010-2009 CIRCOLARE DEL 15 MAGGIO 2009
L’IVA DI
CASSA
Con i
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 20/E del 30 aprile
2009), è stato definito il quadro applicativo del nuovo regime opzionale dell’IVA di cassa, previsto per i soggetti di piccole dimensioni che
effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di altri
operatori IVA.
E’ possibile
optare per l’esigibilità dell’imposta differita al momento in cui viene pagato
il corrispettivo. Il nuovo regime è applicabile alle operazioni effettuate dal 28 aprile 2009 dai soggetti passivi IVA
con volume d’affari fino a 200.000 euro.
Soggetti interessati
La facoltà di
differire l’esigibilità dell’IVA è concessa ai soggetti IVA (ossia imprenditori,
artisti o professionisti) che effettuano cessioni di beni o prestazioni di
servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o
committenti, anche «non residenti», che, a loro volta, agiscono
nell’esercizio di impresa, arti o professioni (operazioni da soggetto IVA a soggetto IVA).
Sono, quindi, escluse
le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, residenti
o non residenti (in caso di operazioni a persone fisiche imprenditori
individuali, artisti o professionisti, il cedente deve accertarsi se
l’acquirente sta agendo come soggetto IVA o come privato consumatore).
I soggetti
passivi che possono avvalersi della facoltà in parola sono coloro che nell’anno solare precedente hanno
realizzato un volume d’affari non superiore a € 200.000.
I contribuenti
che iniziano l’esercizio dell’attività possono avvalersi del regime «IVA di cassa» qualora prevedano di
realizzare, nell’anno di inizio attività, un volume d’affari non superiore al
predetto limite di € 200.000. Restano comunque esclusi dalla facoltà di
differimento dell’IVA i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali
(regime «monofase», agenzie di viaggi, regime del
margine, etc.).
Applicazione del nuovo regime “IVA
di cassa”
Il nuovo regime
consente ai cedenti/prestatori di versare l’IVA all’Erario solo dopo aver
incassato l’imposta dai propri clienti, soggetti passivi IVA.
La finalità
della norma è quella di evitare agli operatori medio/piccoli di anticipare
l’imposta pur non avendola incassata, con effetti finanziari particolarmente
gravosi.
La circolare ha precisato che i soggetti aventi i
requisiti possono optare, anche per
ogni singola operazione, per il differimento dell’IVA, apponendo una espressa annotazione sulla fattura che
rappresenta manifestazione di volontà di applicare il regime «IVA di cassa».
L’annotazione
da indicare in fattura sarà la seguente: “Operazione con imposta ad esigibilità
differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del
I
contribuenti possono applicare il regime IVA di cassa anche solo per alcune
operazioni. In caso di opzione, l’IVA relativa all’operazione può essere
portata «a debito» nel mese/trimestre in cui avviene l’incasso anziché
nel mese/trimestre in cui l’operazione si considera «effettuata».
Il differimento
dell’esigibilità, tuttavia, è limitato nel tempo; infatti, l’imposta
diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di
effettuazione dell’operazione, anche se non fosse ancora intervenuto il
pagamento della prestazione (a meno che, prima del decorso di tale termine, il
cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o
esecutive). In mancanza della suddetta annotazione, l’imposta si considera
esigibile secondo le regole ordinarie.
Superamento del limite in corso
d’anno
La facoltà di
emettere fatture con IVA differita non può essere più esercitata quando viene
superata, nel corso dell’anno solare, la soglia di € 200.000 di volume
d’affari. In tal caso, le operazioni effettuate successivamente al
superamento della soglia non possono fruire del regime dell’esigibilità
differita.
Tuttavia, il
superamento della soglia non ha valore retroattivo e quindi le
operazioni effettuate precedentemente possono continuare a beneficiare del
differimento. Ovviamente, qualora il soggetto passivo continui ad applicare il
regime IVA per cassa dopo aver superamento il limite previsto dal decreto
l’Ufficio potrà contestare la violazione di omesso versamento
relativamente al tributo non computato a debito nel mese/trimestre di
effettuazione dell’operazione.
Detrazione dell’imposta
Alla facoltà
del cedente/prestatore di versare l’IVA solo dopo il pagamento della fornitura
corrisponde il divieto dell’acquirente di poter esercitare la detrazione
del tributo prima dell’avvenuto pagamento. In caso contrario, infatti, si
verificherebbe uno svantaggio per l’Erario.
Poiché
l’applicazione del regime IVA per cassa dipende esclusivamente dall’apposizione
della prescritta annotazione, il cessionario/committente deve astenersi
dall’operare la detrazione, fino al pagamento del corrispettivo o al decorso di
un anno dall’effettuazione dell’operazione, con riguardo a tutte le fatture che
rechino tale indicazione.
Pagamenti
parziali
Nel
caso in cui il corrispettivo sia pagato solo in parte, l’imposta diventa
esigibile ed è detraibile per un importo corrispondente al rapporto tra la
somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.