CIRCOLARE NR. 013 – 2004 DEL 28.02.04

PERSONE FISICHE: TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON

Occorre preliminarmente evidenziare che quando si parla di plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie al di fuori del regime di impresa significa che ci troviamo di fronte ad un reddito che non costituisce né reddito di capitali , né un reddito conseguito nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice; tali redditi sono quindi classificati nel diritto tributario come redditi diversi, cioè come una categoria residuale, ma non per questo meno importante, di redditi tassati dal legislatore.

 

Le partecipazioni qualificate e le partecipazioni non qualificate secondo la disciplina fiscale

Prima di entrare nel merito delle novità portate dalla riforma fiscale bisogna fare una distinzione sulla differenza tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate; tale differenziazione è fondamentale ai fini della tassazione delle plusvalenze conseguite perché il legislatore ha stabilito un diverso trattamento fiscale. Vediamo nel dettaglio quindi la differenza:

  1. partecipazioni qualificate: si intendono tali se rappresentano una percentuale di diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria o una percentuale di partecipazione al capitale sociale (o patrimonio):
  2. E’ appena il caso di evidenziare che nei primi due casi è sufficiente che venga superato uno solo dei due limiti affinché la partecipazione sia considerata qualificata; si intende inoltre qualificata se anche solo per un giorno il limite suindicato è superato.

     

    1. partecipazioni non qualificate: si intendono tali se rappresentano un diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria o una percentuale del capitale sociale ( o patrimonio):
      • in SPA quotate in borsa o al mercato ristretto: partecipazioni pari o inferiori al 2% dei voti oppure al 5% del capitale sociale;
      • in SPA non quotate e altri soggetti IRES: partecipazioni pari o inferiori al 20% dei voti oppure al 25% del capitale sociale;
      • società di persone: partecipazioni pari o inferiori al 25% del capitale sociale.

       

       

      Partecipazioni qualificate

      Partecipazioni non qualificate

      - in SPA quotate in borsa o in un mercato ristretto: partecipazioni superiori al 2% dei voti oppure al 5% del capitale sociale;

      - in SPA non quotate e altri soggetti IRES: partecipazioni superiori al 20% dei voti oppure al 25% del capitale sociale;

      - in società di persone: partecipazione superiore al 25% del capitale sociale

      - in SPA quotate in borsa o al mercato ristretto: partecipazioni pari o inferiori al 2% dei voti oppure al 5% del capitale sociale;

      - in SPA non quotate e altri soggetti IRES: partecipazioni pari o inferiori al 20% dei voti oppure al 25% del capitale sociale;

      - società di persone: partecipazioni pari o inferiori al 25% del capitale sociale.

       

       

       

      Come si determina la plusvalenza

      Le plusvalenze sia qualificate che non qualificate, sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto aumentato di ogni onere relativo.

       

      Determinazione della plusvalenza

      Corrispettivo percepito dalla cessione della quota - valore di acquisto + gli oneri relativi

      =

      PLUSVALENZA

       

      La tassazione nel regime previgente e le novità dalla riforma fiscale per le partecipazioni non qualificate

      La tassazione delle plusvalenze non qualificate detenute al di fuori del regime di impresa non subisce alcuna modificazione rispetto alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003: la plusvalenze rimane assoggettata all’imposta sostitutiva del 12,5%, con la possibilità di riportare le minusvalenze nei quattro esercizi successivi e con la tassazione che avviene al netto delle minsuvalenze derivanti da cessioni non qualificate.

      In questo senso quindi non emergono alcune novità nel panorama innovativo in merito al trattamento fiscale di tale tassazioni sennonché quello di "spostare" gli articoli di riferimento del nuovo TUIR dai precendenti articoli 81 e 82 agli attuali 67 e 68.

       

      La tassazione nel regime previgente e in quello attuale delle partecipazioni qualificate

      Le maggiori novità della riforma fiscale, in merito al trattamento fiscale dei cosiddetti "capital gain", deriva sicuramente da una minore tassazione delle partecipazioni qualificate detenute al di fuori del regime di impresa. Infatti nella normativa fiscale previgente in vigore fino al 31 dicembre 2003 era prevista la tassazione al cento per cento, della plusvalenza conseguita, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva pari 27%.

      Nel nuovo TUIR la plusvalenza concorre alla formazione del reddito in misura pari al 40% del loro ammontare al netto del 40% delle minusvalenze. Scompare l’imposta sostitutiva del 27% e alla plusvalenza si applicano le aliquote IRPEF solo sul 40%, con la possibilità di riportare le minusvalenze nei 4 anni successivi.

      Tale novità appare, per quanto riguarda le partecipazioni qualificate, sicuramente molto più conveniente per le persone fisiche.

       

       

       

      Esempio n. 1: il sig. Marco Rossi ha una partecipazione nella società Sinteco spa pari al 70% del capitale sociale che è di €. 100.000 (quindi il capitale del sig. Rossi è di €.70.000). Il signor Rossi vende la sua quota il 18 gennaio 2004 ad un valore di €. 90.000.

      Determinazione della plusvalenza =

      90.000 (valore del corrispettivo) – 70.000 (prezzo di acquisto) = 20.000

      Tassazione = 20.000 x 40% = 8.000

      Per semplicità si ipotizzi che ai fini IRPEF l’aliquota di tassazione sia pari al 32%

      8.000 x 32% = 2.560 rappresenta la tassazione del capital gain

       

      Esempio n. 2: riprendendo la situazione precedente ipotizziamo che la cessione sia avvenuta al 1 dicembre 2003 e quindi con le "vecchie" regole di tassazione, avremo:

      Determinazione della plusvalenza =

      90.000 (valore del corrispettivo) – 70.000 (prezzo di acquisto) = 20.000

      Tassazione = 20.000 x 27% (imposta sostitutiva) = 5.400

       

       

      Conclusione: il risparmio di imposta per le partecipazioni qualificate è piuttosto evidente (5.400 – 2.560 = 2.840 ) anche alla luce del fatto che l’aliquota IRPEF, perlomeno per quest’anno, dipende dal reddito della persona fisica. Tale tassazione può essere più bassa ma, ovviamente, anche più alta; anche in caso di applicazione dell’aliquota IRPEF massima prevista per il 2004, sarà sempre inferiore alla tassazione previgente.