CIRCOLARE NR. 39/2003 DEL 29.11.2003
Interessi moratori : novità in Finanziaria 2004
Con il decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, in attuazione della direttiva n. 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è stato stabilito che per tali operazioni gli interessi di mora sui pagamenti in ritardo sono addebitati automaticamente e decorrono in mancanza di accordi diversi tra le parti, a partire da 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci.
Quali sono i soggetti interessati dal decreto legislativo n. 231/2002
Gli interessi di mora riguardano qualsiasi forma di pagamento effettuato a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale; con tale terminologia si intendono tutti quei contratti, comunque denominati, che sono stipulati tra imprese e professionisti e imprese/professionisti e pubbliche amministrazioni.
Per disposizione normativa l'applicazione degli interessi di mora previsti dal decreto legislativo in commento non si applicano nei contratti tra imprese e privati o tra pubbliche amministrazioni e privati. Inoltre i predetti interessi non trovano applicazione nei casi di:
Da quando si iniziano a calcolare gli interessi moratori secondo la nuova normativa
Per calcolare gli interessi moratori occorre prestare particolare attenzione alle date di stipulazione dei contratti, come anche specificato nella legge in esame che riporta la casistica qui sotto elencata:
Da quanto decorrono gli interessi per i contratti stipulati dopo l' 8/8/2002
Per i contratti stipulati a partire dall' 8/8/2002 in poi gli interessi decorrono, fatto salvo che contrattualmente non sia stabilito un termine superiore rispetto a quello previsto dal decreto in commento, automaticamente alla scadenza del seguente termine legale:
Saggio degli interessi
L’articolo 5 del decreto in commento stabilisce le modalità con cui è fissato il saggio degli interessi moratori: è previsto infatti un tasso di interessi moratori calcolato sulla base del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, aumentato di una percentuale pari a sette punti (nove per i prodotti alimentari deteriorabili). E’ previsto in ogni caso, che le parti interessati (creditore e debitore), possano anche determinare contrattualmente interessi di diversa misura.
La successione dei tassi dalla data di entrata in vigore della legge a tutt’oggi , è quindi la seguente:
Si ricorda che per i prodotti alimentari deteriorabili occorre sempre aumentare di 2 punti quindi per quanto riguarda il sub c) per esempio, è uguale a 11,10%.
Il principio di tassazione per competenza
Una delle principali problematiche emerse fin dall’inizio dell’applicazione degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, era la metodologia di applicazione per competenza degli interessi stessi che di fatto costringe l’imprenditore o l’azienda a trovarsi in difficoltà nel registrare in contabilità tali operazioni.
Infatti per quanto riguarda il creditori occorre che:
Il debitore dovrà a sua volta, da un punto di vista fiscale, rilevare tali debiti come componenti negativi di reddito certi ed oggettivamente determinabili, avendo cura altresì di procedere, qualora tali interessi di mora precedentemente dedotti non siano pagati, a contabilizzarli come sopravvenienze attive.
Il principio della tassazione per cassa nella riforma fiscale
Il legislatore molto probabilmente recependo le varie istanze da parte delle associazioni di categoria e dagli ordini professionali ha modificato le modalità di tassazione degli interessi di mora nella riforma fiscale che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2004. Infatti l’articolo 110 (dedicato alle norme generali sui componenti del reddito di impresa), comma 7 del nuovo TUIR afferma che "in deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti"; tale disposizione è ripresa anche per le imprese minori sempre nel nuovo TUIR (quelle che applicano la cosiddetta contabilità semplificata).
E’ ovvio a questo punto che la disposizione contenuta in merito alla svalutazione dei crediti di cui all’art. 107 del nuovo TUIR non potrà più essere applicata con riferimento alla deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti dei crediti per interessi di mora, per via del fatto che in applicazione del principio di cassa, i citati interessi andranno assoggettati a tassazione unicamente per l’importo effettivamente percepito.
La situazione che si verrà quindi a creare per l’imprenditore o la società sarà che in primo luogo, da un punto di vista civilistico l’imputazione avverrà in ogni caso, mentre la tassazione e la deducibilità degli interessi di mora avverranno nell’esercizio di incasso o di pagamento.
Si riporta qui sotto nella tabella le modalità di comportamento corretto fiscale da tenere, da parte dell’imprenditore o della società.
Comportamento del creditore |
- imputazione civilistica per competenza degli interessi moratori |
- apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi nello stesso esercizio dell’imputazione civilistica |
- apposita variazione in aumento anche per eventuali svalutazioni o accantonamento su crediti per interessi di mora imputati a conto economico |
- al momento dell’effettivo incasso bisognerà effettuare nella dichiarazione dei redditi relativa una variazione in aumento per l’importo incassato |
Comportamento del debitore |
- imputazione civilistica per competenza degli interessi di mora come componenti negativi |
- variazione in aumento degli interessi di mora imputati a conto economico |
- variazione in diminuzione al momento dell’effettivo pagamento solo se non imputati a conto economico |
Va segnalato che per quanto riguarda i soggetti che conseguano reddito di lavoro autonomo nulla cambia, poiché gli interessi di mora vengono già rilevati con il principio di cassa.
La norma transitoria
Va infine rilevato che il legislatore ha voluto inserire una norma transitoria per tutelare i comportamenti tenuti dai contribuenti in base alla normativa attualmente vigente nel TUIR: in deroga allo Statuto del Contribuente infatti, il comma 7 dell’art. 110 del nuovo TUIR si applica a decorre dal periodo in corso all’8 agosto 2002 fermo restando che i comportamenti tenuti con le disposizioni del TUIR vigenti fino alla data di entrata in vigore del decreto di riforma fiscale sono comunque validi.