Per effetto della manovra finanziaria 2004, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2004 dell’agevolazione relativa alle spese di manutenzione e riparazione nel settore dell’edilizia (art. 2, commi 5 e 6, legge n. 289/2002).
Ambito oggettivo
L’agevolazione riguarda gli interventi realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, relativi ad opere di:
- manutenzione straordinaria (rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti);
- manutenzione ordinaria (riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze. Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale;
- ristrutturazione edilizia (trasformazione degli edifici con opere che possono portare a un organismo edilizio del tutto o in parte diverso dal precedente. Il nuovo Testo unico dell’edilizia include la demolizione e ricostruzione secondo la stessa sagoma e volumetria);
- restauro e risanamento conservativo (consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio).
È stata riconfermata l’estensione del beneficio anche ad altre spese tra cui quelle sostenute per la progettazione, per le prestazioni professionali connesse ed eventualmente richieste per altri interventi necessari, per la messa in regola degli edifici, per la realizzazione di autorimesse o posti auto, per la eliminazione di barriere architettoniche, per le cablature degli edifici ed altre.
Le modalità di fruizione dell’agevolazione
In merito alle modalità di applicazione del beneficio:
- l’ammontare massimo dello sconto è pari a 48.000,00 euro e si riferisce al totale complessivo delle spese sostenute per lo specifico intervento, considerando, contrariamente al passato, gli importi già detratti negli anni precedenti. Da ciò discende che se il limite massimo è stato raggiunto negli anni precedenti per il 2003 (o 2004), il contribuente non avrà diritto ad alcuna detrazione;
- in caso di successione, la detrazione non usufruita dal decuis spetta all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene;
- in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, spettano all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore;
- la detrazione va ripartita in dieci anni. L'eccezione alla regola generale riguarda il soggetto con un’età non inferiore a 75 e a 80 anni: in questo caso la detrazione può essere ripartita in cinque o tre quote annuali costanti di pari importo.
I tempi dell’agevolazione
Anche i tempi di fruizione dell’agevolazione hanno subito modifiche rilevanti.
Agevolazione sino al 30 settembre 2003
La legge 289/2002 ha inizialmente disposto che lo sconto del 36% avrebbe trovato applicazione a tutte le spese, nel limite indicato, sostenute fino al 30 settembre 2003.
Agevolazione sino al 31 dicembre 2003
Successivamente, la legge n. 200/2003 ha ampliato tale termine: l’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2003.
Agevolazione sino al 31 dicembre 2004
Infine, con il D.L. n. 269/2003 la possibilità di detrarre dal reddito imponibile il 36% delle spese di ristrutturazione sostenute per case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato è stata riproposta per tutti i pagamenti che si sosterranno fino al 31 dicembre 2004.