CIRCOLARE 034-2003 del 19.11.2003
RIMEDI ALLA RITARDATA PRESENTAZIONE DI UNICO 2003
La proroga per "Unico 2003"
I contribuenti, in via del tutto eccezionale per l’anno in corso relativo ad Unico 2003, hanno potuto provvedere all’invio telematico della dichiarazione, fino alla mezzanotte del giorno lunedì 3 novembre 2003. Infatti, l’Agenzia delle Entrate in data 31 ottobre (ovvero proprio il giorno della scadenza) ha emesso un comunicato spiegando che l’intervento è stato necessario a causa di "problemi tecnici che hanno interessato le reti telematiche".
Se la dichiarazione è stata spedita entro la data sopra indicata (3 novembre 2003), anche se successivamente scartata, è stata considerata tempestiva e presentata nei termini, purché si sia provveduto, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, a ripresentarla correttamente o tramite intermediari.
Soggetti obbligati a presentare Unico 2003 |
I termini di presentazione di Unico 2003 |
La dichiarazione unificata riguarda i contribuenti:
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Ravvedimento in caso di tardiva presentazione
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia.
Talora, a causa di possibili errori commessi nella presentazione della dichiarazione, come l’invio di dichiarazioni incomplete o con dati inesatti, è necessario intervenire per ripristinarle prima che lo stesso errore sia rilevato dall’Ufficio.
A tale proposito, è opportuno distinguere tra le varie ipotesi che si possono verificare:
Esempio Ipotizziamo il caso in cui un contribuente, titolare di partita IVA, abbia regolarmente effettuato i versamenti entro i termini, ma non ha presentato entro lunedì 3 novembre il modello Unico 2003, e vi provveda entro il 2 febbraio 2004. Ricordiamo che si tratta di un Unico 2003, formato da: dichiarazione dei redditi, dell’IVA e dell’ IRAP. La sanzione prevista è di 258,00 euro per ciascuna singola dichiarazione. Il contribuente però, poiché si avvale del ravvedimento operoso e l’invio avverrà nei 90 giorni successivi al 3 novembre 2003, dovrà pagare una sanzione nella misura ridotta ad 1/8, ovvero ad euro 32,00 (1/8 di 258,00 euro). In sostanza il suddetto contribuente pagherà una sanzione totale di euro 96,00 (32 *3). |
La sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
Potranno usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso anche i contribuenti che, non essendo obbligati all’invio telematico, non hanno presentato la dichiarazione entro il 31 luglio a posta o banche: se provvedono entro il 29 ottobre versano la sanzione ridotta di un ottavo, ovvero 32 euro per ogni singola dichiarazione.
Ravvedimento operoso in caso di dichiarazione integrativa
In tema di ravvedimento è necessario distinguere tra due diverse tipologie di dichiarazione integrativa:
"Dichiarazione correttiva nei termini" a di Unico 2003
Supponiamo che il contribuente, dopo aver compilato il modello Unico 2003, abbia già provveduto alla relativa presentazione in data 20 ottobre2003 e quindi prima del 3 novembre 2003. Successivamente, per esempio il 25 ottobre 2003, si accorge di aver commesso degli errori. Prima della scadenza prevista per l’invio (3 novembre 2003), ha avuto la possibilità di predisporre un nuovo modello Unico 2003 compilato in ogni sua parte barrando la casella "correttiva nei termini" nella seconda facciata del frontespizio. In tale circostanza non è dovuta nessuna sanzione.
"Dichiarazione integrativa Unico 2003"
Supponiamo che lo stesso contribuente si accorga, dopo la scadenza del 3 novembre 2003, di aver commesso delle irregolarità. In tale ipotesi dovrà :
Si possono verificare due distinte situazioni:
Se integrando la dichiarazione si troverà a dover versare un maggior importo, saranno dovuti:
Se integrando la dichiarazione si troverà a dover versare un maggior importo, saranno dovuti, oltre alla differenza, gli interessi (calcolati al tasso legale 3% maturazione giorno per giorno) e la sanzione del 30% nella misura di un quinto (ovvero 6%).
Dalla integrazione possono risultare le seguenti situazioni |
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UN MAGGIOR DEBITO Il contribuente versa:
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UN MAGGIOR CREDITO O UN MINOR DEBITO La differenza rispetto all’importo del debito o del credito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso o utilizzata in compensazione |
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA |
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Entro il 3 novembre |
Dopo il 3 novembre ma entro 30 giorni |
Entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la dichiarazione |
Dichiarazione correttiva nei termini. Il contribuente in tal caso non deve versare alcuna sanzione. |
Dichiarazione integrativa Il contribuente provvede a versare:
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Dichiarazione integrativa Il contribuente provvede a versare:
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Il ravvedimento nelle ipotesi di ritardato versamento
Il tal caso il contribuente dovrà versare:
(imposta non versata) * (3%) * (gg. Di ritardo versamento)/365
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Modalità di versamento
Il modello da utilizzare per il versamento dei maggiori importi (nell’ipotesi di imposte non versate), è la delega di pagamento unificato "F24".
L’importo dato dalla differenza e dagli interessi calcolati viene versato in modo cumulativo con il medesimo codice tributo (ovvero il codice previsto per il tributo medesimo); mentre la sanzione ha un proprio codice diverso da tributo a tributo. Vediamo nella tabella seguente i codice più frequenti.
Codice |
Descrizione |
4001 4033 4034 |
IRPEF saldoIRPEF acconto prima rata IRPEF acconto seconda rata o acconto in una unica rata |
3801 3817 |
ADDIZIONALE REGIONALE all’IrpefADDIZIONALE COMUNALE all’Irpef |
2100 2112 2113 |
IRPEG a saldoIRPEG acconto prima rata IRPEG acconto seconda rata o acconto in una unica soluzione |
3800 3812 3813 |
IRAP a saldoIRAP acconto prima rata IRAP acconto seconda rata o acconto in una unica soluzione |
Codice sanzione
Codici |
Descrizione |
8901 8902 8903 8905 8908 8907 |
Sanzione IRPEF Sanzione addizionale regionale IRPEF Sanzione addizionale comunale IRPEF Sanzione IRPEG Sanzione altre imposte dirette Sanzione IRAP |
Le regole del telematico
In merito alle modalità dell’invio ed al comportamento da assumere successivamente si devono ricordare le regole di seguito brevemente elencate: