CIRCOLARE 014-2009 DEL 30 GIUGNO 2009
Rimborsi spese a dipendenti, collaboratori,
tirocinanti e borsisti
Il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore o dal collaboratore
(coordinato e continuativo, quale potrebbe essere l'amministratore della
societΰ oppure il collaboratore a progetto) richiede il rispetto della normativa fiscale appositamente
prevista, in considerazione degli effetti che tali somme comportano nel reddito
di impresa o in quello del percipiente.
Le trasferte per dipendenti/collaboratori
Col termine «trasferta» si intende lesercizio
della prestazione lavorativa da parte del dipendente-collaboratore al di fuori della sede ordinaria di lavoro,
cioθ quella individuata dal contratto di lavoro corrente: quindi, lo
spostamento che il dipendente effettua dallabitazione alla sede di lavoro, non
configurando una trasferta come normativamente definita, comporta la tassazione
in capo al lavoratore delle somme eventualmente corrisposte dal proprio datore
di lavoro: lAgenzia delle Entrate (cfr. risoluzione 13 dicembre 2000, n.191/E)
ha chiarito che queste erogazioni sono deducibili dal reddito di impresa.
Per definire il trattamento tributario dei rimborsi
spese (per il lavoratore e per l'impresa) θ necessario distinguere le
trasferte a seconda che avvengano entro o
al di fuori del Comune sede di lavoro.
Trasferte al di fuori del territorio comunale
Dipendente/Collaboratore |
θ |
Lart. 51 TUIR dispone che le indennitΰ percepite per trasferte fuori dal territorio comunale
sono escluse dallimponibile fiscale
del dipendente o collaboratore se non superano limporto giornaliero di: · 46,48
euro per le trasferte in Italia; · 77,47
euro per le trasferte effettuate
allestero. Si tratta dellindennitΰ
forfetaria: lesclusione viene calcolata sulla somma al netto delle spese
di viaggio e trasporto. Se il rimborso
θ analitico (cioθ costituito dal
rimborso a piθ di lista delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio),
non concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore o collaboratore,
indipendentemente dallimporto dello stesso, purchι sia comprovato da idonea
documentazione. Il rimborso delle altre spese non documentabili non θ imponibile per limporto giornaliero di 15,49 euro, elevato a 25,82 euro per le trasferte
allestero. In questa tipologia di spese rientrano anche le spese di
parcheggio e trasporto bagagli, le spese telefoniche, etc. Θ possibile anche avere il rimborso misto, nel caso in cui il committente eroga lindennitΰ
forfetaria di trasferta (di 46,48 euro oppure 77,47 euro) in aggiunta al
rimborso analitico: i limiti delle
franchigie giornaliere di 46,48 euro e 77,47 euro vengono ridotti: |
|
|
·
di 1/3 se cθ rimborso delle spese di vitto o alloggio oppure in caso di vitto o alloggio fornito
gratuitamente; ·
di 2/3 in caso di rimborso
sia delle spese di vitto e
alloggio che di vitto e alloggio fornito gratuitamente. Il datore di lavoro opera la scelta del metodo di
rimborso per lintera trasferta:
non cθ possibilitΰ di adottare criteri diversi nell'ambito della stessa
missione. Naturalmente, ai fini del rimborso delle spese di trasferta il
lavoratore deve presentare una nota
spese dettagliata ed allegare tutti i documenti idonei a comprovare le spese stesse (fatture, ricevute
fiscali, scontrini, biglietti, e cosμ via). Le spese sostenute per vitto e
alloggio si considerano idoneamente documentate se attestate dal dipendente e
risultano da documenti, anche non intestati, ma coincidenti con le date e i
luoghi della trasferta (C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E). |
Impresa |
θ |
Per limpresa committente, il trattamento delle
erogazioni dipende dalla modalitΰ di effettuazione del rimborso spese. I limiti giornalieri di deducibilitΰ
delle somme erogate mediante rimborso
analitico a piθ di lista sono: · 180,76
euro per le trasferte in Italia; · 258,23
euro per le trasferte allestero. Nei casi di rimborso
forfetario e rimborso misto, non cθ alcun limite di deduzione dal
reddito di impresa. Il rimborso
chilometrico relativo allutilizzo della propria auto da parte del dipendente θ deducibile in misura non
superiore al valore delle tariffe ACI
relative: ·
ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali per auto a benzina; ·
ad autoveicoli di potenza non superiore a 20, se diesel. Ai fini IRAP,
le uniche differenze rispetto a quanto sopra esposto sono: ·
lindeducibilitΰ dellindennitΰ forfetaria di trasferta; ·
lindeducibilitΰ dellindennitΰ chilometrica (tariffa ACI). |
Trasferte entro il
territorio comunale
Dipendente |
θ |
In base allart. 51, comma 5, TUIR, le indennitΰ o i rimborsi
spese per le trasferte nellambito
del territorio comunale (tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate
dai documenti provenienti dal vettore) concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente. Quindi, per le trasferte entro
il Comune della sede lavorativa θ ordinariamente prevista la tassazione delle
indennitΰ e dei rimborsi spese indipendentemente dall'ampiezza del territorio
del Comune stesso; fa eccezione il rimborso delle spese di trasporto |
|
|
documentate (ad esempio, biglietti di autobus, metropolitane e
treni). I rimborsi sotto forma di indennitΰ
chilometriche per utilizzo dellauto propria del dipendente formano
reddito in capo al dipendente stesso e vengono integralmente tassati. |
Datore di lavoro |
θ |
I rimborsi spese costituiscono spese per prestazioni di lavoro ai
sensi dellart. 95, D.P.R. n. 917/1986, e risultano quindi deducibili dal reddito di impresa senza limiti di importo. |
Prestazioni
alberghiere e di ristorazione |
θ |
A partire dal 1° gennaio 2009, ai fini della
deducibilitΰ delle imposte dirette, le spese alberghiere e di ristorazione
devono essere inerenti allattivitΰ
artistica o professionale: ·
per le imprese θ deducibile
il 75% delle spese sostenute; ·
per il professionista θ
deducibile il 75% delle spese
sostenute, nel limite del 2% dei compensi percepiti. Lart. 95, comma 3, TUIR stabilisce gli importi
massimi detraibili per il datore di lavoro con riguardo alle spese di vitto e
alloggio sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa. La disposizione si applica anche per le trasferte
degli amministratori delle societΰ. Per queste spese, sostenute fuori dal territorio
comunale, non θ applicabile la deducibilitΰ limitata al 75% dei costi sostenuti per le
prestazioni alberghiere e per le somministrazione di alimenti e bevande, come
prevista dallart.109, comma 5, TUIR. Valgono perς sempre i limiti giornalieri indicati in
precedenza: ·
180,76 euro per le trasferte in Italia; ·
258,23 euro per le trasferte allestero. Il limite di
deducibilitΰ del 75%, relativamente alle spese per prestazioni
alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, non riguarda le spese sostenute dal datore di lavoro
per le trasferte effettuate dai dipendenti o collaboratori fuori dal
territorio comunale, perchι esse sono integralmente deducibili. |
Tirocinio
e stage |
θ |
Gli stage (o tirocini formativi e di orientamento)
sono disciplinati dallart. 18, legge n. 196/1997 e dal D.M. n. 142/1998, per
alternare fra loro studio e lavoro e per facilitare le
scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro. Il rapporto che si instaura tra il soggetto
ospitante e lo stagista, ovvero soggetto ospitato, non costituisce rapporto di lavoro subordinato. Non
si puς quindi mai parlare di stipendio o di retribuzione, ma solo ed
esclusivamente di somme corrisposte a titolo di rimborsi spese, borsa di
studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale. Il tirocinio ha lobiettivo consentire a persone in
cerca di occupazione di fare unesperienza formativa in un contesto lavorativo utile: ·
per lorientamento
professionale; ·
per linserimento lavorativo.
Il soggetto ospitante puς retribuire il tirocinante
o stagista erogando somme a titolo di premio o borsa di studio oppure a
titolo di rimborso spese. |
Premi e borse di studio |
Le somme
che il tirocinante percepisce per i rapporti intrattenuti con il soggetto
ospitante sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Queste
somme rientrano nellipotesi di cui allart. 50, comma 1, lettera c), TUIR,
che stabilisce che vengano assimilate ai redditi di lavoro dipendente le
somme da chiunque corrisposte a titolo di: ·
borsa di studio; ·
assegno; ·
premio; ·
sussidio, per fini di
studio oppure di addestramento professionale, se il beneficiario non θ legato
da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (risoluzione
21 marzo 2002, n. 95/E). Di
conseguenza, le indennitΰ sostitutive
del servizio di trasporto pubblico
che il tirocinante utilizza per recarsi nel luogo del tirocinio e leventuale
rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il
trasporto vengono assoggettate interamente a tassazione (C.M. 23 dicembre 1997,
n. 326/E). |
Rimborsi spese |
Le somme
percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dai tirocinanti per
eseguire gli incarichi ricevuti: ·
nel Comune di domicilio del soggetto
ospitante; ·
fuori del Comune di domicilio del soggetto
ospitante, costituiscono
redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente e, pertanto, fiscalmente, si fa riferimento allart. 51, comma
5, TUIR (indennitΰ di trasferta). Non cθ un
limite massimo per il riconoscimento del rimborso spese del tirocinante. |
Esempio di nota spese
Nota spese
Spese di viaggio (1)
Spese per utilizzo autovettura (2)
Spese di vitto e alloggio (3)
Altre spese non documentate (4)
|
(1) Rimborsate senza limiti purchι
comprovate da idoneo documento di trasporto anche anonimo.
(2) Se l'importo rimborsato eccede
l'importo calcolato mediante l'utilizzo delle tariffe ACI, l'eccedenza viene
tassata in capo al collaboratore.
(3) Le spese di vitto e alloggio
rimborsate con il metodo analitico non sono tassate in capo al collaboratore
purchι documentate mediante fattura, ricevuta fiscale.
(4) In questa tipologia di spese
rientrano le spese di parcheggio, trasporto bagagli, ecc. Tali spese non sono
tassate in capo al collaboratore per un importo giornaliero non superiore a
15,49 euro se le trasferte vengono effettuate in Italia oppure a 25,82 euro per
le trasferte effettuate all'estero.
Fonte Ipsoa circolare 30.6.2009