CIRCOLARE NR. 009/2004 DEL 13.01.2004

Comunicazione annuale dati IVA

Il mese di febbraio prevede tra le varie scadenze quella inerente la presentazione del modello di Comunicazione annuale dei dati IVA (obbligo previsto dall'art. 8bis, D.P.R. n. 322/1998, introdotto dall’articolo 9 del D.P.R. n. 435/2001). Il documento in questione occupa il posto dell’ormai decaduta Dichiarazione periodica IVA, ma non sostituisce la dichiarazione annuale IVA, infatti il modello non è una dichiarazione bensì una comunicazione in grado di fornire allo Stato i dati necessari per determinare i relativi obblighi verso la Comunità Europea.

LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA

Dati da indicare

 

Dati da non indicare

Nella comunicazione annuale il contribuente deve riportare:

l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche, ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest’ultimo adempimento, al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito;

altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

Nel modello non si devono considerare:

eventuali operazioni di conguaglio o rettifica annuale quale, ad esempio, la rettifica della detrazione derivante dall’applicazione del pro-rata;

le compensazioni effettuate nell’anno;

i rimborsi infrannuali richiesti;

il riporto a credito dell’anno precedente.

Si ricorda, infatti, che tutti i dati sopra citati sono invece di competenza della dichiarazione annuale IVA.

 

 

Termine di scadenza

Il modello di comunicazione annuale dati IVA, relativo all’anno 2003, deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, entro la fine del mese di febbraio, ma poiché tale la scadenza cade di giorno festivo, la stessa slitta al primo giorno lavorativo successivo utile e cioè lunedì 1° Marzo 2004.

 

Soggetti obbligati e non alla comunicazione

SOGGETTI OBBLIGATI

SOGGETTI ESONERATI

In linea generale tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili o non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dei dati IVA i seguenti contribuenti:

le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno 2003 un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro;

i contribuenti che per l’anno di imposta 2003 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 D.P.R. n. 633/1972;

i contribuenti che si sono avvalsi per l’anno di imposta 2003 della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 633/1972. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie o siano stati effettuati acquisti di oro e di argento con il metodo con il metodo del riverse-charge (ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 5, D.P.R. n. 633/1972) oppure siano state eseguite le rettifiche di detrazione dell’imposta, ovvero il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata);

i produttori agricoli che nell’anno di imposta 2003 abbiano realizzato un volume di affari non superiore ad euro 2.582,28, elevato a euro 7.746,85 per gli esercenti attività agricole in zone montane, in quanto esonerati dagli adempimenti ex art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972;

gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA, purché non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA con il metodo ordinario;

le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell’IVA;

i soggetti passivi di imposta, residenti in altri paesi dell’Unione Europea e senza stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno 2003 solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

le associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, associazioni pro-loco che applicano l’IVA secondo la legge 398/91 e sono, dunque, esonerate dagli adempimenti per le attività commerciali connesse all’attività istituzionale;

organi e amministrazioni dello Stato, comuni, province, regioni, consorzi fra enti locali, associazioni ed enti gestori di demani collettivi, le comunità montane;

enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, le ASL;

soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

 

Composizione del modello

Il modello si compone di tre sezioni di cui:

la prima è riservata alla indicazione dei dati di carattere generale;

la seconda è, invece, destinata a contenere i dati contabili;

la terza concerne la liquidazione dell’imposta.

 

Prima sezione

Nella prima sezione vanno inserite le seguenti informazioni:

l’anno di imposta cui si riferisce la comunicazione e cioè, per l’anno 2004, va indicato l’anno 2003;

il numero di partita IVA ed il codice di attività (va indicato il codice che si riferisce all’attività principale);

se il contribuente ha esercitato nell’anno 2003 attività per le quali ha tenuto contabilità separate ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972: l’informazione si comunica barrando la relativa casella. La casella va barrata anche nel caso in cui il contribuente abbia gestito con contabilità separata un’attività esonerata per legge dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, di conseguenza, anche dalla presente comunicazione;

se la comunicazione viene presentata da un ente o società che si avvale della particolare procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’ultimo comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 633/72: l’informazione si comunica barrando l’apposita casella;

se si sono verificati eventi eccezionali proprio in concomitanza del termine di presentazione della comunicazione: la comunicazione si fornisce barrando la casella di riferimento.

Il quadro "Dichiarante" va compilato solo se colui che sottoscrive la comunicazione (dichiarante) è soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

All’interno di questo riquadro, nel campo "Codice carica" deve essere inserito il codice carica del dichiarante.

 

Seconda sezione

In tale riquadro, definito "DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE"sono rilevati gli elementi contabili.

 

 

 

QUADRO CD 1

OPERAZIONI ATTIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigo 1

Si indica il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA, ottenuto dalla somma delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti, quelle ad aliquota zero. Devono essere considerate anche le operazioni ad esigibilità differita.

I contribuenti che beneficiano di una riduzione dell’imponibile (ad esempio gli editori) devono indicare l’imponibile al netto della riduzione spettante.

Non vanno indicate:

le operazioni esenti dei soggetti dispensati dall’obbligo di fatturazione (art. 36-bis D.P.R. n. 633/1972);

gli imponibili su acquisti Intra ed autofatture registrate in vendita

Rigo 2

Vanno indicate le operazioni non imponibili (già indicato nel campo 1) quali:

esportazioni ed altre operazioni non imponibili (ad esclusione delle cessioni intracomunitarie da indicare nel campo 4) che possono concorrere alla formazione del Plafond;

le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;

altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond.

Rigo 3

Va indicato l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’articolo 10 del D.P.R. 633/72 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni (si tratta di un importo già compreso nel rigo 1).

Rigo 4

Va indicato l’ammontare già compreso nel rigo 1 delle cessioni intracomunitarie di beni art. 41 e art. 50/bis, comma 4, lett.F D.L. n. 331/1993 (beni prelevati da un deposito I.V.A. e spediti in altro stato dell’UE)

Non vanno indicate le prestazioni di servizi intracomunitari art. 40, comma 4/bis, 5, 6 e 8. Non si applicano le cessioni a residenti nella Città del Vaticano o San Marino perché non sono cessioni Intra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO CD2

OPERAZIONI PASSIVE

Rigo 1

Si indicano tutti gli acquisti, senza indicare l’IVA, e cioè:

acquisti interni;

acquisti intracomunitari;

importazioni rilevanti agli effetti dell’IVA;

acquisti annotati ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 5, D.P.R. 633/72;

acquisti ad esigibilità differita;

risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette registrazione, nell’anno 2003, sul registro acquisti ovvero su altri registri previsti da disposizioni relative a particolari regimi.

Rigo 2

Riportare gli acquisti non imponibili esclusi quelli non imponibili intracomunitari.

Rigo 3

Riportare gli acquisti interni esenti, delle importazioni non soggette all’imposta (di cui all’art. 68 del D.P.R. 633/72, esclusa la lettera a), e le importazioni di oro da investimento. Vanno esclusi gli acquisti intracomunitari esenti, compresi quelli di oro da investimento.

Rigo 4

Riportare l’importo già compreso nel rigo 1 degli acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli effettuati con utilizzo di plafond; acquisti Intra di oro industriale, da investimento e argento puro; gli acquisti Intra non imponibili (art. 42, comma 1) comprese le operazioni triangolari (art. 40, comma 2) con soggetto italiano che compra e rivende nella UE.

Non vanno indicate le prestazioni di servizi intracomunitarie art. 40, commi 4/bis, 5, 6 e 8. Non si indicano le cessioni a residenti nella Città del Vaticano o San Marino perché non sono cessioni Intra.

 

RIGO CD 3

IMPORTAZIONI DI ORO E DI ARGENTO

Nelle colonne (1) e (2) riportare rispettivamente l’imponibile e l’imposta relativi alle importazioni di oro e di argento sulle quali la dogana non ha applicato l’IVA ed assoggettate all’imposta secondo la nuova legge sull’oro (n. 7/2000), mediante la doppia annotazione della bolletta doganale nei registri delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e degli acquisti.

 

 

Terza sezione

Nella terza sezione, denominata "LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA", troviamo le seguenti informazioni:

RIGO CD 4

IVA ESIGIBILE

Indicare l’IVA a debito dell’anno, comprendendovi anche l’IVA a debito per acquisti intracomunitari, reverse charge e per autofatture registrate in vendita.

Non va indicata l’IVA non esigibile del periodo, mentre va indicata l’IVA non esigibile di periodi precedenti divenuta esigibile nel periodo.

RIGO CD 5

IVA DETRAIBILE

Riportare l’I.V.A. detraibile dell’anno.

RIGO CD 6

IVA A DEBITO O CREDITO

Riportare il risultato di (CD 4 – CD 5) a colonna 1 se positivo (Saldo adebito), a colonna 2 se negativo (saldo acredito).

La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal legale rappresentante.

 

Casi particolari di presentazione

Al fine di completare l’analisi della comunicazione dei dati IVA andiamo a considerare alcuni casi particolari.

Società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo: ogni soggetto appartenente al gruppo è tenuto a presentare un modello autonomo. Da ciò discende che la controllante deve presentare la comunicazione con riferimento esclusivamente alla propria attività.

Contribuenti con contabilità separate: in tale ipotesi si è tenuti a presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Qualora tra le attività vi sia una per le quali sia previsto l’esonero della presentazione della dichiarazione annuale IVA i dati relativi a quest’ultima non devono essere compresi nella comunicazione annuale dei dati IVA.

Contribuenti che affidano la contabilità a terzi: se tali soggetti hanno optato per la modalità mensile posticipata di calcolo della liquidazione IVA periodica devono ricomprendere nella comunicazione i dati riferiti a tutte le operazioni effettuate nell’anno 2003.

Contribuenti in regime particolare di determinazione di imposta: i contribuenti che adottano nell’anno particolari regimi di determinazione di imposta per obbligo di legge o per scelta, indicano l’IVA esigibile e l’IVA detratta risultanti dall’applicazione degli speciali regimi di appartenenza.

Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali: in tal caso è necessario distinguere due ipotesi:

 

SOGGETTO DANTE CAUSA " ESTINTO"

SOGGETTO DANTE "IN VITA"

In tal caso il soggetto avente causa deve presentare due distinte comunicazioni:

la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell’anno di imposta cui si riferisce la comunicazione;

la seconda riferita ai dati delle operazioni fatte dal dante causa nella frazione d’anno cui si riferisce la comunicazione e fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione straordinaria o della trasformazione. In tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente i dati del soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc. mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice carica.

In tal caso la comunicazione viene presentata:

dal soggetto avente causa se l’operazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA (si presenteranno due comunicazioni come nell’ipotesi di dante causa estinto);

da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione se l’operazione straordinaria non ha determinato la cessione del debito o credito IVA, in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nell’anno di imposta cui si riferisce la comunicazione.

 

Per le operazioni effettuate tra il primo gennaio 2004 e 29 febbraio 2004 valgono le seguenti regole:

se il dante causa si è estinto la comunicazione sarà presentata dall’avente causa (secondo le modalità previste nel caso di dante causa estinto), eccetto il caso in cui il dante causa non abbia assolto tale adempimento prima della operazione straordinaria o della trasformazione;

se il dante causa non si è estinto ciascun soggetto provvede autonomamente alla comunicazione dei dati IVA relativamente alle operazioni effettuate nell’intero anno di imposta cui si riferisce la comunicazione. Il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell’operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione dati da presentare all’anno successivo secondo le modalità vigenti per il dante causa che non si è estinto.

Soggetti non residenti: in tale ipotesi è il rappresentare fiscale ad adempiere all’adempimento, indicando nel quadro dichiarante il codice carica 6 (cioè rappresentante fiscale di soggetto non residente).

Stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente: in tal caso il soggetto non residente deve presentare la comunicazione dati IVA con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell’anno 2003 (il dichiarante, in tale ipotesi, dovrà indicare come codice carica il n. 1 e cioè rappresentante fiscale, negoziale, di fatto, o socio amministratore). In conseguenza di ciò qualora il soggetto non residente abbia operato in Italia durante l’anno di imposta mediante stabile organizzazione nonché tramite rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente, devono essere presentate autonome comunicazioni per le operazioni a ciascuno di essi imputabili.

Omessa presentazione della comunicazione dati IVA

La mancata presentazione della comunicazione dati IVA comporta l’applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro.

La natura non dichiarativa della comunicazione dati IVA implica che:

non è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso;

non si rendono applicabili le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

A seguito di ciò discende che non vi è alcuna possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata; i dati definitivi possono essere correttamente esposti nella dichiarazione annuale.