Criteri sino al 31.12.00

Trattamento fiscale degli omaggi e delle cessioni gratuite

In occasione delle prossime festività è consuetudine donare regali ed omaggi ai clienti ed alle persone maggiormente legate alla propria attività. Al fine di evitare dubbi e perplessità la presente ha lo scopo di tracciare una rapida panoramica suggerendo i comportamenti più consoni alle disposizioni fiscali vigenti.

Classificazione delle situazioni e norme di riferimento

Per individuare il trattamento fiscale da riservare alle cessioni gratuite occorre classificarle in due gruppi.

Per beni che rientrano nell’oggetto della propria attività si intendono quei beni che vengono normalmente prodotti o commercializzati dall’azienda.

Le norme di riferimento sono:

l’art. 19-bis1 del testo IVA che alla lettera h) prevede l’indetraibilità IVA per le spese di rappresentanza;

l’art. 74 del T.U.I.R. che al secondo comma detta le regole di deduzione delle spese di rappresentanza.

IMPOSTE INDIRETTE (IVA)

Le cessioni gratuite di beni del primo gruppo (beni oggetto della propria attività) sono considerate imponibili con applicazione della relativa aliquota.

Le cessioni gratuite di beni del secondo gruppo (beni non rientranti nell’oggetto dell’attività), indipendentemente dal loro valore, sono operazioni escluse da IVA per le quali non è obbligatoria la fatturazione.

Con lo schema che segue cercheremo di chiarire meglio quanto detto:

TRATTAMENTO FISCALE DEI BENI CEDUTI GRATUITAMENTE

In fase di acquisto

Nella successiva cessione gratuita

Gruppo

Descrizione

Detrazione Iva

Detrazione Costo

Emissione fattura

Tipo operazione

Ricavo

1

Beni rientranti nell'oggetto dell'attività

SI

SI 100%

SI

In campo iva (1)

SI

2

Beni non rientranti nell'oggetto dell'attività di valore superiore a L. 50.000

NO (2)

SI (3) 1/3 in 5anni

NO

Fuori campo iva (4) (6)

NO

3

Beni non rientranti nell'oggetto dell'attività di valore inferiore a L. 50.000

SI (7)

SI 100% (5)

NO

fuori campo iva (6)

NO

  1. La cessione gratuita fatta in Italia o nella Comunità Europea è imponibile, mentre la cessione gratuita Extra –Ue costituisce un’esportazione e quindi operazione non imponibile art. 8
  2. Art. 19-bis 1 lett. h) DPR 633/72
  3. Art. 74 c.2 DPR 917/86
  4. Circolare Ministeriale n. 188/E del 16.07.98 (risposta n. 2 in materia IVA)
  5. Art. 74 c. 2 DPR 917/86 ultimo capoverso
  6. Non costituisce cessione ai sensi dell’art. 2 c.2 n. 4 del DPR 633/72

  1. chi acquista beni oggetto della propria attività sapendo già che sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può scegliere di considerare indetraibile l’iva in acquisto, la successiva cessione gratuita sarà da considerare fuori campo iva.

7. Modifica apportata dalla Finanziaria 2001, con decorrenza 01.01.01

Come evidenziato nello schema, l’impresa che cede gratuitamente i beni oggetto della propria attività, deve adempiere agli obblighi IVA, (salvo il caso di cui alla nota (a) della tabella ) optando a sua scelta per uno dei seguenti adempimenti:

1.- emissione di regolare fattura nei confronti del cliente.

In sede di fatturazione, sono possibili due soluzioni:

Sia il cedente che il cessionario dovranno regolarmente annotare la fattura rispettivamente nel registro Iva / Vendite e sul registro Iva / Acquisti. Chi riceve la fattura non potrà detrarre l’Iva in quanto non pagata;

In tal caso, il beneficiario pagando l’imposta, potrà portarla in detrazione nei modi normali, fatti salvi i casi in cui l’Iva sia oggettivamente indetraibile (es. : ai sensi art. 19-bis 1 del DPR 633/72, bensì di lusso ecc.).

2.- E’ anche possibile annotare la cessione gratuita su un apposito "registro degli omaggi" numerato e bollato inizialmente dal Registro Imprese, da un notaio, dall’Ufficio del registro o dall’Ufficio IVA, con l’indicazione del cessionario, del valore normale dei beni ceduti in ciascun giorno, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta.

I valori indicati in questo registro concorreranno alla liquidazione periodica IVA, per cui al beneficiario non sarà rilasciata nessuna fattura.

3.- E’ infine possibile l’emissione di autofattura per il valore normale dei beni indicando che trattasi di "autofattura per omaggi".

IMPOSTE DIRETTE

Nell’ipotesi di operazione imponibile di cui ai precedenti punti sub 1/a e sub 2) il cedente (colui che regala i beni) non recupera l’IVA, non sussistendo tale obbligo come previsto dall’art. 18, 3° comma DPR 633/72.

In questo caso è però evidente che per il cedente l’IVA assolta e non incassata, diventa un costo. Costo tuttavia non deducibile nella determinazione del reddito imponibile, poiché l’art. 64, primo comma del T.U.I.R., prevede che le imposte "… per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione …". Fra le imposte per le quali è prevista la rivalsa rientra l’IVA e ciò anche quando, in deroga al principio generale, la rivalsa non viene esercitata essendo facoltativa come nel caso in esame.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

L’art. 74 del T.U.I.R. prevede come noto dei limiti alla detrazione delle spese di rappresentanza, fra le quali rientrano anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente anche se recano emblemi o denominazioni.

La misura della deduzione per spese di rappresentanza è limitata ad un terzo della spesa sostenuta, con l’ulteriore obbligo di ripartire detto terzo in cinque esercizi, è quindi deducibile 1/15 del costo sostenuto, per cinque anni.

Rimangono interamente deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario fino a 50.000 lire.

Nella determinazione del valore, superiore o meno a lire 50.000, fino al 1997 si faceva riferimento al prezzo d’acquisto al netto della relativa imposta sul valore aggiunto. Dal 1998 invece l’IVA è divenuta indetraibile, per cui nel valore si deve ricomprendere anche l’importo dell’IVA non detraibile. Dal 1° gennaio 2001, l'IVA sugli acquisti per omaggi di valore inferiore alle 50.000 lire è divenuta detraibile. Pertanto il valore da prendere come riferimento è al netto di IVA.

Si ricorda che in ogni caso le spese sostenute, devono avere i requisiti della competenza, della certezza e della determinabilità e devono essere inerenti all’attività svolta.

OMAGGI AI DIPENDENTI

Le spese per gli omaggi ai lavoratori dipendenti fatti in occasione delle festività non sono da considerare spese di rappresentanza. Per queste spese infatti non opera il limite unitario di £. 50.000, ma quello complessivo previsto dall’art. 62 comma 1 e 65 del T.U.I.R. vale a dire che gli omaggi ai dipendenti sono deducibili nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Circa la detraibilità IVA sull’acquisto di omaggi destinati ai dipendenti il Ministero si è espresso per l’indetraibilità della stessa.

Ricordiamo infine che non costituisce reddito imponibile per i dipendenti per il dipendente, gli omaggi ricevuti in occasione delle festività, purché di valore non superiore a L. 500.000 annue.

DOCUMENTI DI TRASPORTO

Se la cessione gratuita è documentata dalla fattura immediata, non è necessario nessun altro documento, mentre in tutte le altre ipotesi, si suggerisce l’emissione del documento di trasporto (D.I.T.) per dare conto della destinazione degli omaggi.