CIRCOLARE N. 29 del 4 maggio 2001

 

UNICO 2001 - prossime scadenze "definitive"

 In data 2 maggio 2001 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa il calendario per le scadenze delle dichiarazioni fiscali. Lo schema evidenzia le scadenze delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta.

PAGAMENTI

PRESENTAZIONE

UNICO PERSONE FISICHE

  • Entro il 20 giugno
  • Entro il 20 luglio con maggiorazione 0,40%
  • Entro il 31 luglio a banche e poste
  • Entro il 31 ottobre per l’invio telematico

UNICO SOCIETA’ DI PERSONE

  • Entro il 20 giugno
  • Entro il 20 luglio con maggiorazione 0,40%
  • Entro il 31 luglio a banche e poste
  • Entro il 31 ottobre per l’invio telematico

UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI

  • Entro il 20 giugno
  • Entro il 20 luglio con maggiorazione 0,40%
  • Entro il 20 luglio a banche e poste (1)
  • Entro il 31 ottobre per l’invio telematico (2)

SOCIETA’ DI CAPITALI (altri casi)

Per soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, con termine dopo il 20 luglio

 

 

 

 

Trasmissione telematica della dichiarazione, compresa quella unificata, dei soggetti Irpeg tenuti all'approvazione del bilancio o rendiconto entro un terminestabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, con servizio entratel o internet, o da parte degli intermediari abilitati (con termine di presentazione dopo il 20 luglio, ferma restando la scadenza del 31 ottobre 2001 delle dichiarazioni i cui termini di trasmissione scadono fino al 31 ottobre 2001) 

 

 

  • (3)

 

 

 

 

 

 

  • (3)

 

 

  • Entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto; se non approvato, entro un mese dalla scadenza del termine stesso

 

 

 

 

 

 

  • Invio telematico entro due mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto; se non approvato, entro due mesi dalla scadenza del termine stesso

ALTRI SOGGETTI IRPEG: presentazione della dichiarazione a posta o banche, compresa l'unificata, con termine che scade dopo il 20 luglio

ALTRI SOGGETTI IRPEG: trasmissione telematica, compresa l'unificata, con termine che scade dopo il 20 luglio, ferma restando la scadenza del 31 ottobre 2001 delle dichiarazioni i cui termini di trasmissione scadono fino al 31 ottobre 2001

 

  • (3)

  • Entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta

 

 

  • Entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta

(1) presentazione delle dichiarazione a banche o poste dei contribuenti con termine di presentazione in scadenza tra il 1° gennaio e il 20 luglio, se la dichiarazione deve essere presentata sui modelli approvati nel 2001

(2) trasmissione telematica della dichiarazione con termine di presentazione in scadenza tra il 1° gennaio e i 20 luglio da parte del contribuente - con servizio internet o entratel - o da parte degli intermediari abilitati tramite il servizio entratel

(3) I soggetti Irpeg che presentano Unico 2001 che scade il 20 luglio 2001 devono applicare l'aumento dello 0,40% dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento

IVA in via autonoma

Modello IVA 2001

  • 31 maggio 2001 a banche o poste
  • 20 luglio 2001 invio telematico

IVA periodica gennaio febbraio e marzo 2001

IVA periodica aprile 2001 e I trimestre 2001

Modelli IVA periodica 2001

  • 20 giugno 2001 invio telematico
  • 20 luglio 2001 invio telematico

770 in via autonoma

 Modello 770 - 2001

  • 31 maggio 2001 a banca o poste
  • 30 giugno 2001 invio telematico

 

Dal 2001 sono in ogni caso obbligati all'invio telematico delle dichiarazioni annuali, fra cui la dichiarazione IVA 2001 relativa all'anno d'imposta 2000 i contribuenti : a) tenuti nel 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA; dal 2001 si inviano "online" anche le dichiarazioni periodiche relative al 2001; b) tenuti nel 2000 alla presentazione del modello 770/2001, in forma autonoma o unificata; c) i soggetti Irpeg di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto; cioà SpA, Srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, residenti in Italia, nonché enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Se il contribuente rientra in una delle tre categorie dovrà presentare le proprie dichiarazioni annuali avvalendosi del servizio telematico. In particolare egli dovrà usare la rete entratel direttamente, previa abilitazione, o tramite una società del gruppo, qualora appartenga ad un gruppo di società ai sensi dell'art. 43 ter del d.p.r. 602/73, oppure tramite un intermediario abilitato.

Se invece il contribuente è tenuto nel 2001 a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta nei confronti di non più di 20 soggetti - o qualora non sia tenuto affatto a tale adempimento, non avendo per esempio effettuato alcuna ritenuta alla fonte nel 2000 - dovrà avvalersi per la presentazione della dichiarazione in via telematica delle proprie dichiarazioni annuali, del servizio internet o di un intermediario abilitato.

Si deve tenere presente che il Ministero, con la circolare 21 del 5 marzo 2001 ha affermato che i contribuenti già abilitati al servizio entratel continueranno ad avvalersi del medesimo servizio e pertanto non dovranno richiedere il Pincode per il servizio internet in ragione del mutamento dei requisiti stabiliti per l'accesso ai servizi telematici. Questo significa che anche i contribuenti che nel 2001 devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770/2001, nei confronti di non più di 20 soggetti, o se non sono tenuti a tale adempimento, se già abilitati al servizio entratel, possono continuare a usare il servizio entratel. Gli altri contribuenti, non compresi nelle tre categorie, possono comunque avvalersi del servizio telematico tramite internet o intermediari.

 

 

(Fonte: Ministero delle Finanze - Sole24ore)