CIRCOLARE NR. 016/04 DEL 07.06.2004

ICI - DICHIARAZIONE

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha approvato, con decreto del 22 aprile 2004, il modello di dichiarazione ICI per l’anno 2003, con le relative istruzioni.

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ICI

E’ obbligatoria la presentazione della dichiarazione qualora, nel corso del 2003, si sia verificata una delle seguenti situazioni:

  1. l’immobile è stato trasferito;
  2. sull’immobile si è costituito, ovvero si è estinto, un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sia stato oggetto di locazione finanziaria (leasing);
  3. l’immobile ha perso o acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
  4. l’immobile ha mutato le proprie caratteristiche. A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti fattispecie:
    1. terreno agricolo che è diventato area fabbricabile;
    2. area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato;
    3. area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
    4. fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali;
    5. fabbricato che a seguito di accorpamento o ristrutturazioni ha cambiato categoria e classe ed è in attesa di attribuzione della rendita catastale;
    6. unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale (o, che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale nel corso del 2003);
    7. aree fabbricabili il cui valore è variato;
    8. costruzioni rurali che hanno perso tale caratteristica in corso d’anno;
    9. è stata posta in essere nell’anno 2002 la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992, poiché, in tal caso, dal 1° gennaio 2003 si è avuta la variazione della soggettività passiva.

Relativamente alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della legge 383/2001, e cioè dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’ICI. Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Casi in cui non si è tenuti a presentare la dichiarazione ICI

Le istruzioni allegate alla dichiarazione ICI indicano che, nei seguenti casi, non è necessario presentare la dichiarazione ICI:

Inoltre, non costituiscono causa di variazione e pertanto non deve essere presentata la dichiarazione ICI nei seguenti casi:

Compilazione della dichiarazione ICI

Il modello ICI si compone di due facciate di cui la prima è dedicata all’indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari se la dichiarazione è presentata in forma congiunta). La seconda facciata è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l’obbligo della denuncia (nei casi di immobili già posseduti, solo se hanno subito variazioni nel corso del 2003).

Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l’elaborazione meccanografica e un terzo riservato al contribuente.

Sul frontespizio il contribuente deve indicare il Comune destinatario della dichiarazione.

Nel quadro dedicato al "contribuente", che in ogni caso deve essere sempre compilato, devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto a titolo di proprietà piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazioni finanziaria, concessione su aree demaniali nel corso del 2003, gli immobili denunciati.

Relativamente al quadro dedicato al "denunciante", diverso dal contribuente, deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato:

  1. dall’erede; si ricorda che in caso di più eredi saranno indicati i dati di uno soltanto di essi;
  2. dal curatore fallimentare;
  3. dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.

Compilazione dei quadri descrittivi degli immobili

Il quadro descrittivo di ogni singolo immobile si compone di tre settori :

  1. il primo, che comprende i campi da 1 a 18, serve per indicare come si è modificata la titolarità di possesso e la tipologia dell’immobile nel corso dell’anno 2003;
  2. il secondo, che comprende i campi da 19 a 22, serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2003;
  3. il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

Le istruzioni specificano che la compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 2003"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell’imposta relativa all’anno 2003, è essenziale in quanto la sussistenza o meno di variazioni nel corso dell’anno 2004, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2005, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell’ultimo giorno dell’anno 2003.

Esempio

Fabbricato venduto il 20 aprile 2003 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell’anno:

  • il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31 dicembre 2003;
  • Il compratore nella sua dichiarazione indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31 dicembre 2003.

 

Termini di presentazione della dichiarazione ICI

La dichiarazione ICI e gli eventuali modelli aggiuntivi, devono essere consegnati direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciare ricevuta. E’ possibile anche spedire la dichiarazione in busta chiusa, a mezzo posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI 2003", in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.

Si ricorda che occorre presentare insieme all’originale per il comune anche la copia per l’elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione ICI per l’anno 2003 deve essere presentata entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi Unico 2004 (periodo di imposta 2003) quindi entro il 2 novembre 2004

 

 

La comunicazione sostitutiva alla dichiarazione ICI

Va evidenziato, al fine di non creare problematiche ai contribuenti, che i Comuni possono sostituire l’obbligo della dichiarazione con una semplice comunicazione.

Il Comune, infatti, in applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 446/1997, può stabilire nel proprio regolamento l’eliminazione dell’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI e l’introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata.

Pertanto, in tal caso, non è necessario presentare la dichiarazione ICI, ma ciascun contribuente deve informarsi se nel Comune ove è sito l’immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.

La comunicazione deve essere consegnata direttamente al comune di competenza che rilascia apposita ricevuta. Può essere anche spedita all’Ufficio Tributi dello stesso Comune in busta chiusa, con raccomandata semplice. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "Comunicazione ICI" e l’anno di riferimento.

Il contribuente può consegnare o spedire la dichiarazione ICI dal giorno in cui è avvenuta la variazione e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificata la variazione medesima, salvo diversa disposizione del Comune.

IL VERSAMENTO ICI PER L’ANNO 2003

Aliquote ICI

Þ

Le aliquote ICI devono essere verificate per ogni Comune in cui l’immobile/terreno è ubicato e in generale si suddividono in:

  • aliquota abitazione principale;
  • aliquota ordinaria per altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili, aree demaniali in concessione;
  • aliquota relativa agli immobili sfitti, ossia le abitazioni per le quali non sono registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
  • aliquota per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale.

Modalità di calcolo delle rate

Þ

Con la prima rata del mese di giugno si versa il 50% dell'imposta dovuta per l’anno in corso calcolata con l’aliquota e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente.

La seconda rata è pari al restante 50%. Se nel corso del secondo semestre si sono verificate variazioni nel possesso (acquisti, vendite, trasferimenti di residenza, etc.), la seconda rata dell'imposta dovrà essere ricalcolata.

Deve versare la seconda rata anche chi ha acquisito il possesso di un immobile nel corso del secondo semestre dell'anno.

Non deve versare la seconda rata chi ha pagato l'intera imposta dovuta entro il 30 giugno 2004 e successivamente non ha avuto variazioni nel possesso.

Soggetti passivi ICI

Þ

Possessori di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, i concessionari di aree demaniali e i locatari di locazione finanziaria (leasing).

Il possesso è dato dal diritto di proprietà oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Scadenza di versamento

Þ

I contribuenti devono versare l'imposta in due rate (saldo e acconto):

  • l’acconto: dal 1° al 30 giugno 2004: con la prima rata si deve versare il 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso;
  • il saldo: dal 1° al 20 dicembre 2004: con la seconda rata si deve versare il rimanente 50%.

Si può comunque pagare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2004.

Modalità di pagamento

Þ

L'imposta deve essere versata al Concessionario della riscossione competente per il territorio.

I versamenti possono essere effettuati:

  • in qualsiasi ufficio postale;
  • presso gli sportelli del Concessionario

Utilizzo del modello F24

Þ

E’ consentito l’utilizzo del modello F24 esclusivamente in quei Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate; contestualmente sarà possibile effettuare anche versamenti a favore di altri beneficiari, o con compensazione di crediti di altri tributi. Il versamento può essere effettuato in via telematica o presso gli sportelli bancari.

Entità dell’imposta

Þ

La determinazione dell’imposta implica la conoscenza dei seguenti dati:

 

ß

Base imponibile

Fabbricati

La rendita catastale della singola unità immobiliare (abitazione, garage, ecc.) va aumentata del 5% e moltiplicata per:

  • 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo).

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze.

  • 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
  • 100 per tutti gli altri fabbricati classificati nelle categorie A, B, C.

In mancanza di una rendita attribuita dal Catasto, si utilizza la rendita di un immobile della stessa zona e con caratteristiche simili a quello posseduto (cosiddetta rendita "presunta").

Terreni agricoli

Il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

Aree fabbricabili

Si deve considerare il valore venale di mercato del terreno alla data del 1° gennaio 2004.

La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è data dal Piano Regolatore Generale vigente in ciascun Comune.

Detrazione per l'abitazione principale

Alla somma dovuta per l’abitazione principale deve essere sottratto l’importo della detrazione per abitazione principale determinato per il possesso di 12 mesi, oppure un importo proporzionale ai mesi di possesso.

Si considera abitazione principale:

  • la casa nella quale si è residenti (comprovato da residenza anagrafica);
  • la casa posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti affittata;
  • la casa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli), purché il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza anagrafica) e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.

Se un fabbricato è posseduto da più persone, la detrazione spetta solamente a chi lo utilizza come abitazione principale e la detrazione va divisa in parti uguali tra coloro che vi risiedono, indipendentemente dalle quote di possesso.

Casi particolari

Þ

Immobili storici

Per i fabbricati "vincolati" ai sensi degli artt. 2 e 6 del D.Lgs. n. 490/1999 la base imponibile si calcola assumendo una rendita "agevolata", determinata applicando le tariffe d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova l'immobile (sempre aumentata del 5%).

I fabbricati con vincolo indiretto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 490/1999 restano esclusi dall’agevolazione.

Immobili inagibili o inabitabili

Un immobile è considerato inagibile o inabitabile ai fini ICI quando è dichiarato tale dall'Ufficio tecnico comunale o con ordinanza sindacale oppure quando è diroccato, fatiscente, pericolante e/o in stato di degrado igienico-sanitario e dichiarato come tale dal contribuente con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Dalla data di presentazione della dichiarazione oppure dalla data dei provvedimenti comunali, ove esistenti, l'imposta dovuta su quell'immobile è ridotta alla metà.

Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione

Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile ICI è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.

 

 

CONDONO EDILIZIO

E ICI

(D.L. n. 269/2003, art. 32)

Þ

Sussiste l'obbligo ai fini ICI, per coloro che abbiano sanato irregolarità edilizie:

      1. di presentare la Dichiarazione/Comunicazione ICI con indicato nelle note "variazione a seguito di condono";
      2. di effettuare il pagamento ICI come segue:
        1. le annualità d'imposta dovute sono 2003 e 2004 limitatamente all'abuso oggetto di condono, nel senso che, le agevolazioni ICI si riferiscono solo all'immobile (o porzione di immobile) condonato e non anche alle restanti unità (o porzioni di unità) possedute e non oggetto di condono;
        2. l’imposta va versata con due pagamenti di pari importo, per anno d'imposta, secondo le normali scadenze, pertanto a giugno 2004 si versa il 50% dell'imposta dovuta per il 2004 e se dovuta (o per la quota dovuta, in ragione di mesi) anche il 50% dell'imposta dovuta per il 2003. Il versamento va effettuato con due distinti bollettini. L'imposta relativa all'abuso va quindi computata e versata separatamente da quella dovuta per altri eventuali immobili posseduti;

c) l'imposta ICI dovuta si calcola:

  • sulla base della rendita proposta con DOCFA

oppure

  • se il DOCFA non è ancora stato presentato, sulla base di € 2/mq per anno d'imposta; con il saldo di dicembre dovrà essere versato l'eventuale conguaglio dovuto sulla base della rendita catastale proposta.

Rimborsi

Þ

Chi ha versato più del dovuto con la prima rata di giugno potrà compensare con il saldo da versare a dicembre l'imposta versata in eccesso.

Chi ha versato più del dovuto per gli anni pregressi può richiedere il rimborso, presentando o spedendo a mezzo posta la domanda di rimborso con allegata tutta la documentazione utile all'istruttoria: fotocopie ricevute dei versamenti, eventuali contratti di locazione.

 

Ravvedimento operoso e regolarizzazione tardiva

Þ

I contribuenti che non hanno pagato l' ICI entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso" (entro un anno dall'omissione o dall'errore).

In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta e degli interessi legali.
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro trenta giorni dall'omissione o dall'errore (sanzione del 3,75%) o entro un anno (sanzione del 6%).