Fonte: Le Società - Opinioni - 8 / 1997

Giurisprudenza in sintesi

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

di Vincenzo De Robertis, Mauro Dalla Casa, Anna Maria Drudi, Massimo Ferro, Pasquale Liccardo, Giovanni Pilati

La Rassegna presenta il primo aggiornamento delle massime in materia di omologazione ed iscrizione di atti societari, desunte dall'attività giurisdizionale della IV Sezione civile del Tribunale di Bologna con riguardo ai provvedimenti emanati nel biennio successivo alla originaria redazione degli orientamenti dell'aprile 1995 [1].

Il metodo seguito, come già esposto con i primi orientamenti, si propone - va ribadito - di rendere noti i principi decisori adottati nel caso singolo e condivisi dalla discussione camerale, "senza alcuna valenza normativa diversa da quella propria di una ricognizione, non vincolante per alcuno dei soggetti istituzionali del procedimento, dei criteri interpretativi finora applicati nell'esame camerale e collegiale degli atti". Particolare attenzione, come emerge dalla disamina per categoria dei diversi abstracts, è stata rivolta all'enunciazione dei principi desumibili anche dalla più ampia quantità dei decreti di accoglimento, emessi normalmente con motivazione sommaria e sintetica e, per prassi meno diffusa, meno noti al confronto degli operatori giudiziari delle diverse Corti. Al contempo, il dialogo processuale avviato, anche nella sede della meditazione dei convincimenti già espressi dal Tribunale in esito ai riscontri dei giudici del reclamo e alle osservazioni istruttorie dei ricorrenti Notai, ha permesso da un lato la verifica positiva di taluni indirizzi e, dall'altro, il riconoscimento di una giurisprudenza di primo grado che, in tale sede di aggiornamento complessivo, deve intendersi ribadita. Il ricorso all'istituto della revoca (finora censito con solo riguardo ai provvedimenti di rigetto) completa le novità dell'esperienza procedimentale in materia societaria. In termini di integrazione aggiornata degli orientamenti già espressi, si anticipa che le nuove massime in materia di cooperative sono approdate, anche in esito ad un convegno scientifico, alla redazione di un modello di statuto-tipo, desunto nelle singole clausole da tutti i decreti di accoglimento emessi ed inciso dai rilievi formulati. Nelle altre partizioni dell'atto-tipo, vanno qui richiamate solo alcune novità: da un punto di vista procedimentale, per tutte, si segnala l'adesione al criterio analitico nella redazione del verbale assembleare e, in materia di operazioni sul capitale, la compensabilità del credito del socio verso la società con il debito da sottoscrizione; nuove massime evidenziano, inoltre, la ricerca sempre più puntuale dell'esperienza commercialistica e notarile nella definizione in chiave di determinatezza e sicura possibilità dell'oggetto sociale, specie finanziario, e dei limiti alle obbligazioni dei conferimenti.

La diffusione dei "molti saperi presupposti" in materia societaria, va riconosciuto, appare condizionata da un'attività sollecitatoria del provvedimento giudiziale quantitativamente omogenea con i notevoli dati di partenza dell'esperienza della sezione: i ricorsi, come nel 1994, sono sopravvenuti per 3853 nel 1995, con accoglimento per 3634, 985 decreti istruttori, 98 rigetti e 6 diverse definizioni (4723 provvedimenti in totale), nel 1996 sono sopravvenuti 3924 ricorsi, vi sono stati 4148 atti di omologa, 617 decreti istruttori, 107 decreti di rigetto e 21 definizioni diverse (per un totale di 4893 provvedimenti). Nel primo trimestre del 1997 sono sopravvenuti 967 ricorsi, con 887 decreti di accoglimento, 21 decreti di rigetto, 132 decreti istruttori e 3 diverse definizioni (per un totale di 1043 provvedimenti). La menzione di questi dati, raccordandosi dialetticamente con l'intento di questi giudici di proseguire l'esperienza di confronto e studio già inaugurata nel 1995, segnala a tutte le categorie professionali, quotidiani attori del processo di omologazione, l'intima tensione interpretativa tra l'ineludibile esigenza di chiarezza e celerità della verifica giudiziaria ed il crescente bisogno di tutela preventiva dei limiti di legalità connessi al trasparente agire del soggetto economico-societario. (I Magistrati della IV Sezione del Tribunale di Bologna)

AMMINISTRAZIONE

DELEGA E FIRMA "DISGIUNTE" PER I COMPONENTI DI ORGANO AMMINISTRATIVO PLURIMO

Società di capitali - Atto costitutivo - Amministratori - Delega "disgiunta" delle attribuzioni - Illegittimità

(Art. 2380, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo il quale preveda, con qualsiasi formula, la possibilità che l'organo amministrativo plurimo deleghi le proprie attribuzioni a suoi componenti "anche disgiuntamente", ponendosi tale espressione in contrasto con il principio di collegialità vigente per l'amministrazione delle società di capitali; il predetto principio è affermato in via diretta per le società per azioni ex art. 2380, secondo comma, codice civile, ed appare richiamabile in via analogica anche per le società a responsabilità limitata, al fine di garantire l'effettività della responsabilità personale di ciascun amministratore che deve poter estrinsecare ogni facoltà di controllo sull'operato degli altri; è invece legittima la previsione della eventuale firma disgiunta, mero atto di rappresentanza verso l'esterno.precedente: precisa decreto 15 febbraio 1995 - Benati s.r.l. - Ricorso n. 7949/1995, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, in Le Società , n. 9, 1995, 1223.

LIMITI DEL METODO DELLA COOPTAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI AMMINISTRATORI DECADUTI DALLA CARICA

Società di capitali - Atto costitutivo - Amministratori - Cessazione dalla carica - Nomina dei sostituti da parte del collegio sindacale - Illegittimità

(Art. 2386, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 4 aprile 1995 - Sporting soc. coop. a r.l. - Ricorso n. 370/1995

MODIFICA STATUTARIA IN ORDINE AL VOTO NELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Società di capitali - Atto costitutivo - Amministratori - Deliberazione - Modalità di voto - Segretezza - Illegittimità

(Artt. 2388, 2391, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 12 aprile 1995 - Studio Malvasia coop. a r.l. - Ricorso n. 648/1995

ILLEGITTIMITA'DELL'ATTRIBUZIONE DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA Al SOCI

Società di capitali - Atto costitutivo - Amministratori - Amministrazione straordinaria - Attribuzione di poteri esclusivi all'assemblea dei soci - Illegittimità

(Art. 2364, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 20 aprile 1995 - I.S.M.A. s.r.l. - Ricorso n. 1002/1995

NOMINA DI AMMINISTRATORI DELEGATI

Società di capitali - Amministratori - Nomina di amministratori delegati - Competenza esclusiva del c.d.a.

(Art. 2381, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 20 aprile 1995 - I.S.M.A. s.r.l. - Ricorso n. 1002/1995

LE NOMINE DI PROCURATORI E MANDATARI SPETTANO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Società di capitali - Clausole statutarie - Nomina di procuratori mandatari e delegati - Riserva per l'assemblea - Illegittimità - Attribuzione agli amministratori - Legittimità

(Artt. 2328, 2381, 2384, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 20 aprile 1995 - Autocarrozzeria Bargatella s.r.l. - Ricorso n. 837/1995

COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI CONSIGLIERI DELEGATI

Società di capitali - Amministratori - Consiglieri delegati - Compensi - Determinazione - Competenza dell'organo amministrativo - Esclusione

(Artt. 2364, 2389, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 20 aprile 1995 - Betafin s.r.l. - Ricorso n. 1019/1995

E' VALIDA LA CLAUSOLA CHE PREVEDE LA DECADENZA DELL'INTERO C.D.A. PER LA CESSAZIONE DALLA CARICA ANCHE DI UN SOLO MEMBRO

Società di capitali - Amministratori - Clausola simul stabunt simul cadent - Anche in caso di decadenza di un solo membro - Validità

(Art. 2383, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223, con decreto 26 aprile 1995 - L.M. di Lenzi Maria s.r.l. - Ricorso n. 1385/1995

EFFICACIA RISOLUTIVA DEL VOTO DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. IN CASO DI PARITA'

Società di capitali - Amministratori - Deliberazioni - Quorum - Maggioranza - Voto del presidente - Prevalenza - Legittimità

(Art. 2388, codice civile)

E'omologabile l'atto costitutivo il quale preveda che le deliberazioni, da adottarsi a maggioranza, in seno al consiglio di amministrazione siano risolubili, in caso di parità di voto, attribuendo efficacia prevalente alla manifestazione volitiva espressa dal presidente, esprimendo il correlativo principio (casting vote) un'esigenza di funzionamento dell'organo gestorio, non implicante un voto doppio, bensì il rafforzamento in senso decisorio di una volontà già formatasi (e paritaria); è parimenti lecito il casting vote riferito, in alternativa, al "consigliere più anziano", purché sia certa l'individuazione soggettiva in relazione alla determinatezza dell'oggetto dei contratto sociale (con precisazione se l'anzianità sia anagrafica o di carica e, in questo secondo caso, se essa derivi dall'appartenenza al medesimo attuale collegio ovvero dall'assunzione già per il passato della citata veste).

Precedente: precisa decreto 26 aprile 1995 - Briglia Sciolta s.r.l. - Ricorso n. 1055/1995, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, in Le Società , n. 9, 1995, 1225; Ricorso n. 2466/1996 dep. 22 aprile 1996 - Fly Blue s.r.l.

QUORUM DELIBERATIVI NEL C.D.A. BIPERSONALE

Società di capitali - Amministratori - Deliberazioni - Quorum - Maggioranza - Ipotesi di collegio bipersonale - Illegittimità

(Art. 2388, codice civile)

Non é omologabile l'atto costitutivo il quale preveda che le decisioni in seno al consiglio di amministrazione siano genericamente adottate a maggioranza anche quando il numero dei componenti sia pari a due; tale regola, se non ulteriormente specificata, contrasta con il metodo maggioritario che, comunque, deve disciplinare i quorum costitutivi e deliberativi e con il principio di ordinato funzionamento dell'organo societario, a meno che non sia espressamente prevista la necessità della regola dell'unanimità; è pertanto lecita l'esplicitazione del correlativo principio per cui, in caso di parità di voti e c.d.a. composto di due soli membri, la delibera debba intendersi respinta; contrasta invece con il principio maggioritario il ricorso, nella medesima ipotesi di due componenti, al criterio del casting vote, con il quale, in caso di parità di voto, si attribuisca efficacia prevalente alla manifestazione volitiva espressa dal presidente (o dall'altro membro), ciò significando la programmatica esautorazione della volontà del membro non presidente (o viceversa) e, dunque, l'elusione dei principio di collegialità (ex art. 2388 c.c.).

provvedimento: decr. istr. 17 gennaio 1996, decr. rig. 17 luglio 1995, decr. accogl. 23 febbraio 1996

precedente: ricorso n. 6466/1995 dep. 24 ottobre 1995 - Delta Macchine Automatiche s.r.l.; ricorso 2679/1995 dep. 3 maggio 1995 - Tropical Management s.r.l.; ricorso 7416/1995 dep. 4 dicembre 1995 - Bonaga Italia s.r.l.

NON E'LEGITTIMA LA PREVISIONE DI NECESSARIO PREAVVISO PER LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

Società di capitali - Amministratori - Revoca - Clausola statutaria - Necessità di preavviso - Illegittimità

(Art. 2383, 2487, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo il quale introduca, in deroga all'art. 2383, terzo comma, c.c. (richiamato per le s.r.l. dall'art. 2487, secondo comma, c.c.), "la necessità di un preavviso" per la revoca degli amministratori, contrastando tale previsione con la sovranità assembleare nell'esercizio, anche in tal modo, della verifica fiduciaria con l'organo gestore, dovendo essere assicurato con intento responsabilizzante di ordine pubblico il controllo dei soci, possibile invero "in ogni tempo".

provvedimento: decr. istr. 12 dicembre 1995

precedente: ricorso n. 6888/1995 dep. 10 novembre 1995 - Delta Matic s.r.l.

CLAUSOLA DI RINUNCIA DEGLI AMMINISTRATORI REVOCATI AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Società di capitali - Amministratori - Revoca - Senza giusta causa - Risarcimento dei danni - Esclusione statutaria - Illegittimità

(Artt. 2383, 2487, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo il quale escluda la risarcibilità del danno patito dall'amministratore revocato senza giusta causa, stante la indisponibilità preventiva di tale diritto; tale clausola contraddice, invero, l'art. 1229 c.c., esprimendo i limiti ivi fissati (alta validità dei patti di esclusione o limitazione della responsabilità) un'applicazione di un principio generale dell'ordinamento giuridico; inoltre la stessa "salvezza" di tale diritto, così come contemplata all'art. 2383, terzo comma, c.c. (richiamato per le s.rl. dall'art. 2487, secondo comma, c.c.), va raccordata al rilievo pubblicistico che, all'interno dell'organizzazione societaria, giustifica la tutela dell'amministratore per la sua posizione di autonomia rispetto alla stessa maggioranza del capitale sociale e la sua responsabilità verso l'intero ceto dei soci-investitori.

provvedimento: decr. istr. 21 giugno 1995

precedente: ricorso n. 3168/1995 dep. 23 maggio 1995 - Centro Vacanze

DETERMINAZIONE DEI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Società di capitali - Amministratori - Poteri - Determinazione - Rimessa all'assemblea in sede di nomina - Inammissibilità

(Art. 2475, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo di s.r.l. il quale rinvii la determinazione dei poteri dell'organo amministrativo all'assemblea ordinaria, per una delibera da adottarsi all'atto della nomina di esso, ciò contrastando, ex art. 2475, primo comma, n. 7, c.c., con la competenza riservata direttamente all'atto costitutivo stesso e al correlativo potere dell'assemblea straordinaria.

provvedimento: decr. istr. 22 maggio 1996

precedente: ricorso n. 1711/1995 dep. 10 marzo 1995 - Torneria Meccanica

ASSEMBLEA

L'ASSEMBLEA PUO'DELIBERARE SOLO SU OGGETTI SUFFICIENTEMENTE DESCRITTI NELL'O.D.G.

Società di capitali - Assemblea - Deliberazione - Oggetto - Descrizione generica nell'ordine del giorno - Illegittimità

(Art. 2366, codice civile)

Non è omologabile la delibera di assemblea non totalitaria il cui oggetto non sia stato sufficientemente descritto e reso palese ai soci nell'ordine dei giorno di cui all'avviso di convocazione; sono pertanto illegittime clausole enunciative, quali punti all'ordine del giorno, come "modifiche statutarie e societarie", "ristrutturazione dello statuto", "aggiornamento dello statuto", "adozione di nuovo statuto sociale" et similia, salvi i soli aggiornamenti formali e numerici conseguenti alla modifica effettivamente deliberata; l'effetto sanante della rilevata incompletezza e genericità non può in ogni caso conseguire da comunicazioni dell'ordine del giorno e dell'effettiva discussione e votazione assembleare consistenti in formalità e tempi di convocazione diversi da quelli previsti nel codice civile o comunque contemplati dallo statuto.

provvedimento: decr. rigetto 29 marzo 1995; decr. rigetto 17 ottobre 1995

precedente: precisa decreto 29 marzo 1995 - Palazzo Loup s.r.l. - Ricorso n. 242/1995, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, in Le Società , n. 9, 1995, 1225; Decreto 31 maggio 1995 - Eco Italia s.c. a r.l. - Ricorso n. 3395/1995

LO STATUTO NON PUO'PREVEDERE UN LUOGO GENERICO PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Società di capitali - Atto costitutivo - Assemblea - Luogo di convocazione - Previsione generica ed indeterminata - Illegittimità

(Artt. 2363, 2366, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223, con decreto 4 aprile 1995 - Italcostruzioni s.r.l. - Ricorso n. 60/1995

E'ILLEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL VOTO SEGRETO IN ASSEMBLEA

Società di capitali - Clausole statutarie - Modalità di voto in assemblea - Segretezza - Illegittimità

(Artt. 2368, 2373, codice civile)

Non è omologabile lo statuto in cui si preveda quale possibile modalità di formazione della delibera dell'organo assembleare l'espressione del voto segreto, contrastando essa sia con la necessità di garantire la visibilità, per tutte le delibere (comprese quelle di nomina alle cariche sociali), del dissenso ex art. 2373 c.c. (ai fini dell'impugnazione dell'atto e del recesso dalla qualità di socio) sia con la disciplina prevista in caso di voto adottato in conflitto d'interessi, precludendo infatti la segretezza di censire la decisività della relativa manifestazione; l'illegittimità si estende a tutte le clausole che comunque, anche facoltizzando la maggioranza dei soci presenti, gli amministratori o il presidente dell'assemblea alla scelta della "forma" della delibera o del "sistema di votazione", in realtà consentono di eludere il divieto, introducendo nel singolo caso, in coerenza apparente con lo statuto, il voto segreto stesso.

provvedimento: decr. istr. 17 settembre 1996

precedente: precisa decreto 4 aprile 1995 - Fantasia Viaggi della Piramide s.r.l. - Ricorso n. 930/1995, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, in Le Società , n. 9, 1995, 1226; Ricorso n. 1329/1996 dep. 15 marzo 1996 - I.E.T.E. s.r.l.

PREVISIONE STATUTARIA DELLA DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELIBERATIVA DEL BILANCIO

Società di capitali - Assemblea - Approvazione del bilancio - Convocazione - Data - Previsione in via generale nello statuto - Illegittimità

(Art. 2484, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223, con decreto 20 aprile 1995 - B.M. Service s.r.l. - Ricorso n. 911/1995

VALORE PROBATORIO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA

Società di capitali - Assemblea - Verbale - Contenuto probatorio - Determinazione statutaria - Inammissibilità

(Art. 2375, codice civile)

Non è omologabile lo statuto della società per azioni in cui si preveda che "i verbali dell'assemblea facciano piena prova di quanto in essi riportato", apparendo tale vincolo preventivo del tutto pleonastico con riguardo al carattere fidefaciente delle attestazioni notarili ed invece inammissibilmente contra legem sul punto della disponibilità di diritti afferenti alle regole probatorie e processuali (di natura pubblicistica), non derogabili per iniziativa di parte e, comunque, inerenti a materia oggetto di riserva di legge.

provvedimento: decr. istr. 23 gennaio 1996

precedente: ricorso n. 7319/1995 dep. 29 novembre 1995 - Finemiro s.p.a.

ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEL POTERE DI SCELTA DEL SEGRETARIO

Società di capitali - Atto costitutivo - Assemblea - Presidente - Potere di nomina del segretario - Illegittimità

(Art. 2371, codice civile)

Non è omologabile lo statuto della società di capitali in cui si preveda l'attribuzione al presidente dell'assemblea, in via generica, del potere di "scelta" del segretario, contrastando esso con la preclusione derivante dalla diversa regola designativa di cui all'art. 2371 c.c.: invero se tale indicazione esaurisce una proposta non vincolante essa appare inutile, mentre invece viola la competenza riservata agli intervenuti all'assemblea ovvero la necessaria predeterminazione statutaria se si risolve in una vera potestà di elezione del soggetto verbalizzante.

provvedimento: decr. istr. 25 febbraio 1997

precedente: ricorso n. 826/1997 dep. 3 febbraio 1997 - Ecopose 2001 s.r.l.

FUNZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA E REQUISITO DI ANALITICITA'

Società di capitali - Assemblea - Verbale - Elementi necessari - Indicazione nominativa dei partecipanti e del capitale rappresentato - Funzione - Necessità

(Art. 2375, codice civile)

Non è omologabile la delibera di assemblea straordinaria di società di capitali in cui sia omessa l'indicazione nominativa dei partecipanti e della percentuale di capitale dai medesimi rappresentato, equivalendo la relativa modalità di verbalizzazione (sintetica ed indiretta) a vizio dell'atto preclusivo di qualunque vaglio di legittimità della delibera stessa, già quanto alle maggioranze legali e statutarie; l'omessa analitica constatazione, quale invece affidata al presidente dell'assemblea ed al notaio verbalizzante, di tali riferimenti soggettivi e di legittimazione (per capitale, delega, carenza di conflitto d'interessi, limiti al voto), non è superabile in virtù di mera dichiarazione della generica presenza di soci rappresentativi di un capitale sociale sufficiente per le maggioranze costitutive e deliberative; tale apparente attestazione si risolve in realtà in un atto valutativo contrastante con la funzione primaria del verbale, atto pubblico (in sede di costituzione dell'ente o di assunzione di decisioni modificative del suo regolamento) volto a documentare e descrivere le modalità di svolgimento della riunione assembleare ed in particolare il suo primo momento storico consistente nella costituzione dei soci in assemblea; il principio di autosufficienza del verbale e della sua funzione documentativa, di descrizione informativa e di controllo è peraltro integrato anche quando al ricorso per l'omologazione sia materialmente allegato un "foglio presenze", purché questo sia oggetto di richiamo espresso, da parte del notaio, nel verbale di assemblea, costituendone parte integrante con relativa attestazione dello stesso notaio; in caso di soggetti rappresentati mediante deleghe conferite a terzi il verbale, pur potendo riferirsi al deposito delle deleghe scritte anche agli atti della società (in alternativa al loro riscontro diretto in sede di assemblea), deve comunque indicare nominativamente sia la persona delegata, sia il socio già conferente la delega.

provvedimento: decr. rigetto 25 marzo 1997, decr. accogl. 25 marzo 1997

precedente: ricorso n. 7282/1996 dep. 13 novembre 1996 - Enneci s.r.l.; ricorso n. 1506/1997 dep. 28 febbraio 1997 - Climate Calabra s.r.l.

AZIONI E QUOTE

DIVIETO DI SUBORDINAZIONE ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE DELLA VENDITA DELLE AZIONI

Società di capitali - Società per azioni - Azioni - Vendita - Autorizzazione dell'assemblea - Illegittimità

(Art. 2355, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 28 marzo 1995 - Deisa Ebano s.p.a. - Ricorso n. 8276/1994

IL GRADIMENTO SU CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. PUO'ESSERE ESERCITATO SIA DALL'ASSEMBLEA CHE DAGLI AMMINISTRATORI

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Clausole statutarie - Gradimento di nuovi soci - Attribuzione all'assemblea - Legittimità - Attribuzione agli amministratori - Legittimità

(Art. 2479, codice civile)

E'omologabile la delibera con cui si preveda che la clausola di gradimento in ordine all'ingresso nella s.r.l. di nuovi soci, cessionari delle quote, deferisca all'assemblea (anche con predeterminate maggioranze, ad es. l'80 per cento) ovvero all'organo amministrativo l'esercizio di ogni potere di rifiuto al subentro nella quota, poiché la titolarità in capo ai soci dell'interesse alla preservazione di una inalterata compagine sociale consente che ad essi sia riservata anche la scelta della modalità di manifestazione di tale considerazione fiduciaria.

provvedimento: decr. accogl. 18 febbraio 1997

precedente: ricorso n. 526/1997 dep. 21 gennaio 1997 - Cardioteam Service;

modifica orientamento espresso con decreto 20 aprile 1995 - Azzurra s.r.l. - Ricorso n. 419/1995, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, in Le Società , n. 9, 1995, 1226.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IN CASO DI MORTE O RECESSO DEL SOCIO

Società di persone - Quote - Liquidazione - In base al valore nominale - Illegittimità

(Artt. 2289, 2437, codice civile)

Non è omologabile la delibera con cui si preveda che, per l'ipotesi di morte del socio o di suo recesso, la liquidazione della quota sarà eseguita in base al valore nominale di essa; l'illegittimità promana, nel primo caso, dal possibile contrasto con il divieto dei patti successori istitutivi che, ex art. 458 c.c., vietano che taluno disponga per atto tra vivi un'attribuzione patrimoniale irrevocabile a favore di un terzo determinato per il tempo successivo alla propria morte: nella fattispecie, sotto la condizione sospensiva della premorienza, il socio reca un beneficio economico alla società attraverso la compressione nel quantum del diritto degli eredi alla liquidazione, nel secondo caso, parimenti illegittima è la clausola che imponga programmaticamente un sacrificio patrimoniale al socio uscente in violazione del principio della realità della liquidazione già espresso in via generale dagli artt. 2437 e 2289 c.c.; la previsione dell'entità di liquidazione deve infatti tenere conto della effettiva situazione delle poste del patrimonio con riguardo anche, ove esistente, al valore dell'avviamento commerciale.

provvedimento: decr. istr. 8 maggio 1995

precedenti: precisa decreto 20 aprile 1995 - B.M. Service s.n.c. - Ricorso n. 911/1995, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, in Le Società , n. 9, 1995, 1226; ricorso n. 2375/1995 dep. 13 aprile 1995 - Studio Argenta s.r.l.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO MORTO O RECEDUTO DIFFERITA NEL TEMPO

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Quota - Liquidazione - In caso di morte o recesso del socio - Termini - Differimento nel tempo - Illegittimità

(Artt. 2289, 2437, codice civile)

Non è omologabile la delibera con cui si preveda che, per l'ipotesi di morte del socio o di suo recesso, la liquidazione della quota sarà eseguita entro un termine arbitrariamente e rilevantemente incidente sul diritto degli eredi o degli aventi causa, mediante pagamento in tempi molto differiti rispetto al verificarsi di tale evento; coincidendo invero la morte od il recesso con la causa di scioglimento del rapporto, conseguentemente matura l'immediato correlativo diritto alla liquidazione: la valutazione di compatibilità della clausola statutaria ben può essere condotta alla stregua del principio dettato in via generale dagli artt. 2437 e 2289 c.c., comprimendo ingiustificatamente l'effettività del diritto alla liquidazione ogni ritardo rispetto al semestre.

provvedimento: decr. istr. 30 maggio 1995

precedenti: ricorso n. 2288/1995 dep. 8 aprile 1995 - Forestalverde s.r.l.

LIMITAZIONI AL DIRITTO DI VOTO IN IPOTESI DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Società di capitali - Società per azioni - Assemblea - Diritto di voto - Limitazioni - In ipotesi di provvedimenti cautelari - Illegittimità

(Art. 2351, codice civile)

Non è omologabile la delibera con cui si preveda che, per l'ipotesi di provvedimenti cautelari, il diritto di voto spetti solo al socio precedentemente iscritto nel relativo libro, trattandosi di disciplina contrastante con il possibile contenuto dei provvedimenti giudiziari in materia di custodia interinale della partecipazione, sottratta alla disponibilità pattizia.

provvedimento: decr. istr. 30 maggio 1995

precedenti: ricorso n. 2231/1995 dep. 6 aprile 1995 - D.a.em. s.p.a.

BILANCIO

MODIFICA STATUTARIA DELLE NORME APPROVATIVE DEL BILANCIO

Società di capitali - Bilancio - Approvazione - Termini - Superamento del limite normativo di sei mesi - Particolari esigenze - Specificazione - Necessità

(Art. 2364, codice civile)

Non è omologabile lo statuto il quale, pur espressamente individuando ex art. 2364, secondo comma, c.c. il termine maggiore nel limite normativo dei sei mesi per l'approvazione del bilancio, ometta di prescrivere che il riscontro delle "particolari esigenze" richiedenti il superamento dei quattro mesi ordinari sia almeno enunciato dall'organo amministrativo (con apposita delibera o atto equipollente conoscibile dai soci) prima della scadenza del termine ordinario, pur non necessitando che lo statuto specifichi quali siano le circostanze evocate dalla norma, la cui indicazione appare dunque compatibile con la responsabilità dell'organo gestorio e le esigenze di controllo dell'assemblea; è comunque legittima la clausola con cui i soci, limitando la discrezionalità degli amministratori, vincolino questi ultimi a motivare la ricorrenza delle "particolari esigenze" esponendo nello statuto le categorie di riferimento (ad es. inoltro dei bilanci delle società partecipate) ovvero predeterminino la scadenza (ad es. non oltre dieci giorni prima del quadrimestre) entro cui tale potere di differimento deve essere esercitato.

provvedimento: decr. istr. 13 novembre 1995, decr. accoglim. 24 febbraio 1996

precedente: precisa decreto 11 aprile 1995 - Binditorello s.r.l. - Ricorso n. 58/1995, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, in Le Società , n. 9, 1995, 1223; ricorso 5745/1995 dep. 18 settembre 1995 - Finbonfiglioli s.p.a.; ricorso 7116/1995 dep. 21 novembre 1995 - L.C.R. Macchine Automatiche s.r.l.

CAPITALE SOCIALE

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER MANCATA LIBERAZIONE EX ART. 2344 C.C.

Società di capitali - Società per azioni - Capitale sociale - Riduzione ex art. 2344, terzo comma - Necessità in pendenza di fallimento - Esclusione

(Art. 2344, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss. con decreto 21 marzo 1995 - META s.p.a. - Ricorso n. 7980/1994

LA DELIBERA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER ESUBERANZA DEVE ESSERE MOTIVATA

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per esuberanza - Delibera assembleare - Motivazione - Necessità

(Art. 2445, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 28 marzo 1995 - Trapuntes s.r.l. - Ricorso n. 8355/1994

INFORMAZIONE DEI SOCI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Società di capitali - Capitale sociale - Riduzione per perdite - Esigenze informative dei soci - Relazione sulla situazione patrimoniale della società - Necessità

(Artt. 2446, 2447, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 19 aprile 1995 - CO.GE.MI s.r.l. - Ricorso n. 1041/1995

L'AUMENTO DI CAPITALE RICHIEDE L'INTEGRITA'DEL CAPITALE ORIGINARIO

Società di capitali - Capitale sociale - Aumento - Delibera - Attestazione dell'avvenuta sottoscrizione e integrità del capitale originario - Necessità

(Artt. 2420 bis, 2438, 2630, codice civile)

Non è omologabile la delibera di aumento del capitale sociale da cui non si evinca la puntuale attestazione, verbalizzata nel corso dell'assemblea e proveniente dall'organo amministrativo, dell'avvenuta sottoscrizione del capitale originario, del suo versamento e della sua integrità, intesa anche come esistenza attuale del medesimo; è condizione ostativa alla decisione la sussistenza di una perdita eccedente il terzo del capitale sociale originario, imponendosene la copertura almeno fino a tale limite; dal sistema degli artt. 2438, 2420 bis, 2630, primo comma, n. 1, c.c., rileva infatti che solo la piena disponibilità del capitale e non il mero credito al suo conseguimento permette di valutarne la quantità in rapporto alle esigenze immanenti all'oggetto sociale e con il rispetto dei minimi già posti in sede di costituzione ex artt. 2329, primo comma, n. 2 (e ricavabili ex artt. 2446-2447 c.c.), divenendo tale disponibilità condizione negativa del divieto di aumento e non della mera emissione delle nuove azioni (o iscrizione della quota equivalente all'aumento) in esecuzione della delibera di aumento.

provvedimento: decr. istr. 20 aprile 1995; decr. istr. 16 gennaio 1996

precedente: precisa decreto 20 aprile 1995 - Azzurra s.r.l. - Ricorso n. 41/1995, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, in Le Società , n. 9, 1995, 1228; ricorso 6145/1995 dep. 10 ottobre 1995 - S.I.M.A. s.r.l.

MODALITA'DI VERSAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI DI AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE

Società di capitali - Capitale sociale - Aumento - Delibera - Esecuzione prima o durante l'assemblea - Modalità di versamento

(Artt. 2438, 2439, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 20 aprile 1995 - Azzurra s.r.l. - Ricorso n. 41/1995

L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PUO'AVVENIRE MEDIANTE CONFERIMENTO DEI CREDITI DEI SOCI VERSO LA SOCIETA'

Società di capitali - Capitale sociale - Aumento - Esecuzione - Compensazione con crediti dei soci verso la società - Mera rinuncia al credito - Illegittimità - Conferimento di credito già vantato - Legittimità

(Artt. 2342, 2343, 2440, codice civile)

Non è omologabile la delibera di aumento del capitale sociale non gratuito con esecuzione della stessa attuata mediante imputazione di crediti (preesistenti alla sottoscrizione) vantati dai soci nei confronti della società, pur risultando essi dalla contabilità sociale, nel caso di mera rinuncia al credito; in tale fattispecie, trattandosi di atto abdicativo, il vantaggio patrimoniale è acquisito dall'ente e, indirettamente, dalla generalità dei soci, senza riflesso incrementativo sulla partecipazione del socio-creditore rinunziante; nella diversa ipotesi di conferimento del credito già vantato dal socio verso la società, trattandosi dì operazione su poste contabili iscritte al passivo dello stato patrimoniale, essa può procurare in via diretta una corrispondente riduzione (al valore nominale) delle eventuali perdite ovvero migliorare l'utile ed altresì assicurare la (ri)costituzione del capitale ovvero il suo incremento ma anche la contemporanea incidenza sulla misura della partecipazione del socio conferente; non contrasta infatti con la disciplina dei conferimenti la conseguente compensazione (ad effetto estintivo), con il proprio credito verso la società, del debito assunto dal socio mediante la già espressa volontà esecutiva del sottoscritto aumento di capitale, indipendentemente dalla stima del credito stesso; la violazione del principio della tendenziale corrispondenza tra realtà ed apparenza del capitale sociale e della correlativa indisponibilità delle norme a tutela di esso sussisterebbe invece se la predetta compensazione venisse invocata con riguardo alla sottoscrizione dei capitale originario, essendo precluso sia il versamento dei tre decimi (non riscontrandosi un possibile credito verso un ente che ancora non esiste) sia la liberazione per i versamenti successivi (vietata dall'art. 1246, n. 5, c.c. per la citata tendenziale corrispondenza tra capitale iniziale e danaro); l'interesse alla conversione dei crediti verso la società in capitale di rischio si evince altresì dal correlativo decremento della massa debitoria coperta dalla garanzia patrimoniale, purché il credito del socio preesista alla sottoscrizione e sia certo, liquido ed esigibile, come da inequivoci riferimenti ed attestazioni da menzionarsi espressamente nel corso del verbale di assemblea.

provvedimento: decr. accoglim. 16 luglio 1996

precedente: ricorso n. 2836/1996 dep. 8 maggio 1996 da D.L.M. s. r. l.;

modifica parzialmente l'orientamento espresso con decreto 20 aprile 1995 - Bononia Group s.r.l. - Ricorso n. 332/1995, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, in Le Società , n. 9, 1995, 1228

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU QUOTE INOPTATE

Società di capitali - Società a responsabilità - Capitale sociale - Riduzione per perdite - Ricostituzione - Quote inoptate - Diritto di prelazione - Modalità di esercizio

(Art. 2441, codice civile)

E'omologabile la delibera di ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale in cui un socio, dichiarando di voler esercitare il diritto di prelazione sulle quote eventualmente inoptate da parte di uno o più altri soci, provveda a sottoscrivere (oltre al proprio) anche per tale parte l'aumento di capitale (e a coprire le perdite) ed a versare immediatamente il residuo corrispondente importo, sottoponendo la definitiva acquisizione (ad opera della società) delle relative somme alla condizione risolutiva negativa del mancato esercizio in termine del diritto di opzione spettante ai soci.

provvedimento: decr. accogl. 25 marzo 1997

precedente: ricorso n. 1506/1997 dep. 28 febbraio 1997 - Climate Calabra s.r.l.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Società di capitali - Atto costitutivo - Clausola compromissoria - Scelta dell'arbitro - Organo amministrativo - Illegittimità

(Art. 2328, codice civile)

Non è omologabile, con riguardo ad una s.r.l., la clausola statutaria in cui, prevedendosi la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie inerenti al patto fra soci, esse siano deferite allo stesso organo amministrativo, pur elettivamente e previamente scelto quale arbitro, mancando esso della necessaria terzietà.

provvedimento: decr. istr. 18 dicembre 1995

precedenti: ricorso n. 6889/1995 dep.10 novembre 1995 - C.U.M.M. s.r.l.

ILLEGITTIMITA'DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA GENERICA

Società di capitali - Atto costitutivo - Clausola compromissoria - Devoluzione ad arbitri di tutte le controversie - Mancata specificazione delle materie non compromettibili - Illegittimità

(Art. 2328, codice civile)

Non è omologabìle, con riguardo ad una s.r.l., la clausola statutaria in cui si preveda la devoluzione ad un collegio arbitrale di tutte le controversie inerenti al contratto fra soci ovvero di quelle fra i soci stessi o, ancora, fra essi e la società o i suoi organi, senza almeno escludere le materie non compromettibili, essendo altrimenti tale indicazione (o similare) del tutto generica (in contrasto con la necessaria determinatezza, posta a pena di nullità ex artt. 806-809 c.p.c., dell'oggetto della controversie devolvibili alla giustizia privata) ed anche illecita (violando il divieto di interferenza con le materie, non transigibili o negoziabili, oggetto di riserva di competenza dell'autorità giudiziaria).

provvedimento: decr. istr. 8 novembre 1995, decr. istr. 14 ottobre 1995, decr. istr. 28 novembre 1995

precedente: ricorsi nn. 5335/1995 dep. 3 agosto 1995 - CBS Credit s.r.l.; 4851/1995 dep. 17 luglio 1995 - Junior Edizioni s.r.l.; 6527/1995 dep. 26 ottobre 1995 - Kristall s.r.l.

NOMINA DEGLI ARBITRI IN CASO DI GIUDIZIO MULTIPOLARE

Società di capitali - Atto costitutivo - Clausola compromissoria - Nomina degli arbitri - In caso di giudizio coinvolgente tre o più parti - Condizioni

(Art. 2328, codice civile)

Non è omologabile, con riguardo ad una s.r.l., la clausola statutaria in cui si preveda che ciascuna parte coopera (direttamente o indirettamente) alla scelta dell'arbitro senza che però vi sia determinazione, per l'ipotesi di giudizio multipolare (cioè coinvolgente un numero di parti pari a tre o più), del modo con cui assicurare l'osservanza della regola legale sulla nomina dell'arbitro, ancora richiesta a pena di nullità ex artt. 809, 829 c.p.c., ed al contempo del principio del numero dispari degli arbitri, limitatamente integrabile ex lege secondo la procedura di conversione di cui agli artt. 809, 810 c.p.c.; in tali fattispecie, sussistendo pluralità di parti, gli arbitri vanno invero scelti tutti di comune accordo ovvero ne va rimessa l'elezione complessiva ad un terzo ovvero ciascuna parte sceglie il proprio con designazione di quello mancante per raggiungere il numero dispari demandata alla volontà unanime di tutti o ancora di un terzo (anche l'autorità giudiziaria); la previsione nello statuto di una clausola binaria (congegnata con riguardo a due sole parti litiganti) non potrebbe infatti sopravvivere nell'instaurando giudizio multipolare non apparendo configurabile un meccanismo di sostituzione legale imperativa analogo a quello dettato, dagli artt. 809, 810 c.p.c., per il solo caso di "indicazione di un numero pari di arbitri" (peraltro censurabile già in sede di controllo di legittimità, esteso ad ogni ipotesi di vizio di invalidità).

provvedimento: decr. istr. 22 gennaio 1996

precedenti: ricorso n. 7307/1995 dep. 29 novembre 1995 - C.I.S. s.r.l.

CONFERIMENTI

CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PREVISTI DA CLAUSOLA STATUTARIA

Società di capitali - Conferimenti - Finanziamenti aggiuntivi - Clausola statutaria - Illegittimità

(Artt. 2345, 2478, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in questa Rivista, n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto G.I. 4 aprile 1995 - Vitali Rappresentanze s.r.l. - Ricorso n. 678/1995

PRESTAZIONI ACCESSORIE DI DENARO IMPOSTE AI SOCI DA ATTI DELL'ASSEMBLEA O DEGLI AMMINISTRATORI

Società di capitali - Organi - Assemblea - Amministratori - Atti - Richiesta di prestazioni accessorie di denaro - Illegittimità

(Artt. 2345, 2478, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 11 aprile 1995 - Mela Rossa s.r.l. - Ricorso n. 797/1995

PRESTAZIONI ACCESSORIE RICONDUCIBILI A RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Conferimenti - Prestazioni accessorie - Esecutive di rapporto di lavoro subordinato - Illegittimità

(Artt. 2345, 2478, codice civile)

Non è omologabile la clausola statutaria che preveda l'obbligo a carico dei soci di ulteriori prestazioni accessorie ex artt. 2478-2345 c.c. esplicitamente configurabili quali esecutive di un rapporto di lavoro subordinato con la società stessa (o altre controllate o collegate ex art. 2359 c.c.) ed al contempo, in qualsiasi forma, il divieto, per il socio-lavoratore, di esercizio di attività sindacale nell'ambito aziendale, contrastando tale limitazione con la disciplina di tutela di cui all'art. 14, L. 20 maggio 1970, n. 300.

provvedimento: decr. rig. 14 novembre 1995

precedente: ricorso n. 1376/1995 dep. 24 febbraio 1995 - Arc Center s.r.l.

DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Conferimenti - Prestazioni accessorie - Determinazione - Rinvio all'assemblea - Illegittimità

(Artt. 2345, 2478, codice civile)

Non è omologabile la clausola statutaria che preveda l'obbligo a carico dei soci di ulteriori "prestazioni accessorie" la cui tipologia sia determinata per rinvio, sia pur in forma eventuale, ad opera della assemblea dei soci, contrastando tale generico precetto programmatico con la riserva di specificità di cui all'art. 2345, primo comma, c.c., richiamato, per le s.r.l., dall'art. 2478 c.c.

provvedimento: decr. istr. 19 settembre 1996

precedente: ricorso n. 4779/1996 dep. 23 luglio 1996 - G.T.E. s.r.l.

CORRESPONSIONE DI INTERESSI SUI VERSAMENTI IN C/CAPITALE

Società di capitali - Conferimenti - Versamenti in conto capitale - Pagamento di interessi da parte della società - Illegittimità

(Art. 2428, codice civile)

Non è omologabile la clausola statutaria che preveda, al di fuori dei casi regolati dall'art. 11, l. banc., l'obbligo a carico della società di corrispondere ai soci interessi sui versamenti in conto capitale, partecipando tali conferimenti alla natura di capitale di rischio nè coincidendo con la prestazione propria del mutuo.

provvedimento: decr. istr. 21 novembre 1996

precedente: ricorso n. 6537/1996 dep. 17 ottobre 1996 - Confezioni Rossana s.r.l.

DENOMINAZIONE SOCIALE

ANCHE PER LE SOCIETA'COLLEGATE DIVIETO DI DENOMINAZIONE COINCIDENTE

Società di capitali - Atto costitutivo - Denominazione sociale - Coincidenza con denominazione di altra società - Illegittimità

(Artt. 2564, 2567, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 12 aprile 1995 - Cubo s.r.l. - Ricorso n. 1596/1995

FUSIONI

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Fusione - Progetto - Pubblicazione - Delibera assembleare - Termini di decorrenza

Fusione - Progetto - Rapporto di cambio - Necessità

(Artt. 2501 bis, 2501 ter, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 14 febbraio 1995 - C.A.R.l. s.r.l. - Ricorso n. 7870/1994

LA FUSIONE RICHIEDE UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE AGGIORNATA

Fusione - Progetto - Situazione patrimoniale - Data di riferimento

(Art. 2501 ter, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 28 marzo 1995 - Finduck s.r.l. - Ricorso n. 530/1995

LIQUIDAZIONE

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

Liquidazione - Revoca - Motivazioni - Necessità

(Artt. 2448, 2497, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 20 aprile 1995 - Emmeesse s.r.l. - Ricorso n. 931/1995

SEDE DELLA LIQUIDAZIONE PRESSO LA RESIDENZA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LIQUIDATORE

Società di capitali - Scioglimento - Liquidazione - Sede - Presso la residenza del commissario giudiziale e liquidatore - Inammissibilità

(Art. 2449, codice civile)

Non è omologabile la delibera con cui l'assemblea, in pendenza della procedura pubblicistica di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, statuisca che la sede della liquidazione, pur conseguente alla volontà in tal senso espressa dai soci, coincida con la residenza del commissario giudiziale e liquidatore, ostando a tale possibilità la preliminare ragione che si tratterebbe di un'investitura verso soggetto preposto ad organo designato dal tribunale in rapporto di alterità con l'ente ed i soci; il consenso alla delibera del commissario giudiziale e liquidatore, come tale, non appare infine rilevante: nella prima veste, stante i compiti di controllo e nella seconda, stante la funzione eminentemente e concorrentemente liquidatoria.

provvedimento: decr. istr. 14 ottobre 1995

precedente: ricorso n. 4976/1995 dep. 21 luglio 1995 - Casaitalia s.r.l.

DISTINZIONE TRA SEDE DELLA SOCIETA'E SEDE DELLA LIQUIDAZIONE

Società di capitali - Scioglimento - Liquidazione - Sede - Distinzione tra sede sociale e sede della liquidazione - Illegittimità

(Art. 2449, codice civile)

Non è omologabile la delibera con cui l'assemblea, in pendenza della procedura pubblicistica di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, introduca una distinzione tra sede della società e sede della liquidazione, non apparendo tale modifica dell'atto costitutivo compatibile con un agevole controllo pubblicistico sulla residua vita della società, in quanto la stessa attività di liquidazione volontaria in realtà è possibile solo dopo l'eventuale esaurimento, con pareggio o plusvalenza patrimoniale, della procedura di concordato preventivo.

provvedimento: decr. istr. 14 ottobre 1995

precedente: ricorso n. 4976/1995 dep. 21 luglio 1995 - Casaitalia s.r.l.

PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETA'IN PENDENZA DI LIQUIDAZIONE

Società di capitali - Scioglimento - Liquidazione - Proroga della durata di società - Inammissibilità

(Art. 2452, codice civile)

Non è omologabile la delibera con cui l'assemblea, in pendenza dello stato di liquidazione, proroghi la durata della società, essendosi già verificata una causa di scioglimento del rapporto sociale ed essendo i liquidatori soltanto soggetti all'esaurimento delle operazioni connesse agli obblighi di cui all'art. 2452 c.c.

provvedimento: decr. istr. 25 settembre 1996

precedente: ricorso n. 4148/1996 dep. 29 giugno 1996 - San Vitale s.r.l.

OGGETTO SOCIALE

ETEROGENEITA'E DETERMINATEZZA DELL'OGGETTO SOCIALE

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Clausole omnicomprensive - Illegittimità

(Art. 2475, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 8 marzo 1995 - Fin. Valmicro s.r.l. - Ricorso n. 8151/1995

LE ATTIVITA'FINANZIARIE PREVISTE NELL'OGGETTO SOCIALE DEVONO ESSERE STRUMENTALI ALL'OGGETTO PRINCIPALE

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività finanziarie - Condizioni di legittimità

(Artt. 2328, 2475, codice civile; art. 106, D. Lgs. n. 385/1993)

Non è omologabile l'atto costitutivo di s.r.l. per la previsione di un oggetto sociale in cui si conferisca all'organo amministrativo la possibilità di compimento di "operazioni commerciali, finanziarie e di locazione finanziarie (leasing), mobiliari ed immobiliari" con la sola esplicitazione di una generica relazione di necessità o utilità rimessa alle valutazioni del medesimo soggetto gestore, senza alcuna nitida caratterizzazione secondo le connotazioni di specificità richieste per l'oggetto sociale principale; nell'oggetto sociale secondario ogni rinvio alle attività finanziarie ovvero anche alla prestazione di fidejussioni e garanzie nonchè all'assunzione di partecipazioni deve con chiarezza esprimere la relazione di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale principale (con inequivoco richiamo, ad es., alla "occasionalità" ovvero all'"esercizio in via secondaria o non principale o non diretta", "con esclusione delle attività riservate ex lege 1/1991, 197/991 e D. Lgs. 385/1993") e l'assenza di svolgimento verso il pubblico (in conformità all'art. 106, D. Lgs. 385/1993); in ogni caso appare inammissibile il riferimento a clausole di stile o residuali che rimandino allo "svolgimento di attività connesse o affini o complementari" rispetto ad altre più specificamente indicate, non essendo tale previsione né necessaria (poiché già attuativa del limite esecutivo delle operazioni proprie dell'oggetto sociale principale) né conforme all'obbligo di determinatezza dell'oggetto sociale (che richiede, ex artt. 2328, 1346 c.c., una costante prevedibilità anche ad opera dei terzi).

provvedimento: decr. istr. 15 marzo 1995, 17 settembre 1996, 12 settembre 1996

precedente: precisa decreto 15 marzo 1995 - A.B.R.A.M. Tour s.r.l. - Ricorso n. 120/1994, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, in Le Società, n. 9, 1995, 1231; ricorso n. 4327/1996 dep. 5 luglio 1996 - Alpino Carni Commerciale s.r.l., 4562/1996 dep. 5 luglio 1996 da Borsari Sport s.r.l.

L'OGGETTO SOCIALE PUO'PREVEDERE SOLO ATTIVITA'ESERCITABILI IN FORMA SOCIETARIA

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività riservate a soggetti non costituibili nel tipo societario prescelto - Attività riservate a soggetti non società - Illegittimità

(Art. 2475, codice civile; L. 23 novembre 1939, n. 1815)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 20 aprile 1995 - Socam s.r.l. - Ricorso n. 1010/1995

OGGETTO SOCIALE E ATTIVITA'DI COMMERCIO ED INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività congiunta di intermediazione e commercio immobiliare - Illegittimità

(Artt. 2328, 2475, codice civile; art. 5, L. 3 febbraio 1989, n. 39)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 20 aprile 1995 - Tagli Immobiliare s.r.l. - Ricorso n. 1189/1995

OGGETTO SOCIALE E STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI PRESTITO DI LAVORATORI

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività di prestito di lavoratori - Illegittimità

(Art. 2328, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo di società di capitali per la previsione, nell'oggetto sociale, della "stipulazione di contratti di prestito di lavoratori" trattandosi di attività - allo stato - contra legem, dunque non inseribile nemmeno sotto condizione della sua introduzione futura in via normativa, potendo la descrizione delle operazioni adottabili dagli organi gestori in esecuzione del programma sociale solo riferirsi ad attività lecite, determinate e possibili, la mera enunciazione formale del rispetto delle preclusioni legislative puntualmente delimitanti il compimento di determinate attività (per divieto assoluto o riserva legale) osta, inoltre, alla necessaria normale ricognizione diretta e positiva dell'oggetto sociale primario, dovendo innanzitutto concorrere alla sua fissazione una tecnica descrittiva improntate al criterio della determinatezza e della facile riconoscibilità anche in capo ai terzi e non potendosi in via preponderante attribuire forza delimitativa al sistematico ricorso alle espressioni generiche di "salvezza" dei citati disposti normativi specializzanti i divieti.

provvedimento: decr. istr. 30 gennaio 1996

precedente: ricorso n. 6704/1995 dep. 3 novembre 1995 - Provide s.r.l.

ESCLUSIVITA'DELL'ATTIVITA'EDITORIALE

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività editoriale - Unita ad altre attività - Illegittimità

(Art. 2328, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo di società di capitali per la previsione, nell'oggetto sociale, di una serie di attività riconducibili nel loro complesso all'esercizio di impresa editrice di giornali quotidiani ed al contempo ad altro genere di operazioni economiche, ciò apparendo in contrasto con l'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 4161; vige infatti in esso un principio di esclusività con riguardo alla "attività editoriale, tipografica o comunque attinente l'informazione", non potendo le relative imprese contemplare un oggetto diverso e più ampio.

provvedimento: decr. istr. 3 ottobre 1996

precedente: ricorso n. 5033/1996 dep. 31 luglio 1996 - Nuove Industrie Grafiche Delaiti s.r.l.

OGGETTO SOCIALE FINANZIARIO

ATTIVITA'FINANZIARIA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività finanziaria - Strumentalità - Limiti di legittimità

(Artt. 2328, 2475, codice civile; L. 2 gennaio 1991, n. 1; D.Lgs. 15 settembre 1993, n. 385)

Non è omologabile, quanto all'oggetto sociale c.d. finanziario, l'atto costitutivo in cui si preveda la generica assunzione di interessenze e partecipazioni, azionarie e non, in altri enti, qualora essa non risulti espressa secondo una formulazione univocamente escludente la sua inerenza diretta all'oggetto sociale, mancando specificazioni negative almeno nel rapporto con il pubblico anche ex art. 106, l. banc., L. n. 1/1991 e L. n. 197/1991; l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti in qualunque forma, di prestazione di servizi a pagamento e di intermediazione in cambi, di concessione di garanzie in genere o senza alcun limite è riservato ad intermediari finanziari dotati di particolari requisiti: attività finanziaria come oggetto esclusivo, tipologia societaria di scelta legale (s.p.a, s.a.p.a., s.r.l., cooperative), capitale versato pari al quintuplo del minimo delle s.p.a., requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali ex artt. 108, 109, D.Lgs. n. 385/1993; non è ammissibile che una società abbia per oggetto, ancorché non prevalente, l'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico, potendo tale scelta (la prevalenza o la secondarietà) appartenere solo alle attività finanziarie non svolte nei confronti del pubblico e dai soggetti contemplati agli artt. 113, 106, primo comma, 108, 109, D. Lgs. n. 385/1993.

provvedimento: decr. istr. 15 marzo 1995, 3 ottobre 1996

precedente: precisa decreto 15 marzo 1995 - A.B.R.A.M. Tour s.r.l. - Ricorso n. 8120/1994, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, in Le Società , n. 9, 1995, 1231; ricorso n. 5752/1996 dep. 16 settembre 1996 - P.M.S. Paper Mailing Service s.r.l.

RISERVA DI LEGGE PER L'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Società di capitali - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività finanziaria - Limiti di legittimità

(Artt. 2328, 2475, codice civile; L. 2 gennaio 1991, n. 1; D.Lgs. 15 settembre 1993, n. 385)

Non è omologabile, quanto all'oggetto sociale c.d. finanziario, l'atto costitutivo in cui si preveda la generica attività di intermediazione nel settore del credito al consumo e/o delle cessioni del quinto dello stipendio, dei mutui ipotecari, dei prestiti personali, sussistendo in materia una convergente riserva di legge ad opera degli artt. 121 e 106, D. Lgs. 15 settembre 1993, n. 385 e 16, L. 7 marzo 1996, n. 108; l'assunzione di mandati e lo svolgimento di attività di agente e le prestazioni consulenziali o mediatorie in tali ambiti presuppongono infatti il contatto diretto anche con il soggetto erogatore del finanziamento, indipendentemente dalla conclusione del singolo negozio giuridico e di fatto si sovrappongono alle attività di intermediazione finanziaria riservate già previste anche dalla L. n. 1/1991.

provvedimento: decr. istr. 4 dicembre 1996

precedente: ricorso n. 4557/1996 dep. 15 luglio 1996 - Fin TV s.r.l.; ricorso 5972/1996 dep. 24 settembre 1996 - Inno Service s.r.l.

PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE

ATTO INTEGRATIVO RECANTE MODIFICHE ALL'ATTO COSTITUTIVO RICHIESTE IN SEDE DI OMOLOGA

Atto costitutivo - Omologazione - Procedimento - Modifiche richieste dall'autorità giudiziaria - Atto integrativo - Caratteristiche

(Artt. 2328, 2475, codice civile)

Non è omologabile (unitamente alla delibera principale) l'atto integrativo posto in essere dal "delegato in sede di atto costitutivo (o assemblea) ad apportare ... le modificazioni eventualmente richieste in sede di omologa dall'autorità giudiziaria" o da altri soggetti investiti di poteri equivalenti, indipendentemente dalle formule devolutive usate, allorché il predetto intervento comporti modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto inerenti alla volontà già pattiziamente espressa dai soci, deliberabili in astratto solo dai medesimi; tale preclusione non vige per le eventuali mere attestazioni omesse in sede di verbale ovvero quando le modifiche apportate dall'incaricato (mandatario con rappresentanza) si sostanzino in adeguamenti redazionali, a seguito di rilievi istruttori, nella sola direzione evincibile da inderogabili disposizioni di legge, senza mutamento della volontà, ancorché non legittima, già espressa dai soci; tale delegato, invero, non può essere munito di alcun potere discrezionale ed appare inaccoglibile il suo intervento selettivo tra le plurime opportunità regolative dell'assetto di interessi già una prima volta strutturato dai soci secondo una clausola apparentemente viziata.

provvedimento: decr. 11 luglio 1995

precedente: precisa decreto 14 febbraio 1995 - Produzioni e Promozioni Radiotelevisive s.r.l. - Ricorso n. 1422/1994, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, in Le Società , n. 9, 1995, 1232; ricorso n. 1712/1995 dep. 11 marzo 1995 - Naviglio International s.r.l.

APPROVAZIONE INTEGRALE DI NUOVO STATUTO SOCIALE

Atto costitutivo - Modifiche allo statuto nella sua integralità - Omologazione - Valutazione di tutte le clausole - Legittimità

(Artt. 2328, 2475, codice civile)

E'legittima la valutazione da parte del tribunale, in sede di omologazione della relativa delibera, di tutte le clausole dello statuto sociale quando la discussione e la votazione dell'ordine del giorno (superato, anche in via di ratifica totalitaria, ogni eventuale problema di genericità dell'oggetto) abbiano riguardato l'approvazione, nella sua integralità, di un "nuovo statuto sociale"; in tale fattispecie non potendo distinguersi, nell'aggiornato patto fra i soci, fra clausole di fatto confermate ed altre inserite per la prima volta, va presupposta l'unitarietà della volizione sociale, inscindibile nel suo oggetto poiché complessivamente regolativa del contratto sociale; il controllo di legittimità va invece circoscritto alle sole clausole innovative se l'approvazione aggiornata dello statuto è oggetto di mera ricognizione espressa di una necessità di redazione coordinata dei patti ribaditi con quelli nuovi.

provvedimento: decr. istr. 7 novembre 1995

precedente: ricorso n. 5307/1995 dep. 2 agosto 1995 - D.M.R. s.p.a.

SEDE SOCIALE

E'LEGITTIMO IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE PRESSO L'ABITAZIONE DEL LIQUIDATORE

Società di capitali - Atto costitutivo - Sede sociale - Trasferimento - Fissazione presso l'abitazione del liquidatore - Legittimità

(Artt. 2328, 2475, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in questa Rivista, n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 15 marzo 1995 - Lucas International s.r.l. - Ricorso n. 7875/1994

L'INDIRIZZO E'REQUISITO IDENTIFICATIVO ESSENZIALE DELLA SEDE SOCIALE

Società di capitali - Atto costitutivo - Sede sociale - Modificazione assembleare - Effetti sull'atto costitutivo - Sussistenza

(Artt. 2328, 2365, 2475, 2486, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 15 marzo 1995 - S.i.e.i. System s.n.c. - Ricorso n. 8050/1994

L'ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE COMPETE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Società di capitali - Atto costitutivo - Sedi secondarie - Poteri di istituzione o soppressione - Attribuzione all'assemblea ordinaria - Illegittimità

(Artt. 2330, 2365, 2475, 2486, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 15 marzo 1995 - DIMA s.r.l. - Ricorso n. 7925/1994

INAMMISSIBILITA'DELL'ISTITUZIONE DI SEDE AMMINISTRATIVA NELL'ATTO COSTITUTIVO

Società di capitali - Atto costitutivo - Sede sociale - Istituzione di sede amministrativa - Principio di unicità della sede legale - Violazione

(Artt. 2328, 2475, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 12 aprile 1995 - IMPCA s.r.l. - Ricorso n. 170/1995

IN CORSO DI PROCEDURA CONCORSUALE LA SEDE LEGALE NON PUO'ESSERE TRASFERITA AL DI FUORI DEL COMUNE ORIGINARIO

Società di capitali - Procedure concorsuali - Trasferimento sede legale fuori dal Comune originario - Illegittimità

(Artt. 2328, 2475, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 20 aprile 1995 - Barone Rosso s.p.a. - Ricorso n. 8344/1994

SOCI

E' INAMMISSIBILE LA DOMICILIAZIONE DEI SOCI PRESSO LA SEDE SOCIALE

Società di capitali - Soci - Domiciliazione - Presso la sede sociale - Illegittimità - Presso il luogo risultante dal libro soci - Legittimità

(Artt. 2328, 2475, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 11 aprile 1995 - Ovo Emilia s.r.l. - Ricorso n. 407/1995

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI CITTADINI STRANIERI IN QUALITA'DI SOCI

Società di capitali - Soci - Cittadini stranieri - Ammissibilità - Condizioni - Reciprocità - Dimostrazione - Onere del ricorrente

(Art. 16 disp. prel. c.c.; art. 2328, codice civile)

Non è omologabile l'atto costitutivo di società di capitali cui partecipi, in qualità di socio, il cittadino di altro Stato senza che, quale onere del ricorrente ed in ottemperanza all'art.16 disp. prel. c.c., sia dimostrato, mediante produzione di trattati internazionali e leggi interne e con eventuali dichiarazioni fidefacienti di autorità amministrative (es. ambasciate o ufficio consolare italiano all'estero) o precedenti giurisprudenziali editi conformi e vincolanti, che anche il cittadino italiano ovvero una società italiana possono costituire o comunque partecipare come soci ed alle medesime condizioni alla stessa (o similare) società del cui atto costitutivo viene chiesta l'omologazione; non è peraltro sufficiente un mero rinvio a generiche disposizioni dei trattati o delle leggi straniere se esse contengono l'ulteriore rimando ad una disciplina di dettaglio contenente limitazioni o clausole generali discrezionali.

provvedimento: decr. istr. 7 maggio 1996

precedente: ricorso n. 1094/1996 dep. 20 febbraio 1996 - Ex Ital Meetings s.r.l.

SOCIETA'COOPERATIVE

PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA DEI SOCI SOVVENTORI

Società cooperativa - Assemblea - Partecipazione dei soci sovventori - Condizioni - Iscrizione nel libro soci - Termine inferiore a quello ex art. 2532 c.c. - Illegittimità

(Art. 2532, codice civile)

Non è legittima la clausola di statuto sociale di cooperativa che preveda, per la partecipazione alle assemblee dei soci sovventori, un termine di anteriorità dell'iscrizione a libro soci inferiore a quello previsto dall'art. 2532 c.c., che pertanto deve ritenersi termine legale valido per ogni categoria di soci.

provvedimento: decr. istr. 26 aprile 1995

precedente: ricorso n. 204/1995 dep. 9 gennaio 1995 - Consorzio Servizi Ascensori s.c.a r.l.

DISCIPLINA DELLE ASSEMBLEE SEPARATE

Società di capitali - Assemblea - Assemblee separate - Funzioni - Diverse da quelle ex art. 2533 - Illegittimità - Modalità di convocazione e svolgimento - Specificazione nello statuto - Necessità

(Art. 2533, codice civile)

Non è omologabile la clausola con cui alle assemblee separate vengano attribuite ulteriori funzioni rispetto a quelle fissate in via generale dall'art. 2533 c.c.; in particolare non possono essere loro delegate le competenze degli altri organi sociali, dovendo invece deliberare sul medesimo ordine del giorno che sarà sottoposto all'assemblea generale; è altresì necessario che lo statuto, ottemperando a quanto richiesto dall'art. 2533, quarto comma, c.c., indichi le modalità di convocazione delle assemblee separate, di nomina dei delegati all'assemblea generale e le condizioni di validità delle delibere; i criteri dettati per la scelta dei delegati, infine, devono consentire anche la rappresentanza proporzionale della minoranza.

provvedimento: decr. istr. 14 luglio 1995

precedente: ricorso n. 3528/1995 dep. 2 giugno 1995 - S.S. Annunziata s.c. a r.l.

VOTO DEI SOCI SOVVENTORI NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE

Società cooperative - Assemblea - Partecipazione dei soci sovventori - Voto - Modalità

(Art. 2532, codice civile)

Non è omologabile la clausola con cui lo statuto escluda il diritto dei soci sovventori a partecipare alle assemblee (ordinarie o straordinarie) e ad esprimere in esse il proprio voto, pur con salvezza di quanto previsto dalla legge in ordine alle modalità di tale partecipazione; tali diritti sono infatti coessenziali alla qualità di socio ed espressione di un principio di ordine pubblico societario; è omologabile invece la disposizione per cui, in caso di voti dei sovventori che superino, in rapporto a quelli dei soci cooperatori, il numero massimo previsto dalla legge, i soci sovventori possano votare secondo il numero di voti loro assegnato dallo statuto, procedendosi poi ad una riduzione proporzionale dei voti espressi a favore e contro la delibera, in modo da ridurre il totale dei voti assegnati ai sovventori nei limiti di legge; trattasi infatti di una delle possibili modalità per circoscrivere il totale dei voti assegnati ai sovventori entro i limiti legali; in ogni caso le regole in base alle quali vengono determinati i voti spettanti ai soci sovventori non possono essere demandate a successivi regolamenti, attenendo al contenuto tipico dello statuto sociale; per quanto concerne il rapporto proporzionale che collega il numero di voti riconosciuto ai soci sovventori alla quantità di capitale da essi sottoscritto, nel silenzio dello statuto agli stessi va riconosciuto un voto per ogni azione sottoscritta, sino ad un massimo di cinque.

provvedimento: decr. istr. 2 novembre 1995

precedente: ricorso n. 5720/1995 dep. 15 settembre 1995 - Coop. Edile Bastia s.c. a r.l.

CONTINUAZIONE DI SOCIETA'COOPERATIVA CON GLI EREDI DEL SOCIO

Società cooperativa - Clausole statutarie - Morte del socio - Continuazione della società con gli eredi - Condizioni - Delibera di ammissione del c.d.a. - Indicazione nello statuto - Necessità

(Art. 2528, codice civile)

E' omologabile la clausola con cui si disponga, per il caso di morte del socio ex art. 2528 c.c., la continuazione della società con gli eredi, purchè sia ribadita la necessarietà di una delibera di ammissione del consiglio di amministrazione; lo statuto dovrà precisare se al consiglio spetti solo di verificare la sussistenza in capo agli eredi dei requisiti richiesti per l'ammissione o se gli sia riservata altresì la facoltà discrezionale di negare l'ammissione; il conferimento di tale potere reiettivo deve essere formulato in modo chiaro e inequivoco.

provvedimento: decr. istr. 22 giugno 1995

precedente: ricorso n. 2257/1995 dep. 7 aprile 1995 - Linea Service s.c. a r.l.

CONDIZIONI DI LEGITTIMITA'DELLE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DEL SOCIO

Società cooperative - Clausole statutarie - Esclusione del socio - Legittimità - Condizioni

(Art. 2527, codice civile)

Non è omologabile la clausola che, in via generica, preveda l'esclusione del socio nel caso di "condanna per reati gravi" o "di gravità tale da rendere improseguibile il rapporto sociale", essendo invece necessaria, almeno, la precisazione del bene giuridico leso, nonché le modalità del reato o le circostanze tipiche della condotta ritenute rilevanti; è parimenti illegittima la disposizione per cui la stessa esclusione sia contemplata a carico del socio che "crei disordini o fomenti dissidi nella. società"; lo statuto di cooperativa, nell'elencare le cause di esclusione del socio, deve infatti prevedere ipotesi tipizzate o, quantomeno, utilizzare clausole generali idonee a selezionare i comportamenti concretamente sussumibili in esse, sulla base di parametri di giudizio normativi ovvero anche desunti dalla coscienza sociale, ma sempre obiettivamente verificabili, da parte dell'organo amministrativo chiamato a fare applicazione della norma e dell'autorità giudiziaria, eventualmente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'operato di esso.

provvedimento: decr. istr. 22 maggio 1995

precedente: ricorso n. 2248/1995 dep. 6 aprile 1995 - Coop. Mutualistica Giardini Celesti s.c. a r.l.

ATTIVITA'DI FINANZIAMENTO DEI SOCI DI COOPERATIVA

Società cooperative - Atto costitutivo - Finanziamento dei soci - Prestito sociale - Legittimità - Condizioni

(L. 17 febbraio 1971, n. 127)

E' omologabile l'atto costitutivo che, nel prevedere il finanziamento dei soci, contempli lo specifico ricorso al c.d. prestito sociale purché la disciplina di dettaglio sia altresì recepita in apposito regolamento, conformemente alle disposizioni in materia del C.I.C.R. e della Banca d'Italia adottate ex art. 11, l. banc.; le società cooperative svolgenti attività finanziarie, in particolare, non possono invece, allo stato, effettuare la raccolta di prestiti da soci: i servizi creditizi e finanziari offerti ai soci non possono per esse alimentarsi mediante una provvista costituita dalla raccolta presso i soci stessi di prestiti rimborsabili.

provvedimento: decr. istr. 24 marzo 1997

precedente: ricorso n. 1288/1997 dep. 19 febbraio 1997 - La Piccoli Lavori s.c. a r.l.

PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA

Società cooperativa - Piccola società cooperativa - Costituzione - Illegittimità - Legge di sanatoria

(L. 28 novembre 1996, n. 511)

Non è ammissibile l'instaurazione del contratto sociale secondo un modello cooperativo attualmente non esistente nel nostro ordinamento, stante la mancata approvazione della legge di conversione dell'ultimo D.L. istitutivo della "piccola società cooperativa", trattandosi di tipo societario transitoriamente appartenente alla sola vigenza intertemporale delle successive decretazioni salvaguardate dalla L. 28 novembre 1996, n. 608; tale norme, infatti, pur non convertendo - sul punto - nella sua interezza il D.L. 15 ottobre 1996, n. 511, ha parimenti disposto la salvezza di "validità" degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti giuridici prodottisi e i rapporti giuridici sorti (art. 1, secondo e quarto comma, l. conv. D.L. 15 ottobre 1996, n. 511) sulla base di una serie di specifici decreti legge che, oltre al citato, erano costituiti da tutti quelli (progressivamente richiamati perché mai pervenuti ad una conversione) introducenti la figura; il legislatore ha dunque definitivamente omesso di inserire in via stabile tale istituto, ma ha altresì disciplinato il regime giuridico dei contratti (e degli enti) stipulati (e costituiti) nella vigenza dei provvedimenti straordinari e urgenti emanati ex art. 77 Cost.; l'effetto automatico di caducazione ex tunc corrispondentemente previsto dalla medesima norma costituzionale (e non precluso in astratto dalla sola legge di conversione) è stato invece attenuato dal tenore di cosiddetta legge di sanatoria assunto dall'ultimo provvedimento legislativo, la cui interpretazione, raccordata al significato costitutivo del regime di omologazione degli atti societari, ora vincola l'interprete; il diniego di omologazione concerne sia la delibera assembleare (il presupposto contrattuale) intervenuta al di fuori del periodo di programmata vigenza interinale del D.L. n. 511/1996, scadente al compimento del sessantesimo giorno sia quella adottata prima ma non contenuta in un ricorso del notaio ancora interno a tale termine; nominando espressamente gli atti ed i provvedimenti resi validi dalla l. conv., il Parlamento ne ha riferito la salvaguardia al fatto positivo della loro emanazione (adottati) così (cioè in tale misura limitata) attenuando la portata decadenziale ed espulsiva (altrimenti) collegata all'operare (automatico) dell'art. 77 Cost.; dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 511/1996 nessuna nuova piccola società cooperativa poteva dunque nascere come tale (per atto costitutivo o di trasformazione) più non esistendo la norma che ne aveva introdotto lo schema organizzativo; la sua menzione in altri riferimenti di legge non contraddice l'ovvia constatazione dell'esistenza, lecita, di soggetti che, iscritti nel registro delle imprese in precedenza, possono operare secondo le rispettive finalità.

provvedimento: decr. rig. 4 febbraio 1997

precedente: ricorso n. 166/1997 dep. 8 gennaio 1997 - Est Euro System Transport piccola società cooperativa a r.l., n. 8354/1996 dep. 17 dicembre 1996 - Intel Service soc. coop. a r.l.

SOCIETA'UNIPERSONALE

TRASFORMAZIONE DA S.R.L. UNIPERSONALE IN S.P.A.

Società di capitali - Società unipersonale - Trasformazione - In società per azioni con un solo socio - Illegittimità

(Artt. 2332, 2362, 2475, codice civile)

Non è omologabile l'atto deliberativo di trasformazione della società a responsabilità limitata unipersonale in società per azioni ancora con un solo socio, essendo la mancanza della pluralità dei soci causa di nullità ex art. 2332, primo comma, n. 8, c.c. del nuovo tipo societario; in sede di controllo di legittimità anche l'atto modificativo dell'originario atto costitutivo impone infatti, ex artt. 2494, 2436, 2411 c.c., una verifica delle condizioni che la legge richiede per la nascita della s.p.a., non potendosene ammettere l'elusione, con carattere di frode alla legge, stante la valenza pubblicistica del cennato divieto, l'eventualità meramente successiva alla sua nascita della unicità del socio di capitale (pur disciplinata anche ex art. 2362 c.c.) e la previsione costitutiva del socio unico espressamente richiamata solo per le s.r.l. (ex art. 2475 c.c., con puntuale esclusione della ricorrenza del requisito di cui all'art. 2332, primo comma, n. 8, c.c.).

provvedimento: decr. rig. 28 giugno 1995

precedente: ricorso n. 287/1995 dep. 11 maggio 1995 - Edil Prisma s.r.l.

DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA S.R.L CON UNICO SOCIO

Società di capitali - Società unipersonale - Atto costitutivo - Denominazione sociale - Indicazione delle generalità del socio e del carattere unipersonale - Necessità - Non sussiste

(Art. 2475, codice civile)

E'omologabile l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata unipersonale anche se nella denominazione sociale non compaiono nè le generalità del socio fondatore (evincibili dal sistema pubblicitario del registro delle imprese) nè la caratteristica della unicità di appartenenza del capitale sociale (prescrivendo l'art. 2250, quarto comma, c.c. che essa sia indicata solo negli "atti"e nella "corrispondenza").

provvedimento: decr. accogl. 27 febbraio 1996

precedente: ricorso n. 6354/1995 dep. 18 ottobre 1995 - Cicco Corporation s.r.l.

TRASFORMAZIONE

L'ATTO DI TRASFORMAZIONE RICHIEDE TUTTI I REQUISITI DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL TIPO SOCIALE ADOTTATO

Trasformazione - Società di persone in società di capitali - Indicazione dell'importo delle spese - Necessità

(Artt. 2475, 2498, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 29 marzo 1995 - Edizioni Il Fenicottero s.n.c. - Ricorso n. 422/1995

CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO IN SEDE DI TRASFORMAZIONE

Trasformazione - Società di persone in società di capitali - Aumento del capitale originario maggiore del patrimonio netto di stima - Illegittimità

(Artt. 2343, 2498, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 20 aprile 1995 - B.M. Service s.n.c. Ricorso n. 911/1995

RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE EX ART. 2498 C.C.

Trasformazione - Società di persone in società di capitali - Relazione di stima anteriore a sessanta giorni rispetto all'assemblea - Illegittimità

(Artt. 2343, 2498, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 26 aprile 1995 - Studio di gestione aziendale di Breschi Alberto & C. s.n.c. - Ricorso n. 1835/1995

LA TRASFORMAZIONE IN COOPERATIVA E'AMMISSIBILE SE E'RISPETTATO LO SCOPO MUTUALISTICO

Trasformazione - Società a responsabilità limitata in società cooperativa a responsabilità limitata - Compatibilità

(Artt. 2498, 2521, codice civile)

Conferma l'orientamento espresso nella Rassegna di giurisprudenza dell'aprile 1995, pubblicata in Le Società , n. 9, 1995, 1223 ss., con decreto 26 aprile 1995 - Beato Costanzo da Fabriano s.r.l. - Ricorso n. 825/1995

Note:

1 Pubblicati in Le Società , n. 9, 1995, 223 ss.