LE SCADENZE DI DICEMBRE 2003

Lunedì, 1° dicembre 2003

INPS - Versamento contributi artigiani e commercianti (reddito eccedente il minimale)

Soggetti obbligati
Lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali

Adempimento
Versamento contributi INPS a titolo di II acconto sull’anno corrente

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale

Codice contributo
AP
(contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale – artigiani), CP (contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale – commercianti)

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Fasi - Versamento contributi

Soggetti obbligati
Aziende industriali

Adempimento
Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio

Modalità
E’ sempre consigliato versare i contributi utilizzando i bollettini preintestati inviati con il plico di iscrizione o di inizio d’anno; tuttavia, in mancanza di questi, in prossimità delle scadenze, si suggerisce l' utilizzo di normali bollettini postali, avendo cura di indicare la ragione sociale ed il numero di posizione completo (nella forma 123456.7) nonché, nella causale, il numero di dirigenti in forza ed iscritti per i quali si effettua il versamento.
Il c/c postale del Fasi su cui versare i contributi è: 84315001 intestato a FASI - Via Carlo Spinola, 16 - 00154 Roma.
Sul retro dei singoli bollettini devono essere riportati i dati riferiti al versamento. I versamenti di eventuali ratei trimestrali o premi di ingresso per nuove iscrizioni devono essere versati tramite appositi bollettini separati che vengono trasmessi dal Fondo all'impresa interessata sulla base delle variazioni dalla stessa comunicate trimestralmente.

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INPS - Denuncia contributiva su supporto magnetico o via Internet

Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS

Adempimento
Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente

Modalità
Mediante presentazione mod. DM10/2 tramite flusso telematico o supporto magnetico

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Rateizzazione versamento imposte da Unico 2003 - PF per soggetti non titolari di partita IVA

Versamento settima ed ultima (per i soggetti che rateizzano dal 20 giugno) o sesta ed ultima rata (per i soggetti che rateizzano dal 21 luglio) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2003 PF per soggetti non titolari di partita IVA.

Soggetti obbligati
Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Mod. Unico 2003 PF non titolari di partita IVA, dalla quale risultino imposte dovute, che abbiano deciso di rateizzare il relativo versamento a decorrere dal 20 giugno 2003 o dal 21 luglio 2003.

Modalità operative
Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi. Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto nonché i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2003, (ovvero entro il 21 luglio 2003 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo). La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno (ovvero entro il 31 luglio 2003) con l’applicazione degli interessi. Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto relativo ai soggetti non titolari di partita IVA che iniziano a rateizzare dal 20 giugno 2003:

Rate

Scadenza

Interessi %

20/06

0

30/06

0,17

31/07

0,67

01/09

1,17

30/09

1,67

31/10

2,17

01/12

2,67


Per i soggetti che iniziano a rateizzare a decorrere dal 21 luglio 2003 il prospetto degli interessi da applicare agli importi già maggiorati degli interessi relativi al differimento a luglio, è il seguente:

Rate

Scadenza

Interessi %

21/07

0

31/07

0,15

01/09

0,65

30/09

1,15

31/10

1,65

01/12

2,15

Versamento prima rata dell'eccedenza dovuta a seguito di adesione alle definizioni agevolate previste dalla legge n. 289/2002

Versamento prima rata dell'eccedenza dovuta a seguito dell'adesione alle seguenti definizioni agevolate (legge n. 289/2002):

Il D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 ha introdotto un ulteriore slittamento dei termini di definizione dei condoni fiscali dal 16 ottobre 2003 al 16 marzo 2004.
L'Agenzia delle Entrate ha, in proposito, reso noto che i contribuenti che, prima del 2 ottobre scorso (data di entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269), si siano avvalsi delle definizioni agevolate previste dalla Finanziaria 2003 e che, in relazione a tali definizioni, abbiano optato per il pagamento rateale delle somme dovute, sono tenuti a effettuare il primo versamento entro il 1° dicembre, con decorrenza degli interessi da lunedì 17 ottobre 2003.
Per le definizioni perfezionate a decorrere dal 2 ottobre 2003, qualora gli interessati non abbiano optato per il pagamento in un'unica soluzione, le relative rate dovranno essere versate nei termini che saranno successivamente fissati.


mercoledì, 10 dicembre 2003

Compilazione e invio telematico dei questionari utilizzati per gli studi di settore

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei questionari inviati dall’Amministrazione Finanziaria ai fini della raccolta degli elementi necessari per l'evoluzione di studi già approvati.

Soggetti obbligati
Entro la data odierna sono tenuti alla presentazione del questionario i contribuenti che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

MANIFATTURE

Codice

Attività

ESD01

 

15.52.0

Fabbricazione di gelati

15.81.2

Fabbricazione di pasticceria fresca

15.82.0

Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

15.84.0

Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

52.24.2

Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi, di confetteria

ESD02

 

15.85.0

Fabbricazioni di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

ESD09

 

20.10.0

Taglio, piallatura e trattamento del legno

20.20.0

Fabbricazione di fogli da impiallaciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli

20.30.1

Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

20.30.2

Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria

20.40.0

Fabbricazione di imballaggi in legno

20.51.1

Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

20.52.1

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

36.11.1

Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni

36.11.2

Fabbricazione di poltrone e divani

36.12.2

Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.

36.13.0

Fabbricazione di altri mobili per cucina

36.14.1

Fabbricazione di altri mobili in legno

36.14.2

Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile

ESD10

 

17.40.1

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento

SERVIZI

ESG31

 

50.20.1

Riparazioni meccaniche di autoveicoli

50.20.2

Riparazioni di carrozzeria di autoveicoli

50.20.3

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

50.20.4

Riparazione e sostituzione di pneumatici

50.40.3

Riparazioni di motocicli e ciclomotori

ESG34

 

93.02.1

Servizi dei saloni di barbiere

93.02.2

Servizi dei saloni di parrucchiere

ESG50

 

45.41.0

Intonacatura

45.43.0

Rivestimento di pavimenti e di muri

45.44.0

Tinteggiatura e posa in opera di vetrate

45.45.1

Attività non specializzate di lavori edili

45.45.2

Altri lavori di completamento di edifici

COMMERCIO

ESM03

 

52.62.1

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande

52.62.2

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti

52.62.3

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento

52.62.4

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

52.62.5

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico

52.62.6

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati

52.62.7

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.

52.63.3

Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande

52.63.4

Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento

52.63.5

Altro commercio ambulante a posteggio mobile

ESM06

 

52.44.2

Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame

52.44.3

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e materiale elettrico vario

52.44.5

Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico

52.45.1

Commercio al dettaglio di elettrodomestici

52.45.2

Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori

52.45.3

Commercio al dettaglio di dischi e nastri

52.45.4

Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

52.45.5

Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria


Sono tenuti alla presentazione del questionario, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato, tutti i contribuenti che hanno dichiarato nel periodo d'imposta 2002 (Mod. Unico 2003) ricavi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa, di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, esclusi quelli di cui alla lettera c) - cessione di azioni, quote di partecipazione in società, obbligazioni, ecc. - , ovvero compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, per un importo non superiore a 5.164.569 euro. Il questionario deve essere compilato anche dai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Modalità operative
Il questionario disposto dall’Amministrazione Finanziaria deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 10 dicembre 2003; i contribuenti residenti nella provincia di Bolzano possono trasmettere il questionario entro il 20 dicembre 2003.
I contribuenti possono effettuare la trasmissione telematica dei dati:


lunedì, 15 dicembre 2003

Annotazione delle operazioni fatturate o effettuate in ciascun mese per contribuenti minori e minimi

Annotazione dell'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente per i contribuenti minimi e minori.

Soggetti obbligati
Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni che, non superando nell'anno solare precedente determinati limiti, possono adempiere agli obblighi documentali e contabili, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con delle semplificazioni.

Modalità operative
Il contribuente deve annotare negli appositi registri, previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in apposito prospetto, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1997, preventivamente numerato (art. 39, D.P.R. n. 633/1972), l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente. Devono, inoltre, essere annotati, con le stesse modalità, i compensi e i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, per i contribuenti minori, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche il valore delle eventuali rimanenze.

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Fatturazione differita

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di novembre.

Soggetti obbligati
I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo. Tali soggetti hanno facoltà di emettere fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce.

Modalità operative
Per fatturazione differita si intende il differimento dell'obbligo di fatturazione disciplinato dall'articolo 21, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972, in caso di consegna o spedizione di beni accompagnata da un documento identificativo dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.
La fattura differita può essere emessa per tutte le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti e deve contenere, tra l'altro, l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto. La fattura deve essere registrata entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Ne segue che l'IVA, relativa alle fatture differite, dovrà essere conteggiata nella liquidazione del mese di consegna, o di spedizione del bene, e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa.

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Trasmissione copia registro carico alcoli metilici

Trasmissione all'Ufficio tecnico di finanze competente per territorio della copia del registro di carico alcoli metilici.

Soggetti obbligati
Le ditte che, nell’esercizio della propria attività, producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici.

Modalità operative
Nel registro devono essere annotate le movimentazioni giornaliere del prodotto. Il registro trasmesso all’Ufficio competente deve inoltre contenere le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e le rimanenze di fine mese.

martedì, 16 dicembre 2003

Versamento imposta di produzione e consumo

Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese di novembre.

Soggetti obbligati
I titolari dei depositi fiscali dai quali avviene l’immissione in consumo e, in solido, il soggetto garante di tale pagamento ovvero i soggetti nei confronti dei quali si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta per i prodotti immessi in consumo.

Modalità operative
Il prodotto sottoposto ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità: la relativa classificazione è quella stabilita dalla tariffa doganale dell’Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). Per la liquidazione del tributo si applica, alla quantità di prodotto soggetto ad accisa, l’aliquota d’imposta vigente alla data di immissione in consumo.
La legge n. 418/2001 indica che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: fino all'adozione del suddetto decreto restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Dal 1° marzo 2001, l’accisa deve essere versata mediante il Modello F24, con i codici tributo istituiti con la R.M. n. 22/E del 14 febbraio 2001, così come modificati dalla R.M. n. 26 dell’8 marzo 2001.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Versamento dell'IVA dovuta per il mese di novembre (per il mese di ottobre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).

Soggetti obbligati
Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti che nell'anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d'affari superiore ai seguenti limiti:

Soggetti interessati

Limite (volume d'affari)

Imprese che prestano servizi

309.874,14 €

Esercenti arti o professioni

309.874,14 €

Tutti gli altri soggetti

516.456,90 €

Soggetti che, pur non superando i limiti, non abbiano optato per il regime trimestrale

 


Modalità operative

Il versamento si determina quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente.
Nel caso in cui tale differenza sia positiva deve essere effettuato il relativo versamento, utilizzando il modello di pagamento unificato (Modello F24).
Dal 1° marzo 2003 deve essere utilizzato il modello di pagamento unificato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002.
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

Codice tributo
6011 - Versamento IVA mensile novembre.

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Enpals - Versamento contributi

Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport

Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali

Causale contributo
CCSP
(contributi correnti dovuti per sportivi professionisti); CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)

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INPS - Denuncia mensile

Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS

Adempimento
Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente

Modalità
Mediante mod. DM10/2 presso concessionari, banche, agenzie postali. Tali modelli possono essere presentati anche tramite flusso telematico o supporto magnetico

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INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS

Adempimento
Versamento dei contributi relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Modalità
Presso concessionari, banche e agenzie postali mediante mod. F24 a cui deve essere allegato il mod. DM10/2

Codice contributo
DM10
(versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)

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INPS - Versamento contributi Gestione separata

Soggetti obbligati
Committenti

Adempimento
Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali

Codice contributo
C10 (lavoratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria - aliquota 10%; lavoratori titolari di pensione diretta – aliquota 12,50%); CXX (lavoratori privi di altra copertura previdenziale - aliquota 14%)

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INPS - Versamento contributi pescatori autonomi

Soggetti obbligati
Pescatori autonomi

Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali

Codice contributo
PESC

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IRPEF - Versamento addizionale regionale e comunale

Soggetti obbligati
Sostituti d'imposta

Adempimento
Versamento della rata dell'addizionale regionale e comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali

Codice tributo

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INPS - Versamento contributi operai agricoli

Soggetti obbligati
Aziende agricole

Adempimento
Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali

Codice contributo
LAS
(contributi per OTI, OTD, CI); PCF (contributi per PC/PCF)

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TFR - Versamento dell'imposta sostitutiva (acconto)

Soggetti obbligati
Datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica

Adempimento
Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR nella misura dell'11% commisurata al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente o, in alternativa, sul 90% delle rivalutazioni che in via presuntiva matureranno nel corso dell'anno per il quale l'acconto è dovuto. Per il versamento dell'imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito derivante dall'anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto fino a compensazione dell'imposta sostitutiva

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali. Nel caso in cui l'eventuale credito d'imposta venga portato in compensazione fino a concorrenza dell'imposta sostitutiva, nella colonna "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di utilizzo del credito stesso

Codice tributo

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Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte relative alle somme corrisposte nel mese di novembre.

Soggetti obbligati

che hanno corrisposto nel mese di novembre:

  1. compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
  2. compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;
  3. provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Modalità operative
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati utilizzando il modello di pagamento unificato (Modello F24).
Dal 1° marzo 2003 deve essere utilizzato il modello di pagamento unificato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002.
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

Codice tributo

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Versamento imposta unica

Versamento dell'imposta unica, per ogni giornata nella quale si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero per ogni concorso pronostico nel corso del mese di novembre.

Soggetti obbligati
I soggetti passivi all'imposta unica per i quali si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero dei concorsi pronostici.

Modalità operative
L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche come di seguito individuate è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti.

Codice tributo

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Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente.

Soggetti obbligati
Banche, SIM e società fiduciarie.

Modalità operative
I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati con il Mod. F24, presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate o con distinta presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Codice tributo
1103 -
Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.

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Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari applicata nel secondo mese precedente.

Soggetti obbligati
Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati.

Modalità operative
I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati con il Mod. F24, presso gli Uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o presso le banche convenzionate o con distinta presso la tesoreria provinciale delle Stato.

Codice tributo
1102 -
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.

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Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente

Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Soggetti obbligati
Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative ad O.I.C.R.

Modalità operative
I versamenti delle ritenute in oggetto devono essere effettuati con il Mod. F24 presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate.

Codice tributo
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

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Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Soggetti obbligati
Imprese di assicurazione.

Modalità operative
Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Le disposizioni in oggetto sono abrogate relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati con il Mod. F24, presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate o direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Codice tributo
1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.

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Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto

Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

Soggetti obbligati
Sono obbligati al versamento i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 D.P.R. 600/1973) e le Amministrazioni dello Stato obbligate ad effettuare le ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti (art. 29 del D.P.R. n. 600/1973).

Modalità operative
I soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 applicano l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno; tale imposta è imputata a riduzione del fondo. L'imposta è versata a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
E' dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva, entro il 16 dicembre, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, è consentito determinare l'acconto in via presuntiva, applicando il 90 per cento alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

Codice tributo
1712 "Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta".

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Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni

Versamento seconda rata annuale imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2002.

Soggetti obbligati
I contribuenti che hanno rideterminato il valore di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 81, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero di una partecipazioni non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione, posseduti alla data del 1° gennaio 2002 e che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il termine del 16 dicembre 2002.

Modalità operative
Il versamento dell'imposta sostitutiva del 4 o del 2 per cento va effettuato dal contribuente mediante modello F24.
E' consentito rateizzare l'imposta dovuta fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 16 dicembre 2002, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.
Le ricevute di pagamento devono essere conservate dal contribuente per essere eventualmente esibite o trasmesse su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Codice tributo
1808
: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. Art. 5 della legge n. 448/2001".

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Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Versamento seconda rata annuale imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Soggetti obbligati
I possessori dei seguenti beni, qualora non siano posseduti da imprese commerciali:

che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il termine del 16 dicembre 2002.

Modalità operative
L'articolo 7 della legge n. 448/2001 consente di assumere, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, lettere a) e b), del TUIR, in luogo del costo di acquisto o del valore dei terreni edificabili e di quelli agricoli posseduti alla data del 1° gennaio 2002, il valore ad essi attribuito a tale data mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%.
Il valore determinato dalla perizia di stima giurata deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva del 4% da versare entro la data odierna utilizzando il modello F24. L'ammontare di tale imposta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 16 dicembre 2002. Le due rate successive devono essere versate entro il 16 dicembre 2003 ed entro il 16 dicembre 2004, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

Codice tributo
1809: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Art. 7 della legge n. 448/2001".

mercoledì, 17 dicembre 2003

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Versamento delle ritenute alla fonte applicate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoratori autonomi e su provvigioni corrisposti nel mese di ottobre, e dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili comportanti variazioni in aumento che andavano computate nella liquidazione periodica relativa al mese di ottobre o al terzo trimestre 2003 da versare entro il 17 novembre, per beneficiare della riduzione ad un ottavo del minimo (1/8 del 30 per cento dell’importo non versato) della sanzione amministrativa, qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data della sua commissione.

Soggetti obbligati
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 17 novembre 2003.

Modalità operative
Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’IVA e delle ritenute del 17 novembre) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un ottavo del minimo (1/8 del 30 per cento) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3,75 per cento (un ottavo del minimo - 30 per cento), è eseguito utilizzando il modello F24.

Codice tributo

sabato, 20 dicembre 2003

Casagit - Denuncia e versamento contributi
Data ultima per l'adempimento: 22/12/2003

Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti

Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico su floppy disk o in formato cartaceo

Modalità
Mediante apposito modello di versamento presso qualsiasi sportello della Banca di Roma sul c/c bancario n. 88436/35 – CAB 05085.6 e ABI 3002 – intestato a Casagit – Via Marocco 61 – 00144 Roma. La documentazione relativa alla denuncia delle contribuzioni può essere consegnata presso la stessa banca che ne curerà l'inoltro al Casagit, oppure può essere inviata tramite posta allo stesso ente, Via Marocco 61 – 00144 Roma

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Fpi - Denuncia e versamento contributi
Data ultima per l'adempimento: 22/12/2003

Soggetti obbligati
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci

Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati

Modalità
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano – Via S. Margherita 11 su c/c bancario n. 80900.1 (coordinate bancarie K 01030 01600) intestato al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime – Contributi aziendali. Per la presentazione della denuncia tramite supporto magnetico o via modem le aziende devono attenersi al prospetto appositamente predisposto dallo stesso Fondo

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Inpgi - Denuncia e versamento contributi
Data ultima per l'adempimento: 22/12/2003

Soggetti obbligati
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti

Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti (mod. DASC)

Modalità
Mediante bonifico bancario presso gli sportelli della Banca di Roma sul c/c n. 83400/30, filiale 166, Via Nizza 35 – 00198 Roma ABI 03002, CAB 05187.0. In tale ultimo caso il mod. DASC può essere consegnato alla medesima agenzia che ne curerà l'immediato invio all'Inpgi. Nella predisposizione del bonifico, si raccomanda di indicare sempre i seguenti dati:
- numero di posizione Inpgi e denominazione sociale dell'azienda;
- causale del versamento;
- mese ed anno a cui si riferisce il versamento.
Nel caso di versamento dei contributi tramite istituto di credito diverso dalla Banca di Roma, l'azienda deve curare in proprio l'invio dei modelli di denuncia all'Inpgi entro la stessa data di scadenza del relativo pagamento

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Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile

Presentazione all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Soggetti obbligati
Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni comunitari (beni originari degli stati CEE o in libera circolazione CEE) con soggetti all'imposta sul valore aggiunto di altri stati membri e che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a Euro 200.000,00 e/o acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a Euro 150.000,00.

Modalità operative
Relativamente alle cessioni intracomunitarie devono essere presentati i seguenti modelli:

Relativamente agli acquisti intracomunitari devono essere presentati i seguenti modelli:

La consegna dei modelli avviene in duplice copia ad uno qualsiasi degli Uffici doganali delle circoscrizioni territorialmente competenti in base alla sede del soggetto obbligato. L'Ufficio rilascerà una ricevuta al contribuente.
E' possibile presentare gli elenchi INTRASTAT mediante procedure basate sullo scambio elettronico di dati.

lunedì, 22 dicembre 2003

Versamento seconda rata a saldo ICI

Versamento della seconda rata a saldo dell'Imposta comunale sugli immobili per il 2003.

Soggetti obbligati
Sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, salvo che questi siano esclusi o esenti dall'ambito di applicazione dell'imposta, destinati a qualsiasi uso (anche strumentale), ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie dei suddetti immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato, o se non hanno ivi la sede legale/amministrativa o non vi esercitano l'attività: il locatario, l'affittuario e il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI.
Per le locazioni finanziarie con immobili insiti su aree demaniali, nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo ICI è il concessionario.

Modalità operative
I soggetti obbligati devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate:

Il contribuente ha comunque la facoltà di versare l’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il termine stabilito per il pagamento della prima rata.

Codice tributo

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Versamento imposte dichiarazioni eredi

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento degli importi relativi alle dichiarazioni dei redditi del de cuius da parte degli eredi dei soggetti deceduti successivamente al mese di marzo 2003.

Soggetti obbligati
Gli eredi del contribuente che rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e’ verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Modalità operative
Gli eredi del contribuente devono effettuare il versamento delle imposte dovute, senza alcuna maggiorazione, utilizzando il modello di pagamento F24.

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Versamento IRPEG, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2003 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo

Versamento di IRPEG, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2003 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 20 gennaio 2004 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Soggetti obbligati
Le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, gli enti non commerciali, con periodo d'imposta 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003.

Modalità operative
Devono essere eseguiti entro la data odierna i versamenti risultanti del Mod. Unico 2003, compresi quelli relativi al primo acconto.
Il versamento delle imposte in scadenza in data odierna riguarda i saldi IRPEG, IRAP ed imposte sostitutive e gli eventuali acconti IRPEG ed IRAP.
I versamenti vanno effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate.

Codice tributo
I codici tributi da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti:

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Versamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa

Versamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa da parte delle società di intermediazione mobiliare, e dagli altri soggetti autorizzati, dovuta per il mese precedente.

Soggetti obbligati
Aziende ed istituti di credito, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti autorizzati al versamento virtuale della tassa sui contratti di borsa.

Modalità operative
I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati con il Mod. F23, presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate.

Codice tributo
456T
- Imposta di bollo - Tassa sui contratti di borsa.

lunedì, 29 dicembre 2003

Versamento acconto IVA

Versamento dell'acconto IVA relativo all'imposta dovuta per il mese di dicembre 2003 o per l'ultimo trimestre del 2003.

Soggetti obbligati
I soggetti titolari di partita IVA che hanno iniziato l'attività precedentemente al 1° gennaio 2003.

Modalità operative
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

Codice tributo

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Versamento imposta di produzione e consumo

Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nei primi 15 giorni di dicembre.

Soggetti obbligati
I titolari dei depositi fiscali dai quali avviene l’immissione in consumo e, in solido, il soggetto garante di tale pagamento ovvero i soggetti nei confronti dei quali si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta per i prodotti immessi in consumo

Modalità operative
Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario.
Dal 1° marzo 2001, l’accisa deve essere versata mediante il Modello F24.

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Presentazione del Mod. 770/2003 Semplificato entro 90 giorni dalla scadenza

Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. 770/2003 Semplificato che doveva essere inviata telematicamente entro il 30 settembre 2003, con l’applicazione della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo.

Soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in oggetto i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica del Mod. 770/2003 Semplificato tenuti alla presentazione con scadenza 30 settembre 2003, che non hanno provveduto a tale adempimento.

Modalità operative
Il versamento della sanzione deve essere effettuato utilizzando il modello F24. I versamenti possono essere effettuati presso:

Codice tributo
"8911
- Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie".

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Enpaia - Denuncia e versamento contributi

Soggetti obbligati
Aziende agricole

Adempimento
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

Modalità
Mediante bollettino di c/c postale fornito dall'ente, con relativo servizio di cassa affidato alla Banca Popolare di Sondrio e contestuale presentazione all'ente della denuncia (mod. DIPA/01) corredata dei riferimenti relativi al versamento

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Enpals - Denuncia mensile

Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport

Adempimento
Presentazione della denuncia mensile delle somme dovute e versate relative al mese precedente

Modalità
Mediante mod. 031/R (spettacolo) e mod. 031/R-SP (sportivi) da spedire o consegnare direttamente all'ente

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INPS - Richiesta di autorizzazione per Cig/Cigs

Soggetti obbligati
Aziende industriali

Adempimento
Presentazione all'INPS della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro

Modalità
La richiesta va inoltrata:


Martedì, 30 dicembre 2003

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

Registrazione e versamento dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione aventi decorrenza 1° dicembre 2003.

Soggetti obbligati
I soggetti che hanno stipulato contratti aventi per oggetto la locazione di immobili.

Modalità operative
Il pagamento dell'imposta di registro avviene mediante la compilazione del Mod. F23.
Il Provvedimento 14/11/2001 approva il nuovo modello F23, con le relative istruzioni, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2002.
La causale da indicare è: - RP "Registrazione di atti pubblici o privati - imposta principale"

Codice tributo


mercoledì, 31 dicembre 2003

Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2003

Ultimo giorno utile per effettuare il ravvedimento di omessi o insufficienti versamenti del secondo acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico 2003 PF, SP, SC e ENC, in scadenza il 1° dicembre 2003 usufruendo della riduzione ad un ottavo del minimo della sanzione prevista in caso di regolarizzazione con ritardo non superiore a trenta giorni.

Soggetti obbligati
Tutti i soggetti obbligati al versamento del secondo acconto di IRPEF, IRPEG ed IRAP tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod. Unico 2003 che non hanno eseguito l'adempimento entro il termine ultimo del 1° dicembre 2003.

Modalità operative
Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il modello F24; la somma a titolo di interessi deve essere versata cumulativamente al tributo.
Dal 1° marzo 2003 deve essere utilizzato il modello di pagamento unificato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002.

Codice tributo

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Annotazione sul registro di carico di alcoli metilici

Annotazioni sul registro di carico delle giacenze dei singoli prodotti.

Soggetti obbligati
Le società che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici.

Modalità operative
Relativamente alle società che producono alcoli metilici l’annotazione sul registro riguarda le quantità di prodotto ottenute e le quantità di prodotto ceduto; le imprese che commercializzano alcoli metili devono indicare sul registro le quantità in entrata e sul registro di scarico le quantità in uscita; infine le imprese che utilizzano alcoli metilici devono indicare sul registro di carico le quantità acquistate e sul registro di scarico le quantità impiegate nei processi produttivi ed i prodotti ottenuti dalla lavorazione.

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Dichiarazione ai fini della ritenuta ridotta sulle provvigioni

Presentazione ai propri committenti, preponenti o mandanti, dell'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire nel 2004 dell'applicazione di una ritenuta d'acconto in misura ridotta (aliquota fissata dall’articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito commisurata al 20 per cento dell'ammontare delle provvigioni anziché sul 50 per cento).

Soggetti obbligati
I soggetti che effettuano prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari che ricevono provvigioni comunque denominate.

Modalità operative
La dichiarazione, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta, deve contenere:

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INPS - Denuncia mensile (supporto magnetico o via Internet)

Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS

Adempimento
Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente

Modalità
Mediante presentazione mod. DM10/2 tramite flusso telematico o supporto magnetico

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Mod. 730-integrativo - Operazioni di conguaglio

Soggetti obbligati
Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale

Adempimento
Rimborso delle somme risultanti a credito dalle dichiarazioni integrative presentate dai dipendenti al Caf entro il 31 ottobre qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito

Modalità
Mediante riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.

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Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

Soggetti obbligati
I soggetti autorizzati dalla competente direzione regionale delle entrate, possono corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo per le categorie di atti e documenti per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

Modalità operative
Il pagamento dell’imposta di registro avviene mediante la compilazione del modello F23.
Il Provvedimento 14 novembre 2001 approva il nuovo modello F23, con le relative istruzioni, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Codice tributo
Il codice tributo per il versamento dell’imposta di bollo è "456T – Imposta di bollo".
In caso di ravvedimento il codice da utilizzare è "675T – Sanzione pecuniaria imposta di bollo".

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Opzione o revoca del risparmio amministrato

Ultimo giorno utile per esercitare o revocare l'opzione per il risparmio amministrato in materia di capital gain.

Soggetti obbligati
Soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che siano possessori di titoli, quote o certificati (diversi dalle partecipazioni qualificate) che in caso di cessione sono soggetti ad imposta sostitutiva sul capital gain per partecipazioni non qualificate, affidati in custodia o in amministrazione presso:

Modalità operative
I soggetti interessati devono presentare l'esercizio o la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul capital gain secondo il metodo del patrimonio amministrato con effetto per l'anno 2004.
Tale comunicazione deve essere sottoscritta ed inviata al soggetto incaricato alla custodia o all'amministrazione del patrimonio.
L'opzione è valida sino a revoca.

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Opzione o revoca del risparmio gestito

Ultimo giorno utile per esercitare o revocare l'opzione per il risparmio gestito in materia di capital gain.

Soggetti obbligati
Soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno conferito a soggetti abilitati l'incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi alle imprese.

Modalità operative
I soggetti interessati devono presentare l'esercizio o la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su alcuni redditi di capitale e redditi derivanti dall'affidamento in gestione di patrimoni, con effetto per l'anno 2004.
Tale comunicazione deve essere sottoscritta ed inviata al soggetto incaricato della gestione patrimoniale, all'atto della stipula del contratto, alla custodia o all'amministrazione del patrimonio.
L'opzione è valida sino a revoca.

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Assistenza fiscale: invio telematico del Mod. 730/2003 integrativo

Invio telematico da parte dei Caf delle dichiarazioni modello 730/2003 integrativi.

Soggetti obbligati
L’invio in oggetto riguarda esclusivamente i Caf-dipendenti che hanno predisposto, entro il 31 ottobre 2003, eventuali modelli 730/2003 integrativi.

Modalità operative
I Caf-dipendenti che hanno predisposto Mod. 730/2003 integrativi devono trasmettere, entro il 31 dicembre 2003, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, i dati delle relative dichiarazioni elaborate, creando dei file corrispondenti alle dichiarazioni in formato elettronico.
In particolare, per la trasmissione telematica i CAF-dipendenti devono comunque utilizzare, quali intermediari abilitati, il servizio Entratel.

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Presentazione della dichiarazione Unico 2003 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2003, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° marzo 2002 - 28 febbraio 2003 (o presentazione Unico 2003 in banca o in posta su modello cartaceo dalle società ed enti non tenute all'invio telematico con periodo d'imposta 1° giugno 2002 - 31 maggio 2003).

Soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (redditi, IVA, IRAP e sostituti) le seguenti categorie di soggetti:

La scadenza in oggetto riguarda le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° marzo 2002- 28 febbraio 2003 (o 1° giugno 2002 - 31 maggio 2003 in caso di presentazione in banca o in posta su modello cartaceo).

Modalità operative
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente,
senza avvalersi di un intermediario abilitato. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.