CIRCOLARE NR. 010/2004 DEL 14.01.2004

RIAPERTI I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Per effetto della Finanziaria 2004 (articolo 2, commi 25-26-27, legge 24 dicembre 2003, n. 350), si riapre la possibilità di rivalutare i beni delle imprese . L’articolo in commento specifica che la rivalutazione dei beni dovrà essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2002, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2004).

Chi sono i soggetti destinatari di tale agevolazione

I soggetti che possono utilizzare l’agevolazione della rivalutazione dei beni di impresa sono:

le S.p.a., le S.a.p.a., S.r.l., le società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice;

le società, gli enti e persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato attraverso stabili organizzazioni.

La rivalutazione è possibile indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, mentre restano esclusi i contribuenti minimi con redditi forfetizzati.

 

Quali sono i beni rivalutabili

I beni oggetto della rivalutazioni, come previsto nella Finanziaria 2004, che in questo senso richiama espressamente l’articolo 10 della legge 342/2000 sono:

 

Tabella n. 1

Beni oggetto della rivalutazione

Beni materiali e immateriali diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, sono quindi esclusi dalla rivalutazione i cosiddetti beni-merce

Le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni

 

 

E’ espressamente previsto che la rivalutazione non deve operare per singoli beni, ma deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, con la precisazione che gli immobili e i beni mobili registrati si intendono compresi in distinte categorie omogenee.

Più precisamente per l’individuazione delle categorie omogenee operano le seguenti regole:

Tabella n. 2

Individuazione delle categorie omogenee

Gli immobili si distinguono in aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per natura

Le partecipazioni vanno raggruppate in categorie omogenee per natura

I beni materiali ammortizzabili vanno raggruppati a seconda dell’anno di acquisizione e del coefficiente di ammortamento

I beni immateriali ammortizzabili fanno categoria a sé (ognuno può essere distintamente rivalutato)

Gli impianti e i macchinari vanno raggruppati a seconda dell’anno di acquisizione e del coefficiente di ammortamento

I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono in aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale

I beni a deducibilità limitata e quelli in uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea

 

 

Beni esclusi dalla rivalutazione

Sono esclusi dalla rivalutazione i seguenti beni:

Tabella n.3

Beni esclusi dalla rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2004

Azioni o quote che, pur essendo relative a società controllate o collegate, non costituiscono immobilizzazioni

Azioni o quote di società che non siano controllate o collegate

Costi pluriennali (costi per studi e ricerche, spese pubblicitarie, spese di impianto e di ampliamento, spese di costituzione, ecc.)

Fabbricati che formano oggetto dell’attività di produzione o di scambio dell’impresa

Avviamento

Altri valori numerari (es. banche, cassa, ecc.)

Effetti cambiari

Crediti verso clienti

Magazzino

 

Bilancio di riferimento

I beni che possono essere rivalutati devono essere presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 (si fa per semplicità riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Questi beni devono essere presenti anche nel bilancio al 31 dicembre 2003, e cioè nel bilancio in cui la rivalutazione viene iscritta.

Modalità di rivalutazione dei beni ammortizzabili

L’amministrazione finanziaria ha avuto già modo di trattare l’argomento sulle modalità di rivalutazioni contabili dei beni fermo restando che occorre comunque che siano rispettati i principi civilistici e di redazione del bilancio.

La rivalutazione dei beni ammortizzabili materiali e immateriali può essere effettuata :

rivalutando sia i costi storici, sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti;

rivalutando soltanto i valori dell’attivo lordo;

riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento.

I criteri seguiti per la rivalutazione devono essere indicati nella nota integrativa del bilancio, mentre occorre evidenziare che come contropartita della rivalutazione deve essere iscritta una speciale riserva regolata dall’articolo 13 della legge n. 342/2000.

 

Metodi di rivalutazione

Aumento:

del costo storico

Aumento:

del costo storico e

del relativo fondo

Riduzione :

del solo fondo di ammortamento

 

 

Costo della rivalutazione

Il costo previsto dalla rivalutazione dei beni di impresa è identico a quello previsto dalla legge n. 342/2000, articolo 12; sui maggior valori iscritti a bilancio è dovuta una imposta sostitutiva dell’irpef, dell’IRPEG e dell’IRAP nelle seguenti misure:

19% per i beni ammortizzabili;

15% per i beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali rispettivamente pari al 50% la prima rata e il 25% le restanti due, maggiorate degli interessi (se su questo aspetto l’articolo 2 commi 25 e 26 della Finanziaria 2004 è piuttosto evasivo). Le rate devono essere versate entro il termine della dichiarazione dei redditi di ogni anno.

 Quali sono i vantaggi della rivalutazione

 Elementi positivi da un punto di vista prettamente tributario derivanti dall’adesione alla rivalutazione dei beni di impresa sono:

deduzione degli ammortamenti sui maggiori valori;

aumento della quota di deducibilità delle manutenzioni ordinarie;

riduzione della plusvalenza derivante da dismissione del bene rivalutato. Va rilevato su questo ultimo punto che il nuovo regime di esenzione delle cessioni di partecipazioni qualificate delle società di capitali, introdotto con la riforma fiscale, annullerà i benefici derivanti dalla rivalutazione per cui su questo aspetto servirà fare molta attenzione sulla convenienza o meno di pagare l'imposta sostitutiva.

Esempio: la società Alfa spa (impresa di costruzioni) decide di rivalutare ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della Finanziaria 2004 , una gru acquistata con un leasing finanziario che ha un valore di mercato pari a €. 45.000,00. Tale bene è stato oggetto di riscatto al termine del contratto di leasing per un importo di 1.500 euro.

Esempio di rivalutazione di bene con il valore massimo rivalutabile

Valore della gru sul mercato

€.45.000

Iscritta a bilancio a seguito del riscatto

€.1.500

Coefficiente di ammortamento

20%

Valore netto contabile prima della rivalutazione

€.1.500

Quota di ammortamento

€.300

Valore massimo di rivalutazione =(Valore gru sul mercato – valore netto contabile prima della rivalutazione + quota di ammortamento )

€.43.800

La società decide di provvedere alla rivalutazione della gru riscattata dal leasing con le modalità previste nella Finanziaria 2004

Costo rivalutato

€.47.000

Quota ammortamento

€.9.400

Fondo ammortamento rivalutato

€.9.400

Valore netto contabile rivalutato

€.37.600

Calcolo dei limiti previsti per la rivalutazione dei beni

Quota maggiore di ammortamento stanziata in bilancio (43.800 x 20%)

8.760

Calcolo delle imposte dovute

Imposta sostitutiva (43.800 x 19%)

8.322

 

Registrazione contabile della rivalutazione

SP. BII2 Attrezzatura industriale e commerciale

43.800

 

SP. AIII Riserve di rivalutazione ex art.13 L. 342/2000

 

35.478

SP. D11 Debiti tributari

 

8.322

Va evidenziato che il saldo attivo di rivalutazione iscritto in una speciale riserva come rilevato nella scrittura contabile sopra indicata e come indicato nell'articolo 13 della legge n. 342/2000 a cui la Finanziaria 2004 rimanda, non può essere liberamente utilizzato dal contribuente; vengono infatti poste delle limitazioni e regolamentazioni nel caso di riduzione della riserva costituita. Il saldo può essere utilizzato a copertura di perdite, ma ciò comporterà l'impossibilità di distribuire utili prima che la riserva di rivalutazione non sia stata completamente reintegrata o ridotto con deliberazione dall'assemblea straordinaria.