CIRCOLARE 034-2003 del 19.11.2003

 

RIMEDI ALLA RITARDATA PRESENTAZIONE DI UNICO 2003

La proroga per "Unico 2003"

I contribuenti, in via del tutto eccezionale per l’anno in corso relativo ad Unico 2003, hanno potuto provvedere all’invio telematico della dichiarazione, fino alla mezzanotte del giorno lunedì 3 novembre 2003. Infatti, l’Agenzia delle Entrate in data 31 ottobre (ovvero proprio il giorno della scadenza) ha emesso un comunicato spiegando che l’intervento è stato necessario a causa di "problemi tecnici che hanno interessato le reti telematiche".

Se la dichiarazione è stata spedita entro la data sopra indicata (3 novembre 2003), anche se successivamente scartata, è stata considerata tempestiva e presentata nei termini, purché si sia provveduto, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, a ripresentarla correttamente o tramite intermediari.

 

Soggetti obbligati a presentare Unico 2003

I termini di presentazione di Unico 2003

La dichiarazione unificata riguarda i contribuenti:

  • con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • obbligati alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni: redditi, IRAP, IVA e sostituti e intermediari, modello 770/ordinario, se scelgono di comprendere il 770 nel modello Unico.

  • La presentazione della dichiarazione, in via telematica, doveva avvenire entro il 31 ottobre 2003, termine prorogato al 3 novembre 2003;
  • la dichiarazione inviata entro la scadenza, anche se successivamente scartata, è considerata tempestiva e presentata nei termini, purché si provveda, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, a ripresentarla correttamente o tramite intermediari.
  •  

     

    Ravvedimento in caso di tardiva presentazione

    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia.

    Talora, a causa di possibili errori commessi nella presentazione della dichiarazione, come l’invio di dichiarazioni incomplete o con dati inesatti, è necessario intervenire per ripristinarle prima che lo stesso errore sia rilevato dall’Ufficio.

    A tale proposito, è opportuno distinguere tra le varie ipotesi che si possono verificare:

    1. se il contribuente non ha provveduto all’invio telematico entro lunedì 3 novembre (la data del 31 ottobre è stata prorogata di tre giorni), allora può procedere alla presentazione nei 90 giorni successivi (ovvero entro lunedì 2 febbraio 2004, dato che il giorno di scadenza 1° Febbraio è domenica), pagando una sanzione il cui importo dipende dal numero di dichiarazioni presentate. Infatti, la sanzione, il cui importo va da un minimo di 258,00 ad un massimo di 1.032,00 euro (aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili), è applicata ad ogni singola dichiarazione presente in Unico 2003. Il contribuente, però, tramite il ravvedimento, ha diritto alla riduzione ad un ottavo del minimo di ciascuna sanzione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.
    2.  

      Esempio

      Ipotizziamo il caso in cui un contribuente, titolare di partita IVA, abbia regolarmente effettuato i versamenti entro i termini, ma non ha presentato entro lunedì 3 novembre il modello Unico 2003, e vi provveda entro il 2 febbraio 2004. Ricordiamo che si tratta di un Unico 2003, formato da: dichiarazione dei redditi, dell’IVA e dell’ IRAP.

      La sanzione prevista è di 258,00 euro per ciascuna singola dichiarazione. Il contribuente però, poiché si avvale del ravvedimento operoso e l’invio avverrà nei 90 giorni successivi al 3 novembre 2003, dovrà pagare una sanzione nella misura ridotta ad 1/8, ovvero ad euro 32,00 (1/8 di 258,00 euro).

      In sostanza il suddetto contribuente pagherà una sanzione totale di euro 96,00 (32 *3).

    3. se il contribuente invece presenta la dichiarazione oltre il termine dei 90 giorni, allora la dichiarazione si considerata omessa e le sanzioni previste sono (art.1, D.Lgs. n. 471/99):

    La sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

    Potranno usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso anche i contribuenti che, non essendo obbligati all’invio telematico, non hanno presentato la dichiarazione entro il 31 luglio a posta o banche: se provvedono entro il 29 ottobre versano la sanzione ridotta di un ottavo, ovvero 32 euro per ogni singola dichiarazione.

    Ravvedimento operoso in caso di dichiarazione integrativa

    In tema di ravvedimento è necessario distinguere tra due diverse tipologie di dichiarazione integrativa:

    1. dichiarazione correttiva nei termini;
    2. dichiarazione integrativa.

     

     

    "Dichiarazione correttiva nei termini" a di Unico 2003

    Supponiamo che il contribuente, dopo aver compilato il modello Unico 2003, abbia già provveduto alla relativa presentazione in data 20 ottobre2003 e quindi prima del 3 novembre 2003. Successivamente, per esempio il 25 ottobre 2003, si accorge di aver commesso degli errori. Prima della scadenza prevista per l’invio (3 novembre 2003), ha avuto la possibilità di predisporre un nuovo modello Unico 2003 compilato in ogni sua parte barrando la casella "correttiva nei termini" nella seconda facciata del frontespizio. In tale circostanza non è dovuta nessuna sanzione.

    "Dichiarazione integrativa Unico 2003"

    Supponiamo che lo stesso contribuente si accorga, dopo la scadenza del 3 novembre 2003, di aver commesso delle irregolarità. In tale ipotesi dovrà :

    Si possono verificare due distinte situazioni:

    1. Ravvedimento breve: il contribuente si accorge dell’errore dopo la data di scadenza, ma entro 30 giorni successivi alla medesima:

    Se integrando la dichiarazione si troverà a dover versare un maggior importo, saranno dovuti:

    1. Ravvedimento lungo: il contribuente si accorge dell’errore dopo oltre 30 giorni dalla data di scadenza, ma entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa (ovvero entro il 31 ottobre 2004):

    Se integrando la dichiarazione si troverà a dover versare un maggior importo, saranno dovuti, oltre alla differenza, gli interessi (calcolati al tasso legale 3% maturazione giorno per giorno) e la sanzione del 30% nella misura di un quinto (ovvero 6%).

     

     

    Dalla integrazione possono risultare le seguenti situazioni

    UN MAGGIOR DEBITO

    Il contribuente versa:

    • i maggiori importi a titolo di tributo;
    • gli interessi calcolati al tasso legale del 3%;
    • la sanzione

     

    UN MAGGIOR CREDITO O UN MINOR DEBITO

    La differenza rispetto all’importo del debito o del credito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso o utilizzata in compensazione

     

     

     

     

     

    DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

    Entro il 3 novembre

    Dopo il 3 novembre ma entro 30 giorni

    Entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la dichiarazione

    Dichiarazione correttiva nei termini.

    Il contribuente in tal caso non deve versare alcuna sanzione.

    Dichiarazione integrativa

    Il contribuente provvede a versare:

    • la sanzione del 30% ridotta ad 1/8.

    Dichiarazione integrativa

    Il contribuente provvede a versare:

    • la sanzione del 30% ridotta ad 1/5

     

    Il ravvedimento nelle ipotesi di ritardato versamento

    Il tal caso il contribuente dovrà versare:

    • La maggiore imposta;
    • Interessi legali (attualmente al 3%) calcolati per ogni giorno di ritardo nel versamento con la seguente formula:

    (imposta non versata) * (3%) * (gg. Di ritardo versamento)/365

    • Gli interessi devono essere calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza fino al girono di pagamento compreso.
    • Sanzione
    • ridotta ad 1/8 se il versamento avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza;
    • ridotta ad 1/5 se il versamento avviene dopo i 30 giorni ed entro il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa (ovvero per Unico 2003 entro il 31 ottobre 2004)

    Modalità di versamento

    Il modello da utilizzare per il versamento dei maggiori importi (nell’ipotesi di imposte non versate), è la delega di pagamento unificato "F24".

    L’importo dato dalla differenza e dagli interessi calcolati viene versato in modo cumulativo con il medesimo codice tributo (ovvero il codice previsto per il tributo medesimo); mentre la sanzione ha un proprio codice diverso da tributo a tributo. Vediamo nella tabella seguente i codice più frequenti.

    Codice

    Descrizione

    4001

    4033

    4034

    IRPEF saldo

    IRPEF acconto prima rata

    IRPEF acconto seconda rata o acconto in una unica rata

    3801

    3817

    ADDIZIONALE REGIONALE all’Irpef

    ADDIZIONALE COMUNALE all’Irpef

    2100

    2112

    2113

    IRPEG a saldo

    IRPEG acconto prima rata

    IRPEG acconto seconda rata o acconto in una unica soluzione

    3800

    3812

    3813

    IRAP a saldo

    IRAP acconto prima rata

    IRAP acconto seconda rata o acconto in una unica soluzione

     

    Codice sanzione

    Codici

    Descrizione

    8901

    8902

    8903

    8905

    8908

    8907

    Sanzione IRPEF

    Sanzione addizionale regionale IRPEF

    Sanzione addizionale comunale IRPEF

    Sanzione IRPEG

    Sanzione altre imposte dirette

    Sanzione IRAP

     

    Le regole del telematico

    In merito alle modalità dell’invio ed al comportamento da assumere successivamente si devono ricordare le regole di seguito brevemente elencate: