CIRCOLARE NR. 39/2003 DEL 29.11.2003

 

Interessi moratori : novità in Finanziaria 2004

Con il decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, in attuazione della direttiva n. 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è stato stabilito che per tali operazioni gli interessi di mora sui pagamenti in ritardo sono addebitati automaticamente e decorrono in mancanza di accordi diversi tra le parti, a partire da 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci.

Quali sono i soggetti interessati dal decreto legislativo n. 231/2002

Gli interessi di mora riguardano qualsiasi forma di pagamento effettuato a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale; con tale terminologia si intendono tutti quei contratti, comunque denominati, che sono stipulati tra imprese e professionisti e imprese/professionisti e pubbliche amministrazioni.

Per disposizione normativa l'applicazione degli interessi di mora previsti dal decreto legislativo in commento non si applicano nei contratti tra imprese e privati o tra pubbliche amministrazioni e privati. Inoltre i predetti interessi non trovano applicazione nei casi di:

  1. debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
  2. richieste di interessi inferiori a 5 euro;
  3. pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Da quando si iniziano a calcolare gli interessi moratori secondo la nuova normativa

Per calcolare gli interessi moratori occorre prestare particolare attenzione alle date di stipulazione dei contratti, come anche specificato nella legge in esame che riporta la casistica qui sotto elencata:

  1. per i contratti conclusi anteriormente all'8 agosto 2002, si applicano le disposizioni previgenti, anche qualora gli interessi moratori siano sorti dopo il 7 novembre 2002;
  2. ai contratti conclusi dall'8 agosto 2002 in poi si applica la nuova disciplina;
  3. il nuovo regime non si applica agli interessi pagati prima del 7 novembre 2002.

Da quanto decorrono gli interessi per i contratti stipulati dopo l' 8/8/2002

Per i contratti stipulati a partire dall' 8/8/2002 in poi gli interessi decorrono, fatto salvo che contrattualmente non sia stabilito un termine superiore rispetto a quello previsto dal decreto in commento, automaticamente alla scadenza del seguente termine legale:

  1. trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  2. trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  3. trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione di servizi;
  4. trenta giorni dalla data di accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

 

Saggio degli interessi

L’articolo 5 del decreto in commento stabilisce le modalità con cui è fissato il saggio degli interessi moratori: è previsto infatti un tasso di interessi moratori calcolato sulla base del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, aumentato di una percentuale pari a sette punti (nove per i prodotti alimentari deteriorabili). E’ previsto in ogni caso, che le parti interessati (creditore e debitore), possano anche determinare contrattualmente interessi di diversa misura.

La successione dei tassi dalla data di entrata in vigore della legge a tutt’oggi , è quindi la seguente:

  1. dal periodo che va dal 7 novembre al 31 dicembre 2002 = 10,35% (3,35% + 7%)
  2. dal periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003 = 9,85% (2,85% + 7%)
  3. dal periodo che va dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003 = 9,10% (2,10% + 7%).

Si ricorda che per i prodotti alimentari deteriorabili occorre sempre aumentare di 2 punti quindi per quanto riguarda il sub c) per esempio, è uguale a 11,10%.

 

Il principio di tassazione per competenza

Una delle principali problematiche emerse fin dall’inizio dell’applicazione degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, era la metodologia di applicazione per competenza degli interessi stessi che di fatto costringe l’imprenditore o l’azienda a trovarsi in difficoltà nel registrare in contabilità tali operazioni.

Infatti per quanto riguarda il creditori occorre che:

  1. se trattasi di impresa in contabilità semplificata gli interessi di mora devono essere contabilizzati per competenza senza possibilità di procedere ad accantonarli, e rilevano sul risultato dell'esercizio;
  2. se trattasi di imprese in contabilità ordinaria gli interessi di mora devono essere contabilizzati per competenza con la sola differenza che qualora si preveda che non siano incassati si può procedere a rilevarli in un apposito fondo di accantonamento previsto dall'articolo 71 del TUIR; in questo caso il risultato dell'esercizio non sarà influenzato da tale rilevazione;
  3. per i professionisti il problema della contabilizzazione in bilancio non si pone in quanto rilevano solo se incassati, cioè se effettivamente percepiti, come prevede la normativa fiscale in merito ai redditi di lavoro autonomo.

 

Il debitore dovrà a sua volta, da un punto di vista fiscale, rilevare tali debiti come componenti negativi di reddito certi ed oggettivamente determinabili, avendo cura altresì di procedere, qualora tali interessi di mora precedentemente dedotti non siano pagati, a contabilizzarli come sopravvenienze attive.

 

Il principio della tassazione per cassa nella riforma fiscale

Il legislatore molto probabilmente recependo le varie istanze da parte delle associazioni di categoria e dagli ordini professionali ha modificato le modalità di tassazione degli interessi di mora nella riforma fiscale che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2004. Infatti l’articolo 110 (dedicato alle norme generali sui componenti del reddito di impresa), comma 7 del nuovo TUIR afferma che "in deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti"; tale disposizione è ripresa anche per le imprese minori sempre nel nuovo TUIR (quelle che applicano la cosiddetta contabilità semplificata).

E’ ovvio a questo punto che la disposizione contenuta in merito alla svalutazione dei crediti di cui all’art. 107 del nuovo TUIR non potrà più essere applicata con riferimento alla deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti dei crediti per interessi di mora, per via del fatto che in applicazione del principio di cassa, i citati interessi andranno assoggettati a tassazione unicamente per l’importo effettivamente percepito.

La situazione che si verrà quindi a creare per l’imprenditore o la società sarà che in primo luogo, da un punto di vista civilistico l’imputazione avverrà in ogni caso, mentre la tassazione e la deducibilità degli interessi di mora avverranno nell’esercizio di incasso o di pagamento.

Si riporta qui sotto nella tabella le modalità di comportamento corretto fiscale da tenere, da parte dell’imprenditore o della società.

Comportamento del creditore

- imputazione civilistica per competenza degli interessi moratori

- apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi nello stesso esercizio dell’imputazione civilistica

- apposita variazione in aumento anche per eventuali svalutazioni o accantonamento su crediti per interessi di mora imputati a conto economico

- al momento dell’effettivo incasso bisognerà effettuare nella dichiarazione dei redditi relativa una variazione in aumento per l’importo incassato

Comportamento del debitore

- imputazione civilistica per competenza degli interessi di mora come componenti negativi

- variazione in aumento degli interessi di mora imputati a conto economico

- variazione in diminuzione al momento dell’effettivo pagamento solo se non imputati a conto economico

Va segnalato che per quanto riguarda i soggetti che conseguano reddito di lavoro autonomo nulla cambia, poiché gli interessi di mora vengono già rilevati con il principio di cassa.

 

La norma transitoria

Va infine rilevato che il legislatore ha voluto inserire una norma transitoria per tutelare i comportamenti tenuti dai contribuenti in base alla normativa attualmente vigente nel TUIR: in deroga allo Statuto del Contribuente infatti, il comma 7 dell’art. 110 del nuovo TUIR si applica a decorre dal periodo in corso all’8 agosto 2002 fermo restando che i comportamenti tenuti con le disposizioni del TUIR vigenti fino alla data di entrata in vigore del decreto di riforma fiscale sono comunque validi.