CIRCOLARE 035-2003 del 20/11/2003

ACCONTI D’IMPOSTA, SALDO ICI E ACCONTO IVA

30 NOVEMBRE 2003 – SECONDO ACCONTO IMPOSTE

Per il periodo di imposta 2003, l’appuntamento con il secondo o unico acconto relativo alle imposte sui redditi ed all’imposta sulle attività produttive (IRAP), decorre a partire dal 1° novembre 2003 fino al 30 novembre 2003. Dato che tale ultima data cade di domenica, il termine è stato prorogato al 1° dicembre 2003.

Ai fini del calcolo dell’acconto dovuto sono attualmente previsti due metodi tra di loro alternativi:

METODO STORICO

Persone fisiche (titolari e non di partita Iva), società di persone e soggetti assimilati

Il versamento dell’acconto è previsto per i soggetti per i quali sussiste l’obbligo di compilazione e presentazione del modello Unico 2003.

Sono esclusi dall’obbligo di versare l’acconto i contribuenti che:

La determinazione dell’acconto IRPEF ed IRAP

L’entità dell’acconto ai fini:

L’acconto non è dovuto se:

"Come" e "Quando" si versa l’acconto Irpef

In merito alle modalità di versamento dell’acconto, si rilevano tre possibili situazioni:

 

 

PRIMA IPOTESI

(tributo dovuto inferiore a 51,65)

SECONDA IPOTESI

(tributo dovuto superiore ad euro 51,65 ma inferiore ad euro 262,76)

TERZA IPOTESI

(tributo dovuto superiore ad euro 262,76)

Non è dovuto alcun acconto

Esempio:

RN28 = 40 euro Non è dovuto l’acconto

Il debito IRPEF al rigo RN28 è tale per cui l’acconto si rende dovuto in una unica soluzione ed il relativo versamento deve essere eseguito entro la fine del mese di novembre (oppure entro il primo giorno utile laddove il 30 novembre sia un giorno festivo)

Esempio:

RN28 = 150 euro

Acconto = (150*98% )= 147 euro

L’acconto è dovuto in una unica soluzione

Il debito IRPEF al rigo RN28 è tale per cui il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:

  • la prima, pari al 40% del 98% (ovvero il 39,2%), deve essere eseguita contestualmente al versamento delle imposte dovute per saldo del periodo precedente;
  • la seconda, pari al 60% del 98% (ovvero il 58,8%), deve essere versata entro Novembre (oppure entro il primo giorno utile laddove il 30 Novembre sia un giorno festivo).

Esempio:

RN28 = 500 €

Acconto dovuto = (500*98%) = € 490

L’acconto si versa in due rate, di cui:

- la prima pari a 196 € (40% di 490 €);

- la seconda pari a 294 € (60% di 490 €)

Attenzione:

L’articolo 2, comma 3, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 ha fissato in euro 103,00 il limite per la determinazione del versamento in due rate o in una unica soluzione. Infatti, qualora la prima rata da versare a titolo di acconto non superi il limite di 103,00 euro, l’intero acconto deve essere versato in una unica soluzione entro il 1° Dicembre 2003: diversamente, nelle ipotesi in cui tale limite venga superato l’acconto deve essere versato in due distinte rate con diverse date di versamento (giugno per la prima, novembre per la seconda) e con diverse percentuali (il 40% la prima, il 60% la seconda).

 

"Come" e "Quando" si versa l’acconto IRAP

In merito all’Irap valgono le regole previste ai fini Irpef. Il rigo che deve essere considerato per il calcolo è IQ 90.

Versamento saldo e acconto

Il termine per pagare la prima rata è, di norma, scaduto il 20 giugno 2003. Era possibile, tuttavia, pagare la prima rata entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza (21 luglio 2003, dato che il 20 luglio era domenica), aumentando dello 0,40% l’importo dovuto.

Se il contribuente ricade nel caso prospettato dalla terza ipotesi (e cioè versamento dell’acconto in due rate), è necessario ricordare che:

 

Come si compila il modello F24:

VERSAMENTO ACCONTO IRPEF: II RATA O ACCONTO IN UNA UNICA SOLUZIONE

 

CODICE TRIBUTO

RATEAZIONE

ANNO

IMPORTI A DEBITO VERSATI

IMPORTI A CREDITO COMPENSATI

IMPOSTE DIRETTE – IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

 

4034

NON COMPILARE

2003

IMPORTO DOVUTO

EVENTUALE CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

 

VERSAMENTO ACCONTO IRAP: II RATA O ACCONTO IN UNA UNICA SOLUZIONE

 

CODICE TRIBUTO

RATEAZIONE

ANNO

IMPORTI A DEBITO VERSATI

IMPORTI A CREDITO COMPENSATI

CODICE REGIONE

(SI METTE IL CODICE CORRISPONDENTE ALLA PROPRIA REGIONE )

 

3813

NON COMPILARE

2003

IMPORTO DOVUTO

EVENTUALE CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

Società di capitali e gli altri soggetti IRPEG

Importante novità troviamo nell’ammontare dell’importo dell’acconto IRPEG ed IRAP dovuto dalle società di capitali e dagli altri soggetti IRPEG: per l’anno 2003 la percentuale dell’anticipo dovuto è determinata nella misura del 99% del tributo relativo al periodo di imposta precedente (per il 2002 era, invece, nella misura del 98,5%), al netto:

Ai fini del calcolo dell’acconto:

"Come" e "Quando" si versa l’acconto IRPEG

In merito alle modalità di versamento dell’acconto, si rilevano tre possibili situazioni:

 

PRIMA IPOTESI

(tributo inferiore a euro 20,66)

SECONDA IPOTESI

(tributo superiore ad euro 20,66 ma inferiore ad euro 260,11)

TERZA IPOTESI

(tributo superiore ad euro 260,11)

Non è dovuto alcun acconto

 

L’acconto si rende dovuto in una unica soluzione ed il relativo versamento deve essere eseguito entro la fine del mese di novembre (oppure entro il primo giorno utile laddove il 30 Novembre sia un giorno festivo) ovvero, per i soggetti con il periodo di imposta non coincidente all’anno solare, entro l’undicesimo mese dell’esercizio in cui l’imposta è afferente.

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:

  • la prima, pari al 40% del 99% (ovvero il 39,6%), deve essere eseguita contestualmente al versamento delle imposte dovute per saldo del periodo precedente;
  • la seconda, pari al 60% del 99% (ovvero il 59,4%), deve essere versata entro novembre (oppure entro il primo giorno utile laddove il 30 novembre sia un giorno festivo).

 

 

Attenzione

Nel caso in cui la persona giuridica appartenga alla terza ipotesi, si ricorda che la prima rata è dovuta se risulta di entità superiore ad euro 103,00 (articolo 2, comma 3, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63).

 

"Come" e "Quando" si versa l’acconto IRAP

Le stesse modalità analizzate nel paragrafo precedente ai fini IRPEG si applicano in materia di IRAP.

Versamento saldo e acconti

Il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione IRPEG, dell’IRAP compresa quella unificata deve avvenire entro il 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per i soli soggetti IRPEG che approvano il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il saldo delle imposte deve essere versato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

In entrambi i casi è concessa la possibilità di versare le imposte, maggiorando l’importo dello 0,40% a titolo di interesse, entro 30 giorni dalle suddette scadenze.

Nel caso in cui l’importo del tributo superi il limite di euro 260,11, si applicano le medesime modalità viste ai fini Irpef, ovvero:

 

Come si compila il modello F24:

VERSAMENTO ACCONTO IRPEG:II RATA O ACCONTO IN UNA UNICA SOLUZIONE

 

CODICE TRIBUTO

RATEAZIONE

ANNO

IMPORTI A DEBITO VERSATI

IMPORTI A CREDITO COMPENSATI

IMPOSTE DIRETTE – IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

 

 

2113

 

NON COMPILARE

 

2003

 

IMPORTO DOVUTO

 

EVENTUALE CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

 

VERSAMENTO ACCONTO IRAP: II RATA O ACCONTO IN UNA UNICA SOLUZIONE

 

CODICE TRIBUTO

RATEAZIONE

ANNO

IMPORTI A DEBITO VERSATI

IMPORTI A CREDITO COMPENSATI

CODICE REGIONE

(SI METTE IL CODICE CORRISPONDENTE ALLA PROPRIA REGIONE )

3813

NON COMPILARE

2003

IMPORTO DOVUTO

EVENTUALE CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

Regole comuni ai fini dell’acconto IRPEG ed IRPEF

Ai fini della determinazione dell’acconto occorre, inoltre, tener presenti le seguenti disposizioni:

 

METODO PREVISIONALE

L’articolo 2 della legge n. 97/1977 consente al contribuente di commisurare l’acconto sull’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, crediti di imposta e ritenute d’acconto.

Se il contribuente ritiene di conseguire per il 2003 un reddito inferiore a quello dell’anno precedente si procede a ricalcolare l’acconto di imposta considerando la situazione reddituale dell’intero 2003 (in ordine ai proventi, ai maggiori oneri deducibili o detraibili etc.).

Attenzione

La determinazione del minor acconto rispetto al periodo precedente deve essere eseguito con particolare attenzione, in quanto l’eventuale minor versamento determina l’applicazione della sanzione amministrativa, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il rimedio per omessi o insufficienti versamenti

In caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti, oltre all’imposta si rendono dovute:

La sanzione, in virtù dell’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, si riduce:

 

Sanzione ordinaria

Sanzione ridotta

Misura

Norma

Misura

Termini ravvedimento

Norma

30% dell’importo non versato

Art. 13, D.Lgs. 471/97

3,75%

dell’importo non versato

entro 30 gg

dalla scadenza del termine di pagamento

art. 13, lett. a, D.Lgs 472/97

6%

dell’importo non versato

entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione

art. 13, lett. b, D.Lgs 472/97

I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso sono:

  1. per la quota di acconto dovuta e per gli interessi moratori (calcolati con maturazione giorno per giorno) che vengono versati cumulativamente con il medesimo codice tributo, abbiamo:

  1. per la sanzione amministrativa:

Le somme dovute vengono versate con il modello F24.

 

 

 

20 DICEMBRE 2003 – SALDO ICI

Le caratteristiche del tributo

Nell’ambito dell’imposta comunale sugli immobili, per meglio comprendere le modalità di pagamento del tributo è necessario effettuare alcune considerazioni:

Contrariamente, per il contribuente proprietario di più immobili situati nel medesimo comune, sarà sufficiente eseguire un unico versamento per l’ICI complessivamente dovuta.

 

Soggetti obbligati al pagamento del tributo:

  • proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territori dello Stato;
  • titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi;
  • locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • concessionari di aree demaniali.

 

I soggetti interessati devono presentare al Comune una apposita dichiarazione relativa al possesso degli immobili entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare di ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.

Come si calcola l’imponibile ai fini ICI

 

La base imponibile dei fabbricati è data da:

rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata

per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B, C, (escluse A/10 e C/1)

per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10

per 34 per i fabbricati

della categoria C/1

 

La base imponibile delle aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio.

La base imponibile dei terreni agricoli è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.

All’imponibile si applica l’aliquota prevista dalla tabella deliberata dal Comune di competenza del singolo immobile e si determina l’importo del tributo dovuto rapportandolo ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile di ciascun contribuente. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

Le aliquote e le detrazioni

ALIQUOTE

DETRAZIONI

Sono stabilite dai Comuni in un range di scelta che va dal 4 al 7 per mille.

 

 

La detrazione, pari ad euro 103,29 è prevista per l’immobile adibito ad abitazione principale. A tale proposito occorre precisare quanto segue:

  • condizione essenziale perché sia riconosciuta la detrazione, è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell’Ici ed il soggetto che dimora abitualmente nell’immobile;
  • la detrazione deve essere rapportata ai mesi di destinazione e deve essere suddivisa tra i contribuenti che dimorano nell’immobile e che si trovano nella situazione giuridica che ne legittima la rivendicazione;
  • il Comune con propria deliberazione può:

- elevare fino ad euro 258,23 l’importo della detrazione;

- ridurre fino al 50% il tributo dovuto per i fabbricati inagibili;

  • dal primo gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento dell’abitazione principale.

Modalità di versamento del tributo

Il tributo si versa in due rate

 

La prima rata, a titolo di acconto del tributo complessivamente dovuto per l’intero anno, è stata versata (o comunque avrebbe dovuto essere stata pagata) tra il 1° ed il 30 di giugno 2003.

Essa è pari al 50% del tributo dovuto e concerne la prima metà dell’anno (ovvero gennaio – giugno)

La seconda rata, a titolo di saldo del tributo complessivamente dovuto per l’intero anno, è da pagare tra il 1° ed il 20 dicembre 2003.

Essa è pari al 50% del tributo dovuto e concerne la seconda metà dell’anno (ovvero luglio – dicembre)

 

Come si versa il tributo

 

  • Utilizzando il bollettino di conto corrente postale;
  • Utilizzano il modello F24 – Ici per i comuni che hanno sottoscritto un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate
  • Direttamente su Internet tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.a. per i Comuni convenzionati con Poste Italiane e a condizione che si possieda un conto corrente presso le Poste Italiane

 

 

Se si utilizza il bollettino postale, si possono verificare due distinte situazioni:

Il Comune ha adottato un regolamento

Il Comune non ha adottato un regolamento

In tal caso il versamento viene eseguito utilizzando il bollettino di conto corrente postale approvato con il D.M. del 10/12/2001 e intestato al concessionario della riscossione, presso:

  • il concessionario stesso;
  • le agenzie postali;
  • le banche convenzionate

In tal caso si utilizza lo stesso bollettino (approvato con il D.M. del 10/12/2001) intestato al Comune e si procede al versamento presso:

  • le agenzie postali;
  • le banche convenzionate o la tesoreria comunale

 

 

Come si compila il bollettino

 

Come si compila il modello F24

Nel modello F24, la sezione di riferimento è la sezione ICI, dove si riportano:

I codici tributi necessari per il versamento sono stati istituiti con la Risoluzione n. 201/E del 19 giugno 2002.

I codici tributo sono i seguenti:

 

Esempi di calcolo ICI

Proprietà dell’abitazione principale 50%

Mesi di possesso 12

Rendita euro 800,00

Detrazione euro 103,29

Quota di detrazione spettante euro 51,65

Aliquota Ici 6,2 per mille

Calcolo Ici (800,00*1,05) * 100*6,2/1000 = 520,8 euro

Quota tributo competente euro 521/2 = 261 euro

Quota dovuta euro 261- 51, 65 = 209,35

Importo dell’acconto e del saldo euro 105

 

L’importo dell’acconto viene calcolato con l’applicazione dell’aliquote dell’anno precedente (quindi l’acconto di giugno 2003 è stato calcolato con le aliquote 2002), mentre ai fini del saldo si tengono in considerazione le aliquote 2003, che possono essere state modificate. Nel mese di dicembre si procederà, quindi, a determinare il tributo dovuto per l’intero anno 2003, sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti, scomputando quanto già versato in acconto.

Il contribuente, in luogo del versamento rateale, può aver scelto di effettuare "un unico versamento", riferito al tributo dovuto per l’intero anno 2003 entro il 30/06/2003 (quindi in occasione del termine per il versamento del primo acconto si procederà a calcolare l’importo del tributo dovuto in base alle aliquote a detrazioni vigenti nell’anno 2003).

 

 

Cosa succede in caso di pagamento non effettuato entro i termini

 

Le conseguenze del mancato pagamento

La soluzione "meno onerosa"

Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione del pagamento, il contribuente dovrà corrispondere:

  • l’importo del tributo dovuto;

  • gli interessi (calcolati al tasso legale del 3%) con maturazione giorno per giorno (a partire dal giorno successivo alla scadenza fino a quello di pagamento).
  • la sanzione pari al 30% dell’importo versato (articolo 13 D.Lgs. n. 471/1997).

 

Nell’ipotesi in cui il versamento non sia stato effettuato (o è stato fatto solo parzialmente) e la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziati i controlli, è possibile redimersi spontaneamente ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Si possono verificare due situazioni:

  1. Versamento entro 30 giorni dalla scadenza (Ravvedimento breve)

Il contribuente dovrà pagare:

  • il tributo dovuto,
  • la sanzione nella misura ridotta del 3,75% (ovvero la sanzione del 30% è ridotta ad 1/8);
  • gli interessi (calcolati al tasso legale del 3%) con maturazione giorno per giorno (a partire dal giorno successivo alla scadenza fino a quello di pagamento).

 

  1. Versamento oltre 30 giorni dalla scadenza (Ravvedimento lungo)

Il contribuente che effettui il pagamento oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui si è verificata la violazione (ovvero entro la scadenza della presentazione della dichiarazione ICI per l’anno di imposta 2003, presentata nel 2004) dovrà:

  • pagare l’importo del tributo dovuto;
  • la sanzione nella misura del 6% (ovvero la sanzione del 30% è ridotta ad 1/5);
  • interessi al tasso legale (3%) con maturazione giorno per giorno (a partire dal giorno successivo alla scadenza fino a quello di pagamento).

E’ opportuno, inoltre, inviare all’Ufficio Tributi copia della ricevuta del bollettino pagato.

 

 

27 DICEMBRE 2003 – ACCONTO IVA

Premessa

Secondo quanto previsto dall’articolo 6, legge n. 405, del 29/12/1990, i contribuenti soggetti Iva, a partire dal periodo di imposta 1991, sono tenuti a versare, entro il 27 dicembre di ciascun anno (per l’anno in corso la scadenza slitta al 29 dicembre dato che il 27 cade di sabato) l’acconto dell’Iva relativa al mese di dicembre (per i mensili) o all’ultimo trimestre dell’anno (per i trimestrali).

Soggetti interessati

Per il versamento dell’acconto Iva occorre necessariamente soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti soggetti ed oggetti:

  1. requisiti soggetti
  2. il contribuente:

  3. requisiti oggettivi

con riferimento al mese di dicembre (contribuenti mensili) o al quarto trimestre (contribuenti trimestrali):

Soggetti esclusi

Non sono tenuti a versare l’acconto Iva, in quanto non dovuto, i contribuenti che:

e

risulti corrispondente ad un credito di tributo oppure ad un debito di tributo il cui l’88% è di entità inferiore al minimo stabilito per l’effettuazione dell’acconto;

 

 

Modalità di calcolo dell’acconto

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 15 del D.L. 25 maggio 1993, n. 155 convertito con la legge 19 luglio 1993, n. 243, l’entità dell’ammontare dell’acconto predetto è stata stabilita nella misura dell’88 per cento della base assunta a riferimento.

L’aliquota prevista viene applicata ad un base determinabile secondo tre criteri, tra loro alternativi, ovvero:

  1. metodo storico;
  2. metodo previsionale;
  3. metodo delle operazioni effettuate.

 

 

METODO STORICO

Tale procedura consiste nell’effettuare il versamento dell’acconto in misura pari all’88 per cento del tributo dovuto :

 

 

 

In sintesi

 

BASE IMPONIBILE SU CUI CALCOLARE L’88%

Contribuente in regime mensile

Liquidazione inerente al mese di dicembre 2002

Contribuente trimestrale ordinario

Liquidazione inerente al quarto trimestre 2002

Contribuente trimestrale speciale

Liquidazione inerente al quarto trimestre 2002

 

Esempio

Contribuente in regime di liquidazione Iva mensile, situazione Dicembre 2002:

Vendite (Iva 20% compresa) Euro 1200,00

Acquisti (Iva 20% compresa) Euro 420,00

Iva esigibile (a debito) Euro 200,00

Iva detraibile (a credito) Euro 70,00

Tot. Iva a debito Euro 130,00

Acconto Iva per il mese di Dicembre 2003

(88% di Euro 130,00) Euro 114,40

 

 

 

METODO PREVISIONALE

Si tratta di un metodo ipotetico, in quanto l’aliquota dell’88% viene applicata su un valore stimato: la base di riferimento, infatti, è rappresentata dall’importo dell’Iva che si prevede di dover versare o per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre 2003, rispettivamente nel caso di soggetti passivi mensili o trimestrali.

 

In sintesi

BASE IMPONIBILE SU CUI CALCOLARE L’88%

Contribuente in regime mensile

Liquidazione inerente al mese di dicembre 2003

Contribuente trimestrale ordinario

Liquidazione inerente al quarto trimestre 2003

Contribuente trimestrale speciale

Liquidazione inerente al quarto trimestre 2003

 

 

Esempio : Contribuente trimestrale

 

PRIMO TRIMESTRE

SECONDO TRIMESTRE

TERZO TRIMESTRE

IVA ESIGIBILE

5.000,00

3.000,00

2.000,00

IVA DETRAIBILE

2.000,00

1.000,00

3.000,00

Versamenti Iva effettuati:

 

 

Situazione quarto trimestre:

In base ai documenti in possesso, oltre alle annotazioni già effettuate, nonché della stima delle operazioni (attive e passive) di competenza del periodo (effettuabili entro il 31 dicembre), si ipotizza la seguente situazione:

Vendite (Iva 20%) Euro 50.000,00

Acquisti (Iva 20%) Euro 30.000,00

Da ciò discende:

Iva esigibile (a debito) Euro 10.000,00

Iva detraibile (a credito) Euro 6.000,00

Tot. Iva a debito Euro 4.000,00

Credito precedente Euro 1.000,00

Tot. Debito Iva da versare

in sede di dichiarazione annuale Euro 3.000,00

Acconto Iva per il mese di Dicembre 2003

(88% di Euro 3.000,00) Euro 2.640,00

 

Metodo delle operazioni effettuate

Tale metodo, residuale ai primi due, prevede per il soggetto passivo il versamento di un acconto pari al 100 per cento dell’IVA dovuta in base alle operazioni annotate rispettivamente:

Il periodo da considerare è il seguente:

 

Ai fini della determinazione dell’Iva esigibile devono essere considerate anche le operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fatturazione o di registrazione.

Per le operazioni passive (ovvero per gli acquisti che determinano l’IVA a credito) devono essere considerate esclusivamente le fatture che alla medesima data risultano già annotate.

 

 

In sintesi

L’ACCONTO DOVUTO E’ PARI A:

 

 

 

 

ACCONTO DA VERSARE

 

 

 

 

CONTRIBUENTE IN REGIME MENSILE

 

 

CONTRIBUENTE IN REGIME TRIMESTRALE

 

 

 

 

 

TALE IMPORTO

+

 

IVA inerente alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri IVA delle fatture emesse o dei corrispettivi nel periodo

 

 

Dal 1° dicembre al

20 dicembre

 

 

Dal 1° ottobre al

20 dicembre

TALE IMPORTO

 

-

Iva inerente alle operazioni attive poste in essere, ma non ancora fatturate o già fatturate, ma non ancora annotate nei registri Iva, in quanto non risultano decorsi i termini per procedere alla fatturazione o alla registrazione

20 dicembre 2003

20 dicembre 2003

TALE IMPORTO

-

Iva a credito inerente le operazioni rilevate nel registro Iva degli acquisti nel seguente periodo

 

Dal 1° dicembre al

20 dicembre

Dal 1° ottobre al

20 dicembre

 

TALE IMPORTO

Eccedenza tributo a credito del contribuente riportata dalla liquidazione inerente al periodo

Mese di novembre 2003

Terzo trimestre 2003

 

 

 

Esempio: Contribuente mensile

Periodo da considerare: 1° dicembre - 20 dicembre

Cessioni di beni già annotate (Iva 20%) Euro 50.000,00

Cessioni di beni già fatturate, ma non

ancora rilevate nel registro Iva vendite(Iva 20%) Euro 20.000,00

Acquisti (Iva 20%) Euro 30.000,00

Da ciò discende:

Iva esigibile dalle fatture annotate (a debito) Euro 10.000,00

Iva esigibile dalle fatture da annotare (a debito) Euro 4.000,00

Iva detraibile (a credito) Euro 6.000,00

Tot. Iva a debito Euro 8.000,00

Credito precedente Euro 1.000,00

Acconto Iva Euro 7.000,00

 

 

CASI PARTICOLARI

Cessione d’azienda

In tale ipotesi:

Cambio di regime

I contribuenti trimestrali che nel 2002 hanno eseguito le liquidazioni periodiche dell’Iva con cadenza mensile, qualora adottino il metodo storico, devono calcolare l’acconto applicando l’88% all’ammontare complessivo dei versamenti Iva effettuati negli ultimi tre mesi (ottobre – dicembre) 2002.

Diversamente, i contribuenti trimestrali 2002 che sono diventati mensili nel 2003, determinano l’acconto applicando l’88% su un terzo dell’Iva dovuta in sede di dichiarazione annuale per il 2002 (al lordo dell’acconto).

 

Imprese agricole miste

Rappresentano un esempio di applicazione del metodo previsionale o delle operazioni effettuate. Infatti, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 228/2001, rientrano attualmente nel regime speciale previsto dall’articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 anche alcune attività connesse (prima escluse) di manipolazione e trasformazione, per le quali ora è consentita la detrazione sugli acquisti con le percentuali forfetarie di compensazione, in genere più vantaggiose.

IVA di gruppo

La società controllante provvede al versamento dell’acconto per tutte le società che partecipano alla liquidazione di gruppo, sommando algebricamente le risultanze a credito e a debito delle controllate in relazione a ciascuno dei metodi di calcolo ammessi.

Contribuenti non residenti

I soggetti passivi IVA non residenti che nel corso del 2002 hanno comunicato (all’Ufficio Roma 6) l’identificazione diretta, prevista dal nuovo art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, in sostituzione del rappresentante fiscale si realizza una sostanziale continuità nei riguardi degli stessi (che mantengono il numero di codice fiscale, pur cambiando la partita IVA): i parametri per il calcolo dell’acconto non subiscono alcuna modifica.

Soggetti con contabilità separata

I contribuenti di tale categoria devono eseguire il versamento dell’acconto IVA in modo unitario, sommando algebricamente tutte le risultanze contabili del periodo di riferimento delle attività gestite.

 

IN TEMA DI SANZIONI

In ipotesi di omesso o ritardato versamento secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, per cui si rende dovuta la sanzione amministrativa del 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori pari al tasso legale vigente (3%) con maturazione giorno per giorno.

Il contribuente può sanare la violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) sia breve che lungo:

I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso sono:

  1. per la quota di acconto versata in ritardo e per gli interessi moratori (calcolati con maturazione giorno per giorno) che vengono versati cumulativamente con il medesimo codice tributo, abbiamo:

  1. per la sanzione amministrativa: 8904

Le somme dovute vengono versate con il modello F24.