CIRCOLARE NR. 038/2003 DEL 28.11.03

Adeguamento degli Statuti di SRL

A seguito delle modifiche apportate dalla riforma societaria, la disciplina delle società a responsabilità limitata, risulta profondamente mutata. Questo modello di società cessa di presentarsi come una piccola società per azioni e si caratterizza invece come una società personale, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata. Il legislatore della riforma ha creato quindi, una disciplina propria per le s.r.l. eliminando i continui richiami alle norme delle s.p.a., e differenziando fortemente i due modelli societari che prima tendevano a sovrapporsi.

Risulta evidente come per tale tipo di società sono previste tutta una serie di norme, destinate a mutare il funzionamento della tradizionale s.r.l..

Le nuove norme saranno efficaci solo dal 1° gennaio 2004. Intanto le s.r.l. dovranno prepararsi alla transazione al nuovo regime che, iniziata con la pubblicazione della riforma sulla Gazzetta Ufficiale, si concluderà il 30 settembre 2004. Entro tale data gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata esistenti e di nuova costituzione devono essere adeguati alle nuove regole.

Le norme transitorie, in conseguenza della lunga vacatio legis accordata dal legislatore, assumono un rilievo fondamentale nella comprensione degli adempimenti necessari all’adeguamento o alla costituzione di una società di capitali.

 

La necessità di un adeguamento

Prima del 30 settembre

A seguito del maggior spazio concesso all'autonomia contrattuale, si ritiene che difficilmente le clausole statutarie relative all'organizzazione interna delle s.r.l. costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 risultino incompatibili con la nuova disciplina. Tale contrasto potrebbe tuttavia evidenziarsi con clausole statutarie che, riproducendo le disposizioni del codice previgente, risulteranno incompatibili con la nuova disciplina. Potrebbero rivelarsi tali, ad esempio, clausole che limitino il diritto di recesso del socio alle specifiche situazioni ammesse dalla previgente normativa o clausole che, sempre in relazione alle disposizioni in via di abrogazione, consentano il controllo limitato ai libri sociali a minoranze qualificate dei soci solo in assenza del collegio sindacale. Tali clausole, non ammissibili dopo l'entrata in vigore della riforma, continueranno a valere (e quindi a dispiegare i relativi effetti ) fino al 30 settembre 2004.

Dopo il 30 settembre

Nell’ipotesi di superamento della data del 30 settembre 2004, senza nessun adeguamento di statuto e quindi in caso di mancato adeguamento alla nuova disciplina, eventuali clausole in contrasto con le norme che entrano in vigore il 1° gennaio 2004, si intenderanno automaticamente superate dalle nuove norme imperative. Ciò significa, in altri termini, che nei prossimi mesi i soggetti interessati dovranno vagliare con attenzione la compatibilità dell'atto costitutivo e provvedere ai relativi adeguamenti approfittando delle semplificazioni procedimentali. Per le società che non vi provvedano l'unica soluzione sembra essere l'applicazione imperativa delle nuove norme che non potranno che prevalere sulle clausole statutarie in caso di contrasto.

Le disposizioni di attuazione e transitorie

Secondo quanto previsto dall'articolo 223-bis, comma secondo, delle disposizioni di attuazione e transitorie, così come emendate dalla commissione Vietti nel mese di novembre, le deliberazioni di mero adattamento per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni anche non inderogabili, possono essere assunte dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

Al quarto comma si legge poi che "fino alla data indicata nel 1° comma (30 settembre 2004 ) le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto".

I tempi di adeguamento degli statuti

Dall’esame delle norme di attuazione e transitorie artt. 223-bis e 223-ter rileviamo che i termini di adeguamento sono così stabiliti:

S.r.l. costituite dal 1° gennaio 2004

S.r.l. costituite anteriormente al 1° gennaio 2004

 

LE NORME TRANSITORIE

S.r.l. costituite al 1° gennaio 2004:

  • Potranno essere iscritte nel registro delle imprese solo se regolate da atto costitutivo conforme alla nuova normativa.

S.r.l. costituite anteriormente al 1° gennaio 2004

  • Hanno la possibilità di adottare clausole statutarie conformi alle nuove disposizioni, in sede di costituzione o modifica dell’atto costitutivo, con efficacia dal 1° gennaio 2004 e dopo il deposito nel registro delle imprese. Le disposizioni previgenti dell’atto costitutivo, conservano comunque efficacia sino al 30 settembre 2004 anche se non conformi.
  • Dovranno uniformare l’atto costitutivo alle disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.

 

 

Le maggioranze necessarie per gli adeguamenti

Relativamente alle modifiche statutarie è opportuno rilevare, che in relazione alle nuove norme transitorie, con assemblee valide qualunque sia la parte rappresentata dai soci partecipanti (art. 223-bis, comma 2), si ritiene, onde evitare le distorsioni che possono derivare da una tale disposizione, che si potrà provvedere solo a meri adattamenti dell'atto costitutivo a norme inderogabili. Su tale punto comunque si aspettano ulteriori chiarimenti.

Ne consegue che per modificare disposizioni del contratto sociale derivanti da una anteriore e specifica volontà dei soci come ad esempio l'oggetto sociale, i quorum assembleari, le quote di partecipazione, ecc. dovrà necessariamente deliberare l'assemblea straordinaria con i quorum previsti dallo statuto previgente.