Società di capitali e cooperative Procedimenti societari – Reati societari

Schema di decreto legislativo recante "Disciplina degli illeciti penali riguardanti le società commerciali, a norma dell’art. 11, L. 3 ottobre 2001, n. 366", approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2002[Cfr. anche la bozza di decreto legislativo riguardante l’attuazione dell’art. 11 della legge 366/2001, presentata l'11 dicembre 2001; successivamente all'11 gennaio 2002, il Consiglio dei Ministri ha apportato numerosi cambiamenti che hanno portato all'approvazione, in data 28 marzo 2002, di un ulteriore schema di decreto che è poi confluito senza modifiche nel D.Lgs. n. 61/2002]

Art. 1 - Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia di società e di consorzi - Il titolo XI del libro V c.c. è sostituito dal seguente:

"Titolo XI

Disposizioni penali in materia di società e di consorzi

Capo I - Delle falsità

Art. 2621 c.c.

False comunicazioni sociali

1. Salvo che il fatto non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci e il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a un anno e sei mesi.

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

3. La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene o comunque determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%. Per la determinazione di tale soglia non si tiene conto del limite previsto per le valutazioni estimative dal comma successivo.

4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Art. 2622 c.c.

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte quarta, titolo terzo, capo secondo del decreto legislativo 58/1998, la pena per i fatti previsti al comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio.

4. La punibilità per i fatti di cui ai commi 1 e 3 è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

5. la punibilità per i fatti previsti ai commi 1 e 3 è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene o comunque determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%. Per la determinazione di tale soglia non si tiene conto del limite previsto per le valutazioni estimative dal comma successivo.

6. In ogni caso i fatti non sono punibili se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Art. 2623 c.c.

Falso in prospetto

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 2624 c.c.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

1. I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 2625 c.c.

Impedito controllo

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino 10.329,14 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

Capo II - Degli illeciti commessi dagli amministratori

Art. 2626 c.c.

Indebita restituzione dei conferimenti

1. Gli amministratori, che fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori effettuano riduzione del capitale sociale o fusione con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Capo III - Degli illeciti commessi mediante omissione

Art. 2630 c.c.

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi

1. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206, 58 euro a 2.065, 83 euro.

2. se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2631 c.c.

Omessa convocazione dell’assemblea

1. Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,91 euro a 6.197, 48 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

Capo IV - Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali

Art. 2632 c.c.

Formazione fittizia del capitale sociale

1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione sino ad un anno.

Art. 2633 c.c.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2634 c.c.

Infedeltà patrimoniale

1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti, a querela della società, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il diritto di querela è esercitato per conto della società, previa delibera dell’assemblea, da un curatore speciale da essa nominato.

2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. Il delitto è punibile a querela dei terzi danneggiati.

3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente atteso, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.

Art. 2635 c.c.

Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio cagionando nocumento alla società, sono puniti, a querela della società, con la reclusione sino a tre anni.

2. La stessa pena si applica a chi dà o promette l’utilità.

3. Il diritto di querela è esercitato per conto della società, previa delibera della assemblea, da un curatore speciale da essa nominato.

Art. 2636 c.c.

Illecita influenza sull’assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in

assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c.

Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, di enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità imposte dalla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, di enti o di soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, intenzionalmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino 10.329, 14 euro se le funzioni di vigilanza vengono comunque ostacolate, fuori dei casi previsti dai commi precedenti.

Art. 2639 c.c.

Estensione delle qualifiche soggettive

1. Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificato, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

2. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Art. 2640 c.c.

Circostanza attenuante

Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un’offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.

Art. 2641 c.c.

Confisca

1. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha a oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Art. 2

Circostanza aggravante del reato previsto dall’art. 622 c.p.

All’art. 622 del codice penale è aggiunto il seguente secondo comma: "La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società".

Art. 3

Responsabilità amministrativa delle società

Dopo l’art. 25bis del decreto legislativo 231/01 è inserito il seguente:

"Art. 25ter

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall’art. 2621 c.c., la sanzione pecuniaria da 100 a 150 quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall’art. 2622, comma 1, c.c., la sanzione pecuniaria da 150 a 330 quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall’art. 2622, comma 3, c.c. la sanzione pecuniaria dal 200 a 400 quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’art. 2623, comma 1 c.c., la sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’art. 2623, comma 2, c.c. la sanzione pecuniaria da 200 a 330 quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall’art. 2624, comma 1, c.c. la sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’art. 2624, comma 2, c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’art. 2625, comma 2, c.c., la sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’art. 2632 c.c., la sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote;

j) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’art. 2626 c.c., la sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote;

k) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’art. 2627 c.c., la sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote;

l) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall’art. 2628 c.c., la sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote;

m) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’art. 2631 c.c., la sanzione pecuniaria da 150 a 330 quote;

n) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall’art. 2633 c.c., la sanzione pecuniaria da 150 a 330 quote;

o) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’art. 2636 c.c., la sanzione pecuniaria da 150 a 330 quote;

p) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’art. 2637 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

q) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall’art. 2638, commi 1 e 2, c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;

r) per la contravvenzione di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, prevista dall’art. 2638, comma 3, c.c., la sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote".

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per una durata non superiore a un anno.

Art. 4

Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari

All’art. 223, comma 2, del regio decreto 267/42 il numero 1 è sostituito dal seguente: "1) hanno cagionato il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633 c.c.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Per i reati perseguibili a querela ai sensi del presente decreto legislativo, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data predetta.

Art. 6

Competenza

All’art. 33bis, comma 1, lettera d), c.p.p., la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) di reati previsti dal titolo undicesimo del libro quinto c.c., nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati".

Art. 7

Norma di coordinamento

Dopo l’art. 187 del decreto legislativo 58/1998 è inserito il seguente:

Art. 187 bis :"Il riferimento contenuto negli artt. 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo al precedente art. 181, è sostituito dal riferimento all’art. 2637 c.c.".

Art. 8

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli artt. 134, 137, comma 1 e 138 del decreto legislativo 385/93 e gli artt. 171, 174, 175, 176 e 181 del decreto legislativo 58/1998 e ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte con il presente decreto.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.