro di compensi all’anno

Questi lavoratori devono comunicare la loro disponibilità all'impiego alle province o agli operatori pubblici e privati accreditati (ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 276/2003), e ricevono una tessera magnetica dalla quale si desume la loro condizione.

I soggetti che vorranno utilizzare tali lavoratori dovranno acquistare presso i soggetti autorizzati alla vendita, che dovranno essere individuate entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto e quindi entro il prossimo 25 dicembre, dei buoni del valore nominale di 7,5 € . Colui che ha eseguito la prestazione di lavoro accessorio percepirà il proprio compenso all'atto della presentazione del buono alla società concessionaria che, trattenuti 20 centesimi per le proprie spettanze, provvederà a versare 5,8 € al prestatore di lavoro, al versamento alla gestione separata dell'INPS di 1 € per ogni buono, e al versamento di 0,5 € ai fini previdenziali all'INAIL. Da evidenziare, ed è questa la novità più rilevante ai fini fiscali, che su detti emolumenti non sarà effettuata alcuna ritenuta d'imposta e, quindi, detti soggetti non dovranno presumibilmente presentare alcuna dichiarazione.

Si ritiene che:

renderanno molto limitato il ricorso a tale tipologia di lavoro.

Lavoro "occasionale generico"

Secondo quanto disposto dall’art. 61 della legge Biagi, si intendono per prestazioni occasionali generiche "i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro". Nel caso in cui i limiti vengano superati, troveranno attuazione le disposizioni in merito ai lavori a progetto.

Dalla definizione del lavoro occasionale, derivano una serie di conseguenze, che è opportuno esplicitare:

  1. i lavori occasionali generici possono essere effettuati da chiunque non possegga una partita Iva. Non sono richieste, in questo caso, quelle condizioni di marginalità soggettiva per il prestatore d'opera, necessarie ai fini del lavoro occasionale accessorio;
  2. le prestazioni possono essere rese anche a favore di imprese e società non sussistendo alcuna limitazione soggettiva in capo al committente;
  3. possono riguardare qualsiasi tipo di prestazione non essendone definito in alcun modo il campo di applicazione;
  4. i lavori occasionali, rispetto a quelli accessori, possono occupare il lavoratore anche per un periodo superiore a 30 giornate lavorative purché tali prestazioni siano rese per ciascun committente per un periodo non superiore a 30 giorni;
  5. possono essere foriere di compensi fino a un massimo di 5.000 euro per anno solare, limite inteso come somma percepita da tutti i committenti;
  6. detti compensi non saranno da assoggettare né a INPS né a INAIL, mentre resterà dovuta la ritenuta IRPEF a titolo d'acconto pari al 20% prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

La collocazione in dichiarazione

I compensi in oggetto continueranno a essere dichiarati:

 

Lavoro occasionale accessorio

Lavoro occasionale generico

Ammontare massimo del reddito conseguibile nell’anno solare

3.000 euro

5.000 euro

Limite massimo dei giorni lavorati nell’anno solare

30 giorni, totali

30 giorni con lo stesso committente

Soggetti che possono esercitare la prestazione di lavoro

  1. Disoccupati da oltre un anno
  2. Casalinghe studenti e pensionati
  3. Disabili e soggetti in comunità di recupero
  4. Lavoratori extracomunitari nei mesi successivi alla perdita di lavoro

Non specificati

Tipologie di attività esercitabili

 

 

 

  1. Piccoli lavori domestici a carattere straordinario
  2. Insegnamento privato supplementare
  3. Piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione d’edifici e monumenti
  4. Realizzazioni di manifestazioni sociali, sportive, etc
  5. Collaborazione con enti pubblici ed associazioni di volontariato

Non specificate

Trattamento Irpef

Non assoggettata

Assoggettata: ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, c.1, D.P.R. n. 600/1973). Detti redditi rientrano nell’art. 81, c 1, TUIR

Trattamento INPS e INAIL

Assoggettata:

- INPS: 1 euro sui 7,5 di ogni buono (13,33%)

- INAIL 0,5 euro sui 7,5 di ogni buono (6,67%)

Non assoggettata

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE – REGOLE DAL 1° GENNAIO 2004

L’articolo 43 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, pubblicato sulle G.U. del 02 ottobre 2003, S.O. n.157, istituisce, a far data dal 1° gennaio 2004, per gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2459 e seguenti del codice civile, quando conferiscano prestazioni lavorative identificate come redditi di lavoro autonomo, l'obbligo di iscrizione in una apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS; sono esclusi da tale disposizione tutti i lavoratori autonomi che sono iscritti negli albi professionali.

 

Le ragioni di tali innovazioni

Il legislatore nell'imporre l'obbligo dell'iscrizione obbligatoria all'INPS degli associati in partecipazione (finora non soggetti a tali obblighi) che prestano attività di lavoro autonomo, ha voluto disciplinare l'utilizzo sempre più frequente di tale istituto, da parte del contribuente. Infatti in questi ultimi anni si è assistito alla chiusura di molte società commerciali che poi di fatto, hanno continuato ad effettuare tramite un rapporto di associazione in partecipazione la stessa attività cessata, con l'evidente intento di eludere i pagamenti dei contributi previdenziali fissi e a percentuali previste dalla rispettive casse di appartenenza. Inoltre, il legislatore ha voluto garantire una copertura previdenziale a queste forme contrattuali che spesso in realtà costituiscono vere e proprie attività di lavoro dipendente.

Gli obblighi a carico dell'associato

Gli associati che apportano lavoro devono a far data dal 1° gennaio 2004 iscriversi alla cosiddetta gestione separata, tra l'altro anche questa oggetto di modifiche da parte dello stesso decreto legge, con l'obbligo di pagare i contributi nella stessa misura di quelli previsti dalla gestione pensionistica dei commercianti, sino al raggiungimento dell'aliquota del 19%, di cui:

Il contributo verrà calcolato con gli stessi criteri di quelli stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi.

Modalità di calcolo e di versamento

Va preliminarmente detto che sarà un apposito decreto ministeriale che definirà meglio l'aspetto organizzativo di tale innovazione poiché, come risulta evidente, il contratto di associazione in partecipazione prevede in alcuni casi una distribuzione di utili a fine anno e in altri degli acconti in corso d'anno con conguaglio finale; per tali motivi gli adempimenti a carico dell'associante non si prevede siano così semplici da effettuare. Le nuove disposizioni tuttavia dettano alcuni principi già ben delineati, nel senso che:

  1. hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare solo i soggetti che hanno corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito;
  2. in caso di contribuzione annua inferiore a detto importo i mesi da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.

Va infine segnalato che i soggetti tenuti all'iscrizione devono comunicare all'INPS entro il 31 marzo 2004: