Circolare n. 031/2003 del 15/10/2003

Proroga dei condoni fiscali al 16 marzo 2004

Per effetto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, è stata concessa una nuova proroga per i condoni fiscali: il termine del 16 Ottobre 2003 slitta al 16 Marzo 2004.

Soggetti interessati

Sono interessati al provvedimento di proroga, tutti i contribuenti che intendono aderire alle sanatorie di seguito elencate previste dalla legge 289/2002:

  • concordato per i lavoratori autonomi e per le imprese (disciplinato ex.art.7);

  • dichiarazione integrativa semplice (disciplinata ex.art.8);
  • definizione automatica per gli anni pregressi (disciplinata ex.art.9);
  • definizione degli omessi o tardivi versamenti (disciplinata ex art.9-bis);
  • definizione delle imposte indirette (disciplinata ex.art.11);
  • rottamazione dei vecchi ruoli con il forfait del 25% (disciplinata ex.art.12);
  • regolarizzazione delle scritture contabili (disciplinata ex.art.14);
  • chiusura degli atti di accertamento, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione (disciplinata ex.art.15);
  • chiusura delle liti pendenti
  •  

    La rottamazione delle cartelle

    Contrariamente a quanto disposto precedentemente, sarà possibile, ora, procedere alla rottamazione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

    I debitori possono estinguere il debito pagando in data 16 marzo 2004 un importo pari all’80% delle somme dovute sulla base di apposita comunicazione che i concessionari invieranno ai debitori entro il 16 febbraio 2004.

    Le liti pendenti

    In merito all’articolo16 della legge 289/2002 si dispone:

    La definizione delle liti potenziali

    Il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell’Amministrazione finanziaria, per i contribuenti che non aderiscono entro il 16 Marzo 2004 alla definizione di cui all’articolo 15 della legge n. 289/2002, è fissato al 18 marzo 2004.

    Soggetti esclusi

    Non è stato previsto nessun rinvio per coloro che intendono aderire alla sanatoria dello scudo fiscale: il termine ultimo per il rientro dei capitali dell’estero è scaduto definitivamente il 30 settembre 2003.

    Disciplina dei pagamenti rateali

    Il decreto legge elaborato in data 29 settembre 2003 non ha disposto in merito alle previste scadenze di pagamento rateale: si attende un apposito provvedimento affinché venga reso noto un nuovo calendario dei pagamenti.

    Gli effetti delle proroghe

    I provvedimenti che si sono succeduti, modificando ogni volta le regole ed i termini di espletamento della disciplina delle sanatorie fiscali, hanno creato incertezze e rischiano di crearne di nuove.

    A tal proposito si avverte l’esigenza di chiarire che i termini dei pagamenti e degli adempimenti relativi coinvolgono tutta la platea dei contribuenti, ovvero sia coloro che hanno già aderito alle sanatorie (avendo pagato la prima o unica rata), sia coloro che intendono valersi delle stesse (pagando la prima o unica rata entro il 16 marzo 2003).