010-2009 CIRCOLARE DEL 15 MAGGIO 2009

 

L’IVA DI CASSA

 

Con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 20/E del 30 aprile 2009), è stato definito il quadro applicativo del nuovo regime opzionale dell’IVA di cassa, previsto per i soggetti di piccole dimensioni che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di altri operatori IVA.

E’ possibile optare per l’esigibilità dell’imposta differita al momento in cui viene pagato il corrispettivo. Il nuovo regime è applicabile alle operazioni effettuate dal 28 aprile 2009 dai soggetti passivi IVA con volume d’affari fino a 200.000 euro.

 

Soggetti interessati

La facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA è concessa ai soggetti IVA (ossia imprenditori, artisti o professionisti) che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti, anche «non residenti», che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni (operazioni da soggetto IVA a soggetto IVA).

Sono, quindi, escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, residenti o non residenti (in caso di operazioni a persone fisiche imprenditori individuali, artisti o professionisti, il cedente deve accertarsi se l’acquirente sta agendo come soggetto IVA o come privato consumatore).

I soggetti passivi che possono avvalersi della facoltà in parola sono coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 200.000.

I contribuenti che iniziano l’esercizio dell’attività possono avvalersi del regime «IVA di cassa» qualora prevedano di realizzare, nell’anno di inizio attività, un volume d’affari non superiore al predetto limite di € 200.000. Restano comunque esclusi dalla facoltà di differimento dell’IVA i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali (regime «monofase», agenzie di viaggi, regime del margine, etc.).

 

Applicazione del nuovo regime “IVA di cassa”

Il nuovo regime consente ai cedenti/prestatori di versare l’IVA all’Erario solo dopo aver incassato l’imposta dai propri clienti, soggetti passivi IVA.

La finalità della norma è quella di evitare agli operatori medio/piccoli di anticipare l’imposta pur non avendola incassata, con effetti finanziari particolarmente gravosi.

La circolare ha precisato che i soggetti aventi i requisiti possono optare, anche per ogni singola operazione, per il differimento dell’IVA, apponendo una espressa annotazione sulla fattura che rappresenta manifestazione di volontà di applicare il regime «IVA di cassa».

 

L’annotazione da indicare in fattura sarà la seguente: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008. E’ necessario pertanto porre attenzione al ricevimento delle fatture con dilazione di pagamento, in quanto l’applicazione del regime da parte del fornitore esclude la possibilità di detrarre l’IVA da parte del ricevente sino al momento del pagamento.

 

I contribuenti possono applicare il regime IVA di cassa anche solo per alcune operazioni. In caso di opzione, l’IVA relativa all’operazione può essere portata «a debito» nel mese/trimestre in cui avviene l’incasso anziché nel mese/trimestre in cui l’operazione si considera «effettuata».

Il differimento dell’esigibilità, tuttavia, è limitato nel tempo; infatti, l’imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, anche se non fosse ancora intervenuto il pagamento della prestazione (a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive). In mancanza della suddetta annotazione, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie.

 

Superamento del limite in corso d’anno

La facoltà di emettere fatture con IVA differita non può essere più esercitata quando viene superata, nel corso dell’anno solare, la soglia di € 200.000 di volume d’affari. In tal caso, le operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia non possono fruire del regime dell’esigibilità differita.

Tuttavia, il superamento della soglia non ha valore retroattivo e quindi le operazioni effettuate precedentemente possono continuare a beneficiare del differimento. Ovviamente, qualora il soggetto passivo continui ad applicare il regime IVA per cassa dopo aver superamento il limite previsto dal decreto l’Ufficio potrà contestare la violazione di omesso versamento relativamente al tributo non computato a debito nel mese/trimestre di effettuazione dell’operazione.

 

Detrazione dell’imposta

Alla facoltà del cedente/prestatore di versare l’IVA solo dopo il pagamento della fornitura corrisponde il divieto dell’acquirente di poter esercitare la detrazione del tributo prima dell’avvenuto pagamento. In caso contrario, infatti, si verificherebbe uno svantaggio per l’Erario.

Poiché l’applicazione del regime IVA per cassa dipende esclusivamente dall’apposizione della prescritta annotazione, il cessionario/committente deve astenersi dall’operare la detrazione, fino al pagamento del corrispettivo o al decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, con riguardo a tutte le fatture che rechino tale indicazione.

 

Pagamenti parziali

Nel caso in cui il corrispettivo sia pagato solo in parte, l’imposta diventa esigibile ed è detraibile per un importo corrispondente al rapporto tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.