DISCIPLINA FISCALE DEI DIVIDENDI PERCEPITI
DALLE PERSONE FISICHE
La Riforma fiscale introdotta a partire dal 2004 ha modificato la disciplina della tassazione dei dividendi di fonte domestica percepiti da persone fisiche residenti in Italia: si passa infatti dal meccanismo del credito d’imposta ad un sistema basato sull’esenzione, nel quale l’utile viene tassato solo in capo al soggetto che lo ha realmente prodotto.
Per capire come sia cambiato il regime di tassazione dei dividendi è opportuno rivedere brevemente la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2003.
Il sistema del credito d’imposta
Con questo meccanismo la società tassava come fosse un "acconto" il reddito prodotto e memorizzava le imposte versate nei canestri (basket). Al momento della distribuzione dei dividendi, la società attribuiva al socio un credito d’imposta pieno (se le imposte pagate dalla società erano "effettive") ovvero limitato (se le imposte pagate erano "virtuali").
Il socio era il soggetto sul quale ricadeva la tassazione finale in quanto effettivo percettore del dividendo. Egli, quindi, determinava il proprio reddito comprensivo del credito d’imposta (articolo 14 del vecchio D.P.R. n. 917/1986), calcolava le imposte scomputandovi le imposte già pagate dalla società, pari allo stesso credito d’imposta.
In questo modo la doppia imposizione (tassazione dello stesso reddito sia in capo alla società come utile prodotto sia in capo al socio come dividendo percepito) veniva perfettamente neutralizzata.
Esempio 1 Supponiamo che il sig. Bianchi detenga una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Alfa s.r.l. Fino al 31 dicembre 2002, la società alfa veniva tassata sul reddito, in base all’aliquota del 36%, nel seguente modo: reddito imponibile 1000 imposte (aliquota 36%) -360 Totale 640 Se, dopo l’approvazione del bilancio, viene deliberata la distribuzione dell’intero utile prodotto, attribuendo al socio un credito d’imposta pieno pari al 56,25%, il sig. Rossi, al momento del percepimento del dividendo che per semplicità avviene a giugno 2003, sarà tassato nel seguente modo: Dividendo distribuito pari al 100% dell’utile distribuito (640) 640 Credito d’imposta pieno del 56,25% (640*56,25%) 360 Totale reddito imponibile (con il meccanismo del credito d’imposta è pari al 100% dell’utile ante imposte della società) 1000 Imposta calcolata con l’aliquota del primo scaglione (18%) 180 Scomputo del credito d’imposta 360 Totale imposta da chiedere a rimborso 180 Il carico fiscale sostenuto dalla società e dal socio è pari a 180 (360-180). Il meccanismo del credito d’imposta ha permesso che l’unico soggetto ad essere tassato sia il socio persona fisica con la propria aliquota d’imposta (18%). |
Regime introdotto dalla riforma
Dal 1 gennaio 2004 il sistema di tassazione si ispira al principio, secondo il quale, l’utile viene tassato esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto (società partecipata) con irrilevanza del successivo trasferimento dello stesso utile ai soci.
Come tra breve illustreremo, l’attuale sistema però comporta un maggior carico fiscale rispetto a quello previgente. Infatti, a seguito della distribuzione del dividendo, il socio persona fisica percettore sarà ulteriormente tassato in modo differente a seconda che:
Tassazione della persona fisica non imprenditore
Innanzitutto occorre determinare se la partecipazione detenuta dal socio sia qualificata o non qualificata.
La distinzione è indicata nell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR, che può essere così schematizzato:
Qualificazione della partecipazione |
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Qualificata |
Non qualificata |
Supera il 2% dei diritti di voto oppure il 5% del capitale o patrimonio nel caso di S.p.A. quotate in borsa |
È pari o inferiore al 2% dei diritti di voto oppure al 5% del capitale o patrimonio nel caso di S.p.A. quotate in borsa |
Supera il 20% dei voti o il 25% del capitale o patrimonio per le altre S.p.A. ed i restanti soggetti Ires |
È pari o inferiore al 20% dei voti o al 25% del capitale o patrimonio per le altre S.p.A. ed i restanti soggetti Ires |
Supera il 25% del patrimonio per le società di persone |
È pari o inferiore al 25% del patrimonio per le società di persone |
Dividendi da partecipazioni non qualificate
Analogamente al regime previgente, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% (articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973) sugli utili percepiti in dipendenza di partecipazioni non qualificate e tali dividendi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del socio percipiente.
Non è più consentito optare per il regime dichiarativo, che consentiva di evitare l’applicazione della ritenuta e di assoggettare il dividendo alla tassazione ordinaria, se più conveniente.
Esempio 2 Supponiamo che il sig. Bianchi detenga una partecipazione pari al 15% del capitale sociale della Alfa s.r.l. La società Alfa verrà tassata sul reddito conseguito nel 2004 nel seguente modo:
reddito imponibile 1000 imposte (aliquota 33%) -330 totale 670 Se, dopo l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2004, l’assemblea dei soci delibera di distribuire l’intero utile prodotto, il socio sig. Rossi percepirà il dividendo e sarà tassato nel seguente modo: reddito imponibile pari al 15% dell’utile distribuito (15%*670) 100,50 Ritenuta a titolo d’imposta (12,50%) -12,56 Dividendo netto percepito 87,94 Il carico fiscale sostenuto dalla società e dal socio è pari a 342,56 (330+12,56). |
Dividendi da partecipazioni qualificate
In questo regime gli utili distribuiti concorrono alla formazione del reddito imponibile del socio limitatamente al 40% del loro ammontare (articolo 47, comma 1, del TUIR). L’esenzione sul 60% del dividendo serve per attenuare (ma non la elimina) la doppia tassazione prima in capo alla società e poi in capo alla persona fisica.
Non è prevista inoltre nessuna ritenuta d’acconto al momento della distribuzione del dividendo.
Esempio 3 Supponiamo che il sig. Bianchi detenga una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Alfa s.r.l. La società Alfa verrà tassata sul reddito conseguito nel 2004 nel seguente modo: reddito imponibile 1000 imposte (aliquota 33%) -330 totale 670 Se, dopo l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2004 l’assemblea delibera di distribuire l’intero utile prodotto, il socio sig. Rossi percepirà il dividendo e sarà tassato nel seguente modo: Dividendo distribuito pari al 100% dell’utile distribuito (670) 670 Reddito imponibile da indicare in dichiarazione pari al 40% del dividendo percepito (40%*670) 268 Imposta calcolata con l’aliquota del primo scaglione (23%) -61,64 Dividendo percepito al netto delle imposte 206,36 Il carico fiscale sostenuto dalla società e dal socio è pari a 391,64 (330+61,64). |
Come si può notare il carico fiscale relativo al sistema post riforma è superiore rispetto a quello previgente.
Tassazione della persona fisica esercente attività d’impresa
L’articolo 59 del TUIR statuisce che i dividendi, relativi a qualsiasi tipo di partecipazione, concorrono a formare il reddito imponibile limitatamente al 40% del loro ammontare percepito (deroga al principio della competenza), analogamente a quanto previsto per le persone fisiche detentrici di partecipazioni qualificate (articolo 47 del TUIR).
Ulteriori aspetti da segnalare
Così come affermato dalla circolare n. 26/E del 16/6/2004, le disposizioni del nuovo testo unico hanno effetto per le delibere di distribuzione effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla data di formazione delle riserve e si applicano semprechè le riserve di utili accantonati siano liberamente disponibili.
Il legislatore, inoltre, ha introdotto, nell’articolo 47, comma 1, ultima parte, del TUIR, la disposizione antielusiva che presume siano distribuiti prioritariamente l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale indicate nel comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla delibera assembleare.
Possibile soluzione al problema della doppia tassazione
Come abbiamo avuto modo di notare il nuovo regime di tassazione dei dividendi comporta un aumento del carico fiscale poiché il reddito già tassato in capo alla società viene ulteriormente tassato parzialmente in capo al socio.
Il nuovo istituto della trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (articolo 116 del TUIR), verificate le condizioni applicative soggettive ed oggettive, consente di evitare questa doppia tassazione.
Il reddito prodotto dalla società è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione (qualificata e non) agli utili.
Nel caso poi la società provveda a distribuire gli utili o le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione della tassazione per trasparenza, questi non concorrono a formare il reddito dei soci. Per quanto riguarda invece utili o riserve di utili di periodi in cui non ha trovato applicazione il regime della trasparenza, questi saranno soggetti al regime fiscale ordinario, così come descritto precedentemente.
Tabella riassuntiva:
SOGGETTI |
PARTECIPAZIONE |
TASSAZIONE |
Persona fisica non imprenditore |
Non qualificata |
Ritenuta d’imposta del 12,50% sul dividendo percepito |
Qualificata |
Imponibile il 40% del dividendo percepito |
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Persona fisica imprenditore |
Non qualificata/qualificata |
Imponibile il 40% del dividendo percepito |
Fonte IPSOA Circolare del 31.8.05