CIRCOLARE N.
028 – 2008 DEL 22 LUGLIO 2008
ALBERGHI
E RISTORANTI : NOVITA’ DAL 1° SETTEMBRE 2008
IVA DETRAIBILE E MINORE DEDUZIONE SUI COSTI
Il maxi emendamento all’art. 83, commi 26 e 28 del DL 112/2008 prevede – al fine di evitare censure comunitarie, vedi vicenda Iva auto - la piena deducibilità dell’IVA su alberghi e ristoranti in cambio di una limitazione della deduzione di queste componenti di costo ai fini delle imposte dirette.
Pertanto, a seguito della soppressione della lettera e) prima parte art. 19 bis dpr 633/72, dal 1° settembre 2008 l’IVA delle prestazioni di ristoranti e alberghi diventa detraibile al 100%.
Sul fronte delle imposte dirette, la modifica degli artt. 54 e 109 del TUIR, comporta dal 1° gennaio 2009 una deduzione limitata al 75% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione. Per i professionisti, rimane il limite globale del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta quale tetto di riconoscimento dei costi, ma ne riduce a monte la deducibilità al 75% dell’ammortare consentito.
IMPOSTA |
TIPOLOGIA |
PERCENTUALE DI DETRAZIONE |
IVA |
ALBERGHI |
100% |
RISTORANTI |
100% |
IMPOSTA |
TIPOLOGIA
|
PERCENTUALE
DI DETRAZIONE |
IMPOSTE
SUI REDDITI |
IMPRESE |
75% |
PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI |
75% DEL 2% DEI COMPENSI |
Si segnala che alcuni
problemi potrebbero insorgere per i tour operator: la riscrittura infatti dell’art.
19 bis lett. e) non è stata coordinata con l’art. 74-ter comma 8-bis del dpr
633/72 (in Finanziaria 2008). Anche se arrivasse l’autorizzazione comunitaria
per derogare al regime speciale, sarebbe comunque preclusa al tour operator la
possibilità di emettere fatture con Iva esposta per i servizi in trattazione,
ad eccezione dell’ipotesi in cui siano offerti in ambito congressuale.
Si ricorda che l’imposta
(IVA) sulle somministrazioni di alimenti e bevande, nonché quella sulle
prestazioni alberghiere è applicata con aliquota del 10%.