Circolare nr. 003/2004 del 3 gennaio 2004
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (Art. 33, D.L. n. 269/2003)
Il concordato preventivo, previsto dall'art. 33 del D.L. n. 369/2003, viene applicato, in via sperimentale, per gli anni 2003 e 2004. La legge di conversione ha apportato, alla versione originaria, la modifica delle aliquote per la determinazione degli incrementi minimi di reddito e ricavo.
Soggetti interessati |
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Al concordato preventivo possono aderire i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. |
Condizioni ostative |
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Non possono aderire gli imprenditori e i lavoratori autonomi che:
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Periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo |
Þ |
L’adesione al concordato, in attesa dell’avvio a regime del concordato triennale previsto dalla delega fiscale, è biennale e si applica, con riferimento al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per il periodo d’imposta in corso all’1/1/2003 e per quello successivo. Per la generalità dei contribuenti si tratta delle annualità 2003 e 2004. Va evidenziato che il concordato non ha per oggetto né il reddito, né i ricavi/compensi i quali vengono comunque determinati sulla base delle scritture contabili tenute dal contribuente, ma pone solo un vincolo alla determinazione di ricavi/compensi minimi in cambio dei vantaggi offerti in termini di tassazione, adempimenti fiscali e limitazione nei poteri di accertamento. |
Modalità di adesione al concordato |
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Al concordato si accede tramite apposita comunicazione di adesione da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. |
Condizioni per poter aderire al concordato |
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La prima condizione per usufruire dei benefici del concordato riguarda la dichiarazione di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo minimo di € 1.000,00 (mille/00) per ciascun periodo oggetto di concordato. La seconda condizione per poter aderire al concordato è la garanzia, per ciascun periodo oggetto di concordato, dell’incremento nei ricavi e nel reddito. |
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Requisiti per la seconda condizione |
Periodo d’imposta |
Condizioni |
Imposizione |
2003 |
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sino a concorrenza del reddito 2001 : tassazione ordinaria prevista per il 2003;sull’eccedenza di reddito rispetto al 2001 la tassazione è dal 23% al 33%. |
2004 |
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sino a concorrenza del reddito 2001 : tassazione ordinaria prevista per il 2003;sull’eccedenza di reddito rispetto al 2001 la tassazione è dal 23% al 33%. |
Con riferimento alla situazione del 2001, che costituisce base di riferimento per il 2003, va tenuto presente che:
Per la valutazione della situazione del 2001 si deve inoltre tenere conto:
Dichiarazione Iva annuale |
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Al fine della compilazione della dichiarazione Iva annuale, i contribuenti devono indicare, per gli anni di adesione al concordato preventivo, separatamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti dei consumatori finali e dei soggetti titolari di partita Iva. |
Effetti del concordato preventivo sull’attività di accertamento |
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Per i soggetti che aderiscono al concordato sono previsti i seguenti benefici:
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, relativamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggior reddito accertabile sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato.
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Mancato raggiungimento degli incrementi di ricavi e reddito |
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