Fonte: Le Società - Opinioni - 5 / 1996

 

Giurisprudenza in sintesi

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

di Francesco Fimmanò e Francesco Simeone - Ferruccio Auletta

La rassegna presenta una serie di massime relative agli orientamenti più significativi, in tema di omologazione degli atti societari, assunti dal tribunale partenopeo nell'arco di dodici mesi, dal febbraio 1995 al febbraio 1996.

IPOTESI DI "NON LUOGO A PROVVEDERE": SOSTITUZIONE DEI LIQUIDATORI ...

Decreto 2 febbraio 1995 - Istituto Dia-Ter s.r.l.

Società di capitali - Liquidazione - Liquidatori - Sostituzione - Omologazione - Non necessarietà

(Art. 2450, codice civile)

La sostituzione dei liquidatori, così come la loro nomina, quantunque sia soggetta alle maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, va esclusivamente depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, piuttosto che il rigetto dell'istanza, va dichiarato il "non luogo a provvedere" [1].

ASSENZA DI OGNI FORMA PUBBLICITARIA DELL'ESTINZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ...

Decreto 24 febbraio 1995 - Germar s.p.a.

Società di capitali - Obbligazioni - Estinzione del prestito - Pubblicità - Superfluità

(Art. 2415, codice civile)

L'estinzione del prestito obbligazionario convertibile, decisa dall'assemblea degli obbligazionisti, non rientra fra gli atti soggetti al controllo omologatorio, né ad altre forme pubblicitarie, essendo sufficiente il semplice deposito in cancelleria. Pertanto il richiamo effettuato dall'art. 2415, terzo comma, codice civile, ove si prevede che l'assemblea degli obbligazionisti si conformi alla disciplina dettata per l'assemblea dei soci, esclude che ad essa si applichi anche il medesimo regime pubblicitario.

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO ...

Decreto 21 aprile 1995 - Acciaierie del sud A.D.S. s.p.a.

Società di capitali - Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Delibera assembleare - Omologazione - Non necessità

(Art. 152, legge fallimentare)

La delibera dell'assemblea straordinaria di una società di capitali, recante approvazione della proposta di concordato preventivo, in quanto riconducibile alla previsione dell'art. 152, secondo comma, legge fallimentare, non è soggetta a omologazione e, pertanto, va dichiarato il "non luogo a provvedere".

DELIBERA NON APPROVATA ...

Decreto 24 gennaio 1996 - Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Napoli s.c.r.l.

Società di capitali - Modifiche statutarie - Delibera dell'assemblea straordinaria - Mancata approvazione - Omologazione - Non luogo a procedere

(Art. 2368, codice civile)

Una deliberazione dell'assemblea straordinaria che non abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e che quindi non sia stata adottata, non va assoggettata al controllo del tribunale, non avendo apportato alcuna modificazione all'atto costitutivo della società, e, pertanto, il tribunale dichiara il "non luogo a provvedere".

DISTRIBUZIONE DI RISERVE SPECIALI

Decreto 2 febbraio 1996 - Mediterranea Bitumi s.r.l.

Società di capitali - Assemblea - Delibera di distribuzione di riserve speciali - Omologazione - Inammissibilità

(Art. 24 ss., L. n. 413/1991)

La delibera di distribuzione all'unico socio della riserva speciale derivante dalla rivalutazione effettuata ai sensi degli artt. 24 e ss. della legge n. 413/91 dei beni della società non ricade tra quelle soggette a controllo omologatorio, non essendo ciò né previsto dalla legge che disciplina la suddetta riserva speciale né ricavabile dalle generali disposizioni del codice civile.

AMMINISTRATORI

INDICAZIONE DEL NUMERO MINIMO E MASSIMO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Decreto 23 marzo 1995 - GE.AL. s.r.l.

Società di capitali - Atto costitutivo - Amministratori - Fissazione del numero massimo e minimo - Necessarietà

(Artt. 2380, 2487, codice civile)

Lo statuto di società a responsabilità limitata deve contenere l'indicazione del numero minimo e massimo dei membri di cui si compone il consiglio di amministrazione.

INDEFETTIBILITA' DELLE NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Decreto 23 marzo 1995 - Peccati di Capri s.r.l.

Società di capitali - Atto costitutivo - Amministratori - Norme di funzionamento - Indicazione - Necessarietà

(Art. 2328, codice civile)

Le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione, sebbene possano essere illustrate in maniera sintetica, costituiscono elementi indefettibili dello statuto sociale e, pertanto, ostano alla sua omologazione qualora non risulti che in esso siano state riportate.

AMMINISTRATORE A TEMPO INDETERMINATO NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Decreto Corte d'appello 30 dicembre 1995 - Deca Costruzioni s.r.l.

Società di capitali - Atto costitutivo - Amministratori - Durata in carica - Indeterminatezza - Ammissibilità

(Art. 2487, codice civile)

E' legittimo, in una società a responsabilità limitata, nominare un amministratore per l'intera durata della società, in quanto l'art. 2487, secondo comma, codice civile, non richiama, tra le norme applicabili alle s.r.l. per l'organo amministrativo, l'art. 2383, secondo comma, codice civile, che limita a tre anni la durata della permanenza nella carica di amministratore di società per azioni, quindi la nomina non è soggetta ad alcun termine e può essere conferita anche a tempo indeterminato o per tutta la durata della vita dell'amministratore [2].

ASSEMBLEA

ANALITICITA' DEL VERBALE ASSEMBLEARE

Decreto 2 febbraio 1995 - Cangiano Illuminazione s.r.l.

Società di capitali - Assemblea - Verbale - Sinteticità del verbale - Omologazione - Diniego

(Artt. 2375, 2446, codice civile)

Il verbale dell'assemblea straordinaria, convocata per adempiere agli obblighi di cui all'art. 2446, codice civile, deve espressamente contenere l'indicazione che la documentazione necessaria alla corretta informazione dei soci sia rimasta depositata presso la sede sociale per il tempo previsto dal medesimo articolo.

ILLEGITTIMITA' DELL'ATTRIBUZIONE DI UN POTERE DI VETO IN DANNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Decreto 12 aprile 1995 - Monte Lucente Immobiliare s.p.a.

Società di capitali - Assemblea - Deliberazioni - Attribuzione di potere di veto - Illegittimità

(Artt. 2364, 2465, codice civile)

Costituiscono principi inderogabili, che regolano la società di capitali, quello della indelegabilità delle competenze dell'assemblea a soggetti estranei ed esterni alla società, nonché quello dell'inderogabilità del procedimento assembleare, con conseguente divieto delle pattuizioni che, sebbene stipulate a latere del contratto sociale, svuotino le prime o il secondo e determinino una deviazione dal meccanismo predisposto dal legislatore, volto a ottenere l'adozione di decisioni ispirate esclusivamente dal perseguimento dell'interesse sociale, la cui identificazione è riservata all'organo assembleare. La previsione della subordinazione del compimento di atti, da parte della società, a un soggetto esterno ed estraneo ad essa, cui sia attribuito un potere di "veto" in danno dell'assemblea, viola palesemente il principio dianzi enunciato e rende illegittimo l'atto che la contenga.

INAMMISSIBILITA' DI QUORUM COSTITUTIVI PER LE ASSEMBLEE ORDINARIE IN SECONDA CONVOCAZIONE

Decreto Corte d'appello 17 novembre 1995 - PAL.CO. s.r.l.

Società di capitali - Assemblea - Quorum costitutivi - Fissazione - Inammissibilità

(Art. 2369, codice civile)

E' illegittimo prevedere un quorum qualificato anche per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione, alla stregua dell'art. 2369, terzo comma, codice civile, disposizione sicuramente inderogabile, essendo diretta a garantire l'adozione degli atti fondamentale per la vita stessa della società come l'approvazione del bilancio e la nomina degli organi amministrativi e di controllo.

E' NECESSARIA L'INDICAZIONE NOMINATIVA DEI SOCI NEL VERBALE

Decreto 25 gennaio 1996 - Ferinvest s.r.l.

Società di capitali - Assemblea straordinaria - Verbale - Sinteticità del verbale - Indicazione rappresentanti società - Omologazione - Diniego

(Artt. 2375, 2446, codice civile)

E' necessario per tutte le società di capitali che dal verbale dell'assemblea straordinaria risultino l'indicazione nominativa dei soci intervenuti, il numero di azioni o quote di cui ciascuno è portatore, il nome dei rappresentanti per delega, le indicazioni dei rappresentanti legali dei soci persone giuridiche, i quorum costitutivi e deliberativi, il contenuto (sia pur riassuntivo) degli interventi effettuati. A tali fini il c.d. foglio delle presenze non costituisce minimamente parte integrante del verbale quando sia rappresentato da un foglio volante, sia pure autenticato, destinato ad essere ritirato subito dopo l'omologazione.

ATTO COSTITUTIVO

FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA': CONDIZIONI

Decreto 11 maggio 1995 - Partenopea Acciai s.r.l.

Società di capitali - Raccolta di danaro tra i soci - Atto costitutivo - Necessarietà

(Delib. C.I.C.R. 3 marzo 1994; art. 11, L. 15 settembre 1993, n. 385)

La legittimità della raccolta di danaro dai soci, con obbligo di rimborso, è condizionata ad un'espressa previsione statutaria in tal senso. Tale clausola deve, altresì, prevedere che i soci possano procedere al finanziamento della società soltanto qualora detengano almeno il due per cento del capitale sociale e a condizione che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

CAPITALE SOCIALE

RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE E RICOSTITUZIONE EFFETTIVA

Decreto 10 gennaio 1995 - Orlen s.r.l.

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per perdite - Al di sotto del minimo legale - Effettiva ricostituzione - Omologazione - Necessarietà

(Art. 2447, codice civile)

L'operazione di ripianamento delle perdite e di contestuale ricostituzione del capitale sociale interamente perduto esige, affinché sia legittima, che i soci sottoscrittori versino l'importo necessario allo scopo nelle casse sociali. Di tale versamento deve essere dato atto, in sede di omologazione della delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale, da parte del legale rappresentante della società ricorrente, oppure esso deve evincersi dal verbale assembleare.

NULLITA' DELLA DELIBERA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOLO SE RISULTANTE EX ACTIS

Decreto Corte d'appello 13 gennaio 1995 - Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a.

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per perdite - Attività istruttoria del Pubblico Ministero - Falsità del bilancio - Omologazione - Ammissibilità

(Artt. 70, 72, codice procedura civile)

La falsità del bilancio produce, senza alcun dubbio, la nullità delle deliberazioni adottate sul suo presupposto, ai sensi degli artt. 2446 e 2447, codice civile. E' altrettanto vero, però, che nell'ambito del procedimento di omologazione essa, affinché possa essere rilevabile, deve risultare dagli atti, ossia dal testo della delibera e dai documenti ad essa allegati, piuttosto che emergere da accertamenti istruttori.

Al principio dianzi affermato non sfugge il Pubblico Ministero, poiché non avrebbe senso sostenere che il controllo omologatorio non comporti attività istruttoria e, nel contempo, consentire al medesimo magistrato di produrre documenti acquisiti in altra sede.

Inoltre la posizione, meramente auditiva, che tale organo assume nel procedimento in esame, non è da ricondursi all'intervento in causa, inteso in senso tecnico, ex art. 70, n. 5, codice procedura civile. Infine, l'"unilateralità" del procedimento de quo, confrontata con la presenza di più parti controinteressate nel procedimento contenzioso, rende sicuramente inapplicabile l'art. 72, codice procedura civile, ma lascia intatto lo sbarramento logico-giuridico costituito dall'evidenziata incompatibilità del procedimento omologatorio con l'attività istruttoria.

INDICAZIONE DELL'AVVENUTO AUMENTO DEL CAPITALE NEGLI ATTI SOCIETARI SOLO A SOTTOSCRIZIONE EFFETTIVAMENTE AVVENUTA

Decreto 20 gennaio 1995 - L.R. Ass. s.r.l.

Società di capitali - Capitale sociale - Aumento - Deliberato ma non sottoscritto - Modificazione dell'atto costitutivo - Illegittimità

(Art. 2444, codice civile)

L'aumento di capitale necessita di un tempo prestabilito di realizzazione, essendo stato previsto, per il completamento dell'operazione, un iter che impone la successiva fase della effettiva sottoscrizione delle quote di nuova emissione.

Pertanto l'aumento deliberato, ma non ancora sottoscritto, non può ritenersi realizzato e non può procedersi alla modifica dello statuto in punto di ammontare del capitale sociale.

A conferma di tale impostazione vi è il disposto dell'art. 2439, secondo comma, codice civile, che, addirittura, esige una nuova delibera assembleare di aumento del capitale qualora le sottoscrizioni non raggiungano il nuovo ammontare e non sia stata espressamente prevista tale evenienza nella originaria delibera di aumento (c.d. "aumento inscindibile").

Quindi, in linea con quanto sancito dall'art. 2444, codice civile, fin quando l'aumento di capitale non sia stato eseguito e non sia stata depositata, presso il registro delle imprese, l'attestazione dell'avvenuto aumento, esso non può essere menzionato negli atti della società.

REQUISITI DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI ALL'ART. 2446 C.C.

Decreto 20 gennaio 1995 - LE.DA. s.r.l.

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per perdite - Situazione patrimoniale - Allegazione del conto economico - Omologazione - Ammissibilità

(Art. 2446, codice civile)

In ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del limite legale si ritiene applicabile la disciplina prevista dall'art. 2446, codice civile, ove si richiede, per la legittimità dell'operazione, che venga sottoposta all'assemblea una situazione patrimoniale aggiornata.

Quest'ultima deve, però, essere corredata dalla relazione degli amministratori, così da assolvere alla sua funzione di strumento adeguato di informazione dei soci circa lo stato di crisi dell'impresa e da porli in condizione di adottare ogni necessario consequenziale provvedimento.

Suddetta relazione deve necessariamente rispondere ai requisiti di "dettaglio", "chiarezza" e "precisione", in modo da evidenziare, con assoluta esattezza e attendibilità, lo stato in cui versa la società e le cause che lo hanno determinato, illustrando le risultanze emergenti dalla situazione patrimoniale, ovvero dal bilancio (qualora venga depositato tale ultimo strumento contabile, contenente una mera rappresentazione statica della situazione dell'ente sociale).

In mancanza di tale relazione l'amministratore è tenuto a depositare il conto economico, avente funzione equipollente alla prima, così da consentire ai soci di accettare i motivi della perdita e assumere ogni iniziativa ritenuta opportuna. Difatti anche il conto economico rappresenta adeguatamente la "dinamica gestionale" e appare indispensabile all'attuazione di una seria verifica della gestione sociale da parte dei soci.

ASSIMILAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Decreto 2 febbraio 1995 - Cetan s.r.l.

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per perdite - Bilancio straordinario - Criteri di redazione - Nota integrativa

(Artt. 2446, 2447, codice civile)

La disciplina prevista per l'art. 2446, codice civile, applicabile anche all'ipotesi disciplinata dall'art. 2447, codice civile, prevede che all'assemblea vengano sottoposti sia una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale (ove previsto), sia un bilancio "straordinario", redatto nell'osservanza dei criteri previsti per quello annuale.

Peraltro alla situazione patrimoniale, da sottoporre all'esame dell'assemblea, vanno allegate la nota integrativa e la relazione sulla gestione, ambedue redatte dall'organo amministrativo.

L'inosservanza di tali principi si trasforma in vizi procedurali che rendono illegittima la delibera che li contenga.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2446 E' UN BILANCIO INFRAANNUALE

Decreto 23 marzo 1995 - SICME s.r.l.

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per perdite - Situazione patrimoniale - Conformità alle norme sul bilancio di esercizio

(Artt. 2446, 2447, codice civile)

La situazione patrimoniale da sottoporsi all'attenzione dell'assemblea, convocata ex artt. 2446 e 2447, codice civile, costituisce un bilancio infrannuale e deve, pertanto, essere redatta nell'osservanza delle norme previste per il bilancio di esercizio.

Così, sulla base della normativa introdotta dal D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, allo stato patrimoniale e al conto economico vanno allegate la relazione dell'organo amministrativo e le osservazioni del collegio sindacale, nonché la nota integrativa, anch'essa costituente parte integrante del bilancio secondo l'attuale disposto dell'art. 2423, primo comma, codice civile.

RIDUZIONE DEL CAPITALE, AUMENTO CONTESTUALE E SOTTOSCRIZIONE IMMEDIATA

Decreto 4 maggio 1995 - Union Flag R.D. Insurance Broker s.r.l.

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per perdite - Contestuale aumento del capitale sociale - Sottoscrizione immediata del capitale - Soppressione del diritto di opzione in aggiunta ai casi previsti dalla legge - Omologazione - Diniego

(Artt. 2441, 2447, codice civile)

La deliberazione di aumento del capitale, richiesta dall'art. 2447, codice civile, non è altro che l'atto destinato a dare impulso al meccanismo procedimentale diretto a dotare nuovamente la società dei perduti mezzi economici. Di tale procedimento fanno parte anche la pubblicazione dell'offerta di opzione e il concreto esercizio del diritto di opzione, ex art. 2441, secondo comma, codice civile, nonché dell'eventuale diritto di prelazione sulle azioni o quote rimaste inoptate, ex art. 2441, terzo comma, codice civile. La circostanza che tale procedimento possa esaurirsi nel corso della medesima assemblea chiamata a deliberare l'aumento, allorché si proceda alla contestuale sottoscrizione, da parte dei presenti non rinunciatari al diritto di opzione, non equivale a negare che il legislatore abbia comunque inteso apprestare, attraverso tale meccanismo, adeguata tutela al diritto di ciascun socio alla conservazione della propria partecipazione sociale, pur nell'ipotesi di riduzione o di azzeramento del capitale per perdite.

INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE MASSIMO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

Decreto 4 maggio 1995 - Union Flag R.D. Insurance Broker s.r.l.

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Aumento - Diritto di opzione - Assenza del limite al suo esercizio - Omologazione - Diniego

(Artt. 2441, 2495, codice civile)

L'art. 2495, codice civile, dettato in tema di società a responsabilità limitata, non richiama, tra quelle da applicarsi, la norma dell'art. 2441, secondo comma, codice civile; pertanto la fissazione delle modalità di esercizio del diritto di opzione deve intendersi rimessa alle determinazioni dell'assemblea, ovvero dello statuto. Inoltre, l'art. 2439, codice civile, nell'occuparsi della sottoscrizione delle nuove azioni, rimanda al solo termine minimo fissato nell'art. 2441, secondo comma, codice civile, ma tace sul termine massimo previsto per la sottoscrizione, che può, pertanto, liberamente e senza alcun vincolo temporale, fissarsi dall'assemblea.

La serrata scansione temporale della procedura che deve condurre alla deliberazione di ricostituzione del capitale non ammette, però, l'assegnazione ai soci di un termine indeterminatamente lungo per la sottoscrizione dell'aumento. Una tutela minima, ma sufficiente, può individuarsi nella limitazione del termine massimo consentito per l'esercizio del diritto di opzione alla durata prevista per il termine minimo di cui all'art. 2441, secondo comma, codice civile; la coincidenza tra il termine minimo e quello massimo consente di raggiungere, rapidamente, una condizione di certezza, vantaggiosa per tutti. Tale soluzione, nonostante l'art. 2495, codice civile, difetti del richiamo all'art. 2441, secondo comma, codice civile, è analogicamente applicabile anche in tema di società a responsabilità limitata.

APPLICABILITA' DELL'ART. 2444 C.C. ALLE S.R.L.

Decreto 11 maggio 1995 - Gresca Sud Italia s.r.l.

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Aumento - Modificazione dell'atto costitutivo - Effettività dell'esecuzione - Omologazione - Diniego

(Artt. 2444, 2495, codice civile)

L'art. 2495, codice civile, stabilisce che, in caso di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, trovano applicazione, in ordine alle quote, le disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2440, 2441, 2474, codice civile, ma non richiama la norma dell'art. 2444, codice civile, la cui ratio mira ad evitare che l'iscrizione della sola delibera di aumento possa ingannare i terzi, impossibilitati a conoscere dell'effettiva esecuzione e dell'ammontare in cui sia avvenuta. Pertanto, non può non riconoscersi che l'obiettivo di tutela dell'affidamento, posto alla base dell'art. 2444, codice civile, meriti di essere raggiunto anche per le società a responsabilità limitata: il mancato richiamo dell'art. 2495, codice civile, non impedisce che, nella ricorrenza dei presupposti per farsi luogo al procedimento di applicazione analogica, la disposizione dell'art. 2444, codice civile, sia applicata anche a queste ultime.

DATA DI RIFERIMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Decreto 25 maggio 1995 - A.S. Ischia Isolaverde s.r.l.

Società di capitali - Riduzione del capitale per perdite - Situazione patrimoniale aggiornata - Data di riferimento

(Artt. 2446, 2447, codice civile)

Per i casi previsti dagli artt. 2446 e 2447, codice civile, la situazione patrimoniale predisposta e depositata dall'organo amministrativo deve essere aggiornata "al momento della deliberazione" o, comunque, a un momento immediatamente precedente, ritenendosi non aggiornata una situazione riferibile ad oltre sessanta/novanta giorni anteriori alla delibera, difettando la correlazione normativa tra il momento del verificarsi della situazione patrimoniale, rilevante ex art. 2446 e 2447, codice civile e l'onere, posto a carico degli amministratori, di convocare l'assemblea "senza indugio", allo scopo precipuo di rappresentare correttamente le condizioni della società, nonché di porre l'assemblea in condizione di deliberare nella maniera più opportuna.

SOTTOSCRIZIONE IMMEDIATA DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE E DIRITTO DI OPZIONE

Decreto 1° giugno 1995 - Safemia s.r.l.

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per perdite - Contestuale ricostituzione al solo limite legale - Diritto di opzione - Omologazione - Ammissibilità

(Artt. 2441, 2447, codice civile)

E' omologabile, e può ordinarsene l'iscrizione nel registro delle imprese, la delibera dell'assemblea straordinaria che preveda l'azzeramento del capitale sociale, la sua successiva ricostituzione, nonché l'attribuzione ai soci della possibilità di sottoscrivere tale aumento entro un considerevole lasso di tempo, facendo salvo il diritto di opzione dei soci assenti. Inoltre l'immediata sottoscrizione di una quota di capitale, pari al minimo legale previsto per le società a responsabilità limitata, accompagnata dalla relativa liberazione, soddisfa l'imprescindibile esigenza che la società si ridoti di un capitale effettivamente sottoscritto.

SCINDIBILITA' DELLA DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE DA QUELLA MODIFICATIVA DELLO STATUTO E SUA OMOLOGABILITA'

Decreto 5 ottobre 1995 - Immobiliare San Giorgio 1967 s.p.a.

Società di capitali - Capitale sociale - Aumento - Mancata sottoscrizione - Modificazione dello statuto - Illegittimità

(Art. 2444, codice civile)

In caso di aumento del capitale sociale, non seguito dalla immediata sottoscrizione, non può procedersi alla modifica dello statuto, con l'indicazione aggiornata del capitale stesso, possibile solo allorquando si saranno verificate le condizioni legittimanti la modificazione statutaria in parte qua, essendo però omologabile la distinta delibera di aumento.

OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE IN SEDE DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Decreto 6 dicembre 1995 - Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a.

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per perdite - Situazione patrimoniale - Osservazioni del collegio sindacale

(Artt. 2446, 2447, codice civile)

La cruciale funzione di controllo sull'andamento della gestione e di garanzia dei soci e dei creditori, demandata al collegio sindacale va indiscutibilmente attuata anche nel delicato momento della riduzione del capitale, visto che l'art. 2446, codice civile, richiede che all'assemblea convocata per i provvedimenti sul capitale deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale. La circostanza che il legislatore adotti la diversa dizione "osservazioni" non autorizza ad attribuire loro un significato ed una valenza ridotta rispetto alla relazione degli amministratori.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER ESUBERANZA: NECESSITA' DI INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI

Decreto 15 gennaio 1996 - Airone soc. coop. a r.l.

Società di capitali - Riduzione per esuberanza - Indicazione delle motivazioni - Omologazione - Rigetto

(Art. 2445, codice civile)

La legittimità dell'operazione di riduzione del capitale sociale per esuberanza, nel corso della vita della società, è condizionata dal divenire l'importo del capitale eccessivo rispetto alle esigenze poste dell'oggetto sociale. La valutazione dell'esuberanza scaturisce da un procedimento logico che, trovando origine in premesse di carattere imprenditoriale e supportato dall'assunto che l'assemblea non gode del potere, meramente discrezionale, di ridurre il capitale, si incentra su valutazioni di carattere tecnico e oggettivo miranti a comparare l'entità corrente del capitale con quella sufficiente al raggiungimento dell'oggetto sociale. La natura del giudizio su cui si fonda la riduzione e la considerazione che l'art. 2445, secondo comma, codice civile, concorre a tutelare un interesse di carattere generale qual è quello dell'intangibilità del capitale sociale al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge [3], consentono di ritenere che, in sede di omologazione, il sindacato del tribunale debba avere ad oggetto, nei limiti del controllo di legittimità "sostanziale", il riscontro della esistenza della motivazione e della corretta individuazione dei presupposti legittimanti l'operazione, nonché la coerenza e congruenza logica del giudizio.

RICAPITALIZZAZIONE DI SOCIETA' CON UNICO SOCIO

Decreto 26 gennaio 1996 - Reviban Società di revisione s.p.a.

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per perdite - Contestuale aumento - Sottoscrizione immediata - Unico socio

(Artt. 2441, 2447, codice civile)

Allo scopo di contemperare le contrapposte esigenze di salvaguardia del diritto di opzione dei soci assenti e di tutela dei terzi circa l'effettività del capitale sociale, l'operazione di concreta ricapitalizzazione deve ultimarsi entro il termine massimo, ancorché riconosciuto come minimo dall'art. 2441, secondo comma, codice civile, di trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel Busarl. Tuttavia, quando la società ha un unico socio le suddette esigenze di salvaguardia sono inimmaginabili. Una volta convenuto nell'assemblea ex art. 2447, l'unico socio dovrebbe già sapere se intende ricapitalizzare ovvero offrire l'aumento ad un nuovo partner. E' comunque inammissibile che una siffatta società operi con un capitale, fissato al minimo di legge, solo deliberato e non sottoscritto.

COSTITUZIONE

NAZIONALITA' DEI SOCI

Decreto 7 febbraio 1996

Società di capitali - Costituzione - Partecipazione di cittadino straniero - Condizione di reciprocità - Mancata prova - Omologazione - Rigetto

(Art. 16, disp. prel. codice civile)

La costituzione di società, in Italia, da parte di cittadini stranieri può ammettersi, a condizione che sussista la "condizione di reciprocità" (v. art. 16, disp. prel. codice civile) ossia che analogo diritto sia convertito al cittadino italiano, senza alcuna discriminazione, nello Stato di provenienza di colui che intenda costituire, in Italia, una società, gravando sulla parte l'onere di provare tale condizione.

Nel silenzio dell'atto costitutivo, i soci stranieri di una costituenda società di diritto italiano potrebbero esimersi dal dimostrare la sussistenza della condizione di reciprocità solo se fossero cittadini di un Paese facente parte della Comunità europea.

DURATA DELLA SOCIETA'

NON E' LEGITTIMA LA PROROGA TACITA DI SOCIETA'

Decreto 16 marzo 1995 - SIS.SA s.r.l.

Società di capitali - Atto costitutivo - Durata della società - Proroga tacita - Omologazione - Diniego

(Art. 2328, n. 11, codice civile)

La clausola statutaria, in forza della quale si preveda la proroga tacita della società, si ritiene illegittima.

FUSIONE

IRRINUNZIABILITA' DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE

Decreto 5 dicembre 1995 - Pulga s.r.l.

Fusione - Progetto di fusione - Pubblicazione - Termini - Inderogabilità

(Art. 2501 bis, codice civile)

Il termine posto per la pubblicazione dell'estratto del progetto di fusione nella Gazzetta Ufficiale dall'art. 2501 bis, ultimo comma, codice civile, è stabilito non solo nell'interesse dei soci ma anche dei creditori, sicché esso è da ritenersi irrinunziabile anche dall'assemblea con decisione all'unanimità.

CRITERI DI REDAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2501 TER

Decreto 5 dicembre 1995 - Pulga s.r.l.

Fusione - Situazione patrimoniale - Criteri di redazione - Conto economico - Nota integrativa - Relazione degli amministratori

(Art. 2501 bis, codice civile)

La situazione patrimoniale richiesta dall'art. 2501 ter, codice civile, deve essere redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e quindi deve comprendere non solo lo stato patrimoniale ed il conto economico ma anche la nota integrativa, accompagnati peraltro dalle relazioni dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

OBBLIGAZIONI

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA'

Decreto 29 novembre 1995 - Neviera s.r.l.

Società di capitali - Emissione del prestito obbligazionario - Trasformazione - Omologazione - Ammissibilità

(Artt. 2410, 2498, codice civile)

E' legittima la deliberazione di emissione del prestito obbligazionario coeva a quella di trasformazione in s.p.a. e di aumento del capitale sociale fino al limite pari all'importo del prestito suddetto, in quanto non v'è alcuna norma nel sistema che vieti la contestualità delle dette operazioni.

EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER UN IMPORTO SUPERIORE AL CAPITALE INDICATO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO

Decreto Corte d'appello 2 febbraio 1996 - I.C.A.R. Costruzioni s.p.a.

Società di capitali - Emissione del prestito obbligazionario - Capitale versato - Capitale risultante dal bilancio d'esercizio - Omologazione - Rigetto

(Art. 2410, primo comma, codice civile)

L'art. 2410, primo comma, codice civile, consente l'emissione di obbligazioni "per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato", lasciando chiaramente intendere che la somma cui occorre fare riferimento, oltre a rientrare nei limiti del capitale effettivamente versato, non deve comunque eccedere l'importo del capitale risultante dall'ultimo bilancio. Pertanto anche se durante l'esercizio in corso v'è stato un aumento di capitale sottoscritto e versato, l'emissione di obbligazioni non può essere superiore al capitale risultante dal bilancio approvato dell'esercizio precedente, anche se questo è diverso da quello attuale [4].

OGGETTO SOCIALE

ATTIVITA' DI REDAZIONE E DIFFUSIONE DI PERIODICI

Decreto 2 febbraio 1995 - Lugano Trasporti s.r.l.

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività editoriale - Compatibilità con altre attività - Omologazione - Ammissibilità

(Art. 11, L. 5 agosto 1981, n. 416)

La ricomprensione, tra le attività elencate nell'oggetto sociale, dell'attività di redazione e diffusione di "pubblicazioni periodiche" è lecita, purché queste ultime non abbiano attinenza con l'informazione, né consistano in giornali quotidiani, stante il divieto espresso contenuto nell'art. 11, L. 5 agosto 1981, n. 416, meglio nota come "Disciplina delle imprese editrici e provvedimenti per l'editoria".

NON E' OMOLOGABILE L'OGGETTO SOCIALE CHE PREVEDA ATTIVITA' RISERVATE ALLO STATO

Decreto 4 maggio 1995 - MG s.r.l.

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività non esercitabili da privati - Omologazione - Diniego

(Art. 2328, n. 3, codice civile)

La predisposizione e l'installazione di linee telefoniche costituisce, allo stato attuale, un'attività preclusa alla libera iniziativa dei privati.

ATTIVITA' ILLECITE: ORGANIZZAZIONE DI SCOMMESSE

Decreto 24 maggio 1995 - Eurobet Service s.r.l.

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività illecita - Organizzazione di scommesse - Omologazione - Diniego

(Art. 41, L. 13 dicembre 1989, n. 401; art. 88, T.U.L.P.S.)

E' illegittimo l'atto costitutivo di società a responsabilità limitata, in punto di oggetto sociale, ove esso preveda "lo scopo di organizzare e gestire, direttamente e/o indirettamente, in proprio e/o per conto di soggetti legalmente costituiti, autorizzati e operanti, per tutto il territorio della Gran Bretagna, scommesse relative a concorsi pronostici, singole gare o gruppi di esse, in tutti i settori dello sport e, comunque, in ogni e qualunque settore ...", provvedendo, peraltro, a predisporre "nel territorio nazionale un'adeguata organizzazione di persone, mezzi e cose idonee alla pubblicità delle gare e/o, comunque, sugli eventi di scommessa, sulle quote di scommessa, alla raccolta delle scommesse medesime nei suindicati settori, onde inoltrarle alla mandante inglese".

Nella vigenza dell'art. 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401, deve ritenersi illecita, nonché penalmente sanzionata, l'organizzazione pubblica delle scommesse, nonostante abbiano ad oggetto giuochi non d'azzardo, poiché questi ultimi sono caratterizzati, in tutto o in parte, dall'abilità.

L'OGGETTO SOCIALE ECCESSIVAMENTE AMPIO E' LEGITTIMO SE DETERMINATO E CONCRETO

Decreto 15 novembre 1995 - SIGMA s.r.l.

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Ampiezza - Omologazione - Ammissibilità

(Artt. 1346, 2328, n. 3, codice civile)

E' legittima la previsione di un oggetto sociale particolarmente ampio purché sia determinato e concreto, in quanto le esigenze delle multiformi realtà economiche e produttive della vita moderna restringono l'area di sindacato giudiziario alle ipotesi di impossibilità concreta ed attuale di individuazione dell'attività economica perseguenda. Indicata l'attività nel genere e nella specie, sia con riferimento alle classi indicate negli artt. 2195 e 2135, codice civile, sia alle categorie di beni e servizi, alla produzione o allo scambio dei quali essa è finalizzata, non possono esservi ulteriori riserve alla positiva valutazione del Tribunale, purché naturalmente, una delle previsioni non violi specificamente qualche particolare norma di legge.

INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO SOCIALE

Appello 10 gennaio 1996 - Codimark s.r.l.

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Ampiezza - Omologazione - Ammissibilità

(Artt. 1346, 2328, n. 3, codice civile)

Non può essere iscritto nel registro delle imprese lo statuto di una società avente un oggetto sociale generico comprendente in via assolutamente paritaria, un numero di settori economici d'intervento enorme e non contiguo tra loro, ritenuto che una tale vastità, diversificazione ed eterogeneità dell'oggetto si risolve nella indeterminatezza dello stesso in violazione dell'art. 2475, n. 3, codice civile, non essendo individuabile l'attività economica per il cui esercizio in comune è stato stipulato il contratto di società, che sostanzialmente viene demandata all'arbitrio degli amministratori, senza consentire ai singoli soci od al terzo contraente alcuna cognizione dei limiti entro i quali possono spaziare lo svolgimento dell'attività sociale ed il compimento dei singoli atti.

PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE

DEPOSITO DI MEMORIE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE

Decreto 24 maggio 1995 - Eurobet Service s.r.l.

Società di capitali - Omologazione - Allegazione di memorie aggiuntive - Ammissibilità

(Art. 738, codice procedura civile)

Il ricorrente, che chieda l'omologazione di un atto costitutivo di società, può depositare, nel corso del procedimento, una memoria esplicativa delle argomentazioni volte a dimostrare l'inesistenza di ragioni preclusive all'accoglimento del ricorso.

In tale ambito va ricompresa anche la circostanza dell'esistenza di un precedente giurisprudenziale favorevole all'istante, a condizione che esso risulti edito in riviste specialistiche oppure che venga prodotto da quest'ultimo, così da consentire al Collegio la possibilità di esaminare la reale identità tra la fattispecie in esame e quella invocata, nonché di vagliarne la persuasività argomentativa.

Decreto 6 dicembre 1995 - Società sportiva Calcio Napoli s.p.a.

Società di capitali - Omologazione - Allegazione di memorie aggiuntive - Principio del contraddittorio - Ammissibilità

(Art. 738, codice procedura civile)

Il contraddittorio costituisce principio generale e basilare dell'ordinamento giuridico, che deve trovare attuazione anche nei procedimenti per l'omologazione di delibere societarie, e di volontaria giurisdizione in generale, ogni qualvolta sia possibile individuare parti tra loro cointeressate, al fine di salvaguardare l'effettiva partecipazione al procedimento di tutte le parti nella cui sfera giuridica gli effetti del provvedimento sono destinati ad incidere. Tale contraddittorio può avere ad oggetto solamente fatti, circostanze, condizioni della delibera soggetta ad omologa, che siano strettamente strumentali alla dimostrazione o alla negazione della sua legittimità. Sicché in caso di delibera adottata, ex artt. 2446, 2447, codice civile, possono prendersi in considerazione i rilievi mossi alla corretta determinazione delle poste rilevanti nel procedimento di ripianamento delle perdite, ma non può giudicarsi ammissibile la generale contestazione della veridicità del bilancio [5].

REVOCA DELL'OMOLOGA

IPOTESI DI ILLEGITTIMITA' DELLA REVOCA

Decreto 23 marzo 1995 - Eurofinanziaria Services s.r.l.

Società di capitali - Modifica dell'atto costitutivo - Omologazione - Revoca dell'omologazione dell'atto costitutivo - Illegittimità

(Art. 742, codice procedura civile)

L'autorità giudiziaria, adita per l'omologazione di un atto modificativo, non può, d'ufficio, sindacare i vizi di legittimità dell'atto costitutivo e dello statuto originari e, per l'effetto, revocare il precedente decreto di omologazione.

RIMEDIO ALLA ILLEGITTIMITA' DI UN PROVVEDIMENTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Decreto 6 dicembre 1995 - Clinica Santa Patrizia s.p.a.

Società di capitali - Omologazione - Revoca dell'omologazione dell'atto costitutivo - Illegittimità - Reclamo

(Artt. 742 e 739, codice procedura civile)

Il rimedio esclusivo alla illegittimità di un provvedimento reso in sede di volontaria giurisdizione societaria, in pendenza dei termini di legge, è rappresentato dal reclamo alla Corte d'appello, ex art. 739, codice procedura civile, mentre la revoca dei provvedimenti camerali, ai sensi dell'art. 742, codice procedura civile, investe l'analisi dei motivi di opportunità sui quali essi si basano. Peraltro la caducazione delle ragioni di opportunità poste a sostegno di un provvedimento onorario, rappresentando un adeguamento solo successivo alle prescrizioni del Tribunale, non può ritenersi un elemento "sanante" della illegittimità della delibera assembleare.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

SCIOGLIMENTO AUTOMATICO E IMMEDIATO NELLE IPOTESI EX ART. 2448, N. 4, C.C.

Decreto 4 maggio 1995 - Union Flag R.D. Insurance Brocker s.r.l.

Società di capitali - Scioglimento - Per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale - Mancata reintegrazione del capitale - Mancata trasformazione - Effetti

(Artt. 2448, n. 4, 2447, codice civile)

Nell'ipotesi di cui all'art. 2448, n. 4, codice civile, cui va assimilata quella della perdita integrale o della riduzione a zero del capitale sociale [6], lo scioglimento della società opera automaticamente e immediatamente, salva l'adozione delle deliberazioni, alternative tra loro, previste dall'art. 2447, codice civile [7]. Pertanto, il mancato intervento della delibera di reintegrazione del capitale o di quella di trasformazione della società, equivale al mancato avveramento della condizione risolutiva, facendo sì che la società continui a versare in stato di scioglimento [8]. L'avverarsi della condizione risolutiva è, peraltro, possibile fino a quando l'assemblea non sia convocata e, in tal modo, posta nella situazione di poter rimuovere la causa di scioglimento [9].

DESIGNAZIONE DI SEDE DELLA LIQUIDAZIONE

Decreto 2 giugno 1995 - Calzaturificio Lerre s.r.l.

Società di capitali - Scioglimento - Liquidazione - Sede della liquidazione

Non è legittima la designazione di una sede della liquidazione diversa da quella legale, senza procedere alla dovuta modifica statutaria.

SEDE SOCIALE

INDICAZIONE SPECIFICA DELLA SEDE LEGALE

Decreto 25 maggio 1995 - A.S. Ischia Isolaverde s.r.l.

Società di capitali - Modifiche statutarie - Sede sociale - Trasferimento - Mancata indicazione del numero civico - Illegittimità

(Art. 2436, codice civile)

La delibera di mutamento della sede sociale deve rispondere a canoni di precisione e affidamento tali da garantire la sede della persona giuridica. Qualora essa difetti dell'indicazione del numero civico, dell'edificio e della progressiva chilometrica, relative alla sede stessa, non è omologabile.

Decreto 15 gennaio 1996 - SI.RE.A. s.r.l.

Società di capitali - Modifiche statutarie - Sede sociale - Indicazione generica - Omologazione - Rigetto

(Art. 2436, codice civile)

E' indispensabile l'indicazione esatta di tutti gli elementi necessari per l'individuazione fisica della sede sociale (numero civico in primis, oppure suoi equipollenti: ad es. altezza chilometro, vicinanze etc.). Nel caso di specie l'indirizzo "S.S. Sannitica, località Pascarola, Caivano" è lacunoso, in quanto la strada è lunga moltissimi chilometri ed in località Pascarola insiste una zona industriale ASI di vastissime dimensioni nella quale operano decine di stabilimenti industriali. Talché i terzi contraenti sarebbero costretti ingiustamente, in caso di bisogno, ad effettuare accertamenti in loco senza nemmeno avere la garanzia del successo.

SOCIETA' COOPERATIVE

GESTIONI DI IMPIANTI SPORTIVI E DI SQUADRE NON PROFESSIONISTE

Decreto 10 marzo 1995 - Calypso soc. coop. a r.l.

Società cooperativa - Requisiti soggettivi - Impianti sportivi - Squadre

(L. n. 91/1981)

Una società cooperativa di lavoro, che abbia per oggetto la cogestione di impianti sportivi, può, tra l'altro, anche organizzare squadre sportive di vario genere, purché queste siano composte esclusivamente di atleti non professionisti.

AMMISSIBILITA' DI MODALITA' ALTERNATIVE DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Decreto 29 marzo 1995 - Videoprogetti soc. coop. a r.l.

Società cooperative - Atto costitutivo - Clausole statutarie - Modalità alternative di convocazione delle assemblee - Ammissibilità

(Artt. 2366, 2516, codice civile)

Nello statuto di società cooperativa di produzione e lavoro è ammissibile, data la facile reperibilità dei soci dovuta alla quotidiana prestazione d'opera nella società, l'alternatività fra l'affissione, nella sede sociale, dell'avviso di convocazione assembleare e la consegna, ai soci, di una raccomandata a mano contenente l'avviso in questione.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Decreto 27 aprile 1995 - L'Angiporto soc. coop. a r.l.p.a.

Società cooperativa - Soci - Esclusione - Cause - Specificità

Un indirizzo interpretativo, costantemente ribadito in seno alla giurisprudenza di merito e al quale si ritiene di dover aderire, postula l'indicazione, in materia tassativa, delle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale illimitatamente a un socio, non potendo queste risolversi in formule aperte alla successiva specificazione degli organi sociali, mercé l'esercizio di un potere assolutamente discrezionale.

Pertanto l'inciso, inserito tra le previsioni statutarie, secondo cui un socio possa essere escluso dalla cooperativa qualora "fomenti dissidi o disordini fra i soci", può ricomprendere, come cause di esclusione, "atteggiamenti che nulla hanno a che fare con l'attività sociale e che investono la sfera della sensibilità personale di un numero ristretto di soci di comando" [10]. Siffatta clausola, in quanto generica, deve reputarsi illegittima (rectius: nulla) poiché in contrasto con i parametri di cui all'art. 1346, codice civile [11].

DIVIETO DI LOCAZIONE FINANZIARIA "ATTIVA"

Decreto 4 maggio 1995 - Futura 95 soc. coop. a r.l.

Società cooperativa - Oggetto sociale - Contratti di leasing - Poteri degli amministratori

(L. 12 luglio 1991, n. 203)

E' illegittima la previsione, inserita nello statuto sociale, che attribuisca al consiglio di amministrazione la facoltà di stipulare contratti di leasing, ivi ricomprendendosi la locazione finanziaria "attiva", vietata al tipo della società cooperativa ai sensi della L. 12 luglio 1991, n. 203.

INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO SOCIALE DI COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO

Decreto 4 maggio 1995 - Sanitalia soc. coop. a r.l.

Società cooperativa - Oggetto sociale - Indeterminatezza - Omologazione - Diniego

La generica indicazione, in punto di oggetto sociale di una società cooperativa di produzione e lavoro, di "promuovere ed organizzare il lavoro dei soci", di "distribuire il lavoro ai propri iscritti" e di "fornire ai soci una serie di servizi in comune" è talmente indeterminata da precludere qualsiasi concreta ed esatta individuazione dell'attività al perseguimento della quale è finalizzata la struttura societaria.

REQUISITI DEI SOCI DI COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO: QUALIFICHE STRANIERE

Decreto 25 maggio 1995 - Italia Card soc. coop. a r.l.

Società cooperativa - Oggetto sociale - Requisiti - Qualifiche indicate in lingua straniere - Diniego

Qualora l'atto costitutivo di una società cooperativa di produzione e lavoro indichi talune qualifiche professionali dei soci fondatori in una lingua diversa da quella italiana, il Tribunale può ritenere, data la loro incomprensibilità, di non ricondurle ad un'unica specialità lavorativa che dovrebbe contraddistinguere la cooperativa.

(Nella specie, la ricorrente si proponeva di perseguire un oggetto sociale costituito da molteplici, generiche e complesse attività di servizi, soprattutto in campo turistico, per le quali le qualifiche di alcuni soci, indicate in lingua inglese (operatore booking, accompagnatore trekking bilingue) in realtà risultavano compatibili con quella parte dell'oggetto sociale inerente all'attività turistica).

OMOLOGABILITA' DI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA

Decreto 14 novembre 1995 - C.S.P. Trasporti Expresss piccola società cooperativa a r.l.

Società cooperativa - Piccola società cooperativa - Omologazione - Natura costitutiva - Ammissibilità

Va omologato l'atto costitutivo di una "piccola società cooperativa" anche nella fase in cui il decreto legge che aveva introdotto il tipo sociale non è stato convertito e vige un nuovo decreto reiterativo del precedente, in quanto il procedimento di omologazione ha natura costitutiva e devono tenersi in considerazione tutti i provvedimenti legislativi che sopravvengono alla stipula del contratto di società e sino alla data di omologazione, dovendosi dare preferenza allo jus superveniens per tutte le fattispecie non ancora esaurite.

QUALIFICHE DEI SOCI DI COOPERATIVA SOCIALE

Decreto 21 novembre 1995 - Amicizia e solidarietà soc. coop. a r.l.

Società cooperativa - Cooperative sociali - Requisiti soggettivi - Valutazione - Ampiezza

(L. n. 381/1991)

La L. 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, pur non contemplando norme di esclusione o di abrogazione, ha derogato alla legge generale preesistente nella misura in cui ha, espressamente o implicitamente, innovato nell'ordinamento, mentre si ritiene che le disposizioni di carattere generale o particolare compatibili con la normativa sopravvenuta continuino a essere in vigore. Pertanto il requisito soggettivo relativo alla qualifica dei soci può essere valutato con maggiore ampiezza rispetto al passato, ma sempre in funzione dell'oggetto sociale realmente perseguito.

ILLEGITTIMITA' DELLA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA MEDIANTE AFFISSIONE DI PUBBLICI AVVISI

Decreto Corte d'appello 26 gennaio 1996 - Elisea soc. coop. a r.l.

Società cooperative - Atto costitutivo - Modifica di clausole statutarie - Modalità di convocazione delle assemblee - Illegittimità

(Art. 2518, primo comma, codice civile)

E' illegittimo che in una società cooperativa la convocazione dell'assemblea abbia luogo "mediante affissione di pubblici avvisi nella zona ove si svolge l'attività sociale e nella sede della società", in quanto tali modalità non assicurano efficacemente l'informazione dei soci. La convocazione deve essere funzionale all'immediata ed oggettiva percepibilità dell'osservanza o meno dei termini entro i quali deve essere compiuta, non essendo concepibile (e ciò anche a tutela dei terzi) che la prova dell'esistenza di un requisito fondamentale di validità del procedimento formativo della volontà sociale debba consistere in mere percezioni soggettive. L'estrema genericità e la precarietà dell'affissione degli avvisi nella zona in cui si svolge l'attività sociale sono del tutto palesi soprattutto se si considera che nella fattispecie si tratta di una cooperativa di pescatori. Ed anche l'affissione presso la sede non soddisfa le indicate esigenze, tenuto peraltro conto che non v'è alcun obbligo dei soci di frequentarla abitualmente.

TRASFORMAZIONE

LA RELAZIONE DI STIMA: CRITERI DI VALUTAZIONE

Decreto 11 gennaio 1995 - MEDIA Consulenti d'azienda s.r.l.

Società di capitali - Trasformazione - Relazione di stima del patrimonio sociale - Avviamento - Criteri di valutazione

(Artt. 2343 e 2498, 2426 n. 6, codice civile)

La funzione della stima del patrimonio sociale ex art. 2343, codice civile (richiamato dall'art. 2498, codice civile), in concomitanza con i criteri di valutazione adottabili, impedisce di ancorarla all'attualità e induce a far riferimento alla regola fondamentale, dettata dal legislatore in tema di iscrizione delle attività in bilancio, del "costo storico". Inoltre, i beni oggetto della valutazione non "entrano" nel patrimonio sociale, ma ne fanno già parte e continuano a costituirlo, organizzati secondo criteri che non risentono del mutamento della forma societaria. Pertanto, poiché l'art. 2426, n. 6, codice civile consente l'iscrizione all'attivo dell'avviamento solo "se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto", ne consegue, secondo un principio affermato dalla dottrina più autorevole e assolutamente prevalente, che esso può costituire oggetto di valutazione nella relazione di stima solo se ricorre la suindicata condizione e con l'osservanza delle limitazioni stabilite dalla norma.

In sede di omologazione della delibera di trasformazione il Tribunale, rilevando l'erroneità della valutazione dell'avviamento non acquisito a titolo oneroso, potrebbe, comunque, accogliere il ricorso, purché l'ammontare della posta suddetta sia tale che, seppur eliminato, non riduca il patrimonio netto al disotto del livello minimo di capitale previsto per il tipo societario adottato.

INAMMISSIBILITA' DELLA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA IN ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Decreto 23 gennaio 1996 - Le Tre Ghinee soc. coop. a r.l.

Trasformazione - Società cooperativa - In associazione non riconosciuta - Inammissibilità

(Art. 2498, codice civile; art. 14, L. n. 127/71)

Le differenze causali e strutturali, sussistenti tra società cooperativa ed associazione non riconosciuta, rendono inammissibile la trasformazione della prima nella seconda, in quanto la modificazione del contratto sociale, come manifestazione di libertà contrattuale, incontra il limite del rispetto della causa, e solo entro tale limite può essere realizzato il mutamento del tipo. Quanto poi al silenzio legislativo in materia, ad esso non può attribuirsi una positiva significatività, poiché l'istituto della trasformazione riceve una positiva disciplina solo negli artt. 2498 ss., codice civile, riguardanti le società ordinarie, mentre per le cooperative il legislatore si preoccupa solo di regolamentare gli effetti del passaggio dal tipo a responsabilità illimitata a quello con limitazione della responsabilità, oltre a vietare espressamente la trasformazione di società cooperativa in lucrativa. E, peraltro, la ratio di quest'ultimo divieto, che sta nell'impedire l'utilizzazione di agevolazioni e sovvenzioni tipiche della cooperativa, può valere anche nel caso di trasformazione della stessa in associazione non riconosciuta.

Note:

1 Contenuto analogo ha il decreto di Trib. Napoli 10 gennaio 1996, Ric. Team Ambiente s.r.l.

2 Provvedimento di conferma del decreto di omologa del 20 ottobre 1995, inedito. Decisione inversa ha assunto il Tribunale, ricorrente Piro Costruzioni s.r.l., in data 3 novembre 1995, inedito.

3 L'operazione effettuata in violazione della predetta norma è anche penalmente sanzionata, ex art. 2623, n. 1, codice civile.

4 La Corte d'appello ha riformato il relativo provvedimento di omologa del Tribunale del 12 gennaio 1996, inedito, su reclamo del P.M. Il provvedimento è riportato per esteso in questo numero di Le Società , con commento di A. Montesano.

5 Il provvedimento è stato pubblicato per esteso in Le Società , n. 4, 1996, n. 460.

6 V., in tal senso, Cass. 13 gennaio 1987, n. 133, in Giust. civ. mass., 1987, I, 38.

7 In altri termini, con la dottrina e la giurisprudenza dominanti, si riconosce alla delibera di ricapitalizzazione, ovvero a quella di trasformazione della società, la natura di condizione risolutiva, operante con effetto ex tunc, dello stato di scioglimento in cui essa venga automaticamente a trovarsi per effetto del verificarsi delle condizioni poste dall'art. 2447, codice civile (così: Cass. 13 gennaio 1987, n. 133, cit.; App. Firenze 11 giugno 1993, in Giur. comm., 94, II, 429; contra: Cass. 19 ottobre 1955, n. 3308, in Giust. civ. Mass., 1955, 1240, secondo cui, in tal caso, lo scioglimento è sospensivamente condizionato al mancato aumento di capitale).

8 Ciò determina, altresì, l'operatività degli effetti previsti dall'art. 2449, codice civile, e, in special modo, il divieto, posto a carico degli amministratori, di intraprendere nuove operazioni, nonché l'obbligo, a carico degli stessi, di convocare l'assemblea entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della causa di scioglimento e deliberare relativamente alla liquidazione (cfr., Cass. 28 giugno 1980, n. 4089, in Giust. civ. Mass., 1980, II, 1766).

9 Difatti ciò non sarebbe più possibile qualora, avvenuta la convocazione, l'assemblea non deliberi la reintegrazione del capitale, determinando il mancato definitivo avveramento della condizione stessa (v., ancora, Cass. 28 giugno 1980, n. 4089, cit.). Sostenere una diversa opinione significherebbe consentire la continua incertezza della vita della società, vista la facoltà, conferita alla assemblea, di adottare, senza preclusione alcuna, decisioni positive in sostituzione di altre precedenti dal contenuto negativo; pertanto la mancata previsione di un termine, nell'art. 2447, codice civile, rende irretrattabile la deliberazione negativa di reintegrazione del capitale sociale e consente il solo rimedio della revoca dello scioglimento, purché deliberata all'unanimità.

10 Così, Trib. Milano 20 marzo 1986, in Le Società, n. 10, 1986, 1102, con specifico riferimento alla clausola de qua.

11 Cfr., in tal senso, App. Milano 14 ottobre 1988, in Giur. it., 1989, I, 2, 204; App. Milano 19 aprile 1988, in Giur. comm., 1989, II, 414.