CIRCOLARE 022-2004 DEL 22 LUGLIO 2004
PRESTAZIONI OCCASIONALI: CHIARIMENTI DA PARTE DELL’INPS
A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad € 5.000,00 e per il versamento dei contributi si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori a progetto.
Limite minimo delle collaborazioni |
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L’INPS, con al circolare n. 103 del 6/7/2004, ha precisato che il reddito di € 5.000 costituisce una fascia di esenzione e che, in caso di superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. |
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Esempio |
Se il reddito annuo da collaborazione occasionale € 6.000,00 l’imponibile contributivo corrisponde a € 1.000,00 (quota di reddito eccedente il limite di esenzione pari a € 5.000) |
Iscrizione alla Gestione separata INPS e obbligo di Comunicazione al committente |
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L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l’importo di € 5.000,00 ed a decorrere da tale momento. |
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ADEMPIMENTI OBBLIGO: in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomentoDIRITTO: in capo ai committenti, di conoscere tale situazione. |
Misura dei contributi dovuti |
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Le aliquote gravanti sugli emolumenti erogati al lavoratore sono pari, per il corrente anno, alle seguenti percentuali:
L’aliquota del 17,80% deve essere maggiorata di un punto sulla quota parte degli emolumenti che eccedono la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per l’anno 2004, ad € 37.883,00, divenendo quindi 18,80% . Per tutti gli iscritti alla Gestione vige il massimale contributivo che per il 2004 è di € 82.401,00. Il contributo INPS è a carico:
e deve essere calcolato sulla stessa base imponibile determinata ai fini delle imposte dirette. |
Versamento |
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Il versamento del contributo va effettuato direttamente dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso tramite il Mod. F24 utilizzando i codici tributo CXX se 15%, ovvero C10 se 10%, in uso già per le collaborazioni a progetto. |
Normativa transitoria per il 2004 |
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L’efficacia della norma decorrere dal primo gennaio 2004, e, quindi, sugli emolumenti corrisposti da tale data sono dovuti i contributi secondo il principio di cassa che presiede la Gestione separata. |
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Definizione di rapporti di lavoro occasionali |
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Sono definiti rapporti di lavoro autonomo occasionale quelli in cui il lavoratore autonomo occasionale si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. In più l’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a progetto od occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. |
Aspetto Fiscale |
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Il compenso percepito dal lavoratore autonomo occasionale è produttivo di reddito c.d. "diverso" di cui all’art. 67, comma 1, lettera l del D.P.R. n. 917/1986, determinato, ai sensi dell’art. 71, del medesimo decreto, dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 il committente deve operare all’atto della erogazione del compenso la ritenuta fiscale del 20% a titolo di acconto. |
La dichiarazione del collaboratore è reperibile sul sito dell’INPS.
Fonte: Ipsoa – circ. 15.07.04