Fonte: Le Società - Opinioni - 9 / 1995

Giurisprudenza in sintesi

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

a cura di Mauro Dalla Casa, Anna Maria Drudi, Massimo Ferro, Pasquale Liccardo

La rassegna presenta una serie di "massime" di diritto societario redatte dai giudici della IV sezione civile/fallimentare del Tribunale di Bologna, che, pur avendo un valore meramente ricognitivo di atti giudiziari già emanati - senza assumere, quindi, significato edittale per il futuro - configurano gli orientamenti della giurisdizione volontaria societaria conseguenti all'attività dei predetti giudici nei primi mesi del 1995.

AMMINISTRAZIONE

Delega "disgiunta" delle proprie attribuzioni da parte dell'organo amministrativo plurimo

Decreto 15 febbraio 1995 - Benati s.r.l. - Ricorso n. 7949/1995

Società di capitali - Amministratori - Delega "disgiunta" delle attribuzioni - Atto costitutivo - Omologazione - Illegittimità

(Art. 2380, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo il quale preveda, con qualsiasi formula, la possibilità che l'organo amministrativo plurimo deleghi le proprie attribuzioni a suoi componenti "anche disgiuntamente", ponendosi tale espressione in contrasto con il principio di collegialità vigente per l'amministrazione delle società di capitali, affermato in via diretta per le società per azioni ex art. 2380, secondo comma, codice civile, e richiamabile in via analogica anche per le società a responsabilità limitata, al fine di garantire l'effettività della responsabilità personale di ciascun amministratore che deve poter estrinsecare ogni facoltà di controllo sull'operato degli altri.

Limiti del metodo della cooptazione per la sostituzione di amministratori decaduti dalla carica

Decreto 4 aprile 1995 - Sporting soc. coop. a r.l. - Ricorso n. 370/1995

Amministratori - Cessazione dalla carica - Nomina dei sostituti da parte del collegio sindacale - Atto costitutivo - Omologazione - Illegittimità

(Art. 2386, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo il quale preveda che, in caso di cessazione di taluno degli amministratori dalla carica, alla nomina dei sostituti provveda direttamente il collegio sindacale, poiché il metodo della cooptazione di cui all'art. 2386, primo comma, codice civile (operante salvo diversa regola statutaria) implica una mera partecipazione additiva, in via di eccezionale ratifica, dell'organo di controllo, circoscritta invero dalla necessità del venire meno di parte dei componenti dell'organo plurimo (soccorrendo invece per quello monocratico la diversa regola di cui all'art. 2386, quarto comma, codice civile), di una previa delibera (di vera e propria nomina) da parte dei residui membri, di un atto approvativo idoneo, nelle more, a favorire l'esercizio fisiologico del potere di nomina da esercitarsi dai soci in occasione della assemblea più vicina.

MODIFICA STATUTARIA IN ORDINE AL VOTO NELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Decreto 12 aprile 1995 - Studio Malvasia coop. a r.l. - Ricorso n. 648/1995

Società di capitali - Amministratori - Deliberazione - Modalità di formazione - Voto segreto - Atto costitutivo - Omologazione - Illegittimità

(Artt. 2388, 2391, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo il quale preveda quale possibile modalità di formazione della delibera dell'organo amministrativo collegiale l'espressione del voto segreto, contrastando essa sia con la responsabilità personale anche di ciascun amministratore sia con la necessità, in caso di conflitto di interessi, di accertare ex art. 2391, codice civile, la decisività del voto.

Illegittimita' dell'attribuzione dei poteri di amministrazione straordinaria ai soci

Decreto 20 aprile 1995 - I.S.M.A. s.r.l. - Ricorso n. 1002/1995

Società di capitali - Amministratori - Amministrazione straordinaria - Poteri esclusivi dell'assemblea dei soci - Atto costitutivo - Omologazione - Illegittimità

(Art. 2364, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo il quale preveda l'attribuzione, in via generale, di ogni potere di amministrazione straordinaria all'assemblea dei soci così instaurando un'inammissibile dualità nella competenza gestoria nelle società di capitali; il conferimento oltre che all'organo amministrativo (responsabile) altresì all'organo assembleare (irresponsabile) della gestione può attuare la previsione (meramente deliberativa) di cui all'art. 2364, primo comma, n. 4, codice civile, solo se tale distribuzione di poteri riguarda, per l'assemblea, una competenza aggiuntiva (preventiva o di ratifica) per determinati e specifici atti, tipizzati nello statuto sociale, purché non sia in alcun modo esclusa la competenza (e correlativa autonoma responsabilità in proprio) dell'organo amministrativo al compimento di tutti gli atti di gestione i quali sempre, ancorché preceduti (o seguiti) da una delibera assembleare per l'oggetto specifico riservato, dovranno presupporre una delibera dello stesso organo amministrativo.

NOMINA DI AMMINISTRATORI

Decreto 20 aprile 1995 - I.S.M.A. s.r.l. - Ricorso n. 1002/1995

Società di capitali - Amministratori - Nomina di amministratori delegati - Competenza esclusiva del c.d.a.

(Art. 2381, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo il quale, prevedendo un organo amministrativo collegiale, riservi all'assemblea dei soci la possibilità di nomina di consiglieri delegati, violandosi in tal modo una esclusività di attribuzioni prevista dall'art. 2381, codice civile; è invero legittima la clausola che imponga al consiglio di amministrazione la nomina di amministratori delegati o di un comitato esecutivo, incidendo essa sull'organizzazione dell'ente, mentre si risolverebbe in una interferenza sulla regola di ripartizione interna dell'ambito organizzativo dello stesso organo amministrativo plurimo ogni altra e diversa designazione di "delegato" allo svolgimento di funzioni (amministrative) ripetute non dall'organo titolare del relativo potere.

LE NOMINE DI PROCURATORI E MANDATARI SPETTANO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Decreto 20 aprile 1995 - Autocarrozzeria Borgatella s.r.l. - Ricorso n. 837/1995

Società di capitali - Clausole statutarie - Nomina di procuratori, mandatari e delegati - Riserva per l'assemblea - Illegittimità - Attribuzione agli amministratori - Legittimità

(Artt. 2328, 2381, 2384, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo il quale riservi all'assemblea dei soci la possibilità di nominare procuratori ad negotia, mandatari, delegati al compimento di categorie di atti, violandosi in tal modo una esclusività di attribuzioni prevista dagli articoli 2391, 2328, primo comma, n. 9 e 2384, codice civile; è invero legittima la clausola che consente all'organo amministrativo tali nomine, pur nel rispetto della indelegabilità della funzione amministrativa (nel suo complesso o, anche, nella sua accezione di "ordinaria"), essendo invero illegittima una permanente scissione tra la funzione gestoria del patrimonio sociale e la responsabilità dell'attività amministrativa; la facoltà di nomina di terzi deve dunque riguardare non i "poteri" (di amministrazione) bensì il compimento degli "atti", mediante il loro inquadramento esemplificativo ovvero con rinvio a categorie omogenee, al di fuori di procure generali di significato sostanzialmente abdicativo della funzione amministrativa, contrastanti anche con il rapporto fiduciario tra assemblea e amministratore da questa nominato e con le norme in materia di ineleggibilità e decadenza degli amministratori.

Competenza esclusiva dell'assemblea per la determinazione dei compensi dei consiglieri delegati

Decreto 20 aprile 1995 - Betafin s.r.l. - Ricorso n. 1019/1995

Società di capitali - Consiglieri delegati - Compensi - Determinazione - Competenza dell'organo amministrativo - Esclusione

(Artt. 2364, 2389, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo il quale preveda una competenza dello stesso organo amministrativo in sede di determinazione dei compensi da corrispondersi ai consiglieri delegati e al comitato esecutivo, violandosi in tal modo una esclusività di attribuzioni prevista dall'articolo 2389, codice civile, in favore dell'assemblea (in alternativa alla generale indicazione dello stesso atto costitutivo).

E' valida la clausola che prevede la decadenza dell'intero c.d.a. per la cessazione dalla carica anche di un solo membro

Decreto 26 aprile 1995 - L.M. di Lenzi Maria s.r.l. - Ricorso n. 1385/1995

Società di capitali - Amministratori - Clausola simul stabunt simul cadent - Validità - Clausola di decadenza dell'intero C.d.A. in caso di decadenza di un solo socio - Validità

(Art. 2383, codice civile)

è omologabile l'atto costitutivo il quale preveda l'automatica decadenza dell'intero consiglio di amministrazione per cessazione dalla carica della maggioranza dei suoi componenti, esprimendo il correlativo principio (simul stabunt simul cadent) la volontà dell'assemblea di mantenere il rapporto fiduciario con l'organo gestorio controllandone la composizione e la azione di sintesi collegiale; parimenti legittime sono le clausole che, sul presupposto di una condizione risolutiva apposta alla nomina di ciascun amministratore, condizionano la permanenza dell'organo alla sua integrità, dunque potendo esso decadere per previsione statutaria anche in caso di dimissioni o altra causa di cessazione della minoranza del consiglio o di uno solo dei membri.

EFFICACIA RISOLUTIVA DEL VOTO DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. IN CASO DI PARITA'

Decreto 26 aprile 1995 - Briglia Sciolta s.r.l. - Ricorso n. 1005/1995

Società di capitali - Amministratori - Deliberazioni - Adozione a maggioranza - Parità - Voto del presidente - Efficacia prevalente

(Art. 2388, codice civile)

E' omologabile l'atto costitutivo il quale preveda che le deliberazioni, da adottarsi a maggioranza, in seno al consiglio di amministrazione siano risolubili, in caso di parità di voto, attribuendo efficacia prevalente alla manifestazione volitiva espressa dal presidente, esprimendo il correlativo principio (casting vote) un'esigenza di funzionamento dell'organo gestorio, non implicante un voto doppio, bensì il rafforzamento in senso decisorio di una volontà già formatasi (e paritaria).

ASSEMBLEA

l'assemblea puo' deliberare solo su oggetti sufficientemente descritti nell'o.d.g.

Decreto 29 marzo 1995 - Palazzo Loup s.r.l. - Ricorso n. 242/1995

Società di capitali - Assemblea - Deliberazione - Oggetto - Mera descrizione generica nell'ordine del giorno - Illegittimità

(Art. 2366, codice civile)

Non è omologabile la delibera di assemblea non totalitaria il cui oggetto non sia stato sufficientemente descritto e reso palese ai soci nell'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione; sono pertanto illegittime clausole enunciative, quali punti all'ordine del giorno, come "modifiche statutarie e societarie", "ristrutturazione dello statuto", "aggiornamento dello statuto", "adozione di nuovo statuto sociale" et similia, salvi i soli aggiornamenti formali e numerici conseguenti alla modifica effettivamente deliberata.

E' illegittima la clausola che prevede il voto segreto in assemblea

Decreto 4 aprile 1995 - Fantasia Viaggi della Piramide s.r.l. - Ricorso n. 930/1995

Società di capitali - Clausole statutarie - Modalità di voto in assemblea - Voto segreto - Illegittimità

(Artt. 2368, 2373, codice civile)

Non è omologabile lo statuto in cui si preveda quale possibile modalità di formazione della delibera dell'organo assembleare l'espressione del voto segreto, contrastando essa sia con la necessità di garantire la visibilità, per tutte le delibere, del dissenso ex articolo 2373, codice civile (ai fini dell'impugnazione dell'atto e del recesso dalla qualità di socio) sia con la disciplina prevista in caso di voto adottato in conflitto d'interessi, precludendo infatti la segretezza di censire la decisività della relativa manifestazione; l'illegittimità si estende a tutte le clausole che comunque, anche facoltizzando la maggioranza dei soci presenti, gli amministratori o il presidente dell'assemblea alla scelta della "forma" della delibera o del "sistema di votazione", in realtà consentono di eludere il divieto, introducendo nel singolo caso, in coerenza apparente con lo statuto, il voto segreto stesso.

STATUTO

Lo Statuto non può prevedere un luogo generico per la convocazione dell'assemblea

Decreto 4 aprile 1995 - Italcostruzioni s.r.l. - Ricorso n. 60/1995

Società di capitali - Assemblea - Luogo di convocazione - Clausola statutaria - Previsione generica ed indeterminata - Illegittimità

(Artt. 2363, 2366, codice civile)

Non è omologabile lo statuto in cui si preveda la possibile convocazione dell'assemblea dei soci in luogo genericamente indeterminato rispetto alla sede sociale ("altrove", "all'estero", "anche fuori del territorio nazionale" et similia), contrastando tali formule con la necessità di una sufficiente specificazione dell'arbitrium boni viri degli amministratori, in funzione dell'esercizio del diritto di voto dei soci e della garanzia di verbalizzazione normalmente assicurata dal notaio ex articolo 2375, codice civile; è invece legittima l'indicazione puntuale degli stati nazionali (non delle loro unioni sovranazionali con differenti ordinamenti giuridici statuali, come ad es. il riferimento tout court all'Unione Europea), così come il rinvio ad una qualsiasi località interna allo Stato italiano; non è invece necessaria (ma pur sempre adottabile quale legittima scelta più restrittiva) l'indicazione anche della singola località in cui è convocabile l'assemblea.

LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELIBERATIVA DEL BILANCIO COMPETE AGLI AMMINISTRATORI

Decreto 20 aprile 1995 - B.M. Service s.r.l. - Ricorso n. 911/1995

Società di capitali - Assemblea - Convocazione - Data - Previsione in via generale nello statuto - Illegittimità

(Art. 2484, codice civile)

Non è omologabile lo statuto in cui si preveda già in via generale la data di convocazione annuale delle assemblee chiamate a deliberare sull'approvazione del bilancio, non consentendo l'articolo 2484, codice civile, di invadere una riserva (pur non esclusiva) di competenza e di responsabilità dell'organo amministrativo; la formula dispositiva di cui all'inciso ("salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo") consente infatti la mera introduzione di formalità di convocazione più o meno gravose ovvero l'allargamento della legittimazione alla convocazione, ma non elimina la necessità di un apposito procedimento preliminare alla seduta.

AZIONI E QUOTE - DIVIETO DI SUBORDINAZIONE ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE DELLA VENDITA DELLE AZIONI

Decreto 28 marzo 1995 - Deisa Ebano s.p.a. - Ricorso n. 8276/1994

Società di capitali - Società per azioni - Azioni - Vendita - Autorizzazione dell'assemblea - Illegittimità

(Art. 2355, codice civile)

Non è omologabile la delibera con cui lo statuto sociale preveda, inammissibilmente, che la vendita delle azioni sia subordinata alla preventiva autorizzazione dell'assemblea, sia pur in ipotesi di omessa esercitata prelazione; l'apparente mancata indicazione di una motivazione obbligatoria, rendendo in astratto l'eventuale diniego assembleare equivalente ad una clausola di mero gradimento, vietata dall'articolo 2355, codice civile, contrasta con la regola della libera circolazione delle azioni e la previsione tassativa dell'indicato limite solo per le azioni espressamente nominative.

LA CLAUSOLA DI GRADIMENTO E' APPLICABILE SOLO DALL'ASSEMBLEA

Decreto 20 aprile 1995 - Azzurra s.r.l. - Ricorso n. 419/1995

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Clausole statutarie - Gradimento di nuovi soci - Attribuzione agli amministratori - Illegittimità

(Art. 2479, codice civile)

Non è omologabile la delibera con cui si preveda che la clausola di gradimento in ordine all'ingresso nella società a responsabilità limitata di nuovi soci, cessionari delle quote, deferisca all'organo amministrativo, anziché all'assemblea, l'esercizio di ogni potere di rifiuto al subentro nella quota, stante la titolarità solo in capo ai soci dell'interesse alla preservazione di una inalterata compagine sociale.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IN CASO DI MORTE O RECESSO DEL SOCIO

Decreto 20 aprile 1995 - B.M. Service s.n.c. - Ricorso n. 911/1995

Società di persone - Quote - Liquidazione - Valore nominale - Illegittimità

(Artt. 2289, 2437, codice civile)

Non è omologabile la delibera con cui si preveda che, per l'ipotesi di morte del socio o di suo recesso, la liquidazione della quota sarà eseguita in base al valore nominale di essa; l'illegittimità promana, nel primo caso, dal possibile contrasto con il divieto dei patti successori istitutivi che, ex articolo 458, codice civile, vietano che taluno disponga per atto tra vivi un'attribuzione patrimoniale invocabile a favore di un terzo determinato per il tempo successivo alla propria morte: nella fattispecie, sotto la condizione sospensiva della premorienza, il socio reca un beneficio economico alla società attraverso la compressione nel quantum del diritto degli eredi alla liquidazione; nel secondo caso, parimenti illegittima è la clausola che imponga un sacrificio patrimoniale al socio uscente in violazione del principio della realità della liquidazione, già espresso in via generale dagli articoli 2437 e 2289, codice civile.

BILANCIO

modifica statutaria delle norme approvative del bilancio

Decreto 11 aprile 1995 - Binditorello s.r.l. - Ricorso n. 58/1995

Società di capitali - Bilancio - Approvazione - Termini - Superamento del limite normativo di sei mesi - Particolari esigenze - Specificazione - Necessità

(Art. 2364, codice civile)

Non è omologabile lo statuto il quale, pur espressamente individuando ex articolo 2364, secondo comma, codice civile, il termine maggiore nel limite normativo di sei mesi per l'approvazione del bilancio, ometta di prescrivere che il riscontro delle "particolari esigenze" richiedenti il superamento dei quattro mesi ordinari sia enunciato (con apposita delibera) dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, pur non necessitando che lo statuto specifichi quali siano le circostanze evocate dalla norma, la cui specificazione appare compatibile con la responsabilità dell'organo gestorio e le esigenze di controllo dell'assemblea.

CAPITALE SOCIALE

riduzione del capitale sociale per mancata liberazione ex art. 2344 c.c.

Decreto 21 marzo 1995 - META s.p.a. - Ricorso n. 7980/1994

Società di capitali - Società per azioni - Capitale sociale - Riduzione ex art. 2344, terzo comma - Necessità in pendenza di fallimento - Esclusione

(Art. 2344, codice civile)

Non è omologabile la delibera di riduzione del capitale sociale, assunta ex articolo 2344, terzo comma, codice civile, allorché, nelle more del procedimento, intervenga la sentenza dichiarativa di fallimento della società (acquisibile ex articolo 738, terzo comma, codice di procedura civile, anche mediante produzione del curatore); la estinzione delle azioni non liberate, per mancato versamento dei soci sottoscrittori ed insuccesso della vendita in danno, mira infatti, nelle condizioni ordinarie della vita sociale, alla evidenziazione del capitale interamente versato, ai fini di una fedele rappresentazione di tale indice di garanzia patrimoniale in favore dei terzi; tale ragione di trasparenza informativa è del tutto venuta meno in conseguenza del fallimento, implicando esso la impossibilità del compimento di nuove operazioni e la perdita dei poteri di disposizione del patrimoniale sociale da parte degli amministratori, oltre che il possibile esercizio diretto del curatore delle azioni recuperatorie ex articolo 150 legge fallimentare.

La delibera di riduzione del capitale per esuberanza deve essere motivata

Decreto 28 marzo 1995 - Trapuntes s.r.l. - Ricorso n. 8355/1994

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per esuberanza - Delibera assembleare - Motivazione - Necessità

(Art. 2445, codice civile)

Non è omologabile la delibera con cui, statuendosi la riduzione del capitale sociale per esuberanza ex articolo 2445, codice civile, non si indichino le ragioni da cui sia dato riscontrare la sproporzione tra l'entità di esso e la dimensione effettiva dell'attività imprenditoriale svolta dalla società o di attuazione programmata, apparendo la necessaria motivazione della decisione assembleare requisito voluto anche a tutela dei terzi creditori legittimati all'eventuale opposizione.

INFORMAZIONE dei soci sulla situazione patrimoniale ai fini della riduzione del capitale sociale

Decreto 19 aprile 1995 - CO.GE.MI s.r.l. - Ricorso n. 1041/1995

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per perdite - Esigenze informative dei soci - Relazione sulla situazione patrimoniale della società - Necessità

(Artt. 2446, 2447, codice civile)

Non è omologabile la delibera di riduzione del capitale sociale per perdite, assunta nelle circostanze di cui agli articoli 2446 e 2447, codice civile, allorché, dal verbale della relativa assemblea, non si evinca la sottoposizione all'esame dei soci, da parte degli amministratori, di una relazione recente sulla situazione patrimoniale della società (da allegare, poi, al ricorso per l'omologazione); tale relazione, pur non dovendo consistere in un bilancio in senso tecnico, può essere sostituita da quest'ultimo se recente (non anteriore di sessanta giorni) ovvero essere comunque formata (già per il deposito in sede negli otto giorni anteriori all'assemblea) secondo criteri di chiarezza e veridicità necessari alle esigenze informative dei soci ai fini dei provvedimenti opportuni ed idonei ad evitare lo scioglimento della società; la relazione sulla situazione patrimoniale, coincidente o meno con l'ultimo bilancio approvato, va comunque aggiornata con le indicazioni economiche del periodo di riferimento che, nell'esercizio e fino all'assemblea, abbiano procurato apprezzabili mutamenti sul capitale (incrementando ulteriormente le perdite); a tali documenti va aggiunta l'allegazione, con le stesse modalità, delle osservazioni del collegio sindacale, ove esistente.

L'aumento di capitale richiede l'integrita', anche attuale, del capitale originario

Decreto 20 aprile 1995 - Azzurra s.r.l. - Ricorso n. 419/1995

Società di capitali - Capitale sociale - Aumento - Delibera - Attestazione dell'avvenuta sottoscrizione e integrità del capitale originario - Necessità

(Artt. 2420 bis, 2438, 2630, codice civile)

Non è omologabile la delibera di aumento del capitale sociale da cui non si evinca la puntuale attestazione, verbalizzata nel corso dell'assemblea e proveniente dall'organo amministrativo, dell'avvenuta sottoscrizione del capitale originario, del suo versamento e della sua integrità, intesa anche come esistenza attuale del medesimo; dal sistema degli articoli 2438, 2420-bis, 2630, primo comma, n. 1, codice civile, rileva infatti che solo la piena disponibilità del capitale non il mero credito al suo conseguimento permette di valutarne la quantità in rapporto alle esigenze immanenti all'oggetto sociale, divenendo essa condizione negativa del divieto di aumento e non della mera emissione delle nuove azioni (o iscrizione della quota equivalente all'aumento) in esecuzione della delibera di aumento.

Modalita' di versamento delle sottoscrizioni di aumenti del capitale sociale

Decreto 20 aprile 1995 - Azzurra s.r.l. - Ricorso n. 419/1995

Società di capitali - Capitale sociale - Aumento - Delibera - Esecuzione prima o durante l'assemblea - Modalità di versamento

(Artt. 2438, 2439, codice civile)

Non è omologabile la delibera di aumento del capitale sociale non gratuito con esecuzione della stessa prima o in occasione dell'assemblea da cui non si evincano le specifiche modalità di versamento: l'organo amministrativo, per i versamenti effettuati prima dell'assemblea, non può limitarsi a generiche dichiarazioni sul "richiamo a precedenti finanziamenti in conto capitale prestati dai soci", né enunciare "versamenti nelle casse sociali", dovendone invece indicare - per ogni ipotesi (compreso il versamento per contanti) - le modalità e gli estremi, anche temporali (con menzione, ad es., delle contabili bancarie o interne alla società, delle annotazioni dell'atto registrato, dei titoli di credito emessi); in caso di versamento attuato in assemblea le stesse attestazioni saranno enunciate dall'amministratore e verbalizzate dal notaio.

L'aumento del capitale sociale non puo' avvenire mediante crediti dei soci verso la società

Decreto 20 aprile 1995 - Bononia Group s.r.l. - Ricorso n. 332/1995

Società di capitali - Capitale sociale - Aumento - Esecuzione - Compensazione con crediti dei soci verso la società - Divieto

(Artt. 2342, 2343, 2440, codice civile)

Non è omologabile la delibera di aumento del capitale sociale non gratuito con esecuzione della stessa attuata mediante imputazione di crediti (preesistenti alla sottoscrizione) vantati dai soci nei confronti della società, pur risultando essi dalla contabilità sociale e, ciò, sia nel caso di rinuncia al credito sia per l'ipotesi di conferimento del medesimo, indipendentemente dalla stima del credito stesso; nel caso di atto abdicativo, infatti, il vantaggio patrimoniale è acquisito dall'ente e, indirettamente, dalla generalità dei soci, senza riflesso incrementativo sulla partecipazione del socio-creditore rinunziante; trattandosi di operazione su poste contabili già iscritte al passivo dello stato patrimoniale essa può così procurare in via diretta una corrispondente riduzione (al valore nominale) delle eventuali perdite ovvero migliorare l'utile e non invece la (ri)costituzione del capitale o il suo incremento; contrasta tuttavia con la disciplina dei conferimenti la cessione del credito del socio alla società con volontà esecutiva del sottoscritto aumento di capitale, non apparendo compensabile il debito da sottoscrizione con il credito conferito, per violazione del principio della tendenziale corrispondenza tra realtà ed apparenza del capitale sociale e conseguente indisponibilità delle norme a tutela del capitale ex articolo 1246, n. 5, codice civile, per il contrasto con la regola del conferimento di danaro ex articolo 2342, codice civile, ed il possibile apporto di beni diversi, ex articoli 2342 e 2255, codice civile, solo ove applicabile una idonea procedura di stima ex articolo 2343, codice civile (preclusa, unitamente al rischio da conferimento, quando il credito non è vantato verso un terzo, mancando ogni alterità tra debitore ceduto e creditore cessionario), per la fisiologica composizione del capitale sociale di cespiti espropriabili, per la inestensibilità analogica della conversione del prestito in capitale fissata all'articolo 2420 bis, codice civile, oltre i casi ivi previsti.

CONFERIMENTI

conferimenti e finanziamenti aggiuntivi previsti da clausola statutaria

Decreto G.I. 4 aprile 1995 - Vitali Rappresentanze s.r.l. - Ricorso n. 678/1995

Società di capitali - Conferimenti - Finanziamenti aggiuntivi - Clausola statutaria - Omologazione - Illegittimità

(Artt. 2345, 2478, codice civile)

Non è omologabile la clausola statutaria che preveda, in qualsiasi forma, l'obbligo a carico dei soci di ulteriori finanziamenti a favore della società, proporzionali o meno alle rispettive partecipazioni, pur se riferiti alle evenienze delle perdite sociali; l'esclusività del conferimento iniziale, accompagnandosi alla limitatezza del rischio assunto, contrasta invero con ogni obbligazione eccedente, non volontariamente assunta ex articoli 2345 e 2478, codice civile, consistente in nuove prestazioni accessorie di denaro.

Prestazioni accessorie di denaro imposte ai soci da atti dell'assemblea o degli amministratori

Decreto 11 aprile 1995 - Mela Rossa s.r.l. - Ricorso n. 797/1995

Società di capitali - Organi - Assemblea - Amministratori - Atti - Richiesta di prestazioni accessorie di denaro - Illegittimità

(Artt. 2345, 2478, codice civile)

Non è omologabile la delibera che preveda la possibilità per i soci di finanziare la società, senza indicare al contempo l'obbligo del rispetto dei limiti legali per l'esercizio della relativa facoltà (attualmente discendenti dall'articolo 11, legge bancaria, così come specificato dalla delibera C.I.C.R. 3 marzo 1994), restando invece del tutto esclusa la legittimità di qualsivoglia clausola che, anche sotto il profilo della mera "possibilità di richiedere" i menzionati finanziamenti ai soci, attribuisca proprio alla società (o ai suoi organi) il potere di esigere, inammissibilmente (per il contrasto con gli articoli 2345 e 2478, codice civile), prestazioni accessorie di denaro, potendo così configurarsi una ipotetica violazione degli obblighi statutari in capo al socio inadempiente al versamento richiesto; mentre è legittima la regolamentazione del finanziamento volontario effettuato dal socio, incorre nel menzionato divieto ogni clausola che comunque consenta alla società di "raccogliere" o "ricorrere" ai fondi, acquisendo provvista mediante atti dell'assemblea o degli amministratori.

DENOMINAZIONE SOCIALE

anche per le società collegate divieto di denominazione coincidente

Decreto 12 aprile 1995 - Cubo s.r.l. - Ricorso n. 1596/1995

Società di capitali - Atto costitutivo - Denominazione sociale - Coincidenza con denominazione di altra società - Illegittimità

(Artt. 2564, 2567, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo il quale preveda che la denominazione sociale assunta dalla nuova società coincida con la denominazione di altra società, pur annoverabile tra i soci fondatori, poiché la comune appartenenza alla nozione anche più lata di "gruppo di imprese" non può comunque eliminare i profili confusori vietati dall'articolo 2564, codice civile; tale norma, richiamata per le società dall'articolo 2567, codice civile, preclude l'utilizzo di ditta anche solo simile quando essa possa ingenerare confusione "per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata"; la correlativa modifica, seguendo il criterio della prevenzione dell'iscrizione nel registro delle imprese, va adottata in funzione della omologazione del nuovo ente; il collegamento fra le società legittima invero l'uso di un comune segno distintivo ma non la perfetta coincidenza della denominazione.

FUSIONI

approvazione del progetto di fusione per incorporazione

Decreto 14 febbraio 1995 - C.A.R.I. s.r.l. - Ricorso n. 7870/1994

Fusione - Progetto - Pubblicazione - Delibera assembleare - Termini di decorrenza

Fusione - Progetto - Rapporto di cambio - Necessità

(Artt. 2501 bis, 2501 ter, codice civile)

Non è omologabile la delibera di fusione assunta senza il rispetto del termine previsto dall'articolo 2501 bis, quarto comma, codice civile (un mese dalla data di pubblicazione per estratto del progetto di fusione sulla Gazzetta Ufficiale e la data della delibera assembleare) in quanto previsto nell'interesse all'informazione dei terzi, con irrinunciabilità del medesimo da parte dei soci.

Non è omologabile la delibera di fusione assunta senza la fissazione di un concambio, allorché il possesso totalitario delle quote od azioni della incorporanda, da parte della incorporante, non risulti dalla situazione patrimoniale redatta ex articolo 2501 ter, codice civile, e già conseguito prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del progetto di fusione ex articolo 2501 bis, ultimo comma, codice civile.

LA FUSIONE RICHIEDE UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE AGGIORNATA

Decreto 28 marzo 1995 - Finduck s.r.l. - Ricorso n. 530/1995

Fusione - Progetto - Situazione patrimoniale - Data di riferimento

(Art. 2501 ter, codice civile)

Non è omologabile, per il contrasto con l'articolo 2501 ter, codice civile, la delibera di approvazione del progetto di fusione assunta sulla base di una situazione patrimoniale riferita ad una data anteriore di oltre quattro mesi rispetto al giorno in cui il progetto è depositato nella sede della società.

LIQUIDAZIONE

revoca dello stato di liquidazione

Decreto 20 aprile 1995 - Emmeesse s.r.l. - Ricorso n. 931/1995

Liquidazione - Revoca - Motivazioni - Necessità

(Artt. 2448, 2497, codice civile)

Non è omologabile la delibera con cui l'assemblea revochi lo stato di liquidazione senza alcun riferimento alle ragioni già originanti la relativa messa in liquidazione, così precludendosi al Tribunale ogni controllo sulla legittimità della decisione in rapporto ad eventuali perdite del capitale sociale preesistenti e nel frattempo non sanate; infatti con il nuovo atto, ripristinativo della piena operatività dell'ente, è presupposta l'integrità del capitale minimo richiesto per la società e, dunque, il positivo riscontro dell'assenza di una qualsiasi causa di scioglimento ex articolo 2448, codice civile.

OGGETTO SOCIALE

eterogeneita' e determinatezza dell'oggetto sociale

Decreto 8 marzo 1995 - Fin. Valmicro s.r.l. - Ricorso n. 8151/1995

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Clausole omnicomprensive - Illegittimità

(Art. 2475, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo di società a responsabilità limitata per la previsione di un oggetto sociale in cui si enunci una serie ampia di attività ovvero si adottino clausole omnicomprensive tali da precludere l'individuazione in concreto della volontà dei soci, risolvendosi tali formule in una delega sostanziale all'arbitrio degli amministratori circa la concreta determinazione dell'oggetto sociale stesso; la eterogeneità (cioè la pluralità degli oggetti) non può invero eludere la necessità di una chiara, ancorché plurima, selezione dei settori economici (dello scambio o della produzione) in cui l'ente potrà operare; non sono conseguentemente legittime clausole quali, ad esempio, "la gestione di servizi, produzione e commercio di ogni prodotto per cui [si] ottenga le relative autorizzazioni di legge", "la intermediazione per prodotti industriali e/o commerciali", "commercio all'ingrosso di prodotti industriali", "produzione e vendita di beni mobili", "commercio di altri prodotti", stante la loro indeterminatezza; parimenti non sono legittime le formule rinvianti ab externo a tabelle merceologiche di fonte normativa non primaria e determinazione mutevole.

Le attivita' finanziarie previste nell'oggetto sociale devono essere strumentali all'oggetto principale

Decreto 15 marzo 1995 - A.B.R.A.M. Tour s.r.l. - Ricorso n. 8120/1994

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività finanziarie - Condizioni

(Art. 2475, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo di società a responsabilità limitata per la previsione di un oggetto sociale in cui si conferisca all'organo amministrativo la possibilità di compimento di "operazioni commerciali, finanziarie e di locazione finanziarie (leasing), mobiliari ed immobiliari" con la sola esplicitazione di una generica relazione di necessità o utilità rimessa alle valutazioni del medesimo soggetto gestore, senza alcuna nitida caratterizzazione secondo le connotazioni di specificità richieste per l'oggetto sociale principale; nell'oggetto sociale secondario ogni rinvio alle attività finanziarie ed in particolare a quelle consistenti in assunzione di partecipazioni deve con chiarezza esprimere la relazione di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale principale (con inequivoco richiamo, ad es., alla "occasionalità" ovvero "esercizio in via secondaria o non principale o non diretta", "con esclusione delle attività riservate ex leggi 1/1991, 197/1991 e decreto legislativo 385/1993") e l'assenza di svolgimento verso il pubblico (in conformità all'articolo 106, decreto legislativo 385/1993).

L'oggetto sociale puo' prevedere solo attivita' esercitabili in forma societaria

Decreto 20 aprile 1995 - Socam s.r.l. - Ricorso n. 1010/1995

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività riservate a soggetti non costituibili nel tipo societario prescelto - Attività riservate a soggetti non societari - Illegittimità

(Art. 2475, codice civile; L. 23 novembre 1939, n. 1815)

Non è omologabile l'atto costitutivo di società di capitali per la previsione di un oggetto sociale in cui si enunci lo svolgimento, pur con altre, di attività riservate a soggetti non costituibili nel tipo societario prescelto ovvero non societari tout court ex legge 23 novembre 1939, n. 1815, quali le prestazioni esercitabili in via esclusiva ad opera di professionisti, come ad es. "la progettazione di immobili", "le prestazioni di consulenza tecnica ed amministrativa a terzi", "i servizi amministrativi", "l'analisi della contabilità", "lo studio ed il calcolo ingegneristico", "la consulenza medica" et similia; tali formule, quando già non inammissibili per il diretto contrasto con l'attività riservata, laddove richiamino espressioni equivoche devono almeno essere puntualizzate riduttivamente, mediante la precisazione che l'ente attenderà all'attività con esplicita esclusione delle competenze riservate alle c.d. professioni protette.

Oggetto sociale e attivita' di commercio ed intermediazione immobiliare

Decreto 20 aprile 1995 - Tagli Immobiliare s.r.l. - Ricorso n. 1189/1995

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività congiunta di intermediazione e commercio immobiliare - Illegittimità

(Artt. 2328, 2475, codice civile; art. 5, L. 3 febbraio 1989, n. 39)

Non è omologabile l'atto costitutivo di società di capitali per la previsione di un oggetto sociale in cui si enunci lo svolgimento di attività di intermediazione immobiliare, senza espressa esclusione altresì del commercio diretto degli stessi beni immobili, come prescritto dall'articolo 5, legge 3 febbraio 1989, n. 39; parimenti illegittima è la clausola che, consentendo il commercio degli immobili (con o senza altre operazioni, quali la costruzione, la ristrutturazione, la locazione non finanziaria), non escluda la loro intermediazione professionale, trattandosi di attività riservata.

OGGETTO SOCIALE FINANZIARIO

attivita' finanziaria nei confronti del pubblico

Decreto 15 marzo 1995 - A.B.R.A.M. Tour s.r.l. - Ricorso n. 8120/1994

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività finanziaria - Esercizio nei confronti del pubblico - Esclusione

(Artt. 2328, 2475, codice civile; L. 2 gennaio 1991, n. 1; D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)

Non è omologabile, quanto all'oggetto sociale c.d. finanziario, l'atto costitutivo in cui si preveda la generica assunzione di interessenze e partecipazioni, azionarie e non, in altri enti, qualora essa non risulti espressa secondo una formulazione univocamente escludente la sua inerenza diretta all'oggetto sociale, mancando specificazioni negative almeno nel rapporto con il pubblico anche ex articolo 106 legge bancaria, legge S.I.M. e legge 197/1991; l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti in qualunque forma, di prestazione di servizi a pagamento e di intermediazione in cambi è riservato ad intermediari finanziari dotati di determinati requisiti: attività finanziaria come oggetto esclusivo, tipologia societaria di scelta legale (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa), capitale versato pari al quintuplo del minimo delle società per azioni, requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali ex articoli 108 e 109, decreto legislativo 385/1993; non è ammissibile che una società abbia per oggetto, ancorché non prevalente, l'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico, potendo tale scelta (la prevalenza o la secondarietà) appartenere solo alle attività finanziarie non svolte nei confronti del pubblico e dai soggetti contemplati agli articoli 113, 106, primo comma, 108 e 109, decreto legislativo 385/1993.

PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE

atto integrativo recante modifiche all'atto costitutivo richieste in sede di omologa

Decreto 14 febbraio 1995 - Produzioni e Promozioni Radiotelevisive s.r.l. - Ricorso n. 1422/1994

Atto costitutivo - Omologazione - Procedimento - Modifiche richieste dall'autorità giudiziaria - Atto integrativo - Caratteristiche

(Artt. 2328, 2475, codice civile)

Non è omologabile (unitamente alla delibera principale) l'atto integrativo posto in essere dal "delegato in sede di atto costitutivo (o assemblea) ad apportare all'atto le modificazioni eventualmente richieste in sede di omologa dall'autorità giudiziaria" o da altri investiti di poteri equivalenti, indipendentemente dalle formule devolutive usate, allorché il predetto atto comporti modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto inerenti alla volontà già pattiziamente espressa dai soci, deliberabili in astratto solo dai medesimi; tale preclusione non vige per le eventuali mere attestazioni omesse in sede di verbale.

SEDE SOCIALE

E' legittimo il trasferimento della sede sociale presso l'abitazione del liquidatore

Decreto 15 marzo 1995 - Lucas International s.r.l. - Ricorso n. 7875/1994

Società di capitali - Atto costitutivo - Sede sociale - Trasferimento - Fissazione presso l'abitazione del liquidatore - Legittimità

(Artt. 2328, 2475, codice civile)

è omologabile la delibera di mutamento della sede sociale anche con fissazione in via di mero fatto della medesima presso l'abitazione del liquidatore, poiché lo stato di liquidazione appare compatibile con l'identificazione così definita della ridotta attività amministrativa perseguibile dalla società nei locali adibiti a sede, purché l'indirizzo coincida con un civico toponomastico idoneo ad individuare la sede in sé; in generale, invero, non è legittima l'indicazione della sede presso lo studio di un professionista o comunque con riferimento ad un rapporto (ad es. abitazione, deposito delle scritture contabili) fra un terzo (diverso dalla società) ed il luogo in cui appare posta la sede sociale, stante la non coincidenza di essa con la mera domiciliazione.

L'indirizzo e' requisito identificativo essenziale della sede sociale

Decreto 15 marzo 1995 - S.i.e.i. System s.n.c. - Ricorso n. 8050/1994

Società di capitali - Atto costitutivo - Sede sociale - Trasferimento - Natura modificativa dello statuto - Competenza dell'assemblea straordinaria

(Artt. 2328, 2365, 2475, 2486, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo che, nel prevedere che "la variazione della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica di statuto", contrasta con la essenzialità anche dell'indirizzo quale requisito identificativo della sede sociale, con la conseguente natura modificativa dell'atto costitutivo del relativo mutamento, ex articolo 2436, codice civile, e, dunque, la competenza dell'assemblea straordinaria.

Decreto 28 marzo 1995 - Ric. Trapuntes s.r.l. - Ricorso n. 8355/1994

Società di capitali - Atto costitutivo - Sede sociale - Trasferimento - Natura modificativa dello statuto - Competenza dell'assemblea straordinaria

(Artt. 2328, 2365, 2475, 2486, codice civile)

Non è omologabile la delibera con cui, prevedendosi la nuova sede sociale nello stesso Comune, si ometta di riportarne altresì l'indirizzo nello statuto sociale così come modificato, essendo l'indirizzo completo requisito identificativo essenziale della sede stessa, non potendosi invero escludere, altrimenti, che il mutamento dell'indirizzo possa avvenire anche con deliberati diversi da quelli decisi dall'assemblea straordinaria alla stregua di modifiche dell'atto costitutivo.

L'istituzione o soppressione di sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria

Decreto 15 marzo 1995 - DIMA s.r.l. - Ricorso n. 7925/1994

Società di capitali - Atto costitutivo - Sedi secondarie - Poteri di istituzione o soppressione - Attribuzione all'assemblea ordinaria - Illegittimità

(Artt. 2330, 2365, 2475, 2486, codice civile)

Non è omologabile lo statuto che, conferendo all'assemblea ordinaria il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie, contrasta con la tipicità degli elementi costitutivi la cui modifica appartiene al novero dei poteri dell'assemblea straordinaria, per il richiamo letterale diretto dell'articolo 2328, primo comma, n. 2, codice civile, nell'articolo 2365, codice civile; trattandosi di clausola eventualmente ricognitiva di una competenza legale non è legittima una formula generica ("l'assemblea potrà istituire") ove manchi la specifica espressione "assemblea straordinaria".

Inammissibilita' dell'istituzione di sede amministrativa nell'atto costitutivo

Decreto 12 aprile 1995 - IMPCA s.r.l. - Ricorso n. 170/1995

Società di capitali - Atto costitutivo - Sede sociale - Istituzione di sede amministrativa - Principio di unicità della sede legale - Violazione

(Artt. 2328, 2475, codice civile)

Non è omologabile lo statuto che, comunque prevedendo la istituzione della c.d. sede amministrativa (od "operativa" od altra specie, legalmente non prevista, di sede principale), contrasta, confusoriamente, con la unicità della sede legale principale (o non secondaria), esclusivo e certo luogo di riferimento richiesto dall'articolo 2328, primo comma, n. 2, codice civile, anche nell'interesse dei terzi e presupposto in via generale altresì dagli articoli 46, codice civile e 9 legge fallimentare.

In corso di procedura concorsuale la sede legale non puo' essere trasferita al di fuori del Comune originario

Decreto 20 aprile 1995 - Barone Rosso s.p.a. - Ricorso n. 8344/1994

Società di capitali - Procedure concorsuali - Trasferimento sede legale fuori dal Comune originario - Illegittimità

(Artt. 2328, 2475, codice civile)

Non è omologabile la delibera assembleare portante il trasferimento della sede legale al di fuori del Comune originario allorché, nel corso del procedimento, risulti dal Tribunale (anche con dichiarazione del curatore acquisibile ex articolo 738, terzo comma, codice di procedura civile) l'intervenuta dichiarazione di fallimento dell'ente, ritenendosi tale mutamento non compatibile con le esigenze liquidatorie e di controllo proprie della pendenza di una procedura concorsuale.

SOCI

E' inammissibilie la domiciliazione dei soci presso la sede sociale

Decreto 11 aprile 1995 - Ovo Emilia s.r.l. - Ricorso n. 407/1995

Società di capitali - Soci - Domiciliazione - Presso la sede sociale - Illegittimità - Presso il luogo risultante dal libro soci - Legittimità

(Artt. 2328, 2475, codice civile)

Non è omologabile lo statuto che, prevedendo la fissazione in via generale del domicilio dei soci presso la stessa sede sociale, incrina il necessario predicato di alterità soggettiva tra società e soci, funzionale ai fini di un corretto ed effettivo esercizio dei diritti di informazione, di voto e di controllo inerenti alla partecipazione del socio alla vita dell'ente; è invece legittima la clausola che fissa il domicilio del socio nel luogo risultante dal libro soci e dai suoi aggiornamenti.

TRASFORMAZIONE

l'atto di trasformazione richiede tutti i requisiti dell'atto costitutivo del tipo sociale adottato

Decreto 29 marzo 1995 - Edizioni Il Fenicottero s.n.c. - Ricorso n. 422/1995

Trasformazione - Società di persone in società di capitali - Indicazione dell'importo delle spese - Necessità

(Artt. 2475, 2498, codice civile)

Non è omologabile l'atto deliberativo della trasformazione da società personale a società di capitali non contenente l'indicazione dell'importo delle spese: invero l'articolo 2498, codice civile, prescrive che l'atto debba ricomprendere tutte le indicazioni imposte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato, senza preclusioni al naturale richiamo all'articolo 2475, n. 10, dettato per le società a responsabilità limitata, per le spese dell'atto.

Capitale sociale e patrimonio in sede di trasformazione

Decreto 20 aprile 1995 - B.M. Service s.n.c. - Ricorso n. 911/1995

Trasformazione - Società di persone in società di capitali - Aumento del capitale originario maggiore del patrimonio netto di stima - Illegittimità

(Artt. 2343, 2498, codice civile)

Non è omologabile l'atto deliberativo della trasformazione da società personale a società di capitali in cui il capitale originario da aumentarsi, con ulteriore e contestuale delibera, sia maggiore del patrimonio netto di stima così come determinato dall'esperto ex articoli 2498 e 2343, codice civile; se è invero possibile una parziale imputazione a capitale del patrimonio in caso di trasformazione (essendo nella fattispecie esclusa l'estinzione della società ed invece disposta la sua continuazione, con mera modifica dell'atto costitutivo ed apparendo richiesta la stima del conferimento al fine di controllare un'eventuale sopravvalutazione delle poste di bilanciamento del capitale) si rende necessaria la sussistenza di un capitale minimo conforme al tipo prescelto ed una eventuale, immediata, integrazione dei conferimenti ove il patrimonio netto sia ad esso inferiore; l'integrazione al minimo di capitale, anteriore all'assemblea o ad essa coeva, presuppone tutte le indicazioni delle modalità specifiche e degli estremi contabili e finanziari in cui le operazioni sono consistite.

RELAZIONE di stima del patrimonio sociale ex art. 2498 C.C.

Decreto 26 aprile 1995 - Studio di gestione aziendale di Breschi Alberto & C. s.n.c. - Ricorso n. 1835/1995

Trasformazione - Società di persone in società di capitali - Relazione di stima anteriore a sessanta giorni rispetto all'assemblea - Illegittimità

(Artt. 2343, 2498, codice civile)

Non è omologabile l'atto deliberativo della trasformazione da società personale a società di capitali in cui il capitale originario, bilanciato da un patrimonio netto di stima, sia determinato dall'esperto ex articoli 2498 e 2343, codice civile, con relazione anteriore di oltre sessanta giorni rispetto all'assemblea, richiedendo l'imputazione a capitale del patrimonio in caso di trasformazione la verifica diretta ad evitare il carattere fittizio per sopravvalutazione delle poste, non aggiornate; è inoltre necessaria l'attestazione da parte dei soci, verbalizzata in assemblea (anche sotto forma di "approvazione" della relazione di stima e conferma all'attualità dei relativi valori), che non sono intervenute, nelle more del procedimento, modifiche nell'andamento economico dell'ente idonee a diminuire l'apprezzamento peritale.

La trasformazione in cooperativa e' ammissibile se e' rispettato lo scopo mutualistico

Decreto 26 aprile 1995 - Beato Costanzo da Fabriano s.r.l. - Ricorso n. 825/1995

Trasformazione - Società a responsabilità limitata in società cooperativa a responsabilità limitata - Compatibilità

(Artt. 2498, 2521, codice civile)

è omologabile l'atto deliberativo della trasformazione da società a responsabilità limitata in società cooperativa a responsabilità limitata se l'attività che i soci si propongono di perseguire, definita nell'oggetto sociale anche mutato rispetto all'originario, sia compatibile con lo scopo mutualistico (es. acquisto di terreni e abitazioni da assegnare ai soci in proprietà individuale), il numero dei soci dell'ente trasformato coincida nel minimo con quelli voluti dalla normativa sui diversi tipi di cooperative e le quote individuali di ciascun socio non eccedano il limite massimo (ex articolo 2521, codice civile).