Circolare nr. 003/2004 del 3 gennaio 2004

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (Art. 33, D.L. n. 269/2003)

Il concordato preventivo, previsto dall'art. 33 del D.L. n. 369/2003, viene applicato, in via sperimentale, per gli anni 2003 e 2004. La legge di conversione ha apportato, alla versione originaria, la modifica delle aliquote per la determinazione degli incrementi minimi di reddito e ricavo.

Soggetti interessati

Þ

Al concordato preventivo possono aderire i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni ostative

 

 

 

 

 

 

Þ

Non possono aderire gli imprenditori e i lavoratori autonomi che:

  • non erano in attività al 31/12/2000;
  • hanno dichiarato nel 2001 ricavi o compensi non superiori a € 5.164.569,00;
  • hanno titolo nel 2001 o nel 2003 a regimi forfetari di determinazione dell’imponibile (ad esempio, regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 3, commi 171-183, Legge n. 662/1996) o dell’imposta (ad esempio, regime delle nuove iniziative produttive o dei contribuenti marginali di cui agli artt. 13 e 14, legge n. 388/2000).
  • non si impegnano a rispettare l’incremento dei ricavi/compensi e del reddito stabiliti per ciascun periodo concordato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo

 

 

 

 

 

 

 

Þ

L’adesione al concordato, in attesa dell’avvio a regime del concordato triennale previsto dalla delega fiscale, è biennale e si applica, con riferimento al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per il periodo d’imposta in corso all’1/1/2003 e per quello successivo.

Per la generalità dei contribuenti si tratta delle annualità 2003 e 2004.

Va evidenziato che il concordato non ha per oggetto né il reddito, né i ricavi/compensi i quali vengono comunque determinati sulla base delle scritture contabili tenute dal contribuente, ma pone solo un vincolo alla determinazione di ricavi/compensi minimi in cambio dei vantaggi offerti in termini di tassazione, adempimenti fiscali e limitazione nei poteri di accertamento.

 

 

 

Modalità di adesione al concordato

 

Þ

Al concordato si accede tramite apposita comunicazione di adesione da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004.

 

 

 

 

Condizioni per poter aderire al concordato

 

 

 

Þ

La prima condizione per usufruire dei benefici del concordato riguarda la dichiarazione di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo minimo di € 1.000,00 (mille/00) per ciascun periodo oggetto di concordato.

La seconda condizione per poter aderire al concordato è la garanzia, per ciascun periodo oggetto di concordato, dell’incremento nei ricavi e nel reddito.

ß

Requisiti per la seconda condizione

Periodo

d’imposta

Condizioni

Imposizione

 

 

2003

  1. i ricavi devono risultare non inferiori a quelli del 2001 aumentati dell’8%;
  2. il reddito d’impresa/di lavoro autonomo deve risultare non inferiore a quello 2001 aumentato del 7%.

sino a concorrenza del reddito 2001: tassazione ordinaria prevista per il 2003;

sull’eccedenza di reddito rispetto al 2001 la tassazione è dal 23% al 33%.

 

 

 

2004

  1. i ricavi devono risultare non inferiori a quelli minimi del 2003 aumentati dell’4,5%;
  2. il reddito d’impresa/di lavoro autonomo deve risultare non inferiore a quello minimo 2003 aumentato del 3,5%.

sino a concorrenza del reddito 2001: tassazione ordinaria prevista per il 2003;

sull’eccedenza di reddito rispetto al 2001 la tassazione è dal 23% al 33%.

 

Con riferimento alla situazione del 2001, che costituisce base di riferimento per il 2003, va tenuto presente che:

Per la valutazione della situazione del 2001 si deve inoltre tenere conto:

 

 

 

Dichiarazione Iva annuale

 

Þ

Al fine della compilazione della dichiarazione Iva annuale, i contribuenti devono indicare, per gli anni di adesione al concordato preventivo, separatamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti dei consumatori finali e dei soggetti titolari di partita Iva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti del concordato preventivo sull’attività di accertamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þ

Per i soggetti che aderiscono al concordato sono previsti i seguenti benefici:

  1. sospensione dell’obbligo di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale. La sospensione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi non incide sugli altri obblighi contabili del contribuente il quale dovrà quindi continuare ad effettuare le annotazioni sul registro corrispettivi e la liquidazione dell’IVA dovuta.
  2. limitazione nei poteri di accertamento da parte degli Uffici:
    • preclusione dell’accertamento induttivo (art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973), tranne l’ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, nel caso di mancata tenuta o rifiuto di esibire le scritture contabili;
    • preclusione analitico presuntivo (art. 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973).

    Per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, relativamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggior reddito accertabile sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mancato raggiungimento degli incrementi di ricavi e reddito

 

 

 

 

 

 

Þ

  1. Obbligo di comunicare tale circostanza nella dichiarazione dei redditi;
  2. Decadenza dalle agevolazioni connesse al concordato inerenti la tassazione agevolata e la limitazione nei poteri di accertamento;
  3. Emissione di un avviso di accertamento parziale sulla base dei ricavi e compensi minimi richiesti dal concordato. Viene fatta salva l’ipotesi di accadimenti straordinari e imprevedibili a seguito dei quali si applicherà il procedimento di accertamento con adesione;
  4. Ripresa degli obblighi di certificazione dei corrispettivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui viene comunicato il mancato raggiungimento dei minimi prestabiliti.