Le scadenze di novembre
sabato, 15 novembre |
Annotazione delle operazioni fatturate o effettuate in ciascun mese per contribuenti minori e minimi
Annotazione dell'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente per i contribuenti minimi e minori.
Soggetti obbligati
Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni che, non superando nell'anno solare precedente determinati limiti, possono adempiere agli obblighi documentali e contabili, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con delle semplificazioni.
Modalità operative
Il contribuente deve annotare negli appositi registri, previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in apposito prospetto, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1997, preventivamente numerato (art. 39, D.P.R. n. 633/1972), l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente. Devono, inoltre, essere annotati, con le stesse modalità, i compensi e i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, per i contribuenti minori, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche il valore delle eventuali rimanenze.
Trasmissione copia registro carico alcoli metilici
Trasmissione all'Ufficio tecnico di finanze competente per territorio della copia del registro di carico alcoli metilici.
Soggetti obbligati
Le ditte che, nell’esercizio della propria attività, producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici.
Modalità operative
Nel registro devono essere annotate le movimentazioni giornaliere del prodotto. Il registro trasmesso all’Ufficio competente deve inoltre contenere le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e le rimanenze di fine mese.
Fatturazione differita
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di ottobre.
Soggetti obbligati
I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo. Tali soggetti hanno facoltà di emettere fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce.
Modalità operative
Per fatturazione differita si intende il differimento dell'obbligo di fatturazione disciplinato dall'articolo 21, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972, in caso di consegna o spedizione di beni accompagnata da un documento identificativo dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.
La fattura differita può essere emessa per tutte le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti e deve contenere, tra l'altro, l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto. La fattura deve essere registrata entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Ne segue che l'IVA, relativa alle fatture differite, dovrà essere conteggiata nella liquidazione del mese di consegna, o di spedizione del bene, e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa.
Consegna 730-3 e 730-4 integrativo da parte del CAF in caso di 730 integrativo
Ultimo giorno utile per i centri di assistenza fiscale per elaborare un nuovo prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, a seguito di un Modello 730 integrativo (per il quale si rimanda alla scadenza del 31/10/2003) sul quale verrà apposta la barratura nell’apposita casella "integrativo" e consegnare lo stesso modello all’assistito con una copia della dichiarazione integrativa.
Soggetti obbligati
Tutti i centri di assistenza fiscale che hanno ricevuto entro il 31 ottobre 2003 dei modelli 730/2003 integrativi.
Modalità obbligate
I contribuenti interessati alla presentazione della dichiarazione integrativa relativa all'assistenza fiscale devono presentare il Mod. 730/2003, nel quale deve essere barrata l’apposita casella "730 integrativo", entro il 31 ottobre. Si ricorda che, anche in caso di dichiarazione integrativa, il contribuente deve esibire la documentazione relativa all’integrazione effettuata per permettere al CAF di effettuare il controllo della conformità; qualora il Mod. 730 sia stato precedentemente elaborato dal sostituto d’imposta, il contribuente deve esibire al CAF tutta la documentazione. Il CAF rilascia al contribuente il Mod. 730-2, recante la dicitura nell’apposita casella "modello 730 integrativo", attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione. Successivamente il centro di assistenza fiscale elabora un nuovo prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, sul quale verrà apposta la barratura nell’apposita casella "integrativo"; tale prospetto di liquidazione deve essere consegnato all’assistito entro il 15 novembre con una copia della dichiarazione integrativa. Il CAF deve inoltre far pervenire, sempre entro il 15 novembre, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
ENPALS - Versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente
Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali
Causale contributo
CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti); CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)
INPS-Denuncia mensile
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS
Adempimento
Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
Modalità
Mediante mod. DM10/2 presso concessionari, banche, agenzie postali. Tali modelli possono essere presentati anche tramite flusso telematico o supporto magnetico
INPS - Versamento contributi lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS
Adempimento
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente
Modalità
Presso concessionari, banche e agenzie postali mediante mod. F24 a cui deve essere allegato il mod. DM10/2
Codice contributo
DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)
INPS - Versamento contributi Gestione separata
Soggetti obbligati
Committenti
Adempimento
Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria
Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali
Codice contributo
C10 (lavoratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria - aliquota 10%; lavoratori titolari di pensione diretta – aliquota 12,50%); CXX (lavoratori privi di altra copertura previdenziale - aliquota 14%)
INPS - Versamento contributi pescatori autonomi
Soggetti obbligati
Pescatori autonomi
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente
Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali
Codice contributo
PESC
IRPEF - Versamento addizionale regionale e comunale
Soggetti obbligati
Sostituti d'imposta
Adempimento
Versamento della rata dell'addizionale regionale e comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali
Codice tributo
INAIL - Versamento IV rata premio anticipato
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica che abbiano optato per il pagamento rateale delle somme dovute all’INAIL scaturenti dall’autoliquidazione
Adempimento
Versamento della rata di premio anticipato e premio da regolazione. Per la determinazione degli interessi di rateazione, il premio deve essere calcolato al netto di:
- addizionale dell'1% ex Anmil;
- eventuali contributi associativi;
- eventuali importi a credito relativi agli anni precedenti.
L'importo così determinato, diviso per quattro, dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di rateazione comunicato dall’INAIL
Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionario, banca o agenzia postale
INPS - Versamento contributi artigiani e commercianti
Soggetti obbligati
Lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali
Adempimento
Versamento trimestrale dei contributi dovuti sul minimale
Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale
Codice contributo
AF e CF (contributi dovuti sul minimale di reddito)
Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese di ottobre.
Soggetti obbligati
I titolari dei depositi fiscali dai quali avviene l’immissione in consumo e, in solido, il soggetto garante di tale pagamento ovvero i soggetti nei confronti dei quali si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta per i prodotti immessi in consumo.
Modalità operative
La legge n. 418/2001 indica che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: fino all'adozione del suddetto decreto restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Dal 1° marzo 2001, l’accisa deve essere versata mediante il Modello F24, con i codici tributo istituiti con la R.M. n. 22/E del 14 febbraio 2001, così come modificati dalla R.M. n. 26 dell’8 marzo 2001.
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
Versamento delle ritenute alla fonte applicate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoratori autonomi e su provvigioni corrisposti nel mese di settembre, e dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili comportanti variazioni in aumento che andavano computate nella liquidazione periodica relativa al mese di settembre da versare entro il 16 ottobre, per beneficiare della riduzione ad un ottavo del minimo (1/8 del 30 per cento dell’importo non versato) della sanzione amministrativa, qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data della sua commissione.
Soggetti obbligati
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 ottobre 2003.
Modalità operative
Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’IVA e delle ritenute del 16 ottobre) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un ottavo del minimo (1/8 del 30 per cento) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3,75 per cento (un ottavo del minimo - 30 per cento), è eseguito utilizzando il modello F24.
Codice tributo
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale
Versamento dell'IVA dovuta per il mese di ottobre (per il mese di settembre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il terzo trimestre (luglio - settembre) 2003.
Soggetti obbligati
Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti che nell'anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d'affari superiore ai seguenti limiti:
Soggetti interessati |
Limite (volume d'affari) |
Imprese che prestano servizi |
309.874,14 € |
Esercenti arti o professioni |
309.874,14 € |
Tutti gli altri soggetti |
516.456,90 € |
Soggetti che, pur non superando i limiti, non abbiano optato per il regime trimestrale |
|
Modalità operative
Il versamento si determina quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente.
Nel caso in cui tale differenza sia positiva deve essere effettuato il relativo versamento, utilizzando il modello di pagamento unificato (Modello F24).
Dal 1° marzo 2003 deve essere utilizzato il modello di pagamento unificato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002.
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:
Codice tributo
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte relative alle somme corrisposte nel mese di ottobre.
Soggetti obbligati
che hanno corrisposto nel mese di ottobre:
Modalità operative
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati utilizzando il modello di pagamento unificato (Modello F24).
Codice tributo
Versamento imposta unica
Versamento dell'imposta unica, per ogni giornata nella quale si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero per ogni concorso pronostico nel corso del mese di ottobre.
Soggetti obbligati
I soggetti passivi all'imposta unica per i quali si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero dei concorsi pronostici.
Modalità operative
L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche come di seguito individuate è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti.
Codice tributo
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente.
Soggetti obbligati
Banche, SIM e società fiduciarie.
Modalità operative
I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati con il Mod. F24, presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate o con distinta presso la Tesoreria provinciale dello Stato.
Codice tributo
1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari applicata nel secondo mese precedente.
Soggetti obbligati
Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati.
Modalità operative
I versamenti dell'imposta sostitutiva devono effere effettuati con il Mod. F24, presso gli Uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o presso le banche convenzionate o con distinta presso la tesoreria provinciale delle Stato.
Codice tributo
1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.
Soggetti obbligati
Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative ad O.I.C.R.
Modalità operative
I versamenti delle ritenute in oggetto devono essere effettuati con il Mod. F24 presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate.
Codice tributo
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.
Soggetti obbligati
Imprese di assicurazione.
Modalità operative
Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Le disposizioni in oggetto sono abrogate relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati con il Mod. F24, presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate o direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato.
Codice tributo
1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.
Rateizzazione versamento imposte da Unico 2003 per soggetti titolari di partita IVA
Versamento sesta ed ultima rata (per i soggetti che rateizzano dal 20 giugno) o quinta ed ultima rata (per i soggetti che rateizzano dal 21 luglio) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2003 per soggetti titolari di partita IVA.
Soggetti obbligati
Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Mod. Unico 2003 titolari di partita IVA, dalla quale risultino imposte dovute, che abbiano deciso di rateizzare il relativo versamento a decorrere dal 20 giugno 2003 o dal 21 luglio 2003.
Modalità operative
Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi. Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto; per le persone fisiche è possibile rateizzare anche i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2003, (ovvero entro il 21 luglio 2003 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo). La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio (ovvero entro il 18 agosto 2003) con l’applicazione degli interessi. Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
Il prospetto degli interessi da applicare per la rateizzazione, per i soggetti che iniziano a rateizzare dal 20 giugno 2003, è il seguente:
Rate |
Scadenza |
Interessi % |
1º |
20/06 |
0,00 |
2º |
16/07 |
0,43 |
3º |
18/08 |
0,93 |
4º |
16/09 |
1,43 |
5º |
16/10 |
1,93 |
6º |
17/11 |
2,43 |
Qualora l’importo della singola rata risulti con cifre dopo la virgola, il relativo versamento deve essere effettuato con l’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,853 arrotondato diventa euro 10.000,85; euro 10.000,855 arrotondato diventa euro 10.000,86; euro 10.000,857 arrotondato diventa euro 10.000,86).
I soggetti non titolari di partita IVA procedono invece al versamento delle rate entro la fine del mese.
Assegnazione agevolata di beni ai soci: versamento terza rata
Termine per effettuare il versamento della terza ed ultima rata relative all'imposta sostitutiva per l'assegnazione dei beni ai soci effettuata successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il termine del 30 aprile 2003.
Soggetti obbligati
I soggetti che hanno assegnato beni ai soci entro il termine del 30 aprile 2003.
Modalità operative
Per l'assegnazione agevolata è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 10 per cento calcolata sulla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, da assegnare o compresi nel patrimonio della società oggetto della trasformazione. Tale imposizione sostituisce sia le imposte sui redditi che l’IRAP.
Per quanto riguarda le assegnazioni di beni rilevanti ai fini IVA, il contribuente interessato può optare per l'applicazione di una maggiorazione dell'imposta sostitutiva, pari al 30 per cento dell'IVA, applicabile al valore normale dei beni in base all'aliquota propria dei medesimi.
Codice tributo
1677: "Imposta sostitutiva assegnazione agevolata dei beni ai soci".
Chiusura liti fiscali pendenti: versamento terza rata
Le liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2003 dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado e giudizio, anche a seguito di rinvio, potevano essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio entro il termine del 16 maggio 2003 o entro il 16 ottobre 2003. L'importo dovuto poteva essere rateizzato in rate trimestrali, la terza delle quali in scadenza entro la data odierna.
Il D.P.R. n. 143/2003, convertito in L. n. 212/2003, ha prorogato dal 16 maggio 2003 al 16 ottobre 2003 la definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 16 L. n. 289/2002.
Soggetti obbligati
Soggetti che hanno definito le liti fiscali pendenti entro il termine del 16 maggio 2003 o del 16 ottobre 2003 e che abbiano deciso di rateizzare l'importo dovuto.
Modalità operative
Le liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2003 dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado e giudizio, anche a seguito di rinvio, potevano essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento dell'importo dovuto entro il termine del 16 maggio 2003 o entro il 16 ottobre 2003
Codice tributo
"8081", denominato: "Definizione delle liti fiscali pendenti - articolo 16, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Comunicazione dell'avvenuta definizione automatica (concordato con autoliquidazione) alle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata
Comunicazione da parte delle società o associazioni, nonché dei titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, dell'avvenuta definizione automatica mediante autoliquidazione alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata.
Soggetti obbligati
Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR e titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare che hanno effettuato la definizione automatica (concordato con autoliquidazione) ex art. 7 L. n. 289/2002.
Modalità operative
I soggetti obbligati sopra indicati che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità previste dall'art. 7 della L. n. 289/2002, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 17 novembre 2003 (termine precedentemente fissato al 20 luglio 2003 e modificato in seguito alle proroghe introdotte con D.L. n. 143/2003, convertito in L. n. 212/2003). La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il successivo 16 gennaio 2004, secondo le disposizioni previste dal suddetto articolo, escluse le somme di 300 euro previste dal comma 5, sesto periodo; in caso di rateizzazione gli interessi decorrono dal 17 gennaio 2004.
Comunicazione dell'avvenuta integrazione degli imponibili per gli anni pregressi alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata
Comunicazione da parte delle società o associazioni, nonché dei titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, dell'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata.
La scadenza in oggetto è stata prorogata dal 16 giugno 2003 al 17 novembre 2003 dal Decreto 3 settembre 2003.
Soggetti obbligati
Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR e titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare che hanno presentato la dichiarazione integrativa semplice (art. 8 L. n. 289/2002).
Modalità operative
I soggetti obbligati sopra indicati che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità previste dall'articolo 8 della Finanziaria 2003, comunicano, entro il 17 novembre 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione.
L'integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il termine del 16 gennaio 2004, la propria dichiarazione integrativa e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi dovuti.
INPGI - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti (mod. DASC)
Modalità
Mediante bonifico bancario presso gli sportelli della Banca di Roma sul c/c n. 83400/30, filiale 166, Via Nizza 35 – 00198 Roma ABI 03002, CAB 05187.0. In tale ultimo caso il mod. DASC può essere consegnato alla medesima agenzia che ne curerà l'immediato invio all'Inpgi. Nella predisposizione del bonifico, si raccomanda di indicare sempre i seguenti dati:
- numero di posizione Inpgi e denominazione sociale dell'azienda;
- causale del versamento;
- mese ed anno a cui si riferisce il versamento.
Nel caso di versamento dei contributi tramite istituto di credito diverso dalla Banca di Roma, l'azienda deve curare in proprio l'invio dei modelli di denuncia all'Inpgi entro la stessa data di scadenza del relativo pagamento
ENASARCO - Versamento contributi
Soggetti obbligati
Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia
Adempimento
Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento.
Modalità
Bollettino di c/c presso le agenzie postali
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile
Presentazione all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
Soggetti obbligati
Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni comunitari (beni originari degli stati CEE o in libera circolazione CEE) con soggetti all'imposta sul valore aggiunto di altri stati membri e che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a Euro 200.000,00 e/o acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a Euro 150.000,00.
Modalità operative
Relativamente alle cessioni intracomunitarie devono essere presentati i seguenti modelli:
Relativamente agli acquisti intracomunitari devono essere presentati i seguenti modelli:
La consegna dei modelli avviene in duplice copia ad uno qualsiasi degli Uffici doganali delle circoscrizioni territorialmente competenti in base alla sede del soggetto obbligato. L'Ufficio rilascerà una ricevuta al contribuente.
Versamento IRPEG, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2003 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo
Versamento di IRPEG, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2003 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° giugno 2002 - 31 maggio 2003. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 19 dicembre con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Soggetti obbligati
Le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, gli enti non commerciali, con periodo d'imposta 1° giugno 2002 - 31 maggio 2003.
Modalità operative
Devono essere eseguiti entro la data odierna i versamenti risultanti del Mod. Unico 2003, compresi quelli relativi al primo acconto. Il versamento delle imposte in scadenza in data odierna riguarda i saldi IRPEG, IRAP ed imposte sostitutive e gli eventuali acconti IRPEG ed IRAP.
I versamenti vanno effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate.
Codice tributo
Versamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa
Versamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa da parte delle società di intermediazione mobiliare, e dagli altri soggetti autorizzati, dovuta per il mese precedente.
Soggetti obbligati
Aziende ed istituti di credito, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti autorizzati al versamento virtuale della tassa sui contratti di borsa.
Modalità operative
Entro il giorno 20 di ciascun mese, le società autorizzate devono procedere, sull'apposito registro di annotazione delle operazioni effettuate, alla liquidazione della tassa dovuta per il mese precedente, indicando il numero, specie ed ammontare dei contratti di trasferimento di titoli e valori conclusi in tale mese con l'importo del tributo dovuto, di cui si è provveduto al relativo versamento.
I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati con il Mod. F23, presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate.
Codice tributo
456T - Imposta di bollo - Tassa sui contratti di borsa.
ENPAIA - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende agricole
Adempimento
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli
Modalità
Mediante bollettino di c/c postale fornito dall'ente, con relativo servizio di cassa affidato alla Banca Popolare di Sondrio e contestuale presentazione all’ente della denuncia (mod. DIPA/01) corredata dei riferimenti relativi al versamento
INPS - Denuncia trimestrale manodopera agricola (supporto magnetico)
Soggetti obbligati
Datori di lavoro agricolo
Adempimento
Denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato e indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
Modalità
Mediante mod. DMAG-UNICO su supporto magnetico
INPS - Richiesta di autorizzazione per Cig/Cigs
Soggetti obbligati
Aziende industriali
Adempimento
Presentazione all’INPS della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro
Modalità
La richiesta va inoltrata:
ENPALS - Denuncia mensile
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport
Adempimento
Presentazione della denuncia mensile delle somme dovute e versate relative al mese precedente
Modalità
Mediante mod. 031/R (spettacolo) e mod. 031/R-SP (sportivi) da spedire o consegnare direttamente all'ente
Annotazione sul registro di carico di alcoli metilici
Annotazioni sul registro di carico delle giacenze dei singoli prodotti.
Soggetti obbligati
Le società che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici.
Modalità operative
Relativamente alle società che producono alcoli metilici l’annotazione sul registro riguarda le quantità di prodotto ottenute e le quantità di prodotto ceduto; le imprese che commercializzano alcoli metili devono indicare sul registro le quantità in entrata e sul registro di scarico le quantità in uscita; infine le imprese che utilizzano alcoli metilici devono indicare sul registro di carico le quantità acquistate e sul registro di scarico le quantità impiegate nei processi produttivi ed i prodotti ottenuti dalla lavorazione.
Comunicazione dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari in relazione alla regolarizzazione delle attività detenute all'estero
Soggetti obbligati
Gli intermediari, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane (art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167), effettuano le comunicazioni in oggetto.
Modalità operative
Gli intermediari devono trasmettere le suddette notizie richieste utilizzando il servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, oppure, solo per le comunicazioni relative all'anno 2002, tramite supporto magnetico. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte.
Gli intermediari tenuti alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; è comunque possibile avvalersi, per la trasmissione dei dati, degli intermediari abilitati.
Le comunicazioni relative all'anno 2002 devono essere effettuate dal 1° al 30 novembre 2003; le comunicazioni relative agli anni successivi devono essere effettuate entro il 31 marzo di ciascun anno.
Versamento prima rata eccedente per la definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ha introdotto un ulteriore slittamento dei termini di definizione dei condoni fiscali dal 16 ottobre 2003 al 16 marzo 2004, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003. Si attendono chiarimenti circa i nuovi termini connessi alle singole sanatorie.
Versamento prima rata eccedente per la definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione.
Soggetti obbligati
I soggetti ai quali sono stati notificati:
Modalità operative
Qualora le somme da versare per la definizione eccedano:
potranno essere versate in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.
Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata si effettuano mediante modello F23 relativamente alle tasse, imposte ed altre entrate che ordinariamente vengono versate con il suddetto modello e utilizzando i medesimi codici precedentemente istituiti per ciascun tributo.
Codice tributo
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro
Soggetti obbligati
I soggetti che hanno stipulato contratti aventi per oggetto la locazione di immobili.
Modalità operative
I contratti di locazione devono essere registrati entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta, pari al 2 per cento del corrispettivo annuo (0,50 per cento per i fondi rustici), deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante il versamento della stessa.
Il pagamento dell'imposta di registro avviene mediante la compilazione del Mod. F23.
La causale da indicare è: - RP "Registrazione di atti pubblici o privati - imposta principale"
Codice tributo
Versamento prima rata eccedente per la definizione dei ritardati od omessi versamenti
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ha introdotto un ulteriore slittamento dei termini di definizione dei condoni fiscali dal 16 ottobre 2003 al 16 marzo 2004, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003. Si attendono chiarimenti circa i nuovi termini connessi alle singole sanatorie.
Versamento prima rata eccedente per la definizione agevolata delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data.
Soggetti obbligati
I contribuenti ed i sostituti d'imposta che abbiano omesso di effettuare i pagamenti relativi alle imposte o alle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, e che abbiano effettuato il versamento dell'importo iniziale entro il termine del 16 ottobre 2003.
Modalità operative
La definizione agevolata si effettua, oltre che con la presentazione della relativa dichiarazione, con il versamento entro il 16 ottobre 2003 delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data.
Codice tributo
8068 denominato: "Definizione dei ritardati od omessi versamenti - articolo 9-bis, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
***
Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi ad Unico 2003 PF e SP
Versamento da parte delle società di persone del secondo acconto 2003 di IRAP risultante dalla dichiarazione Unico 2003 SP (società di persone ed enti equiparati).
Soggetti obbligati
I contribuenti per i quali, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico 2003 Persone fisiche o Società di persone), risulta un'imposta dovuta, anche se in sede di determinazione del relativo saldo non è stato effettuato alcun pagamento.
Modalità operative
I versamenti IRPEF ed IRAP devono essere effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate. Il Provvedimento 20 giugno 2002 approva il nuovo modello F24 da utilizzare a decorrere dal 1° marzo 2003.
Codice tributo
Versamento prima rata eccedente per la definizione automatica anni pregressi
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ha introdotto un ulteriore slittamento dei termini di definizione dei condoni fiscali dal 16 ottobre 2003 al 16 marzo 2004, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003. Si attendono chiarimenti circa i nuovi termini connessi alle singole sanatorie.
Versamento prima rata eccedente dell'importo dovuto per la definizione automatica per gli anni pregressi (c.d. condono tombale).
Soggetti obbligati
Tutti i contribuenti, compresi i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno effettuato il versamento dell'importo iniziale della definizione automatica per gli anni pregressi (c.d. condono tombale) entro il termine del 16 ottobre 2003
Modalità operative
Gli importi dovuti ai fini del perfezionamento della definizione automatica per gli anni pregressi (c.d. condono tombale) possono essere versati ratealmente qualora gli importi da versare eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro; gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro:
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.
Codice tributo
"8066, denominato "Dichiarazione non riservata - articolo 9, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Versamento secondo acconto IRPEG de IRAP relativi ad Unico 2003 SC e ENC
Soggetti obbligati
I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico 2003 SC e ENC), risulta un'imposta dovuta, anche se in sede di determinazione del relativo saldo non è stato effettuato alcun pagamento.
Modalità operative
I versamenti del secondo acconto IRPEG ed IRAP devono essere effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate. Dal 1° marzo 2003 deve essere utilizzato il modello di pagamento F24 approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002.
È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l’utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati per l’incasso alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l’utilizzazione di assegni bancari o circolari e di vaglia cambiari di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l’utilizzo di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero carta POSTAMAT con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale.
Codice tributo
Versamento prima rata eccedente per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ha introdotto un ulteriore slittamento dei termini di definizione dei condoni fiscali dal 16 ottobre 2003 al 16 marzo 2004, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003. Si attendono chiarimenti circa i nuovi termini connessi alle singole sanatorie.
Versamento prima rata eccedente dell'importo dovuto per la definizione automatica per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi.
Soggetti obbligati
Tutti i contribuenti che hanno effettuato il versamento iniziale per l'integrazione delle dichiarazioni precedentemente presentate, compresi i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, entro il termine del 16 ottobre 2003
Modalità operative
I contribuenti hanno la possibilità di integrare i redditi dichiarati relativi ai periodi d’imposta, dal 1996 al 2001 compreso, per i quali i termini di presentazione della dichiarazione sono scaduti il 31 ottobre 2002.
Il pagamento delle somme dovute è effettuato mediante versamento unitario con utilizzo del mod. F24, esclusa ogni compensazione
Codice tributo
8065, denominato "Dichiarazione integrativa non riservata - tributi articolo 8, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
8069, denominato "Dichiarazione integrativa non riservata - contributi previdenziali articolo 8, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Presentazione della dichiarazione Unico 2003 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (redditi, IVA, IRAP e sostituti) le seguenti categorie di soggetti:
La scadenza in oggetto riguarda le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° febbraio 2002- 31° gennaio 2003 (o 1° maggio 2002 - 30 aprile 2003 in caso di presentazione in banca o in posta su modello cartaceo).
Modalità operative
La dichiarazione da presentare in via telematica può essere trasmessa:
***
Versamento prima rata eccedente per la definizione automatica per gli anni pregressi per titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo mediante autoliquidazione
Versamento prima rata eccedente dell'importo dovuto per la definizione automatica per gli anni pregressi per titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo mediante autoliquidazione (c.d. concordato).
Soggetti obbligati
Soggetti titolari di redditi di impresa, agli esercenti arti e professioni, società di persone ed equiparate nonché imprenditori agricoli ed imprese di allevamento (ad esclusione di quelli che hanno dichiarato compensi annui di importo superiore ad € 5.164.569), che hanno effettuato il versamento dell'importo iniziale della definizione automatica di redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (c.d. concordato) entro il termine del 16 ottobre 2003.
Modalità operative
Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro:
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Il versamento delle somme deve essere effettuato mediante modello "F24".
Codice tributo
8060 denominato: "Definizione automatica dei redditi d'impresa e lavoro autonomo e dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n.289".
Fonte Ipsoa – Disposizioni legislative – Circolari ministeriali