CIRCOLARE 014-2009 DEL 30 GIUGNO 2009

 

Rimborsi spese a dipendenti, collaboratori, tirocinanti e borsisti

 

Il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore o dal collaboratore (coordinato e continuativo, quale potrebbe essere l'amministratore della societΰ oppure il collaboratore a progetto) richiede il rispetto della normativa fiscale appositamente prevista, in considerazione degli effetti che tali somme comportano nel reddito di impresa o in quello del percipiente.

 

Le trasferte per dipendenti/collaboratori

Col termine «trasferta» si intende l’esercizio della prestazione lavorativa da parte del dipendente-collaboratore al di fuori della sede ordinaria di lavoro, cioθ quella individuata dal contratto di lavoro corrente: quindi, lo spostamento che il dipendente effettua dall’abitazione alla sede di lavoro, non configurando una trasferta come normativamente definita, comporta la tassazione in capo al lavoratore delle somme eventualmente corrisposte dal proprio datore di lavoro: l’Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione 13 dicembre 2000, n.191/E) ha chiarito che queste erogazioni sono deducibili dal reddito di impresa.

Per definire il trattamento tributario dei rimborsi spese (per il lavoratore e per l'impresa) θ necessario distinguere le trasferte a seconda che avvengano entro o al di fuori del Comune sede di lavoro.

 

Trasferte al di fuori del territorio comunale

Dipendente/Collaboratore

θ

L’art. 51 TUIR dispone che le indennitΰ percepite per trasferte fuori dal territorio comunale sono escluse dall’imponibile fiscale del dipendente o collaboratore se non superano l’importo giornaliero di:

 

·       46,48 euro per le trasferte in Italia;

·       77,47 euro per le trasferte effettuate all’estero.

 

Si tratta dell’indennitΰ forfetaria: l’esclusione viene calcolata sulla somma al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Se il rimborso θ analitico (cioθ costituito dal rimborso a piθ di lista delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio), non concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore o collaboratore, indipendentemente dall’importo dello stesso, purchι sia comprovato da idonea documentazione.

Il rimborso delle altre spese non documentabili non θ imponibile per l’importo giornaliero di 15,49 euro, elevato a 25,82 euro per le trasferte all’estero. In questa tipologia di spese rientrano anche le spese di parcheggio e trasporto bagagli, le spese telefoniche, etc.

Θ possibile anche avere il rimborso misto, nel caso in cui il committente eroga l’indennitΰ forfetaria di trasferta (di 46,48 euro oppure 77,47 euro) in aggiunta al rimborso analitico: i limiti delle franchigie giornaliere di 46,48 euro e 77,47 euro vengono ridotti:

 

 

 

·       di 1/3 se c’θ rimborso delle spese di vitto o alloggio oppure in caso di vitto o alloggio fornito gratuitamente;

·       di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di vitto e alloggio che di vitto e alloggio fornito gratuitamente.

 

Il datore di lavoro opera la scelta del metodo di rimborso per l’intera trasferta: non c’θ possibilitΰ di adottare criteri diversi nell'ambito della stessa missione. Naturalmente, ai fini del rimborso delle spese di trasferta il lavoratore deve presentare una nota spese dettagliata ed allegare tutti i documenti idonei a comprovare le spese stesse (fatture, ricevute fiscali, scontrini, biglietti, e cosμ via). Le spese sostenute per vitto e alloggio si considerano idoneamente documentate se attestate dal dipendente e risultano da documenti, anche non intestati, ma coincidenti con le date e i luoghi della trasferta (C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E).

 

Impresa

θ

Per l’impresa committente, il trattamento delle erogazioni dipende dalla modalitΰ di effettuazione del rimborso spese. I limiti giornalieri di deducibilitΰ delle somme erogate mediante rimborso analitico a piθ di lista sono:

 

·       180,76 euro per le trasferte in Italia;

·       258,23 euro per le trasferte all’estero.

 

Nei casi di rimborso forfetario e rimborso misto, non c’θ alcun limite di deduzione dal reddito di impresa.

Il rimborso chilometrico relativo all’utilizzo della propria auto da parte del dipendente θ deducibile in misura non superiore al valore delle tariffe ACI relative:

 

·       ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali per auto a benzina;

·       ad autoveicoli di potenza non superiore a 20, se diesel.

 

Ai fini IRAP, le uniche differenze rispetto a quanto sopra esposto sono:

 

·       indeducibilitΰ dell’indennitΰ forfetaria di trasferta;

·       indeducibilitΰ dell’indennitΰ chilometrica (tariffa ACI).

 

Trasferte entro il territorio comunale

Dipendente

θ

In base all’art. 51, comma 5, TUIR, le indennitΰ o i rimborsi spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale (tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate dai documenti provenienti dal vettore) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Quindi, per le trasferte entro il Comune della sede lavorativa θ ordinariamente prevista la tassazione delle indennitΰ e dei rimborsi spese indipendentemente dall'ampiezza del territorio del Comune stesso; fa eccezione il rimborso delle spese di trasporto

 

 

documentate (ad esempio, biglietti di autobus, metropolitane e treni).

I rimborsi sotto forma di indennitΰ chilometriche per utilizzo dell’auto propria del dipendente formano reddito in capo al dipendente stesso e vengono integralmente tassati.

 

Datore di lavoro

θ

I rimborsi spese costituiscono spese per prestazioni di lavoro ai sensi dell’art. 95, D.P.R. n. 917/1986, e risultano quindi deducibili dal reddito di impresa senza limiti di importo.

 

Prestazioni alberghiere e di ristorazione

θ

A partire dal 1° gennaio 2009, ai fini della deducibilitΰ delle imposte dirette, le spese alberghiere e di ristorazione devono essere inerenti all’attivitΰ artistica o professionale:

 

·       per le imprese θ deducibile il 75% delle spese sostenute;

·       per il professionista θ deducibile il 75% delle spese sostenute, nel limite del 2% dei compensi percepiti.

 

L’art. 95, comma 3, TUIR stabilisce gli importi massimi detraibili per il datore di lavoro con riguardo alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La disposizione si applica anche per le trasferte degli amministratori delle societΰ.

Per queste spese, sostenute fuori dal territorio comunale, non θ applicabile la deducibilitΰ limitata al 75% dei costi sostenuti per le prestazioni alberghiere e per le somministrazione di alimenti e bevande, come prevista dall’art.109, comma 5, TUIR. Valgono perς sempre i limiti giornalieri indicati in precedenza:

 

·       180,76 euro per le trasferte in Italia;

·       258,23 euro per le trasferte all’estero.

 

Il limite di deducibilitΰ del 75%, relativamente alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, non riguarda le spese sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti o collaboratori fuori dal territorio comunale, perchι esse sono integralmente deducibili.

 

Tirocinio e stage

θ

Gli stage (o tirocini formativi e di orientamento) sono disciplinati dall’art. 18, legge n. 196/1997 e dal D.M. n. 142/1998, per alternare fra loro studio e lavoro e per facilitare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Il rapporto che si instaura tra il soggetto ospitante e lo stagista, ovvero soggetto ospitato, non costituisce rapporto di lavoro subordinato. Non si puς quindi mai parlare di stipendio o di retribuzione, ma solo ed esclusivamente di somme corrisposte a titolo di rimborsi spese, borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.

Il tirocinio ha l’obiettivo consentire a persone in cerca di occupazione di fare un’esperienza formativa in un contesto lavorativo utile:

 

·       per l’orientamento professionale;

·       per l’inserimento lavorativo.

 

Il soggetto ospitante puς retribuire il tirocinante o stagista erogando somme a titolo di premio o borsa di studio oppure a titolo di rimborso spese.

 

 

 

 


Premi e borse di studio

Le somme che il tirocinante percepisce per i rapporti intrattenuti con il soggetto ospitante sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Queste somme rientrano nell’ipotesi di cui all’art. 50, comma 1, lettera c), TUIR, che stabilisce che vengano assimilate ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di:

 

·       borsa di studio;

·       assegno;

·       premio;

·       sussidio,

 

per fini di studio oppure di addestramento professionale, se il beneficiario non θ legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (risoluzione 21 marzo 2002, n. 95/E).

Di conseguenza, le indennitΰ sostitutive del servizio di trasporto pubblico che il tirocinante utilizza per recarsi nel luogo del tirocinio e l’eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto vengono assoggettate interamente a tassazione (C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E).

 

 

 

Rimborsi spese

Le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dai tirocinanti per eseguire gli incarichi ricevuti:

 

·       nel Comune di domicilio del soggetto ospitante;

·       fuori del Comune di domicilio del soggetto ospitante,

 

costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, pertanto, fiscalmente, si fa riferimento all’art. 51, comma 5, TUIR (indennitΰ di trasferta).

Non c’θ un limite massimo per il riconoscimento del rimborso spese del tirocinante.

 


Esempio di nota spese

Nota spese

 

DIPENDENTE/COLLABORATORE

Nome ……………………………………………  Cognome ………………………………………

Trasferta del ………………..……… a ……………………… per ……………………………….

 

 

Spese di viaggio (1)

Treno

 

Aereo

 

Taxi

 

Autobus/Tram

 

Altro

 

Totale spese di viaggio

 

 

Spese per utilizzo autovettura (2)

Autovettura modello …………………………………..  Targata …………………………………

 

Tariffa chilometrica ACI € ……………. x ……………. Km (percorsi) = € ……………………...

 

Spese di vitto e alloggio (3)

Albergo ………………

fatt./ric./sc.fisc. n. ………………

del ………

€ …………

Ristorante ……………

fatt./ric./sc.fisc. n. ………………

del ……..

€ …………

Bar ……………………

fatt./ric./sc.fisc. n. ………………

del ……..

€ …………

Altro ………………….

fatt./ric./sc.fisc. n. ………………

del ……..

€ …………

 

Totale spese di vitto e alloggio € ……………………..

 

Indennitΰ forfetaria € ……………………..

 

Altre spese non documentate (4)

Spesa per …………………..

del ……………

€ …………

Spesa per …………………..

del ……………

€ …………

Spesa per …………………..

del ……………

€ …………

 

Totale spese non documentate € ……………………..

 

 

Totale complessivo spese € ……………………..

 

Si allegano alla presente i documenti comprovanti le spese indicate sopra

 

 

IL DIPENDENTE/COLLABORATORE

 

…………………………………………

 

(1) Rimborsate senza limiti purchι comprovate da idoneo documento di trasporto anche anonimo.

(2) Se l'importo rimborsato eccede l'importo calcolato mediante l'utilizzo delle tariffe ACI, l'eccedenza viene tassata in capo al collaboratore.

(3) Le spese di vitto e alloggio rimborsate con il metodo analitico non sono tassate in capo al collaboratore purchι documentate mediante fattura, ricevuta fiscale.

(4) In questa tipologia di spese rientrano le spese di parcheggio, trasporto bagagli, ecc. Tali spese non sono tassate in capo al collaboratore per un importo giornaliero non superiore a 15,49 euro se le trasferte vengono effettuate in Italia oppure a 25,82 euro per le trasferte effettuate all'estero.

 

Fonte Ipsoa – circolare 30.6.2009