CIRCOLARE 007/2006 DEL 2 FEBBRAIO 2006
MANOVRA FINANZIARIA 2006
DETRAZIONE D’IMPOSTA AL 41% PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
L’art. 1, comma 121, della legge Finanziaria (legge n. 266/2005) ha prorogato, per l’anno 2006, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
La stessa norma ha innalzato al 41% la quota di detrazione degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi (non possono eccedere il limite di 48.000,00 euro) e le altre condizioni previste dalle suddette leggi.
Motivi dell’aumento della detrazione IRPEF al 41%
Tale innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 41% è reso necessario per la mancata proroga dell’agevolazione IVA che prevede il pagamento dell'aliquota al 10%.
Dal 1° gennaio 2006, infatti, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati residenziali sconteranno l’imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria del 20%.
Continua, invece, a trovare applicazione l’aliquota del 10% con riferimento ai lavori previsti dall’art. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972 (lavori di restauro risanamento conservativo e ristrutturazione).
L’art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 1999/1985 del 22 ottobre 1999, consentiva agli Stati membri di prevedere, per un periodo massimo di 3 anni, aliquote IVA ridotte per i settori ad alta intensità di manodopera.
Fino al 31 dicembre 2005, attraverso appositi provvedimenti di proroga, il legislatore ha previsto l’aliquota IVA agevolata del 10%, (al posto dell’aliquota ordinaria del 20%) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo.
La Comunità europea non ha autorizzato l'Italia a prorogare ulteriormente tale agevolazione e, di conseguenza, la legge Finanziaria 2006 ha "compensato" l’aumento dell’aliquota IVA prevedendo un aumento della percentuale di detrazione IRPEF da 36% al 41%.
Con la legge Finanziaria 2006 non sono state introdotte novità di rilievo in merito alle caratteristiche principali dell’agevolazione.
La sola grande variazione, come sopra evidenziato, consiste nella nuova quota percentuale di detrazione, riportata all’antico valore del 41%.
Restano, dunque, fisse le caratteristiche fondamentali dell’agevolazione, alla luce anche dei chiarimenti ministeriali forniti negli anni passati.
Tavola n. 1 - Possibili vantaggi derivanti dalle modifiche legislative
Caso 1 Il contribuente che sta ultimando i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che ha fatto emettere fattura entro il 31 dicembre 2005 con l’aliquota del 10% (l’IVA al 20% si applica per le fatture emesse dal 1° gennaio 2006) può pagare, mediante bonifico, entro il 31 dicembre 2006, usufruendo della detrazione pari al 41% (la norma parla di spese sostenute entro il 31 dicembre 2006). Caso 2 Il contribuente che sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria usufruisce del doppio beneficio: |
Ristrutturazioni agevolate
Ambito soggettivo
L’agevolazione riguarda le persone fisiche, anche non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di risanamento sostenendone le spese.
Tali soggetti possono essere così elencati:
Ambito applicativo
Le principali categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione sono le seguenti:
Il beneficio risulta applicabile anche per coloro che acquistano box o posti auto di pertinenza dell'abitazione già realizzati e viene riconosciuto limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, risultanti da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Tavola n. 2 - Principali spese che danno diritto alla detrazione IRPEF
|
Procedura per usufruire dell’agevolazione
Con riferimento alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2006, rimangono confermate le procedure previste dal decreto ministeriale n. 41/1998:
Bonifico
Condizione indispensabile per usufruire della detrazione è che le spese siano pagate con bonifico bancario o postale (circolare n. 24/E/2004) da cui devono risultare:
Situazioni particolari In tutte queste ipotesi, l'acquirente, il donatario o l'erede - subentrando nel diritto del dante causa - non devono effettuare una nuova ripartizione della detrazione residua. Esempio Una persona di 40 anni, che riceve in eredità un immobile con riferimento al quale il de cuius, avendo 75 anni, aveva ripartito la detrazione in 5 rate, usufruisce della suddetta ridotta ripartizione determinata dal de cuius, detraendo le rate residue che il dante causa non ha utilizzato. Le medesime agevolazioni si applicano anche nel caso di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati. |
Mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998
Le novità introdotte con la legge Finanziaria 2002 si ritengono ancora valide, seppur con i dovuti "adattamenti". In particolare, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel corso del 2002 e consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo della soglia massima di spese ammesse a fruire della detrazione (pari a 77.468,53 euro, equivalenti a lire 150.000.000), si doveva tenere conto anche delle spese già sostenute negli anni precedenti.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per "mera prosecuzione" si intendono gli interventi di recupero che non abbiano la caratteristica di essere "nuovi" rispetto a quelli effettuati negli anni precedenti.
Nota bene
In presenza di nuove abilitazioni comunali che autorizzino, sul medesimo immobile, lavori non previsti da atti precedentemente emanati, l'agevolazione in argomento può spettare, per gli interventi sostenuti nell'anno 2006, fino alla concorrenza del limite "lordo" di 48.000 euro annui. |
Per gli interventi già iniziati in anni precedenti, ove non ricorrano le condizioni di "novità", il limite massimo di spesa agevolabile andrà calcolato sottraendo dall'importo lordo di 48.000 euro l'importo delle spese già sostenute precedentemente.
Esempio Lavori iniziati nel 2005, da proseguire nel 2006:
Come affermato dalla circolare n. 15/E/2002, i conteggi sopra esposti vanno riferiti ad ogni singola unità immobiliare oggetto degli interventi. |
Acquisti "agevolati"
Il legislatore ha prorogato per un altro anno l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio anche per l’acquisto di immobili interamente ristrutturati da imprese (art. 9, comma 2, legge n. 448/2001, nel testo vigente al 31 dicembre 2003).
In questo caso, la detrazione del 41% è calcolata sul 25% del corrispettivo di acquisto, sempre nel limite massimo di 48.000 euro.
In tale ipotesi, il beneficio si applica per tutti i rogiti, stipulati entro il 30 giugno 2007, relativi ad unità immobiliari poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese entro il 31 dicembre 2006.
Tavola n. 3 - Condizione essenziale per usufruire della detrazione fiscale
L'intervento di recupero eseguito dall'impresa di costruzione alienante deve riguardare l'intero fabbricato: si intendono, perciò, esclusi dal diritto ad usufruire del beneficio fiscale i soggetti privati acquirenti di singole unità immobiliari (appartamenti) inserite in un contesto (condominio) che non risulta essere, nel suo complesso, oggetto dell'intervento. |
Non è previsto alcun adempimento particolare a carico del contribuente che acquisti dei fabbricati ristrutturati dalle imprese (decreto interministeriale n. 153/2002), se non l'indicazione nella dichiarazione dei redditi (nell'anno dell'acquisto) del codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa edilizia che ha effettuato i lavori.
Boschi
L’art. 1, comma 117, della legge Finanziaria 2006 interviene sull’art. 19, comma 3, legge n. 289/2002, modificando il termine dell’agevolazione. A sua volta, il citato art. 19, comma 3, era intervenuto sulla disposizione originaria (art. 9, comma 6, legge n. 448/2001), che prevedeva - per gli interventi in argomento - l’applicazione dell’analogo beneficio previsto nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La conseguenza è che:
Caratteristiche della detrazione
La detrazione spettante è determinata applicando l’aliquota del 41% all’intero importo delle spese sostenute con il limite massimo di spesa di 100.000 euro.
Nel caso di proseguimento in diversi anni della stessa tipologia di lavoro, non è previsto alcun obbligo di considerare, nella determinazione del limite massimo, le spese già sostenute e per le quali si è fruito della detrazione.
Infine, la ripartizione del beneficio può avvenire a libera scelta del contribuente in 5 o 10 quote annuali costanti e di pari importo, senza obbligo di ripartizione in 10 anni.
Tavola n. 4 - Le detrazioni per interventi nel 2006
Recupero edilizio |
Acquisto immobili |
Boschi |
|
Aliquota |
41% |
41% |
41% |
Lavori agevolati |
Invariati |
Invariati |
Invariati |
Comunicazioni |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
obbligatorie |
Pagamento |
Bonifico bancario o postale |
Libero |
Bonifico bancario o postale |
Limite spesa |
48.000 euro |
48.000 euro |
100.000 euro |
Calcolo detrazione |
Su spese sostenute |
Su 25% prezzo di acquisto |
Su spese sostenute |
Ripartizione |
Obbligatoria in 10 anni |
Obbligatoria in 10 anni |
In 5 o 10 anni |
Rate anziani proprietari |
5 (75 anni) o 3 (80 anni) |
5 (75 anni) o 3 (80 anni) |
3 (80 anni) |
Fonte Ipsoa Circ. Web del 31.1.2006