CIRCOLARE N. 028 – 2008 DEL 22 LUGLIO 2008

 

ALBERGHI E RISTORANTI : NOVITA’ DAL 1° SETTEMBRE 2008

 IVA DETRAIBILE E MINORE DEDUZIONE SUI COSTI

 

 

Il maxi emendamento all’art. 83, commi 26 e 28 del DL 112/2008 prevede – al fine di evitare censure comunitarie, vedi vicenda Iva auto - la piena deducibilità dell’IVA su alberghi e ristoranti in cambio di una limitazione della deduzione di queste componenti di costo ai fini delle imposte dirette.

Pertanto, a seguito della soppressione della lettera e) prima parte art. 19 bis dpr 633/72, dal settembre 2008 l’IVA delle prestazioni di ristoranti e alberghi diventa detraibile al 100%.

Sul fronte delle imposte dirette, la modifica degli artt. 54 e 109 del TUIR, comporta dal 1° gennaio 2009 una deduzione limitata al 75% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione. Per i professionisti, rimane il limite globale del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta quale tetto di riconoscimento dei costi, ma ne riduce a monte la deducibilità al 75% dell’ammortare consentito.

 

 

IMPOSTA

TIPOLOGIA

PERCENTUALE DI DETRAZIONE

IVA

 

ALBERGHI

100%

RISTORANTI

100%

 

IMPOSTA

TIPOLOGIA

PERCENTUALE DI DETRAZIONE

IMPOSTE SUI REDDITI

IMPRESE

75%

PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

75% DEL 2% DEI COMPENSI

 

Si segnala che alcuni problemi potrebbero insorgere per i tour operator: la riscrittura infatti dell’art. 19 bis lett. e) non è stata coordinata con l’art. 74-ter comma 8-bis del dpr 633/72 (in Finanziaria 2008). Anche se arrivasse l’autorizzazione comunitaria per derogare al regime speciale, sarebbe comunque preclusa al tour operator la possibilità di emettere fatture con Iva esposta per i servizi in trattazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui siano offerti in ambito congressuale.

Si ricorda che l’imposta (IVA) sulle somministrazioni di alimenti e bevande, nonché quella sulle prestazioni alberghiere è applicata con aliquota del 10%.