TRATTAMENTO FISCALE DELLE "SPESE DI RAPPRESENTANZA"

TRATTAMENTO AI FINI IVA

A partire dall’1 gennaio 1998, l’imposta relativa alle spese di rappresentanza non è detraibile. L’art. 19-bis 1, co. 1, lett. h, D.P.R. 633/1972 stabilisce che si considerano di "rappresentanza" le spese come tali "definite ai fini delle imposte sui redditi". Rimane integralmente detraibile l’imposta afferente le spese di pubblicità e propaganda. Per talune particolari tipologie di spesa, occorrono ulteriori precisazioni.

Cessione gratuita di beni

Ai fini Iva costituisce un’operazione soggetta ad Iva in base al valore normale del bene ceduto (art. 2, co.2, n. 4), D.P.R. 633/1972:

  1. sempre (qualunque sia il valore dei beni), se la cessione riguarda beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa;
  2. soltanto se i beni ceduti hanno un valore unitario superiore a lire 50 mila, se la cessione riguarda beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa.

Tuttavia, l’Iva sulla cessione gratuita non si applica qualora all’atto dell’acquisto o dell’importazione non sia stata operata la detrazione dell’imposta "a monte", per effetto di quanto prevede l’art. 19, D.P.R. 633/1972.

Al riguardo, il Ministero delle Finanze ha dichiarato che "gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio, non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis 1, D.P.R. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’Iva ai sensi dell’art. 2, co. 2, n.4, D.P.R. 633/1972.

Se invece i beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, rientrano nella produzione o commercio dell’impresa, le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 4, D.P.R. 633/1972.

Beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila

L’articolo 74 del Tuir afferma che i beni ceduti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell’impresa, si considerano "spese di rappresentanza", dando quindi luogo alla deducibilità parziale. Tuttavia, tale limitazione non si applica relativamente a beni di valore unitario non eccedente lire 50 mila". L’art. 74 considera anche queste, relative a beni di valore fino a 50 mila lire, come "spese di rappresentanza", sebbene ne preveda la integrale deducibilità. Da ciò se ne deduce che ai fini Iva la detrazione è preclusa, poiché la norma non prevede limiti minimi per la indetraibilità delle spese di rappresentanza. Dal 1° gennaio 2001, a seguito delle modifiche legislative apportate dalla Finanziaria 2001, l'IVA sugli omaggi di valore inferiore alle 50.000 è divenuta detraibile.

Campioni gratuiti appositamente contrassegnati

La cessione costituisce un'operazione "non soggetta" ad Iva. In deroga al principio di carattere generale in vigore dall’1 gennaio 1998 – secondo cui non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni "non soggette" – l’imposta relativa all’acquisto dei "campioni" continua ad essere detraibile.

Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

Il loro valore normale non concorre a formare la base imponibile Iva a condizione che:

  1. la cessione avvenga in conformità alle originarie condizioni contrattuali;
  2. i beni ceduti gratuitamente non siano soggetti ad aliquote più elevate rispetto a quelli dell’operazione principale.

Possono essere costituiti sia da beni simili a quelli che vengono fatturati (ad esempio 11 pezzi al prezzo di 10) sia da beni diversi, anche non rientranti fra quelli commercializzati dall’impresa (ad esempio l’acquisto di un certo quantitativo di merce dà diritto a ricevere in omaggio un televisore, un’agenda, ecc.).

In questo caso i beni che vengono ceduti gratuitamente alle suddette condizioni non costituiscono spese di rappresentanza perché sono inscindibilmente collegati all’effettuazione di una operazione di vendita, e sono finalizzati a stimolare o favorire l’acquisto del prodotto. Pertanto, deve ritenersi che, pur trattandosi di operazioni "non soggette", l’imposta "a monte" sia detraibile, in quanto il costo sostenuto concorre economicamente alla formazione del prezzo di vendita dei beni cui sono collegati.

Oneri di utilità sociale

Ai fini dei tributi diretti (e quindi anche agli effetti dell’Iva) non costituiscono spese di rappresentanza quelle definite quali "oneri di utilità sociale", cioè le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, le quali sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, occorre valutare, caso per caso, se le spese dirette al personale dipendente possono essere considerate "inerenti" all’attività dell’impresa. Ad esempio, secondo il Ministero delle Finanze, non è detraibile (perché non inerente) l’Iva afferente l’acquisto di beni destinati ad omaggi ai propri dipendenti.

Operazioni e concorsi a premio

Gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio sono deducibili in misura percentuale dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione. La percentuale ammessa non può essere superiore al 30% per le operazioni a premio e al 70% per i concorsi a premio. Non è mai detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi messi in palio dai soggetti promotori di manifestazioni a premio. Nel caso si tratti di premi non imponibili, esenti o esclusi da IVA la ditta promotrice dovrà versare un'imposta sostitutiva pari al 20% del prezzo di acquisto degli stessi.

 

TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Le disposizioni in materia di reddito d’impresa distinguono le spese "di rappresentanza" dalle spese di pubblicità e di propaganda:

  1. le spese di pubblicità e di propaganda sono integralmente deducibili: o nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi;
  2. le spese di rappresentanza d'importo unitario superiore a lire 50.000 sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

In pratica :

  1. le spese di rappresentanza riguardanti la distribuzione gratuita di beni di valore unitario non eccedente lire 50.000 sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa.
  2. le spese sostenute da imprese produttrici di medicinali prescrivibili dal S.S.N. o impiegabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o direttamente dagli specialisti in laboratorio, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati approvati dal Ministero della Sanità, e la cui finalità sia di rilevante interesse scientifico sono deducibili nell'anno di sostenimento in misura pari all'80%. Si segnala per completezza, che la Legge finanziaria di prossima emanazione prevede dal 2001 la riduzione della percentuale al 40%.